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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/05/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 407 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 21.05.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor Monica D'Angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 407/2025 R.G.
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. VITO DE STEFANO
- ricorrente -
e
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA SCONTRINO 28 CP_1 P.IVA_1
(uff.legale 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv Antonino Rizzo CP_1
- resistente –
Conclusioni delle parti: come da atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.2.2025, il ricorrente ha contestato la richiesta restitutoria dell' di cui alla nota del 27.1.25 con la quale l' ha chiesto il CP_1 CP_1
pagamento delle spese di lite liquidate con decreto di omologa 1619/2013 di questo
Tribunale, del 20.6.2014. Ha eccepito la prescrizione decennale.
Nelle more del giudizio il ricorrente ha depositato atto di rinuncia all'azione ex art. 306 c.p.c. con pronuncia di cessazione della materia del contendere. L' costituitosi in data 22.3.2025, con note scritte per l'udienza del 21.5.2025 CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso e in linea subordinata dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza, discussa la causa mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., si deposita la presente sentenza.
Come è noto la rinuncia all'azione è istituto differente rispetto a quello della rinuncia agli atti del giudizio. Ed infatti, nel secondo caso l'attore mantiene la facoltà di agire nuovamente in un successivo giudizio per la tutela dello stesso diritto, anche se gli atti del processo estinto perdono ogni efficacia, mentre invece la rinuncia all'azione integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato ed equivale, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree. Pertanto, tale rinuncia comporta la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda.
Per procedere alla rinuncia agli atti è sufficiente che il difensore sia munito di valida procura alle liti, mentre per la rinuncia all'azione, in quanto atto di disposizione del diritto, è necessario il rilascio di un mandato ad hoc, che attribuisca al difensore tale specifico potere (cfr. Cass. n. 4837/2019).
La rinuncia all'azione, quindi, comportando, di fatto, la cessazione della materia del contendere, porta alla pronuncia di una sentenza che attesta il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del processo.
La rinuncia agli atti, invece, anch'essa da dichiararsi con sentenza (unica forma idonea al raggiungimento dello scopo del provvedimento definendo il giudizio con una decisione, di rito, suscettibile di impugnazione), comporta l'estinzione del processo, sempre sia accettata della controparte costituite (diversamente dalla rinuncia all'azione che non necessita di accettazione delle controparti).
Nel caso in esame, considerato che la difesa del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al giudizio e non all'azione e che il procuratore dell' ha implicitamente CP_1
accettato la rinuncia, aderendo in via subordinata alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, si ritiene la sussistenza dei presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere. Quanto alle spese di lite, queste sono dichiarate compensate.
PQM
Dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti del giudizio e dichiara compensate le spese di giudizio.
Marsala, 21.05.2025
Il Giudice
Monica D'Angelo