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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 22/12/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2529/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2529/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IZZO MANUELA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRIMAUDO CP_1 C.F._2
ROSITA
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso chiedendo l'emissione di sentenza non definitiva di separazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 CP_1
NI LS (MI) il 23/03/1970, contraevano matrimonio concordatario in data 20/04/1996 a VERGHERETO, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno
1996, n. 2, parte II, Serie A.
Dall'unione dei coniugi sono nati i figli e , oggi entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
Nel presente giudizio, la ricorrente domandava la pronuncia della separazione e del divorzio, senza provvedimenti di natura economica e chiedendo l'addebito della separazione al marito in sede di memoria ex art. 473bis.17, comma 1, c.p.c.
Si costituiva in giudizio il resistente, non opponendosi alla pronuncia della separazione e del divorzio, ma chiedendo il rigetto della domanda di addebito e il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento a carico della moglie di € 4.000,00 mensili.
Le parti comparivano davanti al Giudice delegato alla trattazione del procedimento all'udienza del
16/01/2025, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo.
Con separata ordinanza venivano emessi i provvedimenti temporanei e urgenti e venivano ammesse le prove.
La causa veniva rimessa al Collegio per la pronuncia della separazione con sentenza non definitiva, come richiesto da entrambe le parti.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
Tanto premesso, la separazione personale tra e deve Parte_1 CP_1 essere senz'altro pronunciata, come richiesto da entrambi i coniugi.
Come si desume dalla documentazione in atti, ricorrono i presupposti per pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione davanti al Giudice delegato, sia dal tenore degli atti difensivi delle parti, nonché sulla base dei comportamenti mantenuti dalle stesse, elementi che indicano l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Quanto alle altre domande, occorre rimettere la causa in istruttoria, come espressamente richiesto da entrambe le parti.
Spese alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
12/10/1966, e , nato a [...] il [...], unitisi in CP_1 matrimonio a VERGHERETO in data 20/04/1996, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune all'anno 1996, n. 2, parte II, Serie A;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VERGHERETO di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 18/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2529/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IZZO MANUELA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRIMAUDO CP_1 C.F._2
ROSITA
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso chiedendo l'emissione di sentenza non definitiva di separazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 CP_1
NI LS (MI) il 23/03/1970, contraevano matrimonio concordatario in data 20/04/1996 a VERGHERETO, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno
1996, n. 2, parte II, Serie A.
Dall'unione dei coniugi sono nati i figli e , oggi entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
Nel presente giudizio, la ricorrente domandava la pronuncia della separazione e del divorzio, senza provvedimenti di natura economica e chiedendo l'addebito della separazione al marito in sede di memoria ex art. 473bis.17, comma 1, c.p.c.
Si costituiva in giudizio il resistente, non opponendosi alla pronuncia della separazione e del divorzio, ma chiedendo il rigetto della domanda di addebito e il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento a carico della moglie di € 4.000,00 mensili.
Le parti comparivano davanti al Giudice delegato alla trattazione del procedimento all'udienza del
16/01/2025, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo.
Con separata ordinanza venivano emessi i provvedimenti temporanei e urgenti e venivano ammesse le prove.
La causa veniva rimessa al Collegio per la pronuncia della separazione con sentenza non definitiva, come richiesto da entrambe le parti.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
Tanto premesso, la separazione personale tra e deve Parte_1 CP_1 essere senz'altro pronunciata, come richiesto da entrambi i coniugi.
Come si desume dalla documentazione in atti, ricorrono i presupposti per pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione davanti al Giudice delegato, sia dal tenore degli atti difensivi delle parti, nonché sulla base dei comportamenti mantenuti dalle stesse, elementi che indicano l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Quanto alle altre domande, occorre rimettere la causa in istruttoria, come espressamente richiesto da entrambe le parti.
Spese alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
12/10/1966, e , nato a [...] il [...], unitisi in CP_1 matrimonio a VERGHERETO in data 20/04/1996, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune all'anno 1996, n. 2, parte II, Serie A;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VERGHERETO di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 18/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi