Decreto cautelare 3 giugno 2022
Ordinanza cautelare 8 luglio 2022
Ordinanza cautelare 19 ottobre 2022
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 11/06/2025, n. 11389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11389 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11389/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06201/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6201 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Beniamino Iallonardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e questura di Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Roma del 24 dicembre 2021, recante diniego di conversione del permesso umanitario in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’istante premette:
- di essere un cittadino della -OMISSIS- che vive in Italia da diversi anni;
- di avere presentato domanda di protezione internazionale presso le Autorità competenti in Italia e all'esito del quale gli è stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
Alla scadenza del permesso in data 25.7.2029 ha chiesto il rinnovo del permesso, ma in data 10.3.2022 la Questura di Roma ha respinto la richiesta in quanto “…il richiedente ha allegato all’istanza un certificato, rilasciato il 24.07.2019 dal Comune di Roma, attestante la residenza in Via -OMISSIS-; e che a seguito degli accertamenti specifici effettuati da questo Ufficio, per la verifica della documentazione inviata dallo straniero, con nota del 14.10.2019, l’U.O. Amministrativa e Affari Generali del Municipio Roma VI°, dichiarava la non autenticità del certificato presentato e che il cittadino straniero risultava essere privo di residenza…”.
Avverso il provvedimento in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, del t.u. e s.m. – erronea valutazione dei presupposti di diritto – eccesso di potere.
L'Autorità non avrebbe tenuto in debito conto della durata del soggiorno in Italia, il radicamento sociale e familiare.
Si è costituito in giudizio il Ministero resistente e, dopo aver ribadito la correttezza del proprio operato, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato nel merito, rappresentando che avverso lo stesso provvedimento l’istante ha presentato altro ricorso di cui al n. di RG -OMISSIS- con altro difensore.
Con ordinanza n. -OMISSIS- (non impugnata in appello) è stata respinta la domanda cautelare, rilevando che “…alla luce del principio del “ne bis in idem” non vi è luogo a provvedere sulla domanda cautelare, in quanto con ordinanza n. 4257/2022 questo Tribunale ha già deciso la domanda cautelare presentata con il ricorso n. -OMISSIS- avente ad oggetto il medesimo atto impugnato in questa sede”.
All’udienza del 6 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
1.1 Al riguardo, va anzitutto osservato quanto segue:
- l’istante ha ottenuto il permesso di soggiorno per protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L.286/98 in data 18.7.20217;
- l’istanza di conversione in permesso per la voro autonomo è stata respinta in quanto “…il richiedente ha allegato all’istanza un certificato, rilasciato il 24.07.2019 dal Comune di Roma, attestante la residenza in Via -OMISSIS-; e che a seguito degli accertamenti specifici effettuati da questo Ufficio, per la verifica della documentazione inviata dallo straniero, con nota del 14.10.2019, l’U.O. Amministrativa e Affari Generali del Municipio Roma VI°, dichiarava la non autenticità del certificato presentato e che il cittadino straniero risultava essere privo di residenza…”.
2. Ciò premesso in punto di fatto, occorre verificare se l’amministrazione abbia fatto corretta applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 8 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, il quale prevede che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.
Al riguardo, si osserva che la disciplina vigente in materia d'immigrazione sottolinea l'obbligo dello straniero di comunicare il proprio luogo di dimora abituale e le variazioni, al fine di verificare che lo straniero abbia idonea sistemazione sia per esigenze di pubblica sicurezza. In particolare, l’art. 4 comma 3 primo periodo prevede che “Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno”; l’art. 6, comma 7, dispone che “le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani...”, comma 8 “gli stranieri devono comunicare entro 15 giorni successivi al questore competente per territorio le variazioni anagrafiche”; infine in base all’art. 26, comma 3, D.lgs. 286/98 “il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria”.
Anche la giurisprudenza amministrativa si è espressa in merito a ciò, ritenendo che “il rilascio del permesso di soggiorno ed il suo rinnovo, quale titolo necessario per la legittima permanenza nel territorio dello Stato, non risponde ad alcun automatismo ed è sottoposto comunque alla sussistenza di presupposti anche a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per cui lo stesso non può essere rilasciato a chi non sia in grado di provare di avere una residenza e un alloggio certo ovvero a chi non provi, per di più immotivatamente, di dare contezza di se” (cfr. Consiglio di Stato n. 4710 del 5.9.2012).
3. Nel merito della questione in esame, va rilevato che il ricorrente non ha soddisfatto una condizione richiesta ex lege , vale a dire quella di avere una dimora abituale sul territorio nazionale.
Infatti, in disparte la questione afferente la rilevanza penale della presentazione di documentazione non veritiera, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, se si accerta che lo straniero, al fine di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, ha prodotto, in sede procedimentale, documentazione falsa, la pubblica amministrazione legittimamente può rifiutare il rilascio del titolo (Consiglio di Stato, sent. n. 5355/2018).
Ne consegue che, in caso di presentazione da parte di uno straniero di documentazione falsa al fine di ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, non è determinante che si abbia certezza circa il reato di falsificazione e su chi l'abbia materialmente commesso, considerato che, da una parte, l'art. 5, comma 8 bis, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sanziona penalmente non solo chi ha materialmente commesso la contraffazione o l'alterazione di documenti, ma anche chi abbia soltanto utilizzato documenti contraffatti o alterati per il rilascio di un titolo di soggiorno, dall'altra, l'ordinamento generale prevede sic et simpliciter la decadenza “dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera», in caso, appunto, di non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, ai sensi dell'art. 76 dello stesso testo unico (cfr. sul punto T.A.R., Emilia-Romagna, sez. staccata di Parma, 22.11.2016, n.331).
4. A sostegno di quanto appena considerato, vale richiamare quanto osservato nello stesso provvedimento impugnato dall’Amministrazione, secondo cui l'accertamento in via amministrativa della non veridicità dei documenti prodotti in sede di rinnovo del titolo autorizzativo, stante la valenza endoprocedimentale delle risultanze di detto accertamento, costituisce comunque elemento idoneo a determinare l'annullamento o il rigetto del permesso di soggiorno, a prescindere dall'esito dell'eventuale procedimento penale circa la falsità dei documenti. In ogni caso l’istante non risulta aver fornito alcuna osservazione al preavviso ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 notificato il 24.10.2021.
5. Ciò posto e anche alla luce degli elementi sopra richiamati, il Collegio ritiene di poter ribadire che la valutazione operata dall’amministrazione resistente, non possa ritenersi illogica né irragionevole, anche perché l’interessato non ha fornito indicazioni sui legami familiari o di altro interesse esistenti sul territorio nazionale.
6. In conclusione per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
7. Le spese di giudizio possono, invece, essere compensate tra le parti, in relazione alla peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente,
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Vincenzo Rossi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.