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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/12/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 311/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dagli Ill.mi Signori: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 311/2025 promossa da:
, C.F. , nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Novara, Corso Trieste n. 6, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Sartoris ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Novara, Via CERRUTI n.17, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, C.F. , nato a San Vito dei Normanni (BR), in [...] Controparte_1 C.F._2 11.12.1967 e residente in VIA G. MATTEOTTI N. 27 Comune INVORIO (NO), rappresentato e difeso dall'avv. Elena Sartoris ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, Via CERRUTI n.17, giusta procura in atti;
RICORRENTE e con l'intervento del P.M.
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“Di omologare la separazione consensuale dei sottoscritti coniugi e Parte_1 CP_1
alle seguenti CONDIZIONI
[...] Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge. Nessun assegno di mantenimento è reciprocamente dovuto essendosi dichiarate le parti autosufficienti
******** Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione parti dinnanzi al G.R., i sottoscritti chiedono altresì di rimettere la causa nel ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio concordatario delle parti supra meglio indicate, alle seguenti CONDIZIONI Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare anche lo scioglimento del matrimonio religioso contratto in Novara in data 15 marzo 1989 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Novara, Atto n. 25, Parte II, Serie A, Anno 1989, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni di legge. Dare atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49, 473-bis.51 c.p.c. e , premesso di avere Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito concordatario il giorno 11.3.1989 in Novara e che dall'affectio coniugalis sono nati dei figli, tutti ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno congiuntamente adito il Tribunale di Novara al fine di ottenere la dichiarazione di separazione personale, nonché la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni in epigrafe riportate. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni. Con provvedimento di questo Presidente reso in data 20/11/2025 è stata fissata nuova udienza in modalità trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 02/12/2025 e le parti hanno depositato le relative note contenenti le sole istanze e conclusioni. La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. I signori e hanno dato atto di essere economicamente indipendenti. Parte_1 Controparte_1 Quanto alla domanda di divorzio, il Collegio osserva che, in conformità al disposto dell'art. 473- bis.49 c.p.c., essa sarà procedibile decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte da ultimo depositate, provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare;
con le medesime note scritte, le parti dovranno anche formulare le condizioni concordate con riferimento allo scioglimento del matrimonio e depositare la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione della domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1 Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Novara (Atto n. 25, parte II, Serie A, anno 1989) di provvedere alle incombenze di legge;
3. riserva la regolamentazione delle spese di lite alla definizione della domanda di divorzio;
4. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 4 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dagli Ill.mi Signori: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 311/2025 promossa da:
, C.F. , nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Novara, Corso Trieste n. 6, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Sartoris ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Novara, Via CERRUTI n.17, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, C.F. , nato a San Vito dei Normanni (BR), in [...] Controparte_1 C.F._2 11.12.1967 e residente in VIA G. MATTEOTTI N. 27 Comune INVORIO (NO), rappresentato e difeso dall'avv. Elena Sartoris ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, Via CERRUTI n.17, giusta procura in atti;
RICORRENTE e con l'intervento del P.M.
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“Di omologare la separazione consensuale dei sottoscritti coniugi e Parte_1 CP_1
alle seguenti CONDIZIONI
[...] Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge. Nessun assegno di mantenimento è reciprocamente dovuto essendosi dichiarate le parti autosufficienti
******** Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione parti dinnanzi al G.R., i sottoscritti chiedono altresì di rimettere la causa nel ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio concordatario delle parti supra meglio indicate, alle seguenti CONDIZIONI Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare anche lo scioglimento del matrimonio religioso contratto in Novara in data 15 marzo 1989 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Novara, Atto n. 25, Parte II, Serie A, Anno 1989, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni di legge. Dare atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49, 473-bis.51 c.p.c. e , premesso di avere Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito concordatario il giorno 11.3.1989 in Novara e che dall'affectio coniugalis sono nati dei figli, tutti ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno congiuntamente adito il Tribunale di Novara al fine di ottenere la dichiarazione di separazione personale, nonché la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni in epigrafe riportate. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni. Con provvedimento di questo Presidente reso in data 20/11/2025 è stata fissata nuova udienza in modalità trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 02/12/2025 e le parti hanno depositato le relative note contenenti le sole istanze e conclusioni. La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. I signori e hanno dato atto di essere economicamente indipendenti. Parte_1 Controparte_1 Quanto alla domanda di divorzio, il Collegio osserva che, in conformità al disposto dell'art. 473- bis.49 c.p.c., essa sarà procedibile decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte da ultimo depositate, provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare;
con le medesime note scritte, le parti dovranno anche formulare le condizioni concordate con riferimento allo scioglimento del matrimonio e depositare la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione della domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1 Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Novara (Atto n. 25, parte II, Serie A, anno 1989) di provvedere alle incombenze di legge;
3. riserva la regolamentazione delle spese di lite alla definizione della domanda di divorzio;
4. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 4 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti