Ordinanza cautelare 4 marzo 2016
Sentenza 11 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 11/01/2023, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/01/2023
N. 00434/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01372/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1372 del 2016, proposto da
Eni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Todarello, Giovanni Corbyons, Domenico Durante, Claudia Sarrocco, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone, 44;
contro
Gse S.p.A. - Gestore dei Servizi Energetici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Christina Gasser Fadel, Antonio Pugliese, Ernesto Stajano, Enrico Campagnano, Fabio Garella, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Garella in Roma, via Sardegna, 14;
Rse S.p.A. - Ricerca Sul Sistema Energetico, non costituito in giudizio;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del 20 novembre 2015, notificato il 25 novembre 2015, di rigetto della Proposta di Progetto e di Programma di Misura (PPPM) n. 0090581100615T115 presentata dalla ricorrente;
del preavviso di rigetto del 5 ottobre 2015;
di ogni altro atto presupposto conseguente e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gse S.p.A. - Gestore dei Servizi Energetici e del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2022 il dott. Angelo Maria Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Società ricorrente è titolare della raffineria di Sannazzaro, in Sannazzaro de’ Burgondi (PV), in relazione alla quale, in data 5 maggio 2015, ha presentato la PPPM Proposta di Progetto e di Programma di Misura (PPPM) n. 0090581100615T115, al fine di accedere agli incentivi previsti dal D.M. 28 dicembre 2012 (Titoli di Efficienza Energetica o “Certificati Bianchi”).
L’intervento di cui è causa ha ad oggetto l’unità di reforming catalitico RC” (unità 51), funzionale alla lavorazione delle frazioni di benzine pesanti e, segnatamente, al processo di desolforazione.
L’impianto è costituito da un treno di preriscaldo, un forno B-5101 e un reattore D-5101.
In estrema sintesi, la carica viene riscaldata dal forno e poi immessa nel reattore, che per facilitare la reazione utilizza un catalizzatore; il reattore rilascia una carica di temperatura più elevata rispetto a quella in ingresso al forno, che viene quindi utilizzata per preriscaldare la carica in ingresso nel forno attraverso il treno di preriscaldo, munito all’uopo di scambiatori di calore, con conseguente risparmio di combustibile.
La proposta riguarda un intervento di potenziamento del treno di preriscaldo mediante la sostituzione di quattro scambiatori con altrettanti aventi una superficie di scambio doppia (2,104 mq a fronte di 1,052 mq), la quale, determinando, a parità di temperatura di ingresso al reattore di desolforazione, un aumento della temperatura di ingresso al forno, consente una diminuzione del consumo di combustibile.
Con nota del 2 luglio 2015, il GSE ha richiesto alla Società di fornire integrazioni e, ricevuto riscontro da parte dell’interessata, con nota prot. GSE/P20150072922 del 18 settembre 2015 ha comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza.
Ricevute le deduzioni della ricorrente, all’esito il Gestore ha definitivamente respinto la PPPM, confermando le ragioni poste a fondamento del preavviso di rigetto.
In particolare, ha rilevato il difetto di addizionalità dell’intervento in senso tecnologico e di mercato, in quanto esso costituisce adeguamento del funzionamento dell’impianto di desolforazione a seguito della sostituzione del catalizzatore “KF 756 1.3 Q”, funzionante con una temperatura di reazione pari a 307 °C, con il catalizzatore “KF 757 1.6 E”, che invece funziona con una temperatura di reazione pari a 322 °C.
Detta sostituzione, resa necessaria dall’aumento del contenuto di azoto nella carica, ha determinato un aumento dell’energia termica recuperabile dall’effluente in uscita dal reattore di desolforazione, con la conseguenza che il treno di preriscaldo si è rivelato sottodimensionato rispetto al calore recuperabile.
