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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/08/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 637/2024 promossa da:
, nato il [...] a [...] e residente a [...], Cod. Fisc. rappresentato e C.F._1 difesodall'avv. Stefano Francescotti
– ricorrente –
Contro
con sede centrale in via de TR
Pisis n.9 , Reggio Emilia, C.F., P.IVA e Numero Iscrizione al Registro delle Imprese di
Reggio Emilia in persona del legale rappresentante P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Coliva
– resistente –
in punto a : risarcimento danni da infortunio sul lavoro
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente depositato e notificato alla propria ex datrice di lavoro il Sig. adiva CP_1 TR Pt_1 questo Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) - Accertare la responsabilità della TR
, con sede legale in Reggio Emilia (RE), Rotonda dei Mille n. 1, C.f. e Part.
[...]
Iva/CF , in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi degli P.IVA_2 artt. 2087 – 1218 cod. civ. nella produzione dell'infortunio sul lavoro occorso al Signor
nella data del 11/12/2021 e per l'effetto condannare la Parte_1 [...] in persona del l.r.p.t., al Controparte_3 risarcimento in favore di di tutti danni patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali subiti, nella misura di euro € 33.035,30= o quella minore o maggiore somma dovesse essere ritenuta giusta o equa dal Giudice.
B)- Con vittoria delle competenze professionali di causa in favore del sottoscritto procuratore.”
Esponeva di essere stato dipendente della con contratto part-time da 27 ore, CP_1 con mansioni di operaio addetto alla raccolta e smistamento rifiuti all'interno di varie isole ecologiche per ultima il Centro di raccolta - Isola ecologica Iren AS (RE); e nel corso di tale rapporto di lavoro, precisamente in data 11/12/2021, subiva un infortunio sul lavoro, che l'ha costretto a recarsi presso il Pronto Soccorso dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia e ove in esito ai primi accertamenti veniva posta diagnosi di “trauma gomito dx e lombo sacrale” e prognosi iniziale di 3 giorni (doc.2), con certificati e allegati di competenza INAIL.
In particolare l'11/12/2021 il ricorrente si trovava presso la struttura di AS (RE)
e verso le ore
09.00 circa scivolava sulla pavimentazione ghiacciata battendo violentemente il gomito destro e il rachide lombare. Successivamente, il 18/12/2021 veniva riscontrata la frattura della mano destra a seguito di rx.
Si sostiene che l'infortunio sul lavoro occorso al ricorrente è di esclusiva responsabilità della datrice di lavoro, rea di non aver adottato nell'esercizio d'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, violando così l'art. 2087 c.c. non avendo provveduto allo spargimento del sale, né aver segnalato con appositi cartelli la presenza di ghiaccio
Pag. 2 di 6 ampiamente prevedibile stante il periodo dell'anno e le temperature registrate in quei giorni.
Si è regolarmente costituita in giudizio la , negando alcuna responsabilità CP_1 relativamente all'evento come descritto, e, in via subordinata, evidenziando un concorso di colpa del lavoratore.
Alla prima udienza, fallito il tentativo di conciliazione, veniva ammessa prova testimoniale e successivamente la CTU medico legale richiesta da parte ricorrente e depositato il relativo elaborato peritale.
La causa viene ora decisa con sentenza previo deposito di note scritte autorizzate all'esito dell'udienza ex art.127 ter cpc.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Secondo i principi desumibili dagli artt. 2087 c.c. e 10 TU 1124/65, affinchè sorga la responsabilità datoriale per danno differenziale, è necessario che il giudice, valutate le allegazioni delle parti, accerti la colpa datoriale e ravvisi nella fattispecie concreta sottoposta al suo vaglio i presupposti, sia oggettivi che soggettivi, di un reato perseguibile d'ufficio.
Trattandosi di responsabilità contrattuale opera l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1218 c.c.: è pertanto sufficiente che il lavoratore alleghi una situazione di fatto qualificabile in termini d'inadempimento (o inesatto adempimento) e provi il rapporto di causalità tra l'inadempimento e il danno subito, spettando poi al datore di lavoro, debitore di sicurezza, l'onere di fornire la prova negativa dell'assenza di colpa, dimostrando di aver adottato tutte le cautele idonee a tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/01, i cui principi debbono ritenersi applicabili anche alla materia de qua per ragioni di coerenza sistematica e unità dell'ordinamento).
Orbene, nel caso in esame l'istruttoria di causa ha confermato come in data
11/12/2021 il Sig. ha subito un infortunio sul lavoro di cui è Parte_1 responsabile la propria ex datrice di lavoro Ovile s.c.. La teste Sig.ra Testimone_1 ex collega del Sig. e presente al momento dell'infortunio, ha confermato la Pt_1 circostanza di non aver sparso il sale nella zona dove il ricorrente è caduto, ed anche l'assenza di qualsivoglia segnaletica di pericolo obbligatoria per legge.
Pag. 3 di 6 La zona di lavoro, a causa delle gelate della notte precedente, era pericolosa e inoltre il Sig non conosceva il luogo di lavoro in quanto era stato da poco Pt_1 assunto e andava a lavorare nell'Isola Ecologica di AS solo 2/3 volte al mese.
E' evidente che -ferma restando la possibilità della società convenuta di rivalersi su soggetti terzi cui si affermano imputabili le cause dell'infortunio (es: la società incaricata dello spargimento del sale, che non aveva adempiuto a quel compito)- la responsabilità di nei confronti del proprio lavoratore è palese. CP_1
A fronte di quanto accertato, appare evidente che le lesioni riportate dal lavoratore devono essere qualificate come danni conseguenti ad infortunio sul lavoro occorso per esclusiva responsabilità del datore di lavoro, in quanto la cooperativa non ha provveduto né all'adozione delle misure di sicurezza necessarie, tantomeno al controllo sulla loro applicazione ed osservanza, rendendosi dunque inadempiente rispetto agli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c..
Per quanto riguarda il danno, le conclusioni tratte dal CTU dott. sono CP_4 assolutamente logiche, immuni da censure, e pertanto perfettamente condivisibili e si considerano qui integralmente recepite, anche con riguardo alla durata delle singole temporanee.
La relazione redatta dal CTU medico legale Dott. il quale conferma il Persona_1 nesso di causalità delle lesioni riportate dal lavoratore con la dinamica del sinistro, con un danno biologico valutato nella misura del 4.5% con inabilità temporanea totale di giorni 1, temporanea parziale al 75% di giorni 20, temporanea parziale al 50% di giorni
45 e temporanea parziale al 25% di giorni 60, nonché la preesistenza delle malformazione all'arto superiore sinistro che, a seguito di detto infortunio, si sarebbe aggravata andando quindi a suggerire come il datore avrebbe dovuto non solo adottare tutte le cautele del caso ma anche avere un occhio di maggiore riguardo verso detto lavoratore. Infine, nell'analisi delle spese mediche sostenute dal Sig. a seguito Pt_1 dell'infortunio il consulente le reputa congrue e giustificate pari ad € 2.063,00.
Dunque, tirando le somme:
Età del danneggiato alla data del sinistro 52 anni Percentuale di invalidità permanente 4,50% Punto base danno permanente € 963,40
Pag. 4 di 6 Giorni di invalidità temporanea totale 1
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60 Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 4.832,90
Invalidità temporanea totale € 56,18
Invalidità temporanea parziale al 75% € 842,70
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.264,05
Invalidità temporanea parziale al 25% € 842,70 Totale danno biologico temporaneo € 3.005,63
Danno morale (33,33%) € 2.612,58
TOTALE GENERALE: € 10.451,11
Trattandosi d'un credito di fonte contrattuale, legato alla qualità di lavoratore del ricorrente, sulla somma complessivamente dovuta a titolo di biologico e patrimoniale, come risultante dai calcoli sopra operati vanno applicati rivalutazione monetaria e interessi legali, a seguito della sentenza del 23 ottobre 2000, n. 459, con la quale la
Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 22 comma trentasei l.
724/94. Gli interessi devono calcolarsi sul capitale rivalutato annualmente, secondo il più recente orientamento della Corte Suprema [Cass., sez. un., 29 gennaio 2001, n. 38],
e decorrono dalla data del giorno dell'infortunio, come momento di consumazione dell'illecito.
Le spese di CTU sono poste in questa definitiva sede esclusivamente a carico della datrice di lavoro nell'importo già liquidato a fronte della sostanziale soccombenza.
Le spese di lite sostenute dal ricorrente sono poste sempre a carico dell'azienda, e sono quantificate come in dispositivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza:
Pag. 5 di 6 1. In accoglimento del ricorso, accertata la responsabilità datrice di CP_5 [...]
nella causazione dell'infortunio subito dal sig. TR
, condanna la stessa a risarcire i danni patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali subiti dal ricorrente che si quantificano in complessivi € 10.451,11 oltre ad accessori di legge, e oltre a spese mediche per € 2.063,00;
2. Condanna l' alla rifusione a parte ricorrente delle spese di lite del presente giudizio CP_1 quantificate in € 4.500,00 oltre ad IVA, CPA e CU e pone definitivamente a carico di l' le spese di CTU nell'importo già liquidato. CP_1
REGGIO EMILIA, 27/8/2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
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