Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 24/04/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 748/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott. Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 748 /2022 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. EQUIZI ALEANDRO elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato a L'Aquila, in Viale Papa Giovanni XXIII, n. 15 presso lo studio del difensore come da procura in atti
APPELLANTE contro
. (C.F.\ P.IVA in persona del Controparte_1 P.IVA_1
liquidatore p.t. elettivamente domiciliata in Città di Castello (PG) Via Gramsci n.1\bis, presso lo Studio dell'Avv. Enrico Serafini che la difende come da procura in atti
APPELLATO
Contro
(C.F in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_2 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. CITERNESI TIZIANA e dell'avv. GAMBIOLI IACOPO elettivamente domiciliata in
Sansepolcro (AR), Via dei Lorena 27, presso lo studio dell'avv. Tiziana Citernesi del Foro di Arezzo
APPELLATO
Contro pagina 1 di 7
-APPELLATA-CONTUMACE
e nei confronti di
Controparte_4
-APPELLATA-CONTUMACE
avente ad
OGGETTO
Indebito soggettivo - Indebito oggettivo – Impugnazione sentenza 1365/22 Tribunale Perugia del
7.10.2022 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione creditrice della notificava a un Parte_2 Controparte_4 Parte_1
pignoramento presso terzi quale debitore della per somme dovute a titolo di Controparte_4
corrispettivo per l'esecuzione di opere di appalto in ambito di ricostruzione post-sisma, invitandolo a rendere la relativa dichiarazione.
Il rendeva dichiarazione negativa. Pt_1
Con istanza al G.E. del 4.12.2015 la insisteva per Controparte_1
l'assegnazione esponendo di aver appreso, a seguito di accesso agli atti presso il Comune di Villa
Sant'Angelo, che il Sig. aveva provveduto al pagamento in favore della dell'importo Pt_1 CP_4
di euro 90.970,00, così violando il vincolo di indisponibilità in favore della procedura delle somme pignorate.
Il G.E. fissava la comparizione delle parti e il in quella sede si costituiva contestando la Pt_1
fondatezza della pretesa avanzata dalla e da medio tempore Parte_2 Controparte_2
intervenuta nel processo esecutivo, eccependo il proprio difetto di titolarità dal lato passivo in quanto il destinatario del contributo pignorato doveva essere individuato nell'aggregato edilizio VSA_24, di cui pagina 2 di 7 era procuratore speciale, e non in sé medesimo. Nel merito, evidenziava l'indisponibilità delle somme corrisposte a titolo di contributo per la riparazione post-sisma, in ragione dell'assoggettamento delle stesse ad uno specifico vincolo di destinazione che ne imponeva l'utilizzo ai soli fini dell'attività di ricostruzione e la conseguente pignorabilità esclusivamente in favore dei crediti sorti per soddisfare la detta finalità.
Con ordinanza del 20.12.2016 il GE sospendeva la procedura esecutiva, assegnando termine per l'introduzione della causa nel merito a cura della parte interessata.
Con atto di citazione notificato il 27.02.2017 la Controparte_1
introduceva il giudizio di merito domandando l'accertamento del proprio diritto a pignorare le somme di cui il Sig. era debitore nei confronti della e chiedeva, previa Parte_1 Controparte_4
declaratoria della illegittimità del pagamento eseguito in ,favore della dopo la Controparte_4
notificazione dell'atto di pignoramento, l'assegnazione di un termine per la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice dell'Esecuzione per ottenere l'assegnazione delle somme. si associava alla domanda della . Controparte_5 Parte_2
chiedeva al Tribunale di Perugia di dichiarare legittimo il pagamento eseguito dal sig. Controparte_4
nei suoi confronti e di respingere la domanda proposta dalla . Parte_1 Parte_2
si costituiva affermando di non essere obbligato al pagamento di alcuna somma in Parte_1
favore dei convenuti in quanto rivestiva la qualità di mero Procuratore Speciale dei proprietari degli immobili ricompresi nell'aggregato edilizio denominato “VSA_24”, corrente nel Comune di Villa
Sant'Angelo, al quale era stato riconosciuto un contributo per la ricostruzione di un immobile ex L.
77/2009, in parte corrispondente a quello pignorato;
quindi, il titolare effettivo del contributo pignorato era l'aggregato VSA_24 e il creditore procedente avrebbe dovuto promuovere l'azione esecutiva nei confronti di esso e non nei suoi confronti;
inoltre eccepiva la previsione legale di un vincolo speciale di destinazione del contributo pubblico stanziato per la ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati dal sisma del 6.4.2009 che lo avrebbe reso, tra le altre cose, impignorabile, tranne che per crediti sorti in esecuzione delle obbligazioni direttamente contratte per la ricostruzione.
Le medesime ragioni venivano dal poste a fondamento dell'atto di citazione autonomamente Pt_1
notificata alle controparti, che iscritto a ruolo veniva poi riunito alla prima citazione ( R.G. n. 1621/2017
e R.G. n. 1670/2017).
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Perugia accertava il diritto di Controparte_1
ad eseguire il pignoramento sulle somme di cui era debitore nei confronti
[...] Parte_1
pagina 3 di 7 di accertava che era debitore nei confronti al Controparte_4 Parte_1 Controparte_4
momento della notifica del pignoramento, della somma di € 90.970,00;. dichiarava illegittimamente effettuato il pagamento della somma di € 90.970,00 stante l'indisponibilità a seguito di pignoramento;
condannava alla rifusione delle spese di giudizio in favore di Parte_1 [...]
e di osservando che “la fattura nr. 13 del 20.7.2015 emessa Controparte_6 Controparte_2
da nei confronti di e la dichiarazione ex art 547 c.p.c. con la quale lo Controparte_4 Parte_1
stesso non negava di essere debitore di ma solo che i crediti pignorati risultavano ancora CP_4
inesigibili in assenza di SAL, confermano che era il medesimo debitore nei confronti del debitore Pt_1
esecutato e non altri”.
Propone appello il e con il primo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per Pt_1
violazione e falsa applicazione dell'art. 43 Legge Fallimentare e degli artt. 298, 300 e 304 c.p.c.; deduce che il giudizio di primo grado era interrotto di diritto per intervenuto fallimento di e, CP_4
quindi, ,eccepisce la nullità degli atti compiuti dopo l'interruzione. Con il secondo motivo lamenta la violazione. degli artt. 3, comma ottavo, art. 11, commi primo e secondo, del Decreto del Commissario per la ricostruzione n. 12 del 3.6.2016 nonché la violazione dell'art. 7 O.P.C.M. 3820/2009 , 1100 e ss c.c., 1314 c.c., 1387 c.c. Ribadisce che l'azione esecutiva doveva essere promossa nei confronti dell'aggregato edilizio VSA_24 e non nei propri confronti perché l'aggregato edilizio è persona giuridica distinta dal Sig. essendo contraddistinto da un proprio codice fiscale ( ). Parte_1 P.IVA_3
Con il terzo motivo denuncia la violazione della disciplina normativa del c.d. “vincolo di destinazione”, poiché le somme in oggetto erano somme erogate direttamente alle aziende per assolvere ad una finalità esclusiva di interesse pubblico.
La e la chiedono preliminarmente dichiararsi Controparte_5 Parte_2
l'inammissibilità dell'appello ritenendo trattarsi o di giudizio di impugnazione avverso ordinanza decisoria sull'obbligo del terzo, non impugnabile, o di giudizio di opposizione agli atti esecutivi, inappellabile. Nel merito ne chiedono il rigetto.
E' vero che ai fini della verifica dell'ammissibilità o meno di un mezzo di impugnazione non si può prescindere, in ottemperanza alla regola della prevalenza della sostanza sulla forma (Cass., 12 novembre 2007, n. 23495 ; Cass., 27 luglio 2006. N. 17098; Cass., Sez. un., 29 dicembre 2004,
n. 24071 ), dal suo contenuto.
E' anche vero che il giudizio in oggetto attiene propriamente all'accertamento dell'obbligo del terzo, in quanto conseguente alla dichiarazione negativa del terzo pignorato. Pt_1
pagina 4 di 7 Tuttavia, nel caso di specie è stato introdotta un'azione autonoma di accertamento, ultronea, ma fondante un ordinario giudizio a cognizione piena. Non si tratta, quindi, della conclusione del giudizio di accertamento endo-processuale effettuato con sentenza anziché con ordinanza, ma della rituale definizione con sentenza di un giudizio ordinario introdotto con citazione, anche se tale accertamento avrebbe dovuto e potuto trattarsi con le forme semplificate dell'istruttoria endo-esecutiva da concludersi con ordinanza.
Dunque si ritiene che l'appello sia ammissibile, in quanto rivolto avverso sentenza che ha concluso un giudizio ordinario di accertamento negativo.
Il fallimento di documentato all'udienza dell'8.9.2021 dall'avv. Fabio Antonioli, difensore CP_4
della con il deposito agli atti del giudizio della relativa Controparte_4
sentenza n. 17/2019 del Tribunale di Perugia doveva determinare l'interruzione del giudizio. Sostiene
l'appellante che in caso d'interruzione del processo determinata, ai sensi della L. Fall., art. 43, comma
3, dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione non decorre dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui la parte interessata ne ha avuto conoscenza legale.
Quindi il giudizio, anche d'appello, deve essere dichiarato d'ufficio estinto, in assenza di riassunzione del processo a cura della parte interessata entro tre mesi dalla dichiarazione di fallimento/legale conoscenza del fallimento, avvenuta all'udienza del 8.9.2021 (e per la l'8.3.2019). Parte_2
In realtà da tempo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. 7 maggio 2021, n. 12154 ; Cass. 1 marzo 2017, n. 5288; Cass. 27 febbraio 2018, n. 4519; Cass. 9 aprile 2018, n. 8640; Cass. 11 aprile
2018, n. 9016) seguendo una tesi che, in ottica di semplificazione, anticipa, di fatto, quanto è stato previsto, sul punto, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019 art. 143 co 3) afferma che il termine per la riassunzione del processo decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice (esigere la declaratoria giudiziale dell'interruzione affinché scatti l'onere di riassunzione del processo non significa negare che l'interruzione sia automatica, visto che il giudice può addivenire alla dichiarazione di interruzione del procedimento per il solo fatto di essere venuto a conoscenza della sopravvenuta procedura fallimentare e a prescindere dalla dichiarazione del difensore del fallito.) Dunque il motivo è infondato.
L'omessa interruzione comporta, però, la nullità degli atti successivi, pertanto questa Corte deve dichiarare la nullità della sentenza gravata e procedere a nuovo esame del merito (Cass. Sez. II, ord. n.
10912 del 26.4.2021).
pagina 5 di 7 Per altro verso, la procedura concordataria prima, ed il fallimento poi, non rendono improcedibile il presente giudizio che, come detto, deve qualificarsi come di accertamento dell'obbligo del terzo.
Deve pure rilevarsi che (ex multis Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 28625 del 13/10/2023) nell'espropriazione presso terzi, l'indicazione dell'esistenza di un vincolo di destinazione che può determinare l'impignorabilità del credito aggredito in via esecutiva, non fa venir meno il carattere di positività della dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c., e comunque il terzo debitore dell'esecutato non
è legittimato a far valere la predetta impignorabilità, neanche sotto il profilo dell'esistenza di vincoli di destinazione, essendo tale questione relativa al rapporto tra creditore esecutante e debitore esecutato, al quale soltanto spettano gli appositi rimedi oppositivi previsti dalla legge.
Pertanto, l'eccezione di impignorabilità non poteva essere svolta dal Pt_1
Quanto al profilo della legittimazione passiva, la fattura n. 13 del 20.7.2015 di euro 90.970,00 è stata emessa da nei confronti del medesimo e reca il suo codice fiscale;
il Controparte_4 Parte_1
certificato di pagamento datato 05.05.2015 lo individua come committente;
egli è proprietario di immobile facente parte dell'aggregato, come risulta dalla procura rilasciata dai proprietari in atti.
Non appare fondata l'eccezione di difetto di legittimazione sotto il profilo dell'esistenza di legittimazione alternativa in capo all'aggregato edilizio. Per «aggregato edilizio» si intende un insieme di edifici (unità strutturali) strutturalmente interconnessi tra loro che possono interagire sotto un'azione sismica: trattasi di un concetto tecnico che indica un insieme di edifici contigui e interagenti sotto un'azione sismica, non di autonomo soggetto giuridico. L'unitarietà dell'intervento sull'aggregato edilizio viene garantita dalla redazione di un unico progetto ed in genere i proprietari degli edifici che compongono l'aggregato si costituiscono in consorzio per gestire interventi comuni;
in alternativa alla costituzione del Consorzio obbligatorio, come nel caso di specie, i proprietari possono rilasciare procura speciale ad un unico soggetto per lo svolgimento di tutte le attività riguardanti la completa attuazione degli interventi. Ciò non toglie che legittimati passivi della richiesta di pagamento dell'appaltatore siano i singoli committenti, tra i quali anche il Pt_1
Si rammenta poi che, da un lato, l'indicazione delle somme dovute dal terzo al debitore può anche essere generica poiché il creditore può non essere in grado di conoscere esattamente la relazione esistente tra il debitore e il debitor debitoris;
dall'altro che la dichiarazione del terzo ha proprio la funzione di definire l'oggetto della espropriazione e non costituisce atto negoziale bensì mero atto processuale, sicché l'iniziale indicazione generica poteva ben essere superata con la dichiarazione del terzo il quale eventualmente doveva precisare di rendere la dichiarazione solo in ordine alle somme pagina 6 di 7 risultanti a suo debito personalmente, nel caso in cui non si fosse fatto rilasciare procura speciale da parte degli altri rappresentati ai fini della dichiarazione. Del resto, il all'atto di rendere la prima, Pt_1
unica dichiarazione del terzo, nulla aveva dedotto in merito al presunto difetto di legittimazione, ma aveva solo eccepito una questione di inesigibilità del credito in mancanza di completamento dei lavori ed emissione del SAL (irrilevante, dovendosi poi esaminare la effettiva esigibilità non all'atto del pignoramento bensì al momento successivo dell'assegnazione).
Non avendo il eccepito e/o dichiarato di dovere solo una parte delle somme di cui alla fattura Pt_1
per lavori per i quali risulta committente, beneficiario e intestatario di fattura, pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza quanto agli appellati costituiti, restano irripetibili nei confronti delle altre parti.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello
-condanna al rimborso in favore di e di Parte_1 Controparte_2 Parte_2
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.473,00 per compenso al difensore in favore di ciascuno degli appellati, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
-nulla sulle spese tra le altre parti.
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 19/04/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
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