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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 10.07.2020, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c, ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 2512/2023 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
) e residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina, Via Camiciotti n. 102, presso lo studio dell'Avv.
Simona Caristina (Cod. Fisc. – fax 090674527 – pec: C.F._2
che lo rappresenta e difende come da procura in Email_1
atti.
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fisc. , con sede legale in S.Angelo di Controparte_1 P.IVA_1
Brolo (ME), Via San Francesco Di Paola n. 3.
( ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu
– in forza di procura generale alle liti conferita in data C.F._3
23.01.2023, Rep. n 37590, a rogito Dott. notaio in Roma, elettivamente Persona_1 domiciliato in Messina, nella Via Armeria n.1, presso l'Ufficio legale della Sede
Provinciale dell' Pt_2
RESISTENTE OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 24/07/2023 conveniva in Parte_1 giudizio la e l' , nelle persone dei legali rappresentanti Controparte_1 CP_2
pro tempore, esponendo di avere lavorato alle dipendenze della prima nel periodo dall'11.5.2021 al 30.6.2021, con mansioni e qualifica di muratore in mattoni, operaio qualificato di II Liv. CCNL-Edili.
Deduceva di non avere ancora percepito gli assegni per il nucleo familiare spettanti per l'intera durata del rapporto di lavoro, nella misura di € 137,50 mensili, nonostante l'accoglimento, da parte dell' , della relativa istanza amministrativa. CP_2
Chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'inadempimento della Controparte_1
quale adiectus solutionis causa, nell'erogazione in via anticipata degli A.N.F., e la
[...]
CP_ condanna dell' al pagamento della somma di € 232,72, dovuta per le causali di cui sopra, oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino al soddisfo.
La non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata Controparte_1
la contumacia.
L' si costituiva in giudizio con memoria del 20/03/2024, con la quale eccepiva, CP_2 preliminarmente, l'inammissibilità e improcedibilità del ricorso per la mancata prova dell'avvenuta presentazione della domanda amministrativa relativa agli ANF.
Eccepiva, altresì, la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970 n.
639 come modificato dall'art. 4 D.L. 19 settembre 1992 n. 384.
Nel merito, contestava il mancato rispetto da parte del lavoratore della procedura telematica dedicata di richiesta del pagamento diretto degli assegni familiari, rendendosi disponibile alla corresponsione tempestiva di quanto dovuto all'esito dell'espletamento della suddetta procedura.
Indi, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da ritenersi fondato e merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità e improcedibilità del ricorso sollevata dall' , atteso che il ricorrente ha documentato CP_2
Pag. 2 di 7 l'avvenuta presentazione dell'istanza amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento degli assegni nucleo familiare, producendo sia la relativa richiesta, sia la ricevuta di accoglimento della stessa.
Parimenti infondata è l'eccezione di decadenza dall'azione formulata dall'
[...]
. CP_3
La normativa a tal fine richiamata ex art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 come modificato dall'art. 4 D.L. 19 settembre 1992 n. 384 prevede che “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del Pt_2
termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n.
88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Orbene, è evidente che le suindicate disposizioni vadano applicate ai casi di eventuale mancato accoglimento, da parte dell' , della domanda amministrativa volta ad CP_2 ottenere l'erogazione delle prestazioni, atteso che, ragionevolmente, è l'ipotesi di definizione negativa del procedimento amministrativo che giustificherebbe la prosecuzione dell'azione in sede giudiziaria.
Nel caso in esame, è pacifico che la domanda amministrativa di assegni familiari inoltrata dal ricorrente sia stata accolta e, pertanto, la decadenza come sopra ricostruita non può ritenersi operativa.
Tanto premesso, la domanda del ricorrente merita accoglimento.
Occorre rammentare che l'assegno per il nucleo familiare consiste in un'erogazione economica disposta dall' a favore dei lavoratori che abbiano determinati requisiti e CP_2
presupposti, a favore di titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente, nonché di lavoratori assistiti dall'assicurazione
Pag. 3 di 7 contro la tubercolosi. La disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, contenuta nell'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio
1988, n. 153, è strettamente collegata a quella generale degli assegni familiari contenuta nel D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (Testo Unico sugli assegni familiari). A decorrere dal 1° aprile 2019, ai sensi della circolare n. 45/2019 , le domande di assegno per il CP_2
nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all' esclusivamente in modalità CP_2
telematica, al fine di garantire all'utenza il corretto calcolo dell'importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Quanto alla posizione del datore di lavoro e agli obblighi che su di lui gravano, occorre premettere che, per pacifica giurisprudenza, lo stesso rappresenta un semplice intermediario tra la P.A. e il beneficiario dell'assegno, con funzione di mero anticipatore delle somme dovute all'avente diritto a titolo di prestazione familiare;
l'unico soggetto obbligato ex lege al pagamento è, pertanto, l' , il quale, ove ricorrano i presupposti CP_2
previsti dalla vigente normativa, dovrà corrispondere la prestazione previdenziale indipendentemente dalle iniziative dell'imprenditore a riguardo.
Ne deriva che, una volta presentata la relativa domanda e maturate le condizioni per la prestazione previdenziale, sorge in capo al datore di lavoro un mero obbligo di anticipazione della predetta prestazione a favore dei propri dipendenti, con salvezza del diritto al conguaglio (Cass. Civ. Sez. Lav., 02. 3.2021, n. 5640).
Tenuto conto delle superiori considerazioni, nel caso in esame, come già rilevato, il lavoratore ricorrente ha regolarmente trasmesso istanza telematica di ottenimento degli
ANF, cui è seguito il provvedimento di accoglimento della stessa da parte dell' . CP_2
Parimenti, è stato documentato che il lavoratore abbia successivamente richiesto, tramite diffida a mezzo pec, il relativo pagamento al datore di lavoro e all'Istituto previdenziale, circostanza che non è stata specificamente contestata dalle parti convenute.
Da un lato, infatti, la società datrice di lavoro è rimasta contumace e non ha provveduto a smentire la tesi del ricorrente;
dall'altro, l' si è limitato a contestare CP_2
Pag. 4 di 7 genericamente il mancato rispetto della procedura telematica di richiesta del pagamento diretto all'ente previdenziale nei casi di inadempimento da parte del datore di lavoro.
A fronte di ciò, va condivisa la ricostruzione formulata dal ricorrente secondo cui la procedura di pagamento diretto degli ANF da parte dell' richiede una CP_2
partecipazione attiva dello stesso Istituto Previdenziale, così come descritta nel messaggio n. 12790/2006, ove testualmente si legge: “Si sottolinea che, come CP_2
indicato nella circolare n. 2783 G.S./10 Ris. del 25 settembre 1951, qualora un datore di lavoro si rifiuti di corrispondere l'assegno ad un ex dipendente, l' cui perviene CP_2
la denuncia di tale inadempienza, solo dopo aver esperito infruttuosamente ogni formalità idonea ad interessare il datore di lavoro stesso, segnalerà l'azienda alla
Direzione Provinciale del Lavoro- Servizio Ispezioni del Lavoro per i provvedimenti di competenza. In tale ipotesi, solo allorquando sia stata accertata l'impossibilità per il lavoratore di ricevere quanto dovuto a titolo di prestazione familiare da parte del datore di lavoro, la struttura periferica dell' competente in relazione agli CP_2
adempimenti previdenziali effettuati dallo stesso datore di lavoro, potrà provvedere al pagamento diretto della prestazione medesima.”.
Nel caso di specie, come già rilevato, è incontestato che l' sia stato reso edotto dal CP_2
ricorrente dell'inadempimento della datrice di lavoro nel Controparte_1
pagamento degli A.N.F. del periodo indicato in ricorso, e che lo stesso ente non abbia provveduto a porre in essere i suindicati adempimenti utili all'erogazione della prestazione.
Peraltro, il messaggio n. 833 del 27/02/2017, allegato dall'ente previdenziale CP_2
resistente a sostegno delle proprie deduzioni sul mancato rispetto da parte del lavoratore della procedura telematica di richiesta del pagamento diretto, non può ritenersi sufficiente a contraddire le allegazioni del ricorrente, atteso che tale missiva deve essere interpretata quale mera comunicazione rivolta agli operatori interni all'Istituto previdenziale, contenente istruzioni operative e contabili in merito procedura gestionale di pagamento degli ANF.
Alla luce di tutte le superiori argomentazioni, la domanda del ricorrente nei confronti dell' va accolta, con la conseguenza che lo stesso ente previdenziale deve essere CP_2
condannato a pagare al ricorrente la somma complessiva di euro 232,72 a titolo di
Pag. 5 di 7 dovuti per il periodo dall'11.05.2021 al 30.06.2021, oltre rivalutazione ed CP_4
interessi.
Quanto alla posizione della va rilevato che, come Controparte_1
pacificamente affermato in giurisprudenza, “unico obbligato all'erogazione degli assegni familiari è l' mentre il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi CP_2
importi, assume la posizione di semplice adiectus solutionis causa e pertanto solo
l' predetto - e non il datore di lavoro - è legittimato passivamente nelle Pt_2 controversie relative al pagamento di tale prestazione previdenziale” (Cass. Ord. n.
3076 del 01/02/2022).
Pertanto, le domande formulate nei confronti della vanno Controparte_1
rigettate e non si deve provvedere alle spese, tenuto conto che la suddetta società è rimasta contumace.
Quanto al regime delle spese tra il ricorrente e l' , tenuto conto dell'esito del CP_2 giudizio, l'ente resistente deve essere condannato a pagare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano, ex D.M. 147/22, in € 21,50 per contributo unificato e in €
260,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a., c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , così provvede: Parte_1
1) Condanna l' a pagare a la somma di € 232,72 a titolo CP_2 Parte_1
di A.N.F. per il periodo meglio indicato in parte motiva, oltre rivalutazione ed interessi;
2) Rigetta ogni altra domanda.
2) Condanna l' a pagare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano, ex D.M. CP_2
147/22, in € 21,50 per contributo unificato e in € 260,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a., c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Patti, 11/1/2025.
Il Giudice Unico del Lavoro dr. Fabio Licata
Pag. 6 di 7 Pag. 7 di 7
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 10.07.2020, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c, ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 2512/2023 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
) e residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina, Via Camiciotti n. 102, presso lo studio dell'Avv.
Simona Caristina (Cod. Fisc. – fax 090674527 – pec: C.F._2
che lo rappresenta e difende come da procura in Email_1
atti.
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fisc. , con sede legale in S.Angelo di Controparte_1 P.IVA_1
Brolo (ME), Via San Francesco Di Paola n. 3.
( ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu
– in forza di procura generale alle liti conferita in data C.F._3
23.01.2023, Rep. n 37590, a rogito Dott. notaio in Roma, elettivamente Persona_1 domiciliato in Messina, nella Via Armeria n.1, presso l'Ufficio legale della Sede
Provinciale dell' Pt_2
RESISTENTE OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 24/07/2023 conveniva in Parte_1 giudizio la e l' , nelle persone dei legali rappresentanti Controparte_1 CP_2
pro tempore, esponendo di avere lavorato alle dipendenze della prima nel periodo dall'11.5.2021 al 30.6.2021, con mansioni e qualifica di muratore in mattoni, operaio qualificato di II Liv. CCNL-Edili.
Deduceva di non avere ancora percepito gli assegni per il nucleo familiare spettanti per l'intera durata del rapporto di lavoro, nella misura di € 137,50 mensili, nonostante l'accoglimento, da parte dell' , della relativa istanza amministrativa. CP_2
Chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'inadempimento della Controparte_1
quale adiectus solutionis causa, nell'erogazione in via anticipata degli A.N.F., e la
[...]
CP_ condanna dell' al pagamento della somma di € 232,72, dovuta per le causali di cui sopra, oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino al soddisfo.
La non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata Controparte_1
la contumacia.
L' si costituiva in giudizio con memoria del 20/03/2024, con la quale eccepiva, CP_2 preliminarmente, l'inammissibilità e improcedibilità del ricorso per la mancata prova dell'avvenuta presentazione della domanda amministrativa relativa agli ANF.
Eccepiva, altresì, la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970 n.
639 come modificato dall'art. 4 D.L. 19 settembre 1992 n. 384.
Nel merito, contestava il mancato rispetto da parte del lavoratore della procedura telematica dedicata di richiesta del pagamento diretto degli assegni familiari, rendendosi disponibile alla corresponsione tempestiva di quanto dovuto all'esito dell'espletamento della suddetta procedura.
Indi, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da ritenersi fondato e merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità e improcedibilità del ricorso sollevata dall' , atteso che il ricorrente ha documentato CP_2
Pag. 2 di 7 l'avvenuta presentazione dell'istanza amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento degli assegni nucleo familiare, producendo sia la relativa richiesta, sia la ricevuta di accoglimento della stessa.
Parimenti infondata è l'eccezione di decadenza dall'azione formulata dall'
[...]
. CP_3
La normativa a tal fine richiamata ex art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 come modificato dall'art. 4 D.L. 19 settembre 1992 n. 384 prevede che “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del Pt_2
termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n.
88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Orbene, è evidente che le suindicate disposizioni vadano applicate ai casi di eventuale mancato accoglimento, da parte dell' , della domanda amministrativa volta ad CP_2 ottenere l'erogazione delle prestazioni, atteso che, ragionevolmente, è l'ipotesi di definizione negativa del procedimento amministrativo che giustificherebbe la prosecuzione dell'azione in sede giudiziaria.
Nel caso in esame, è pacifico che la domanda amministrativa di assegni familiari inoltrata dal ricorrente sia stata accolta e, pertanto, la decadenza come sopra ricostruita non può ritenersi operativa.
Tanto premesso, la domanda del ricorrente merita accoglimento.
Occorre rammentare che l'assegno per il nucleo familiare consiste in un'erogazione economica disposta dall' a favore dei lavoratori che abbiano determinati requisiti e CP_2
presupposti, a favore di titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente, nonché di lavoratori assistiti dall'assicurazione
Pag. 3 di 7 contro la tubercolosi. La disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, contenuta nell'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio
1988, n. 153, è strettamente collegata a quella generale degli assegni familiari contenuta nel D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (Testo Unico sugli assegni familiari). A decorrere dal 1° aprile 2019, ai sensi della circolare n. 45/2019 , le domande di assegno per il CP_2
nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all' esclusivamente in modalità CP_2
telematica, al fine di garantire all'utenza il corretto calcolo dell'importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Quanto alla posizione del datore di lavoro e agli obblighi che su di lui gravano, occorre premettere che, per pacifica giurisprudenza, lo stesso rappresenta un semplice intermediario tra la P.A. e il beneficiario dell'assegno, con funzione di mero anticipatore delle somme dovute all'avente diritto a titolo di prestazione familiare;
l'unico soggetto obbligato ex lege al pagamento è, pertanto, l' , il quale, ove ricorrano i presupposti CP_2
previsti dalla vigente normativa, dovrà corrispondere la prestazione previdenziale indipendentemente dalle iniziative dell'imprenditore a riguardo.
Ne deriva che, una volta presentata la relativa domanda e maturate le condizioni per la prestazione previdenziale, sorge in capo al datore di lavoro un mero obbligo di anticipazione della predetta prestazione a favore dei propri dipendenti, con salvezza del diritto al conguaglio (Cass. Civ. Sez. Lav., 02. 3.2021, n. 5640).
Tenuto conto delle superiori considerazioni, nel caso in esame, come già rilevato, il lavoratore ricorrente ha regolarmente trasmesso istanza telematica di ottenimento degli
ANF, cui è seguito il provvedimento di accoglimento della stessa da parte dell' . CP_2
Parimenti, è stato documentato che il lavoratore abbia successivamente richiesto, tramite diffida a mezzo pec, il relativo pagamento al datore di lavoro e all'Istituto previdenziale, circostanza che non è stata specificamente contestata dalle parti convenute.
Da un lato, infatti, la società datrice di lavoro è rimasta contumace e non ha provveduto a smentire la tesi del ricorrente;
dall'altro, l' si è limitato a contestare CP_2
Pag. 4 di 7 genericamente il mancato rispetto della procedura telematica di richiesta del pagamento diretto all'ente previdenziale nei casi di inadempimento da parte del datore di lavoro.
A fronte di ciò, va condivisa la ricostruzione formulata dal ricorrente secondo cui la procedura di pagamento diretto degli ANF da parte dell' richiede una CP_2
partecipazione attiva dello stesso Istituto Previdenziale, così come descritta nel messaggio n. 12790/2006, ove testualmente si legge: “Si sottolinea che, come CP_2
indicato nella circolare n. 2783 G.S./10 Ris. del 25 settembre 1951, qualora un datore di lavoro si rifiuti di corrispondere l'assegno ad un ex dipendente, l' cui perviene CP_2
la denuncia di tale inadempienza, solo dopo aver esperito infruttuosamente ogni formalità idonea ad interessare il datore di lavoro stesso, segnalerà l'azienda alla
Direzione Provinciale del Lavoro- Servizio Ispezioni del Lavoro per i provvedimenti di competenza. In tale ipotesi, solo allorquando sia stata accertata l'impossibilità per il lavoratore di ricevere quanto dovuto a titolo di prestazione familiare da parte del datore di lavoro, la struttura periferica dell' competente in relazione agli CP_2
adempimenti previdenziali effettuati dallo stesso datore di lavoro, potrà provvedere al pagamento diretto della prestazione medesima.”.
Nel caso di specie, come già rilevato, è incontestato che l' sia stato reso edotto dal CP_2
ricorrente dell'inadempimento della datrice di lavoro nel Controparte_1
pagamento degli A.N.F. del periodo indicato in ricorso, e che lo stesso ente non abbia provveduto a porre in essere i suindicati adempimenti utili all'erogazione della prestazione.
Peraltro, il messaggio n. 833 del 27/02/2017, allegato dall'ente previdenziale CP_2
resistente a sostegno delle proprie deduzioni sul mancato rispetto da parte del lavoratore della procedura telematica di richiesta del pagamento diretto, non può ritenersi sufficiente a contraddire le allegazioni del ricorrente, atteso che tale missiva deve essere interpretata quale mera comunicazione rivolta agli operatori interni all'Istituto previdenziale, contenente istruzioni operative e contabili in merito procedura gestionale di pagamento degli ANF.
Alla luce di tutte le superiori argomentazioni, la domanda del ricorrente nei confronti dell' va accolta, con la conseguenza che lo stesso ente previdenziale deve essere CP_2
condannato a pagare al ricorrente la somma complessiva di euro 232,72 a titolo di
Pag. 5 di 7 dovuti per il periodo dall'11.05.2021 al 30.06.2021, oltre rivalutazione ed CP_4
interessi.
Quanto alla posizione della va rilevato che, come Controparte_1
pacificamente affermato in giurisprudenza, “unico obbligato all'erogazione degli assegni familiari è l' mentre il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi CP_2
importi, assume la posizione di semplice adiectus solutionis causa e pertanto solo
l' predetto - e non il datore di lavoro - è legittimato passivamente nelle Pt_2 controversie relative al pagamento di tale prestazione previdenziale” (Cass. Ord. n.
3076 del 01/02/2022).
Pertanto, le domande formulate nei confronti della vanno Controparte_1
rigettate e non si deve provvedere alle spese, tenuto conto che la suddetta società è rimasta contumace.
Quanto al regime delle spese tra il ricorrente e l' , tenuto conto dell'esito del CP_2 giudizio, l'ente resistente deve essere condannato a pagare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano, ex D.M. 147/22, in € 21,50 per contributo unificato e in €
260,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a., c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , così provvede: Parte_1
1) Condanna l' a pagare a la somma di € 232,72 a titolo CP_2 Parte_1
di A.N.F. per il periodo meglio indicato in parte motiva, oltre rivalutazione ed interessi;
2) Rigetta ogni altra domanda.
2) Condanna l' a pagare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano, ex D.M. CP_2
147/22, in € 21,50 per contributo unificato e in € 260,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a., c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Patti, 11/1/2025.
Il Giudice Unico del Lavoro dr. Fabio Licata
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