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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 3439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3439 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 09/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 916/2023
T R A
, nato a [...] il [...], , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
20.05.1965, , nata a [...], il [...], nella qualità Parte_3 di eredi di nato a [...] il [...] e deceduto il 10/3/2021, Persona_1 [...]
, nato a [...] il [...], , nato a [...] il [...], Per_2 Parte_4 tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Monda ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Nola (80035-NA), alla Via Onorevole Francesco Napolitano n 9/10; Appellante
E
con sede legale in Napoli, Via Nuova delle Brecce 214, in Controparte_1 persona dell'Amministratore Unico e legale rapp.te , rapp.ta e difesa, anche CP_2 separatamente, dagli avv.ti Nunzio Rizzo e Amalia Rizzo, elett.te dom.ta nello studio degli stessi in Napoli, Via Francesco Crispi n. 107; Appellato E
, n.q. di titolare della ditta individuale A&C Service di TI Controparte_3
PA; Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. iscritto presso la sezione lavoro e previdenza del Tribunale di Napoli in data 4.9.2019, , e convenivano in giudizio Persona_1 Persona_2 Parte_4
e n.q. di titolare della ditta individuale A&C Service Controparte_1 Controparte_3
1 di TI PA, deducendo: - di aver svolto per oltre venti anni attività lavorativa espletando mansioni di facchinaggio, pulizia, movimentazioni merce e manutenzione presso l'allora sede legale della società in Napoli, alla Via Toledo n. 177/178, Controparte_4
, poi fusa per incorporazione nella società Controparte_5 Controparte_6
-ciò in ragione dei molteplici "passaggi di cantiere" perfezionatisi alle dipendenze delle ditte appaltatrici che nel tempo si erano succedute quali aggiudicatarie del contratto di appalto in applicazione della clausola di salvaguardia dei C.C.N.L. del settore (art. 4 Controparte_7
e art. 43 C.C.N.L. per i dipendenti delle piccole e medie imprese esercenti i servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
-che a far data dal 01.02.2013 e sino alla data del 30.09.2016 avevano prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della ditta individuale A&C Service di TI PA, quale società appaltatrice nel contratto di appalto con la Controparte_8
-che con lettere datate 09.09.2016 il datore di lavoro aveva intimato ai ricorrenti la risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dalla data del 30.09.2016, per soppressione del posto di lavoro, in ragione della mancata aggiudicazione della gara d'appalto per le medesime mansioni termini e servizi del contratto d'appalto, giacché risultava aggiudicataria la subentrante società
[...]
Controparte_1
-che la a mezzo comunicazione informale rappresentava ai ricorrenti di Controparte_1 non essere tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4 del C.C.N.L. Multiservizi e/o di qualsivoglia altra clausola sociale, giacché il C.C.N.L. loro applicato dalla ditta individuale A&C Service risultava essere il C.C.N.L. Terziario, distribuzione e servizi, privo di tale clausola di salvaguardia (cosiddetto C.C.N.L. Commercio).
Tutto ciò premesso, chiedevano al Tribunale adito di: “A) Accertare e dichiarare illegittima l'applicazione da parte della impresa individuale A&C Service di TI PA del C.C.N.L. Commercio ai Sigg.ri , e , e pertanto Parte_4 Persona_2 Persona_1 per tutte le ragioni esposte dichiarare in luogo dello stesso, dichiarare legittime e pertanto applicare agli stessi il CCNL servizi di pulizia integrati/Multiservizi o alternativamente l'applicazione del CCNL per i dipendenti delle piccole e medie imprese esercenti i servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, con inquadramento al III livello in ragione delle mansioni dagli stessi svolte, e pertanto in forza delle diposizione di cui all'art. 4 del detto CCNL Multiservizi o art. 43 per i dipendenti delle piccole e medie imprese esercenti i servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, e dunque B) Accertare e dichiarare, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 2932 C.C., previo accertamento del diritto degli stessi al “passaggio di cantiere” nell'ambito del servizio di pulizia e facchinaggio in appalto alla società la costituzione di rapporto di lavoro Controparte_6
a tempo indeterminato alle dipendenze della società e per l'effetto Controparte_1
C) Condannare la società in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, a provvedere all'immediato passaggio di cantiere nei confronti dei Sigg.ri
[...]
, e , con conseguente assunzione dei predetti nelle Parte_4 Persona_1 Persona_2 mansioni di facchino ovvero operaio, III livello retributivo del CCNL. Controparte_9
o CCNL per i dipendenti delle piccole e medie imprese esercenti i servizi
[...] di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, con diritto dei predetti ad ogni conseguenza di ordine normativo, contributivo e retributivo, con efficacia a far data dalla data dell'avvenuto passaggio di appalto (1.10.2016); D) Condannare la società in persona del suo rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, alla corresponsione di tutto loro dovuto a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, da parametrarsi all'ultima retribuzione globale di fatto pari a circa € 1.300,00 mensili per 2 ciascuno degli odierni ricorrenti come evincibile dalle buste paga versate in atti, e ciò a far data dall'intervenuto passaggio di appalto (01.10.2016) sino a quella dell'effettiva assunzione/ reintegrazione nel loro posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, il tutto al netto di quanto dagli stessi medio tempore percepito in ragione del loro accesso all'istituto previdenziale della CP_10
E) Condannare la società in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data della mancata riassunzione (01.10.2016) fino alla effettiva assunzione;
F) In via subordinata, in caso di applicabilità del regime della tutela obbligatoria, condannare, ai sensi dell'art. 8, I. n. 604/1966, così come novellato dall'art. 2, I. n. 108/1990
[...]
in persona del suo rappresentante legale pro tempore, alla assunzione dei Sigg.ri Controparte_1
, e , nel proprio posto di lavoro, con le Persona_2 Persona_1 Parte_4 medesime mansioni e qualifica entro il termine di trenta giorni o in alternativa al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
G) Condannare la società in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, alla corresponsione in favore di ciascuno dei ricorrenti di una indennità onnicomprensiva nella misura di 12 mensilità, o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della l. n. 604 del 1966; D) Vinte le spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Si costituiva la eccependo in via preliminare la decadenza ai sensi Controparte_1 dell'art. 32 L. n. 183/2010 e nel merito l'infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto del ricorso.
, regolarmente evocata in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_3
Con la sentenza n. 5355/2022 pubblicata in data 27.10.2022, il Tribunale adito rigettava il ricorso, con compensazione delle spese di lite, ritenendo la fattispecie oggetto di causa riconducibile all'art. 32 lett. d della L. 183/2010 e pertanto i ricorrenti decaduti dalla impugnativa.
Avverso detta statuizione insorgevano gli odierni appellanti con ricorso depositato presso questa Corte territoriale in data 23.4.2023, contestando specificamente le motivazioni espresse dal primo giudice e in particolare la erronea qualificazione della fattispecie come afferente all'ipotesi dettata dall'art. 32 lett. d) della L. 183/2010.
Concludevano chiedendo la riforma della sentenza gravata con accoglimento di tutte le conclusioni avanzate in prime cure e riportate.
Ricostituito il contradditorio, la società con plurime argomentazioni resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto.
L'appellata osservava che: l'impresa uscente applicava il CCNL Commercio che non prevedeva la clausola sociale;
i lavoratori avrebbe dovuto dimostrare, e prima ancora dedurre, che nonostante il richiamo esplicito al CCNL Commercio la A&C Service applicava di fatto quello multiservizi o altro similare;
il contratto collettivo applicato da prevede, Controparte_1 all'articolo 20 (“cambio di appalto”), l'obbligo della società subentrante di assumere i lavoratori 3 “inquadrati al 5° e 4° livello” mentre è pacifico e documentale che gli istanti rivestivano il 6° livello di inquadramento;
nessuna domanda di riconoscimento dell'inquadramento nei predetti livelli era stata formulata, avendo i ricorrenti dedotto di dover essere inquadrati al 3° livello di contratti collettivi diversi, ma non già nel 5° o 4° di quello Servizi Ausiliari Fiduciari ed Integrati;
il non era applicabile neanche alla società appellata, avendo la stessa dedotto Controparte_7
– e dimostrato – di applicare il contratto Servizi Ausiliari Fiduciari ed Integrati;
la s.r.l. aveva sottoscritto un capitolato di appalto molto più ampio ed articolato di quello intercorso con l'impresa uscente, a condizioni diverse, per cui, pur volendo considerare applicabile la c.d.
“clausola sociale” alla fattispecie in questione, ne sarebbero venuti meno i presupposti per la diversità dell'oggetto dell'appalto.
, ritualmente citata, non si costituiva neanche nel presente grado, preferendo Controparte_3 rimanere contumace.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte delle parti costituite, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato.
Pur non condividendosi la statuizione del primo giudice che ha ritenuto maturata la decadenza ex art. 32 della L. 183/2010, il ricorso di primo grado non merita accoglimento.
1.L'art. 32 comma 1 della L. 183 del 2010 ha sostituito l'art. 6 della L. 604/1966 e previsto che;
“Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso…”.
Il successivo comma 4 dell'art. 32 statuisce: “Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: … d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.”
Diversamente da quanto affermato dal primo giudice, si ritiene che la fattispecie in causa non sia ascrivibile alla ipotesi descritta nella suddetta lett. d, che estende la disciplina della decadenza ad ogni altra ipotesi in cui si chiede la costituzione o l'accertamento del rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto. La disposizione evoca il fenomeno della interposizione fittizia di manodopera;
richiede che vi sia un soggetto effettivo titolare del contratto diverso dal datore di lavoro formale e che il lavoratore agisca in giudizio per ottenere l'accertamento e/o la costituzione del rapporto di lavoro con il primo.
Nella specie non vi è alcuna richiesta di verifica di un diverso datore di lavoro rispetto a quello apparente. I ricorrenti alle dipendenze della A&C Service, poi licenziati per perdita dell'appalto 4 cui erano assegnati, chiedono la costituzione del rapporto di lavoro con la nuova società aggiudicataria dell'appalto ( . Non contestano la titolarità (formale e Controparte_1 sostanziale) del precedente rapporto di lavoro ma chiedono la continuazione dello stesso per il "passaggio di cantiere" invocando la clausola sociale prevista dalla contrattazione collettiva del settore.
2. Nel merito, gli appellanti chiedono la costituzione del rapporto di lavoro con
[...]
nuova aggiudicataria del contratto di appalto per i servizi di facchinaggio, Controparte_1 traslochi, movimentazione merce e manutenzioni con la società Intesa San Paolo s.p.a., subentrata alla precedente appaltatrice A&C Service di TI PA.
I lavoratori invocano l'ultraventennale attività lavorativa espletata nell'ambito dell'appalto anzidetto alle dipendenze delle società che si sono via via succedute nella aggiudicazione in forza della “clausola sociale” prevista nel C.C.N.L. Imprese e servizi integrati/multiservizi (art. CP_9
4) e/o alternativamente nel C.C.N.L. per i dipendenti delle piccole e medie imprese esercenti i servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (art. 43), agli stessi da sempre indistintamente applicati, che contemplano, in ipotesi di successione di ditte appaltatrici del medesimo servizio, la risoluzione dei rapporti di lavoro da parte dell'impresa cessante e l'obbligo di assunzione "ex novo" da parte dell'impresa subentrante, senza alcun periodo di prova per i dipendenti neo assunti, con reciproca esenzione dal periodo di preavviso.
Osservano di aver appreso solo dopo il licenziamento da parte della A&C Service che quest'ultima non aveva applicato i CCNL citati ma il CCNL Commercio, privo della clausola di salvaguardia in esame;
che tale erronea consapevolezza si fondava sul legittimo affidamento nei confronti del precedente datore di lavoro, titolare al tempo della società Persona_3
BR Service s.r.l., marito della Sig.ra titolare della A&C Service, alle Controparte_3 dipendenze del quale erano inquadrati alla stregua del al livello III;
che, data Controparte_7
l'"identità fattuale" delle due realtà imprenditoriali (A&C Service e BR Service), per i legami parentali dei rispettivi titolari e la comune residenza, si trattava di un rapporto contrattuale che di fatto proseguiva con il medesimo datore di lavoro;
che in ogni caso nel corso della loro storia lavorativa erano stati alternativamente, sempre ad eccezione della sola A&C service, assunti al livello 3° dei due CCNL citati, tutelati dalla presenza in entrambi della clausola di protezione in caso di cessazione di appalto;
che l'appalto vinto da presentava “parità Controparte_1 di termini modalità e prestazioni” dell'appalto vinto dalla BR Service, poi “ceduto” alla A&C Service.
Gli appellanti rimarcano che non è possibile applicare un CCNL diverso da quello espressamente previsto per la disciplina e la regolamentazione di determinate mansioni, con la sola eccezione in cui il diverso CCNL applicato contempli un trattamento retributivo e normativo di maggior favore nei confronti del lavoratore, circostanza non ravvisabile nella specie.
Si ritiene che le argomentazioni descritte siano inidonee a determinare l'applicazione, nei confronti dei tre lavoratori, dei CCNL invocati ( ovvero imprese Controparte_7 CP_7 artigiane e di pulizia), in luogo del CCNL Commercio applicato dall'ultimo datore di lavoro, A&C Service.
3.Come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, nel vigente ordinamento regolato da contratti collettivi di diritto comune, l'individuazione della contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro va fatta unicamente in base all'indagine della volontà delle parti 5 risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata applicazione di un determinato contratto collettivo. Il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, fissato dall'art. 2070 cod. civ., è consentito al solo fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost., quando non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva ovvero sia dedotta l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 36 Cost. rispetto all'effettiva attività lavorativa esercitata (Cass. Sez. L. n. 11372 dell'8/5/2008; Cass. Sez. L. n. 10002 del 29/7/2000; Cass. Sez. Un. n. 2665 del 16/1/1997).
La S.C. ha anche affermato che il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiamo prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato (così Cass. n. 26742 del 2014; n. 24160 del 2015).
Nella vicenda in esame, la documentazione in atti - inerente il rapporto di lavoro dei tre dipendenti con la A&C Service di PA TI - espressamente menziona il CCNL per i dipendenti dalle aziende del terziario, dstribuzione e servizi (cd. CCNL Commercio). In particolare i modelli Unilav (Comunicazione Obbligatoria Unificata;
all. 9 fasc. ricorrenti) inviati dalla A&C Service al momento della assunzione e della cessazione per licenziamento dei rapporti di lavoro (del 1.2.2013, 5.2.2013 e del 3.10.2016) contengono il riferimento espresso al “CCNL per i dipendenti dalle aziende del terziario, dstribuzione e servizi” con inquadramento al livello 6° o 7°; nelle buste paga emesse nel corso del rapporto di lavoro è indicato il livello 6 del CCNL del settore di inquadramento e la mansione di “manovale”(doc. 11 fasc. ricorrenti); nel mod. C2 storico dei lavoratori è specificata la mansione di “manovale di magazzino” (doc. 3 fasc. dei ricorrenti).
I documenti descritti sono indicativi di una espressa volontà delle parti circa il contratto collettivo da applicare al rapporto, né i lavoratori nel corso del rapporto di lavoro (dal febbraio 2013 al settembre 2016) hanno mai contestato l'applicazione del predetto CCNL Commercio.
Detto contratto collettivo è altresì conforme alla tipologia di attività svolta dalla impresa datrice di lavoro risultante dalla visura storica (doc. 7 fasc. ricorrenti), ove è indicata, come attività prevalente esercitata dalla ditta, la “Consulenza in organizzazione aziendale: sviluppo, gestione e marketing” e, quale attività secondaria, “dal 28.11.2015 servizi di pulizia e disinfezione, nonché dal 1.12.2015 anche servizi di facchinaggio e movimentazione delle merci”.
Non appare esservi incongruenza tra l'attività esercitata dalla A&C Service ed il settore di applicazione merceologica del CCNL applicato, né i lavoratori hanno dato prova di detta divergenza. Si sono limitati a produrre la visura camerale della A&C Service, nonché il capitolato di appalto e i fogli di servizi, con indicate le attività e opere richiesti dalla committente (doc. 12, 15 e 16 fasc. ricorrenti), comunque rientranti nell'oggetto dell'impresa individuale sopra illustrato. 6 Nel documento “Gara per la fornitura di Servizi di Staff Moving” della A&C Service datato 8.8.2016 (doc. 14 fasc. ricorrenti), ancora, sono menzionati i tre lavoratori, , e Per_2 Per_1
, tra le maestranze addette al servizio affidato e, di nuovo, è specificato il contratto Parte_4 collettivo applicato, ossia il CCNL Commercio terziario.
I ricorrenti hanno allegato genericamente la necessaria applicazione di uno dei due CCNL invocati (Multiservizi ovvero Imprese artigiane e pulizia), sino ad allora applicati dai precedenti datori di lavoro, che - contemplando la cd “clausola sociale” (rispettivamente all'art. 4 e 43) - avevano garantito loro la continuazione della attività lavorativa alle dipendenze delle varie ditte appaltatrici. La semplice circostanza che soltanto la A&C Service, diversamente da tutte le precedenti società, avesse utilizzato il CCNL Commercio per la regolamentazione del loro rapporto di lavoro, in difetto di altre circostanze rilevanti, è insufficiente di per sé a rendere illegittima detta applicazione e legittimo l'utilizzo dei precedenti contratti collettivi (
[...]
o CCNL Imprese artigiane e pulizia). CP_7
Parimenti, priva di pregio è la pretesa di applicare il invocando l'identità Controparte_7 fattuale tra la A&C Service e la BR Service e la continuazione di fatto del medesimo rapporto di lavoro, fattispecie che presuppone l'allegazione - e prova - di elementi (quale l'unico centro di imputazione, la unicità della struttura organizzativa e produttiva, l'integrazione delle attività, un unico soggetto direttivo) ulteriori rispetto al semplice rapporto parentale/coniugio e a comune residenza dei titolari delle due imprese ( della BR Service s.r.l. e Persona_3
della A&C Service). Controparte_3
Come dedotto dalla resistente, dai documenti in atti - prodotti dagli stessi istanti - risulta che l'ultimo datore di lavoro abbia applicato in modo esplicito il CCNL Commercio, facendovi espresso rinvio sia nelle comunicazioni di assunzione che di licenziamento, ma anche nei cedolini paga, applicando i minimi retributivi e tutti gli istituti contrattuali a tale normativa collettiva riconducibili. Premesso che i ricorrenti giammai avevano formulato alcuna impugnativa sul punto, prima di settembre 2016, avrebbero dovuto dimostrare, e prima ancora dedurre, che nonostante il richiamo esplicito al CCNL Commercio, la A&C applicava di fatto quello o altro similare. Sul punto alcuna allegazione e tantomeno prova viene fornita di CP_7 modo che deve ritenersi dato che il detto contratto del commercio sia stato legittimamente e correttamente applicato.
Co Ad abundantiam si osserva che ha dedotto – e dimostrato – di applicare Controparte_1 il contratto Servizi Ausiliari, Fiduciari e Integrati (all. 1 fasc. della s.r.l.), e non il CCNL Multiservizi invocato nelle conclusioni del ricorso. Anche per questo motivo appare inconsistente la pretesa dei ricorrenti di essere assunti dalla predetta società con il 3° livello retributivo del o altro similare, senza nemmeno che siano state dedotte ed allegate Controparte_7 circostanze a supporto di detta richiesta.
Da respingere sono anche le domande, proposte in via subordinata nei confronti di
[...]
di tutela obbligatoria ex art. 8 L. n. 604/1966 o di corresponsione di una indennità Controparte_1 omnicomprensiva nella misura di n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, che alludono alla disciplina del licenziamento illegittimo e presuppongono un rapporto di lavoro preesistente, mai instaurato con detta società.
7 Per i motivi descritti, che assorbono ogni altra questione proposta, non può essere accolta la domanda formulata in primo grado dai ricorrenti.
L'appello, pertanto, va rigettato.
In considerazione della erronea motivazione della sentenza gravata, sia pur corretta nel dispositivo, si ritiene equo compensare per un terzo le spese del grado di appello. Il residuo, liquidato come da dispositivo in applicazione dei criteri del DM 147/2022, tenuto conto del valore e della complessità bassa della causa, è posto a carico degli appellanti in base alla regola della soccombenza.
Nulla per le spese con titolare della A&C Service, rimasta contumace. Controparte_3
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-compensa per un terzo le spese del grado di appello;
-condanna gli appellanti al pagamento, in favore di dei residui due Controparte_1 terzi delle spese di appello, che liquida in euro 2315,30, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%;
-nulla per le spese con . Controparte_3
-Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R., n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012 n. 228, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 09/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
8
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 09/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 916/2023
T R A
, nato a [...] il [...], , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
20.05.1965, , nata a [...], il [...], nella qualità Parte_3 di eredi di nato a [...] il [...] e deceduto il 10/3/2021, Persona_1 [...]
, nato a [...] il [...], , nato a [...] il [...], Per_2 Parte_4 tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Monda ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Nola (80035-NA), alla Via Onorevole Francesco Napolitano n 9/10; Appellante
E
con sede legale in Napoli, Via Nuova delle Brecce 214, in Controparte_1 persona dell'Amministratore Unico e legale rapp.te , rapp.ta e difesa, anche CP_2 separatamente, dagli avv.ti Nunzio Rizzo e Amalia Rizzo, elett.te dom.ta nello studio degli stessi in Napoli, Via Francesco Crispi n. 107; Appellato E
, n.q. di titolare della ditta individuale A&C Service di TI Controparte_3
PA; Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. iscritto presso la sezione lavoro e previdenza del Tribunale di Napoli in data 4.9.2019, , e convenivano in giudizio Persona_1 Persona_2 Parte_4
e n.q. di titolare della ditta individuale A&C Service Controparte_1 Controparte_3
1 di TI PA, deducendo: - di aver svolto per oltre venti anni attività lavorativa espletando mansioni di facchinaggio, pulizia, movimentazioni merce e manutenzione presso l'allora sede legale della società in Napoli, alla Via Toledo n. 177/178, Controparte_4
, poi fusa per incorporazione nella società Controparte_5 Controparte_6
-ciò in ragione dei molteplici "passaggi di cantiere" perfezionatisi alle dipendenze delle ditte appaltatrici che nel tempo si erano succedute quali aggiudicatarie del contratto di appalto in applicazione della clausola di salvaguardia dei C.C.N.L. del settore (art. 4 Controparte_7
e art. 43 C.C.N.L. per i dipendenti delle piccole e medie imprese esercenti i servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
-che a far data dal 01.02.2013 e sino alla data del 30.09.2016 avevano prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della ditta individuale A&C Service di TI PA, quale società appaltatrice nel contratto di appalto con la Controparte_8
-che con lettere datate 09.09.2016 il datore di lavoro aveva intimato ai ricorrenti la risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dalla data del 30.09.2016, per soppressione del posto di lavoro, in ragione della mancata aggiudicazione della gara d'appalto per le medesime mansioni termini e servizi del contratto d'appalto, giacché risultava aggiudicataria la subentrante società
[...]
Controparte_1
-che la a mezzo comunicazione informale rappresentava ai ricorrenti di Controparte_1 non essere tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4 del C.C.N.L. Multiservizi e/o di qualsivoglia altra clausola sociale, giacché il C.C.N.L. loro applicato dalla ditta individuale A&C Service risultava essere il C.C.N.L. Terziario, distribuzione e servizi, privo di tale clausola di salvaguardia (cosiddetto C.C.N.L. Commercio).
Tutto ciò premesso, chiedevano al Tribunale adito di: “A) Accertare e dichiarare illegittima l'applicazione da parte della impresa individuale A&C Service di TI PA del C.C.N.L. Commercio ai Sigg.ri , e , e pertanto Parte_4 Persona_2 Persona_1 per tutte le ragioni esposte dichiarare in luogo dello stesso, dichiarare legittime e pertanto applicare agli stessi il CCNL servizi di pulizia integrati/Multiservizi o alternativamente l'applicazione del CCNL per i dipendenti delle piccole e medie imprese esercenti i servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, con inquadramento al III livello in ragione delle mansioni dagli stessi svolte, e pertanto in forza delle diposizione di cui all'art. 4 del detto CCNL Multiservizi o art. 43 per i dipendenti delle piccole e medie imprese esercenti i servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, e dunque B) Accertare e dichiarare, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 2932 C.C., previo accertamento del diritto degli stessi al “passaggio di cantiere” nell'ambito del servizio di pulizia e facchinaggio in appalto alla società la costituzione di rapporto di lavoro Controparte_6
a tempo indeterminato alle dipendenze della società e per l'effetto Controparte_1
C) Condannare la società in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, a provvedere all'immediato passaggio di cantiere nei confronti dei Sigg.ri
[...]
, e , con conseguente assunzione dei predetti nelle Parte_4 Persona_1 Persona_2 mansioni di facchino ovvero operaio, III livello retributivo del CCNL. Controparte_9
o CCNL per i dipendenti delle piccole e medie imprese esercenti i servizi
[...] di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, con diritto dei predetti ad ogni conseguenza di ordine normativo, contributivo e retributivo, con efficacia a far data dalla data dell'avvenuto passaggio di appalto (1.10.2016); D) Condannare la società in persona del suo rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, alla corresponsione di tutto loro dovuto a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, da parametrarsi all'ultima retribuzione globale di fatto pari a circa € 1.300,00 mensili per 2 ciascuno degli odierni ricorrenti come evincibile dalle buste paga versate in atti, e ciò a far data dall'intervenuto passaggio di appalto (01.10.2016) sino a quella dell'effettiva assunzione/ reintegrazione nel loro posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, il tutto al netto di quanto dagli stessi medio tempore percepito in ragione del loro accesso all'istituto previdenziale della CP_10
E) Condannare la società in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data della mancata riassunzione (01.10.2016) fino alla effettiva assunzione;
F) In via subordinata, in caso di applicabilità del regime della tutela obbligatoria, condannare, ai sensi dell'art. 8, I. n. 604/1966, così come novellato dall'art. 2, I. n. 108/1990
[...]
in persona del suo rappresentante legale pro tempore, alla assunzione dei Sigg.ri Controparte_1
, e , nel proprio posto di lavoro, con le Persona_2 Persona_1 Parte_4 medesime mansioni e qualifica entro il termine di trenta giorni o in alternativa al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
G) Condannare la società in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, alla corresponsione in favore di ciascuno dei ricorrenti di una indennità onnicomprensiva nella misura di 12 mensilità, o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della l. n. 604 del 1966; D) Vinte le spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Si costituiva la eccependo in via preliminare la decadenza ai sensi Controparte_1 dell'art. 32 L. n. 183/2010 e nel merito l'infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto del ricorso.
, regolarmente evocata in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_3
Con la sentenza n. 5355/2022 pubblicata in data 27.10.2022, il Tribunale adito rigettava il ricorso, con compensazione delle spese di lite, ritenendo la fattispecie oggetto di causa riconducibile all'art. 32 lett. d della L. 183/2010 e pertanto i ricorrenti decaduti dalla impugnativa.
Avverso detta statuizione insorgevano gli odierni appellanti con ricorso depositato presso questa Corte territoriale in data 23.4.2023, contestando specificamente le motivazioni espresse dal primo giudice e in particolare la erronea qualificazione della fattispecie come afferente all'ipotesi dettata dall'art. 32 lett. d) della L. 183/2010.
Concludevano chiedendo la riforma della sentenza gravata con accoglimento di tutte le conclusioni avanzate in prime cure e riportate.
Ricostituito il contradditorio, la società con plurime argomentazioni resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto.
L'appellata osservava che: l'impresa uscente applicava il CCNL Commercio che non prevedeva la clausola sociale;
i lavoratori avrebbe dovuto dimostrare, e prima ancora dedurre, che nonostante il richiamo esplicito al CCNL Commercio la A&C Service applicava di fatto quello multiservizi o altro similare;
il contratto collettivo applicato da prevede, Controparte_1 all'articolo 20 (“cambio di appalto”), l'obbligo della società subentrante di assumere i lavoratori 3 “inquadrati al 5° e 4° livello” mentre è pacifico e documentale che gli istanti rivestivano il 6° livello di inquadramento;
nessuna domanda di riconoscimento dell'inquadramento nei predetti livelli era stata formulata, avendo i ricorrenti dedotto di dover essere inquadrati al 3° livello di contratti collettivi diversi, ma non già nel 5° o 4° di quello Servizi Ausiliari Fiduciari ed Integrati;
il non era applicabile neanche alla società appellata, avendo la stessa dedotto Controparte_7
– e dimostrato – di applicare il contratto Servizi Ausiliari Fiduciari ed Integrati;
la s.r.l. aveva sottoscritto un capitolato di appalto molto più ampio ed articolato di quello intercorso con l'impresa uscente, a condizioni diverse, per cui, pur volendo considerare applicabile la c.d.
“clausola sociale” alla fattispecie in questione, ne sarebbero venuti meno i presupposti per la diversità dell'oggetto dell'appalto.
, ritualmente citata, non si costituiva neanche nel presente grado, preferendo Controparte_3 rimanere contumace.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte delle parti costituite, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato.
Pur non condividendosi la statuizione del primo giudice che ha ritenuto maturata la decadenza ex art. 32 della L. 183/2010, il ricorso di primo grado non merita accoglimento.
1.L'art. 32 comma 1 della L. 183 del 2010 ha sostituito l'art. 6 della L. 604/1966 e previsto che;
“Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso…”.
Il successivo comma 4 dell'art. 32 statuisce: “Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: … d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.”
Diversamente da quanto affermato dal primo giudice, si ritiene che la fattispecie in causa non sia ascrivibile alla ipotesi descritta nella suddetta lett. d, che estende la disciplina della decadenza ad ogni altra ipotesi in cui si chiede la costituzione o l'accertamento del rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto. La disposizione evoca il fenomeno della interposizione fittizia di manodopera;
richiede che vi sia un soggetto effettivo titolare del contratto diverso dal datore di lavoro formale e che il lavoratore agisca in giudizio per ottenere l'accertamento e/o la costituzione del rapporto di lavoro con il primo.
Nella specie non vi è alcuna richiesta di verifica di un diverso datore di lavoro rispetto a quello apparente. I ricorrenti alle dipendenze della A&C Service, poi licenziati per perdita dell'appalto 4 cui erano assegnati, chiedono la costituzione del rapporto di lavoro con la nuova società aggiudicataria dell'appalto ( . Non contestano la titolarità (formale e Controparte_1 sostanziale) del precedente rapporto di lavoro ma chiedono la continuazione dello stesso per il "passaggio di cantiere" invocando la clausola sociale prevista dalla contrattazione collettiva del settore.
2. Nel merito, gli appellanti chiedono la costituzione del rapporto di lavoro con
[...]
nuova aggiudicataria del contratto di appalto per i servizi di facchinaggio, Controparte_1 traslochi, movimentazione merce e manutenzioni con la società Intesa San Paolo s.p.a., subentrata alla precedente appaltatrice A&C Service di TI PA.
I lavoratori invocano l'ultraventennale attività lavorativa espletata nell'ambito dell'appalto anzidetto alle dipendenze delle società che si sono via via succedute nella aggiudicazione in forza della “clausola sociale” prevista nel C.C.N.L. Imprese e servizi integrati/multiservizi (art. CP_9
4) e/o alternativamente nel C.C.N.L. per i dipendenti delle piccole e medie imprese esercenti i servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (art. 43), agli stessi da sempre indistintamente applicati, che contemplano, in ipotesi di successione di ditte appaltatrici del medesimo servizio, la risoluzione dei rapporti di lavoro da parte dell'impresa cessante e l'obbligo di assunzione "ex novo" da parte dell'impresa subentrante, senza alcun periodo di prova per i dipendenti neo assunti, con reciproca esenzione dal periodo di preavviso.
Osservano di aver appreso solo dopo il licenziamento da parte della A&C Service che quest'ultima non aveva applicato i CCNL citati ma il CCNL Commercio, privo della clausola di salvaguardia in esame;
che tale erronea consapevolezza si fondava sul legittimo affidamento nei confronti del precedente datore di lavoro, titolare al tempo della società Persona_3
BR Service s.r.l., marito della Sig.ra titolare della A&C Service, alle Controparte_3 dipendenze del quale erano inquadrati alla stregua del al livello III;
che, data Controparte_7
l'"identità fattuale" delle due realtà imprenditoriali (A&C Service e BR Service), per i legami parentali dei rispettivi titolari e la comune residenza, si trattava di un rapporto contrattuale che di fatto proseguiva con il medesimo datore di lavoro;
che in ogni caso nel corso della loro storia lavorativa erano stati alternativamente, sempre ad eccezione della sola A&C service, assunti al livello 3° dei due CCNL citati, tutelati dalla presenza in entrambi della clausola di protezione in caso di cessazione di appalto;
che l'appalto vinto da presentava “parità Controparte_1 di termini modalità e prestazioni” dell'appalto vinto dalla BR Service, poi “ceduto” alla A&C Service.
Gli appellanti rimarcano che non è possibile applicare un CCNL diverso da quello espressamente previsto per la disciplina e la regolamentazione di determinate mansioni, con la sola eccezione in cui il diverso CCNL applicato contempli un trattamento retributivo e normativo di maggior favore nei confronti del lavoratore, circostanza non ravvisabile nella specie.
Si ritiene che le argomentazioni descritte siano inidonee a determinare l'applicazione, nei confronti dei tre lavoratori, dei CCNL invocati ( ovvero imprese Controparte_7 CP_7 artigiane e di pulizia), in luogo del CCNL Commercio applicato dall'ultimo datore di lavoro, A&C Service.
3.Come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, nel vigente ordinamento regolato da contratti collettivi di diritto comune, l'individuazione della contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro va fatta unicamente in base all'indagine della volontà delle parti 5 risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata applicazione di un determinato contratto collettivo. Il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, fissato dall'art. 2070 cod. civ., è consentito al solo fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost., quando non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva ovvero sia dedotta l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 36 Cost. rispetto all'effettiva attività lavorativa esercitata (Cass. Sez. L. n. 11372 dell'8/5/2008; Cass. Sez. L. n. 10002 del 29/7/2000; Cass. Sez. Un. n. 2665 del 16/1/1997).
La S.C. ha anche affermato che il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiamo prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato (così Cass. n. 26742 del 2014; n. 24160 del 2015).
Nella vicenda in esame, la documentazione in atti - inerente il rapporto di lavoro dei tre dipendenti con la A&C Service di PA TI - espressamente menziona il CCNL per i dipendenti dalle aziende del terziario, dstribuzione e servizi (cd. CCNL Commercio). In particolare i modelli Unilav (Comunicazione Obbligatoria Unificata;
all. 9 fasc. ricorrenti) inviati dalla A&C Service al momento della assunzione e della cessazione per licenziamento dei rapporti di lavoro (del 1.2.2013, 5.2.2013 e del 3.10.2016) contengono il riferimento espresso al “CCNL per i dipendenti dalle aziende del terziario, dstribuzione e servizi” con inquadramento al livello 6° o 7°; nelle buste paga emesse nel corso del rapporto di lavoro è indicato il livello 6 del CCNL del settore di inquadramento e la mansione di “manovale”(doc. 11 fasc. ricorrenti); nel mod. C2 storico dei lavoratori è specificata la mansione di “manovale di magazzino” (doc. 3 fasc. dei ricorrenti).
I documenti descritti sono indicativi di una espressa volontà delle parti circa il contratto collettivo da applicare al rapporto, né i lavoratori nel corso del rapporto di lavoro (dal febbraio 2013 al settembre 2016) hanno mai contestato l'applicazione del predetto CCNL Commercio.
Detto contratto collettivo è altresì conforme alla tipologia di attività svolta dalla impresa datrice di lavoro risultante dalla visura storica (doc. 7 fasc. ricorrenti), ove è indicata, come attività prevalente esercitata dalla ditta, la “Consulenza in organizzazione aziendale: sviluppo, gestione e marketing” e, quale attività secondaria, “dal 28.11.2015 servizi di pulizia e disinfezione, nonché dal 1.12.2015 anche servizi di facchinaggio e movimentazione delle merci”.
Non appare esservi incongruenza tra l'attività esercitata dalla A&C Service ed il settore di applicazione merceologica del CCNL applicato, né i lavoratori hanno dato prova di detta divergenza. Si sono limitati a produrre la visura camerale della A&C Service, nonché il capitolato di appalto e i fogli di servizi, con indicate le attività e opere richiesti dalla committente (doc. 12, 15 e 16 fasc. ricorrenti), comunque rientranti nell'oggetto dell'impresa individuale sopra illustrato. 6 Nel documento “Gara per la fornitura di Servizi di Staff Moving” della A&C Service datato 8.8.2016 (doc. 14 fasc. ricorrenti), ancora, sono menzionati i tre lavoratori, , e Per_2 Per_1
, tra le maestranze addette al servizio affidato e, di nuovo, è specificato il contratto Parte_4 collettivo applicato, ossia il CCNL Commercio terziario.
I ricorrenti hanno allegato genericamente la necessaria applicazione di uno dei due CCNL invocati (Multiservizi ovvero Imprese artigiane e pulizia), sino ad allora applicati dai precedenti datori di lavoro, che - contemplando la cd “clausola sociale” (rispettivamente all'art. 4 e 43) - avevano garantito loro la continuazione della attività lavorativa alle dipendenze delle varie ditte appaltatrici. La semplice circostanza che soltanto la A&C Service, diversamente da tutte le precedenti società, avesse utilizzato il CCNL Commercio per la regolamentazione del loro rapporto di lavoro, in difetto di altre circostanze rilevanti, è insufficiente di per sé a rendere illegittima detta applicazione e legittimo l'utilizzo dei precedenti contratti collettivi (
[...]
o CCNL Imprese artigiane e pulizia). CP_7
Parimenti, priva di pregio è la pretesa di applicare il invocando l'identità Controparte_7 fattuale tra la A&C Service e la BR Service e la continuazione di fatto del medesimo rapporto di lavoro, fattispecie che presuppone l'allegazione - e prova - di elementi (quale l'unico centro di imputazione, la unicità della struttura organizzativa e produttiva, l'integrazione delle attività, un unico soggetto direttivo) ulteriori rispetto al semplice rapporto parentale/coniugio e a comune residenza dei titolari delle due imprese ( della BR Service s.r.l. e Persona_3
della A&C Service). Controparte_3
Come dedotto dalla resistente, dai documenti in atti - prodotti dagli stessi istanti - risulta che l'ultimo datore di lavoro abbia applicato in modo esplicito il CCNL Commercio, facendovi espresso rinvio sia nelle comunicazioni di assunzione che di licenziamento, ma anche nei cedolini paga, applicando i minimi retributivi e tutti gli istituti contrattuali a tale normativa collettiva riconducibili. Premesso che i ricorrenti giammai avevano formulato alcuna impugnativa sul punto, prima di settembre 2016, avrebbero dovuto dimostrare, e prima ancora dedurre, che nonostante il richiamo esplicito al CCNL Commercio, la A&C applicava di fatto quello o altro similare. Sul punto alcuna allegazione e tantomeno prova viene fornita di CP_7 modo che deve ritenersi dato che il detto contratto del commercio sia stato legittimamente e correttamente applicato.
Co Ad abundantiam si osserva che ha dedotto – e dimostrato – di applicare Controparte_1 il contratto Servizi Ausiliari, Fiduciari e Integrati (all. 1 fasc. della s.r.l.), e non il CCNL Multiservizi invocato nelle conclusioni del ricorso. Anche per questo motivo appare inconsistente la pretesa dei ricorrenti di essere assunti dalla predetta società con il 3° livello retributivo del o altro similare, senza nemmeno che siano state dedotte ed allegate Controparte_7 circostanze a supporto di detta richiesta.
Da respingere sono anche le domande, proposte in via subordinata nei confronti di
[...]
di tutela obbligatoria ex art. 8 L. n. 604/1966 o di corresponsione di una indennità Controparte_1 omnicomprensiva nella misura di n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, che alludono alla disciplina del licenziamento illegittimo e presuppongono un rapporto di lavoro preesistente, mai instaurato con detta società.
7 Per i motivi descritti, che assorbono ogni altra questione proposta, non può essere accolta la domanda formulata in primo grado dai ricorrenti.
L'appello, pertanto, va rigettato.
In considerazione della erronea motivazione della sentenza gravata, sia pur corretta nel dispositivo, si ritiene equo compensare per un terzo le spese del grado di appello. Il residuo, liquidato come da dispositivo in applicazione dei criteri del DM 147/2022, tenuto conto del valore e della complessità bassa della causa, è posto a carico degli appellanti in base alla regola della soccombenza.
Nulla per le spese con titolare della A&C Service, rimasta contumace. Controparte_3
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-compensa per un terzo le spese del grado di appello;
-condanna gli appellanti al pagamento, in favore di dei residui due Controparte_1 terzi delle spese di appello, che liquida in euro 2315,30, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%;
-nulla per le spese con . Controparte_3
-Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R., n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012 n. 228, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 09/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
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