Pertanto, la riduzione del consumo di combustibile derivante dalla sostituzione degli scambiatori nel treno di preriscaldo non sarebbe addizionale, bensì costituirebbe un rimedio alla situazione di inefficienza appena descritta.
La ricorrente insorge avverso il provvedimento di rigetto affidando il ricorso a due motivi: con il primo contesta la correttezza sostanziale del provvedimento, mentre con il secondo lamenta la violazione degli artt. 3 e 10 bis l. 241/1990.
Si sono costituiti in giudizio il GSE e di forma Ministero, resistendo alle domande avversarie.
Con ordinanza n. 1092 del 4 marzo 2016, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, sulla base della rilevata assenza del periculum in mora .
In vista della trattazione del merito del ricorso, le parti hanno depositato memorie e repliche, insistendo nelle rispettive tesi difensive e, all’udienza pubblica del 22 giugno, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere respinto siccome infondato.
Il primo motivo di censura è volto a sostenere l’illegittimità della valutazione di assenza di addizionalità espressa dal GSE: la ricorrente evidenzia come il risparmio di combustibile sia unicamente imputabile alla sostituzione degli scambiatori, che ha determinato l’efficientamento dell’impianto rispetto alla situazione anteriore all’intervento.
La censura non è idonea a superare i rilievi mossi dal Gestore.
Sul punto, giova premettere in linea generale che la verifica del requisito dell’addizionalità si pone come condizione essenziale e fondamentale del sistema incentivante che non può ricavarsi automaticamente dall’avvenuta approvazione della PPPM, tanto che l’assenza di addizionalità dell’intervento giustifica, ex se, per giurisprudenza univoca e costante, la non ammissione al regime di sostegno (ex multis, per tutte, sent. di questa Sezione n. 10927 del 25 ottobre 2021).
Ciò in quanto:
- nell’ambito del metodo di valutazione a consuntivo dei progetti di risparmio energetico assumono rilievo centrale le nozioni di risparmio energetico “lordo” e “netto”, di cui all’art. 1 Linee guida EEN 9/11 (applicabili ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.m. 28.12.2012): mentre il primo (lordo) consiste nella “differenza nei consumi di energia primaria prima e dopo la realizzazione di un progetto, determinata con riferimento ad un certo orizzonte temporale mediante una misurazione o una stima”, l’altro è “il risparmio lordo, depurato dei risparmi energetici non addizionali, cioè di quei risparmi energetici che si stima si sarebbero comunque verificati, anche in assenza di un intervento o di un progetto, per effetto dell’evoluzione tecnologica, normativa e del mercato”;
- il risparmio netto, sulla base del quale vengono calcolati e riconosciuti i tee, “si basa quindi sull’individuazione e sottrazione dal risparmio lordo – ossia dal risparmio che discende dalla differenza tra i consumi registrati prima e dopo la realizzazione dell’intervento – di quei risparmi energetici che anche senza la realizzazione dell’intervento si sarebbero comunque verificati per effetto dell’evoluzione tecnologica, normativa e di mercato”, dovendo intendersi con l’espressione “effetto dell’evoluzione tecnologica” quelli “conseguiti da apparecchiature o dispositivi o soluzioni con più alte performances energetiche rispetto a prodotti base a catalogo forniti dal mercato”;
- la ratio sottesa al rilascio dei tee “è, del resto, quella di premiare solo – e strettamente – quegli interventi che, in assenza degli incentivi, non avrebbero potuto essere realizzati: ciò, conformemente al c.d. effetto di incentivazione il quale […] è uno dei principali pilastri della disciplina degli aiuti di Stato, avendo di mira l’obiettivo di stimolare i potenziali beneficiari ad intraprendere attività economiche che altrimenti non avrebbero intrapreso in assenza della concessione dell’aiuto”; l’“effetto di incentivazione si ricollega, pertanto, al concetto di ‘necessità dell’aiuto’, risulta imposto in gran parte delle fonti comunitarie (regolamenti, discipline, orientamenti, ecc.) in materia di aiuti di Stato ed implica, talvolta […], un’analisi controfattuale per comparare la situazione che si avrebbe in assenza di aiuto con quella in presenza di aiuto” ( ex multis , sent. 14902/2022 di questa Sezione).
Il medesimo orientamento è pacifico nella giurisprudenza del Consiglio di Stato: “ devono essere escluse dal sostegno le tecnologie già rappresentative del mercato o del settore di riferimento, nonché gli interventi che devono essere realizzati per effetto di obblighi normativi. Gli interventi suscettibili di incentivazione sono quini quelli concretamente aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero realizzati in assenza dell’incentivazione. Al contrario, se non lo sono, finiscono per essere un sussidio all’impresa da parte dello Stato lesivo della concorrenza ” (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 2380/2019)
Ciò posto, la ricorrente non contesta i presupposti di fatto da cui muove il GSE, ma si limita a ribadire che la sostituzione degli scambiatori determina un risparmio di combustibile.
Invero, la valutazione effettuata dal GSE, connotata da discrezionalità tecnica, è basata sulla constatazione che, a seguito della sostituzione del catalizzatore, la situazione dell’impianto presentava un profilo di potenziale inefficienza dato dall’aumento del calore in uscita dal reattore, dovuto al più elevato punto di reazione del nuovo catalizzatore e rispetto al quale il treno di preriscaldo risultava – nella situazione ante intervento - sottodimensionato.
L’intervento, pertanto, si rivela, come esposto dal Gestore, non addizionale in quanto la Società ricorrente avrebbe dovuto in ogni caso, a prescindere dall’ammissione agli incentivi, provvedere alla sostituzione degli scambiatori di calore, al fine di adeguare l’impianto alle mutate condizioni descritte sopra.
La surriferita determinazione non pare affetta da profili di travisamento in fatto o manifesta irrazionalità nella determinazione, neanche dalla disamina della perizia depositata dalla ricorrente, la quale, in disparte la sua limitata efficacia probatoria in quanto documento di parte, appare orientata a sostituire la valutazione dell’Amministrazione con quella, diversa, ritenuta corretta dalla parte privata.
Non rileva nemmeno quanto dedotto dalla ricorrente riguardo la circostanza che l’impianto avesse continuato, dopo il cambio di catalizzatore, a funzionare correttamente: infatti, ciò costituisce un quid minus rispetto a quanto richiesto dalla normativa primaria e secondaria ai fini dell’accesso ai benefici, atteso che l’intervento incentivabile deve necessariamente determinare un efficientamento, per di più caratterizzato dal requisito dell’addizionalità, come sopra specificato.
Va respinto anche il secondo motivo di ricorso, con cui viene dedotta la violazione dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo e, conseguentemente, viene lamentato il difetto di istruttoria e di motivazione.
Infatti, ferma la correttezza sostanziale del provvedimento di rigetto, deve evidenziarsi che, con riferimento ai profili oggetto della censura in questione, il procedimento amministrativo appare del tutto esente da censure, dato il contraddittorio con la Società si è pacificamente svolto dapprima con una richiesta di integrazione documentale dell’istanza e poi con la rituale notifica del preavviso di rigetto.
Va poi ribadito, con riferimento al lamentato difetto di motivazione, che “ non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di dare puntuale riscontro e analitica confutazione alle osservazioni prodotte dal privato in sede procedimentale ” (cfr., da ultimo, TAR Lazio, Sez. III ter, sent., 2 marzo 2022, n. 2441).
Le spese seguono la soccombenza in favore del GSE nella misura indicata in dispositivo, mentre possono essere compensate nei confronti del Ministero, tenuto conto della posizione marginale di quest’ultimo e della limitata attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del GSE, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge; compensa le spese nei confronti del Ministero.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Emanuela Traina, Primo Referendario
Angelo Maria Testini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Maria Testini | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO