Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 30/05/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 228/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 228/2025 promosso da:
(C.F. ), nata l'[...] a [...] C.F._1
NAPOLI (NA), e (C.F. ), nato il Parte_2 C.F._2
15/12/1992 a VASTO (CH), rappresentati e difesi dall'avv. DI VAIRA
LORETTA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, impegnandosi a comunicarsi reciprocamente l'eventuale variazione della propria residenza o domicilio;
- i figli e vengono affidati Per_1 Per_2 Per_3 congiuntamente ad entrambi i genitori, prevedendo che gli stessi vivranno prevalentemente con la madre e stabilendo che il padre potrà vederli e tenerli con sé ogni volta che vorrà, compatibilmente con le loro esigenze di studio, in base alle modalità di volta in volta concordate dai genitori e comunque, in caso di disaccordo tra gli stessi, secondo un programma minimo di realizzazione del rapporto tra padre ed i figli, che preveda: almeno due pomeriggi a settimana per quattro ore consecutive;
tutti i fine settimana, dal venerdì
sette giorni durante le festività natalizie, ad anni alterni, una volta dal 24 al 30 dicembre ed una volta dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni durante le festività pasquali, ad anni alterni, una volta dal lunedì al mercoledì in Albis ed una volta dal Venerdì Santo alla
Domenica di Pasqua;
venti giorni nel periodo estivo, alternativamente nel mese di luglio ed agosto, fatta sempre salva la facoltà per i genitori di concordare, volta per volta, più specifica regolamentazione ovvero di stabilire un generale ampliamento del programma;
- entrambi i genitori contribuiranno alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli in maniera armonica, attraverso un costante rilascio reciproco di informazioni ed un assiduo controllo dei risultati scolastici, delle compagnie e del comportamento in generale, sempre rappresentando ai figli l'importanza del mantenimento di un equilibrato rapporto con ambedue i genitori;
- la casa coniugale, di esclusiva proprietà del marito viene assegnata alla stessa con tutti i mobili e le suppellettili che continuerà ad abitarla con i figli minori;
sulla casa grava un mutuo la cui rata mensile verrà pagata in via esclusiva dal marito;
il marito lascerà l'abitazione coniugale stabilendo la propria residenza e/o domicilio altrove;
- Il marito corrisponderà in favore dei figli minori la somma mensile di € 600,00 (200 € per ognuno), entro il 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
somma rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre a contribuire al 50% straordinarie (a titolo esemplificativo spese scolastiche, ludiche, mediche), che dovranno essere preventivamente preventivate e concordate e secondo quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di Vasto;
- Nessuna somma verrà corrisposta in favore della moglie essendo la stessa economicamente indipendente;
- L'autovettura della coppia Bmw 325, intestata al marito rimane nella disponibilità della moglie;
- I ricorrenti prestano reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo della carta di identità o del passaporto”. * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 [...]
, che si sono sposati a San Salvo (CH) il 03/08/2013, hanno Parte_2 chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che in data 28/3/2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli , e . Per_1 Per_2 Per_4
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a San Salvo (CH) Parte_2 il 03/08/2013, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di San Salvo (CH) al n. 18, parte II, serie A dell'anno 2013; omologa l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Salvo (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 29/05/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini