Ordinanza cautelare 13 agosto 2024
Ordinanza collegiale 2 settembre 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01481/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08233/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8233 del 2024, proposto da
IU ON, SU ON, CA IN Di Piazza, LB IN, IU LI, SQ LI, CA PA, VE AS, rappresentati e difesi dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell’Istruzione, prot. n. m_pi.AOOGABMI. RegistroDecreti.R. 0000089.21-05-2024, relativo all’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA (Amministrativo Tecnico Ausiliario) per il triennio scolastico 2024-2027, in ogni parte contrastante con il diritto e l’interesse di parte ricorrente, in particolare nella parte in cui:
- all’allegato A, lettera A stabilisce che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica”
- “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l''abolizione dell''obbligo di leva” così determinando una discriminazione in termini di punteggio per la valutazione del titolo suindicato, quando il servizio miliare/civile è stato svolto non in costanza di nomina;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto al provvedimento impugnato, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti;
Nonché per la condanna dell’amministrazione resistente
ad attribuire 6,00 punti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA (Amministrativo Tecnico Ausiliario) per il triennio scolastico 2024-2027 al personale in possesso del titolo di servizio militare e/o servizio sostitutivo ad esso assimilato e del servizio civile anche quando il detto servizio sia stato prestato non in costanza di nomina.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa GI AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 26 luglio 2024 gli odierni ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, domandandone l’annullamento e la conseguente condanna dell’Amministrazione.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, controdeducendo a quanto sostenuto nell’atto introduttivo e domandando il rigetto del ricorso.
In data 28, 30 ottobre 2025 parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di rinuncia al ricorso di primo grado ritualmente notificata alla controparte per i ricorrenti ON IU, ON SU, IN LB, LI IU ed il 18 e 19 novembre 2025 per PA CA, AS VE.
All’udienza del 19 novembre 2025 parte ricorrente ha dichiarato la rinuncia al ricorso anche di LI SQ.
La causa è stata assunta in decisione.
Il Collegio, vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso presentata da ON IU, ON SU, IN LB, LI IU, e ritualmente notificata all’Amministrazione resistente almeno dieci giorni prima dell’udienza, dichiara nei loro confronti il giudizio estinto, ai sensi degli artt. 35 secondo comma lettera c) e 84 c.p.a.
Nei confronti degli altri ricorrenti, va osservato che la rinuncia non è stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza ai sensi dell’art. 84, comma 3 c.p.a.
Tuttavia ai sensi dell’art. 84, comma 4 c.p.a. dal comportamento della parte si desume la sopravvenuta carenza di interesse, data la dichiarazione depositata in atti e come chiarito dalla giurisprudenza, “tale norma può applicarsi al caso dell’atto di rinuncia irrituale” (cfr. ex multis Tar Lombardia, Milano, II, 9 febbraio 2022, n. 305 e Tar Lazio, sezione IV bis, 21 ottobre 2025, n. 18094, 20 ottobre 2025, n. 18000).
Di conseguenza al Collegio non resta che dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse sul ricorso in epigrafe.
Si ravvisano giusti motivi, alla luce di tutte le circostanze, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto nei confronti di ON IU, ON SU, IN LB e LI IU ed improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti di PA CA, AS VE e LI SQ.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR AV, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
GI AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI AR | AR AV |
IL SEGRETARIO