Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/05/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 937/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 937/2025 promosso da:
, nata il [...] a [...]-ZDROJ (POLONIA), Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. SANTONI MONIA;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
PIATTELLA ELISABETTA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “I ) L'emissione della pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto dalla sig.ra e dal sig. in data 01.02.2019 a Parte_1 Parte_2
ES, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di ES al N. 3, P. 1, anno
2019 alle seguenti conclusioni:
1. La casa coniugale sita in ES, via Mamiani n. 4 e di proprietà di entrambi i coniugi al
50% ciascuno con annesse pertinenze, mobilio e suppellettili tutti resta assegnata in godimento esclusivo alla sig.ra convivente con i figli maggiorenni. Parte_1
2. I figli e che continueranno a vivere con la madre presso Persona_1 Persona_2
l'abitazione familiare, mantenendone quindi la residenza essendo ormai maggiorenni gestiranno autonomamente ed in base propri impegni-necessità il tempo da trascorrere con il padre sia durante i periodi di vacanza scolastica che per il resto dell'anno.
3. A titolo di contributo al mantenimento ordinario dei due figli, non economicamente autosufficienti, verserà a tramite bonifico Parte_2 Parte_1 direttamente sul c/c bancario a quest'ultima intestato (codice IBAN:
[...]), entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, la somma di Euro
365,00= (trecentosessantacinque/00) per ciascun figlio e, così, complessivamente, la somma di Euro 730,00= (settecentotrenta/00) mensili;
assegno che sarà rivalutato automaticamente, di anno in anno, in base alla variazione degli indici ISTAT, decorso un anno dal deposito del ricorso introduttivo (qualora ad esempio il ricorso venga depositato ad inizio febbraio 2025 a febbraio 2026 verrà effettuato il primo aggiornamento automatico e così via per ogni anno successivo).
4. Le spese straordinarie relative ai figli saranno suddivise tra i genitori in misura del 60%
a carico del padre e 40% a carico della madre, come da “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” del
Tribunale di Ancona del 10 luglio 2024.
Tale protocollo prevede che:
- Le spese straordinarie vengono suddivise tra spese che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori e spese che, al contrario, non richiedono il previo accordo;
- Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto.
- Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice.
- Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo.
- Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/ o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
- Le spese straordinarie vengono sono suddivise in:
1. SPESE MEDICHE Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche - con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. SPESE SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare
(compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
5. L'assegno unico universale erogato dall'INPS ai genitori (attualmente pari alla somma di
€ 96,00= circa mensili per ciascun figlio e quindi, complessivamente, di € 192,00=) continuerà ad essere percepito, da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6. I ricorrenti si impegnano vicendevolmente a mantenere un atteggiamento di reciproco rispetto e serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno genitore;
tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
non frapporre ostacoli a che ed Per_2
mantengano buoni rapporti con gli altri familiari sia paterni che materni. Per_1
7. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito tra loro ogni rapporto di carattere economico-patrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere, reciprocamente, l'uno dall'altro ad eccezione di quanto attiene all'immobile in comproprietà tra i ricorrenti oggetto dell'assegnazione di cui sopra e dei mobili e suppellettili che sono nella casa coniugale sita in ES Via Mamiani n.4, alcuni dei quali sono in proprietà esclusiva del in quanto derivanti da successione per il decesso dei genitori. Pt_2
8. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
II - La trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ES per la relativa annotazione”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto a ES (AN) l'1/02/2019.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c..
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del
1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza non definitiva n. 643/2022 pubblicata il 20/05/2022 il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 28/09/2021, i quali poi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione che è stato recepito dal
Tribunale nella sentenza n. 1142 del 20/09/2023. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi. Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a ES (AN) l'1/02/2019 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di ES (AN) al n. 3, parte 1 dell'anno
2019.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei due figli, entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
a ES (AN) l'1/02/2019 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di ES (AN) al n. 3, parte 1 serie // dell'anno 2019; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ES (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi