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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Daniela Ronzani -presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi -giudice relatore
Dott.ssa Cristina Bandiera -giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
6696/2023 in data 12/12/2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Piazza
parte ricorrente
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv. Stefania Muggioli e
Simonetta Forti parte convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente per oggetto: Separazione giudiziale rimessa in decisione sulle seguenti congiunte
CONCLUSIONI
1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, liberi di autodeterminarsi nelle rispettive scelte di vita;
2) le figlie e vengono affidate ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
3) I tempi di permanenza delle figlie con ciascun genitore sono individuati secondo il seguente calendario, fatti salvi diversi accordi:
- col padre una sera la settimana, dalle h. 19.00 fino alle h. 22.00 o, su accordo con la madre fino alla mattina successiva, da concordare in base ai propri impegni lavorativi, agli impegni della sig.ra ed Parte_1
agli impegni studio e svago delle minori;
il restante tempo della settimana con la madre;
- a fine settimana alternati con ciascun genitore, in particolare col padre dal venerdì alle ore 13.45 al lunedì
alle ore 8.00. Nei fine settimana in cui le figlie minori staranno con il padre quest'ultimo si occuperà di andarle a prendere a scuola il venerdì e di riaccompagnarle a scuola il lunedì mattina;
- con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive nei mesi di luglio e agosto, da concordare con un anticipo di almeno 30 giorni;
Pag. 2 di 14 - i singoli giorni festivi (Natale, Santo Stefano, 31
dicembre, Pasqua, primo maggio, 2 giugno, 8 dicembre ecc.)
verranno alternati fra i genitori ogni anno (a partire da
Natale 2024 con la madre);
previo accordo tra i genitori nel periodo delle vacanze natalizie e pasquali, le figlie potranno stare col padre anche più giorni consecutivi, con pernottamento;
- i genitori concordano che il calendario di permanenza con ciascun genitore ha valenza indicativa, pertanto il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori anche in altre occasioni, previo accordo anche telefonico con la madre e compatibilmente con gli impegni di studio e svago dei minori e della Sig.ra Parte_1
4) la casa coniugale sita in Morgano (TV) Via Zeriolo n.
50, di proprietà esclusiva della Sig.ra con Parte_1
gli arredi e corredi tutti, viene assegnata alla predetta e continuerà ad essere da quest'ultima occupata ed abitata unitamente alle figlie minori, le quali conserveranno ivi la loro residenza. La signora intesterà a sé tutte Pt_1
le utenze e ne sosterrà il costo. Il Sig.
[...]
trasferirà la propria residenza altrove;
CP_1
5) il Sig. verserà, a titolo di Controparte_1
contributo nel mantenimento delle figlie minori, un assegno mensile di € 1.600,00= (diconsi euro milleseicento/00=)
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese con accredito
Pag. 3 di 14 sul codice IBAN che la sig.ra vorrà Parte_1
indicare, con decorrenza da gennaio 2025 e contribuirà
nella misura del 70% al pagamento delle spese straordinarie relative alle figlie minori individuate nel protocollo in uso al Tribunale di Treviso, noto alle parti. In ogni caso l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie superiore ad € 1.000,00= (diconsi euro mille/00=) è
sottoposto al previo accordo scritto tra le parti circa natura ed entità.
6) la sig.ra continuerà a farsi carico in Parte_1
via esclusiva dei costi per l'istruzione delle figlie presso l'Istituto Astori di Mogliano Veneto (TV), mettendo a disposizione le somme già destinate a tal fine,
depositate presso i conti correnti n. 1000/00005414 e n.
1000/002205415 accesi presso Banca Intesa intestati alle predette (con saldo attivo alla data odierna pari €
19.959,51=), fino al loro esaurimento;
una volta esauriti i fondi messi a disposizione dalla Sig.ra Pt_1
nell'eventualità che questi non fossero sufficienti al completamento del ciclo di studio di entrambe le figlie minori, i genitori si confronteranno circa la sostenibilità
economica della prosecuzione dei loro studi nella scuola privata e, in caso positivo, la spesa verrà suddivisa nella misura indicata al punto 4.
7) Il Sig. verserà alla Sig.ra Parte_2 Pt_1
la somma mensile di €. 1.800,00 (diconsi euro
[...]
Pag. 4 di 14 milleottocento/00=) a titolo di contributo per il di lei mantenimento, cifra che sarà automaticamente adeguata agli indici ISTAT;
detto importo verrà corrisposto entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese a mezzo di bonifico bancario nel conto corrente intestato alla Sig.ra Pt_1
, con decorrenza dal mese di gennaio 2025; si precisa
[...]
che le previsioni economiche di cui ai punti 5) e 7) sono state concordate sul presupposto che il signor CP_1
si è trasferito a vivere a casa della madre e non sostiene attualmente un canone di locazione nonché tenendo conto di tutte le circostanze di fatto emerse e discusse nel corso del presente procedimento di separazione giudiziale;
8) l'assegno unico e universale per i figli a carico previsto dal D. Lgs.vo n. 230 del 2021 sarà calcolato sulla base dell'ISEE della Sig.ra e dopo la Parte_1
separazione e spetterà in via esclusiva alla predetta;
9) nell'ambito della definizione dei rapporti economici conseguenti la separazione, il Sig. si Controparte_1
impegna a trasferire a titolo gratuito la proprietà della propria autovettura Fiat Freemont targata EW472JV a lui intestata alla Sig.ra A sua volta Parte_1
quest'ultima si impegna a trasferire a titolo gratuito la proprietà della propria autovettura Renault Megane targata
BY659GN al signor . Ciascun coniuge sosterrà le CP_1
spese per il trasferimento a suo favore e le spese di assicurazione e bollo per l'auto che verrà trasferita in
Pag. 5 di 14 proprietà; ai fini fiscali le parti chiedono l'esenzione da ogni tassa ex art. 19 L. 74/1987 anche a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 154 del 10 maggio
1999 e 202 dell'11 giugno 2003, trattandosi di atto che trova unica causa e giustificazione nella volontà di comporre i reciproci rapporti di dare ed avere tra i coniugi nell'ambito dell'odierno procedimento di separazione personale;
10) la signora si impegna a rimettere, entro dieci Pt_1
giorni dall'emissione della sentenza di separazione, le denunce-querele presentate nei confronti del Sig.
[...]
in data 03.07.2023 e 04.08.2023; si impegna a CP_1
prestare ogni necessaria collaborazione che possa favorire la posizione processuale dell'imputato nel procedimento penale in corso, a non costituirsi parte civile, nonché a rinunciare all'avvio di ulteriori iniziative in sede penale ed in ogni caso a rinunciare fin d'ora a svolgere domanda di risarcimento danni in sede civile. La stessa dichiara inoltre di non aver sporto ulteriori querele rispetto a quelle sopra indicate ed in caso lo avesse fatto, si impegna a rimetterle nel medesimo termine;
11) i coniugi dichiarano di aver compiutamente regolamentato tutti i loro rapporti patrimoniali e di non aver perciò nulla da pretendere reciprocamente per nessun titolo e/o ragione ad esclusione di quanto ivi previsto,
anche con riferimento alle somme poste a carico del signor
Pag. 6 di 14 a titolo di mantenimento delle figlie e della CP_1
moglie nel corso del presente procedimento di separazione;
12) spese legali compensate.
Infine i coniugi dichiarano fin d'ora di prestare acquiescenza all'emananda sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora adiva l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo la separazione dal coniuge sig Controparte_1
con il quale aveva contratto matrimonio il 6/7/2007 presso il Comune di Morgano.
La ricorrente chiedeva la pronuncia di addebito della separazione al marito, l'affidamento esclusivo delle due figlie minori, gli altri provvedimenti quanto ai turni di responsabilità genitoriale e al mantenimento delle figlie.
Il sig si costituiva in giudizio e Controparte_1
chiedeva l'affido condiviso.
La causa veniva istruita documentalmente;
le parti precisavano quindi conclusioni congiunte come in epigrafe trascritte.
Il Tribunale, visti gli atti e i documenti, rilevato che dagli atti di causa risulta che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile e che l'affectio maritalis è venuta meno, pronuncia la separazione dei coniugi;
ritiene inoltre che non sussistano ragioni per non disporre come chiesto concordemente dalle parti.
Pag. 7 di 14 Tuttavia, considerate le criticità emerse in giudizio quanto ai rapporti tra i coniugi e considerate le difficoltà del rapporto tra il sig e le figlie CP_1
minori, si ritiene necessario coinvolgere i Servizi Sociali per un monitoraggio del nucleo familiare, con relazione semestrale da trasmettere al giudice della vigilanza.
Per il resto, si prende atto di quanto concordato tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa di separazione dei coniugi nr. 6696/2023 RG ,
- dichiara la separazione dei signori e Controparte_1
che hanno contratto matrimonio il 6/7/2007 Parte_1
a Morgano;
atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Morgano al n. 4, parte I, anno
2007;
- dispone in conformità alle domande congiunte dei coniugi che di seguito si riportano:
1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, liberi di autodeterminarsi nelle rispettive scelte di vita;
Pag. 8 di 14 2) le figlie e vengono affidate ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
3) I tempi di permanenza delle figlie con ciascun genitore sono individuati secondo il seguente calendario, fatti salvi diversi accordi:
- col padre una sera la settimana, dalle h. 19.00 fino alle h. 22.00 o, su accordo con la madre fino alla mattina successiva, da concordare in base ai propri impegni lavorativi, agli impegni della sig.ra ed Parte_1
agli impegni studio e svago delle minori;
il restante tempo della settimana con la madre;
- a fine settimana alternati con ciascun genitore, in particolare col padre dal venerdì alle ore 13.45 al lunedì
alle ore 8.00. Nei fine settimana in cui le figlie minori staranno con il padre quest'ultimo si occuperà di andarle a prendere a scuola il venerdì e di riaccompagnarle a scuola il lunedì mattina;
- con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive nei mesi di luglio e agosto, da concordare con un anticipo di almeno 30 giorni;
- i singoli giorni festivi (Natale, Santo Stefano, 31
dicembre, Pasqua, primo maggio, 2 giugno, 8 dicembre ecc.)
verranno alternati fra i genitori ogni anno (a partire da
Natale 2024 con la madre);
Pag. 9 di 14 previo accordo tra i genitori nel periodo delle vacanze natalizie e pasquali, le figlie potranno stare col padre anche più giorni consecutivi, con pernottamento;
- i genitori concordano che il calendario di permanenza con ciascun genitore ha valenza indicativa, pertanto il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori anche in altre occasioni, previo accordo anche telefonico con la madre e compatibilmente con gli impegni di studio e svago dei minori e della Sig.ra Parte_1
4) la casa coniugale sita in Morgano (TV) Via Zeriolo n.
50, di proprietà esclusiva della Sig.ra con Parte_1
gli arredi e corredi tutti, viene assegnata alla predetta e continuerà ad essere da quest'ultima occupata ed abitata unitamente alle figlie minori, le quali conserveranno ivi la loro residenza. La signora intesterà a sé tutte Pt_1
le utenze e ne sosterrà il costo. Il Sig.
[...]
trasferirà la propria residenza altrove;
CP_1
5) il Sig. verserà, a titolo di Controparte_1
contributo nel mantenimento delle figlie minori, un assegno mensile di € 1.600,00= (diconsi euro milleseicento/00=)
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese con accredito sul codice IBAN che la sig.ra vorrà Parte_1
indicare, con decorrenza da gennaio 2025 e contribuirà
nella misura del 70% al pagamento delle spese straordinarie relative alle figlie minori individuate nel protocollo in
Pag. 10 di 14 uso al Tribunale di Treviso, noto alle parti. In ogni caso l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie superiore ad € 1.000,00= (diconsi euro mille/00=) è
sottoposto al previo accordo scritto tra le parti circa natura ed entità.
6) la sig.ra continuerà a farsi carico in Parte_1
via esclusiva dei costi per l'istruzione delle figlie presso l'Istituto Astori di Mogliano Veneto (TV), mettendo a disposizione le somme già destinate a tal fine,
depositate presso i conti correnti n. 1000/00005414 e n.
1000/002205415 accesi presso Banca Intesa intestati alle predette (con saldo attivo alla data odierna pari €
19.959,51=), fino al loro esaurimento;
una volta esauriti i fondi messi a disposizione dalla Sig.ra Pt_1
nell'eventualità che questi non fossero sufficienti al completamento del ciclo di studio di entrambe le figlie minori, i genitori si confronteranno circa la sostenibilità
economica della prosecuzione dei loro studi nella scuola privata e, in caso positivo, la spesa verrà suddivisa nella misura indicata al punto 4.
7) Il Sig. verserà alla Sig.ra Parte_2 Pt_1
la somma mensile di €. 1.800,00 (diconsi euro
[...]
milleottocento/00=) a titolo di contributo per il di lei mantenimento, cifra che sarà automaticamente adeguata agli indici ISTAT;
detto importo verrà corrisposto entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese a mezzo di bonifico
Pag. 11 di 14 bancario nel conto corrente intestato alla Sig.ra Pt_1
, con decorrenza dal mese di gennaio 2025; si precisa
[...]
che le previsioni economiche di cui ai punti 5) e 7) sono state concordate sul presupposto che il signor CP_1
si è trasferito a vivere a casa della madre e non sostiene attualmente un canone di locazione nonché tenendo conto di tutte le circostanze di fatto emerse e discusse nel corso del presente procedimento di separazione giudiziale;
8) l'assegno unico e universale per i figli a carico previsto dal D. Lgs.vo n. 230 del 2021 sarà calcolato sulla base dell'ISEE della Sig.ra e dopo la Parte_1
separazione e spetterà in via esclusiva alla predetta;
9) nell'ambito della definizione dei rapporti economici conseguenti la separazione, il Sig. si Controparte_1
impegna a trasferire a titolo gratuito la proprietà della propria autovettura Fiat Freemont targata EW472JV a lui intestata alla Sig.ra A sua volta Parte_1
quest'ultima si impegna a trasferire a titolo gratuito la proprietà della propria autovettura Renault Megane targata
BY659GN al signor . Ciascun coniuge sosterrà le CP_1
spese per il trasferimento a suo favore e le spese di assicurazione e bollo per l'auto che verrà trasferita in proprietà; ai fini fiscali le parti chiedono l'esenzione da ogni tassa ex art. 19 L. 74/1987 anche a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 154 del 10 maggio
Pag. 12 di 14 trova unica causa e giustificazione nella volontà di comporre i reciproci rapporti di dare ed avere tra i coniugi nell'ambito dell'odierno procedimento di separazione personale;
10) la signora si impegna a rimettere, entro dieci Pt_1
giorni dall'emissione della sentenza di separazione, le denunce-querele presentate nei confronti del Sig.
[...]
in data 03.07.2023 e 04.08.2023; si impegna a CP_1
prestare ogni necessaria collaborazione che possa favorire la posizione processuale dell'imputato nel procedimento penale in corso, a non costituirsi parte civile, nonché a rinunciare all'avvio di ulteriori iniziative in sede penale ed in ogni caso a rinunciare fin d'ora a svolgere domanda di risarcimento danni in sede civile. La stessa dichiara inoltre di non aver sporto ulteriori querele rispetto a quelle sopra indicate ed in caso lo avesse fatto, si impegna a rimetterle nel medesimo termine;
11) i coniugi dichiarano di aver compiutamente regolamentato tutti i loro rapporti patrimoniali e di non aver perciò nulla da pretendere reciprocamente per nessun titolo e/o ragione ad esclusione di quanto ivi previsto,
anche con riferimento alle somme poste a carico del signor a titolo di mantenimento delle figlie e della CP_1
moglie nel corso del presente procedimento di separazione;
12) spese legali compensate;
Pag. 13 di 14 - conferisce ai competenti Servizi Sociali l'incarico di monitorare il nucleo familiare, individuando percorsi individuali di sostegno per le figlie minori e percorsi di sostegno alla genitorialità; relazionando al giudice della sorveglianza con cadenza trimestrale.
Si comunichi ai Servizi
Così deciso in Treviso, 7/1/2025
il presidente Il giudice dr Daniela Ronzani dr Susanna Menegazzi
Pag. 14 di 14
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1999 e 202 dell'11 giugno 2003, trattandosi di atto che