TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 2558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2558 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9780 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
, CF/PI: , con gli avv. GUIDI MASSIMO e CP_1 C.F._1
GIOVANNINI DAVID, indirizzi di posta elettronica certificata:
e ; Email_1 Email_2
-attore opponente-
CONTRO
CF/PI: , con l'avv. BONGIORNI VINCENZO, Controparte_2 P.IVA_1
domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Tortona n. 37;
-convenuto opposto-
Conclusioni: come precisate all'udienza del 16 ottobre 2024.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 15.389,43, oltre interessi e spese di ingiunzione, a saldo del prezzo delle opere di c.d. ristrutturazione dell'immobile in Milano, via Giuseppe Francesco
Piermarini n. 8, compiute in forza del contratto d'appalto concluso con l'opponente, tenuto conto delle opere “extra” richieste in corso d'opera.
Parte opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria del convenuto opposto eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, per essere competente il Tribunale di Roma, foro del domicilio eletto dal consumatore;
la presenza di vizi nelle opere compiute (fessurazioni nell'intonaco e controsoffitto e “imbarcatura” di parte del pavimento a parquet) e di opere non eseguite seppure oggetto di incarico;
contestando l'incarico e l'esecuzione delle opere aggiuntive
1 diverse rispetto a quelle indicate nei computi prodotti come doc. 3, 4 e 5 opponente, opere aggiuntive che sarebbero anzi consistenti nel rimedio di errori esecutivi e vizi dell'opera; eccependo il ritardo nel compimento dell'opera. Su tali basi, ferma l'eccezione di incompetenza per territorio, l'opponente ha concluso, in citazione, perché il decreto ingiuntivo sia revocato e perché, in via riconvenzionale, il convenuto opposto sia condannato alla riduzione del prezzo d'appalto per vizi e difformità dell'opera, al risarcimento e perché sia condannato al pagamento della penale da ritardo da computarsi nella misura massima prevista in contratto, pari al decimo del corrispettivo pattuito.
Parte opposta, tempestivamente costituitasi nel giudizio di opposizione, ha insistito nella propria pretesa creditoria, con rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali.
La causa è stata istruita tramite interrogatorio formale dell'opponente sui capitoli di prova all'uopo dedotti dal convenuto opposto e ammessi e CTU affidata alle cure del Geom. Persona_1 essa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 16 ottobre 2024, previo decorso dei termini assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*
2. Sull'eccezione di incompetenza per territorio.
L'eccezione di incompetenza per territorio è evidentemente infondata per le ragioni che seguono.
È incontestato e documentato che l'attore opponente, committente del contratto d'appalto e consumatore, risiede, oggi così come al tempo della notificazione del decreto ingiuntivo, a Milano
(doc. 7 opposto).
Diversamente rispetto a quanto dedotto dall'opponente, non risulta che egli abbia eletto alcun domicilio in contratto: nel testo dell'accordo (doc. 1 fasc. mon.) si legge soltanto che egli, al tempo della firma, risiedeva in Roma e che desiderava ricevere eventuali comunicazioni scritte a tale indirizzo. Ciò non costituisce certo una elezione di domicilio espressa ai sensi dell'art. 47 c.p.c., ma la semplice dichiarazione della residenza.
Correttamente il convenuto opposto ha radicato la controversia avanti il giudice della residenza del consumatore al tempo della domanda: si veda al riguardo Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11389 del
11/05/2018, che afferma che «In tema di controversie tra consumatore e professionista, l'art. 33, comma 2, lett. u), c. cons. va interpretato nel senso che la residenza del consumatore, cui la norma ha riguardo, è quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al momento della conclusione del contratto […]».
La causa va dunque decisa nel merito.
*
3. Sulle domande riconvenzionali dell'opponente.
Si prenderanno le mosse dalle domande riconvenzionali dell'opponente, il quale, come visto, ha
2 domandato che il prezzo d'appalto sia ridotto a causa di vizi e incompletezze dell'opera compiuta, il risarcimento e che il convenuto opposto sia condannato a versargli la penale da ritardo.
Si pone, in fatto, come preliminare l'accertamento che l'opera è stata effettivamente compiuta a consegnata al committente: ciò si evince, in particolare, dal verbale del sopralluogo congiunto firmato da committente, appaltatore e direttore dei lavori, ove l'inciso «ad oggi non terminati», riferito ai lavori eseguiti, è stato concordemente cancellato. La garanzia invocata segue dunque le regole di cui agli art. 1667 e s. c.c..
Quanto ai vizi, parte opponente ha lamentato fessurazioni nell'intonaco e controsoffitto e
“imbarcatura” di parte del pavimento a parquet.
L'accertamento dell'esistenza di tali vizi e difetti è stata condotta a mezzo di CTU, il quale ha condivisibilmente individuato un minore valore dell'opera compiuta di € 5.512,00 oltre IVA (pag. 15
e 16 CTU finale, senza tenere conto della mancata posa del box doccia, di cui si dirà in seguito).
Tale importo tiene conto delle osservazioni esposte dal CTP dell'opponente, Arch. , Controparte_3 che hanno portato, laddove necessario e opportuno, il CTU a modificare le proprie conclusioni. Non colgono nel segno le ulteriori critiche alla CTU sollevate nel processo dalla difesa dell'opponente: non è nemmeno indicato dove il CTU abbia errato nell'applicare le tariffe esistenti nel luogo di esecuzione;
e risulta corretto, stante la domanda di riduzione del prezzo d'appalto formulata dall'opponente in giudizio, tenere conto della vetustà dell'opera, sì che l'attribuzione a suo favore del prezzo dell'opera rimediale non si risolva in un arricchimento del danneggiato. La semplice diversa valutazione dell'onerosità di talune delle attività rimediali indicate non costituisce, invero, una specifica critica alla CTU che obblighi il giudice, in sede decisoria, a motivare la sua adesione alle conclusioni del perito d'ufficio.
Infondata è la difesa dell'opposto, che attribuisce il vizio del parquet alla scarsa qualità del materiale fornito dall'opponente e fa valere l'esonero di responsabilità pattuito in contratto. Difatti, l'esonero di responsabilità di cui alla clausola n. 8 del contratto non ha effetto nei confronti del consumatore, trattandosi di clausola vessatoria (art. 33, II comma, lett. b e t d.lgs. 206/2005) e non essendovi prova della trattativa individuale specifica. Si applica dunque l'art. 1663 c.c., che onera l'appaltatore di dare pronto avviso dei difetti della materia fornita dal committente: l'appaltatore ha sì allegato, ma non dimostrato, tale avviso, posto che l'interrogatorio formale è risultato non confessorio e la prova per testi dedotta è inammissibile in quanto genericamente formulata, non indicando essa né quando né chi avrebbe avvisato il committente e il direttore dei lavori..
Si badi poi che la risposta fornita dall'appaltatore al committente a seguito della prima doglianza in materia di “imbarcatura” dei listelli di parquet, a opera ormai conclusa e consegnata, è la seguente:
«le doghe del parquet sono state fornite dal proprietario sig. Se si fossero imbarcate il CP_1
3 problema non deriverebbe necessariamente dalla loro posa, ma potrebbe derivare dal materiale stesso sul quale la scrivente non ha responsabilità alcuna» (doc. 10 opposto). A parere del Tribunale risposta siffatta manifesta che l'appaltatore non aveva prima di allora dato alcun avviso al committente quanto al rischio di utilizzare i listelli reperiti in cantina o quanto alla difettosità dei listelli stessi. Altrimenti, egli non avrebbe certo fatto esercizio di ricerca di ipotesi ricostruttive della causa del vizio, ma avrebbe più semplicemente richiamato il precedente avviso al committente e la sua responsabilità per la scelta imposta all'appaltatore a rischio del committente e rivelatasi erronea.
Quanto alle opere non eseguite, l'opponente ha lamentato, in giudizio, (i) l'omessa installazione dell'unità esterna di aria condizionata, l'omesso collaudo generale dell'impianto e rilascio della dovuta certificazione;
(ii) l'omessa posa di zoccolatura in pietra levigata;
(iii) l'omessa posa di un box doccia;
(iv) l'omesso smontaggio e montaggio di due caloriferi;
(v) l'omesso rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.
Sul punto (i), l'opposto ha affermato, con la comparsa di risposta, che il prezzo di tali installazione, collaudo e certificazione non sarebbe stato fatturato e azionato. Tuttavia, come correttamente rilevato dal CTP dell'opponente, la voce non fatturata non riguarda le attività sopra dette, bensì l'eventuale installazione dell'unità esterna in copertura, che pacificamente non avvenne perché non autorizzata.
Piuttosto, l'opposto ha fatturato e richiesto € 5.900,00 per, fra l'altro, le attività che pacificamente non ha eseguito. L'opponente ha dunque diritto alla detrazione della somma di € 800,00 oltre IVA, pari a quanto indicato dal CTP, comunque entro il limite di € 2.000,00 imponibili che risultano fatturati da terzi per tale attività (doc. 9 opponente).
Sul punto (ii), è emerso in corso di CTU che la posa della zoccolatura fu solo parziale, per cui si individua il diritto alla detrazione della somma di € 144,00 oltre IVA indicata dal CTP dell'opponente, da ritenersi congrua.
Sul punto (iii), il CTU ha riconosciuto corretta la pretesa di detrarre € 180,00 oltre IVA per l'opera non compiuta.
Sul punto (iv), il CTU, a fronte della contestazione fra le parti, ha potuto solo rilevare che alla data dei sopralluoghi i caloriferi previsti in contratto erano tutti montati. Non spetta dunque alcuna detrazione.
Sul punto (v), risulta che in corso di causa la dichiarazione è stata rilasciata in favore del committente.
Si accerta dunque un credito del committente per vizi e opere non eseguite di € 6.636,00 oltre IVA (€
5.512,00 più € 800,00 più € 144,00 più € 180,00).
Venendo alla penale, il contratto prevedeva che l'opera dovesse essere completata entro il termine di
45 giorni lavorativi dalla data di inizio dei lavori.
L'opponente, non specificamente contestato, ha allegato che l'inizio dei lavori risale all'8 novembre
4 2021, con conseguente termine per la consegna fissato al 30 dicembre 2021.
L'opera fu consegnata nel corso del 2022, perciò è pacifica la dilazione rispetto ai termini pattuiti. È però evidente come tale dilazione non sia imputabile all'appaltatore e non lo obblighi quindi al pagamento di alcuna penale: è infatti documentato dallo stesso opponente (doc. 3, 4 e 5 opponente) che egli chiese il compimento di opere aggiuntive nei mesi di febbraio e marzo 2022, a termine ormai ampiamente scaduto. Ciò fa dunque venire meno la precedente pattuizione del termine e la connessa clausola penale da ritardo.
*
4. Sul credito azionato in via monitoria.
Una volta esaminate e, per quanto di ragione, accolte le doglianze e le domande riconvenzionali dell'opponente, nulla osta a che l'appaltatore si veda riconosciuto il prezzo dell'opera compiuta.
Al riguardo, con valutazione assolutamente condivisibile, il CTU ha riconosciuto il compimento di opere e forniture per complessivi € 76.834,39 oltre IVA (€ 69.114,00 più € 7.720,39).
Nulla può essere riconosciuto per la generica rimodulazione accensione e prese impianto elettrico e per il fermo cantiere giorno 07/12 per cause non imputabili all'impresa 3 operai, posto che il 7 dicembre è festa patronale di Sant'Ambrogio e giorno festivo nel Comune di Milano, le cui conseguenze negative non possono certo essere fatte gravare quale prezzo aggiuntivo sul committente.
Rispetto alla somma complessivamente fatturata dall'impresa di € 78.990,39 oltre IVA, si individua dunque una differenza di € 2.156,00 oltre IVA, che va detratta dalla somma azionata.
La difesa del committente, che si appunta sul difetto di prova scritta dell'incarico, trascura il fatto che, trattandosi di variazioni necessarie o ordinate, non è necessaria la prova scritta dell'autorizzazione. Peraltro, a consuntivo già trasmesso, è significativo che il committente e il direttore dei lavori nominato dal committente espressero doglianze quanto alla presenza di vizi, difetti e opere non completate, ma non misero in dubbio la autorizzazione al compimento dell'opera così come realizzata e consegnata.
Ritenuto in conclusione che
Si accerta un credito dell'appaltatore di € 11.834,39 oltre IVA (€ 13.990,39 meno € 2.156,00).
Si accerta la fondatezza delle domande riconvenzionali dell'opponente per € 6.636,00 oltre IVA.
A computazione delle reciproche poste, si individua un credito dell'appaltatore di € 5.198,39 oltre
IVA, oltre interessi da computarsi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dal 24 giugno 2022
(giorno della costituzione in mora prodotta come doc. 13 opposto, che si reputa legalmente conosciuta ai sensi dell'art. 1335 c.c.) sino alla data del ricorso per ingiunzione (29 luglio 2022); e ulteriori interessi al saggio di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c. dal 30 luglio 2022 sino al pagamento.
5 In parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato e l'attore opponente deve essere condannato a pagare in favore del convenuto opposto la minore somma sopra individuata.
Stante la reciproca soccombenza fra le parti, sussistono le ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite fra di loro.
Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 27 febbraio 2023, da nei confronti di avverso CP_1 Controparte_2
il decreto ingiuntivo n. 1886/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 23 gennaio 2023, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie in parte l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna l'attore opponente a pagare in favore del convenuto opposto la somma di € 5.198,39 oltre IVA e oltre interessi da computarsi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dal 24 giugno
2022 sino al 29 luglio 2022 e al saggio di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c. dal 30 luglio 2022 sino al pagamento;
4) pone a carico di entrambe le parti costituite, in pari misura, le spese della CTU;
5) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano il 26 marzo 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
, CF/PI: , con gli avv. GUIDI MASSIMO e CP_1 C.F._1
GIOVANNINI DAVID, indirizzi di posta elettronica certificata:
e ; Email_1 Email_2
-attore opponente-
CONTRO
CF/PI: , con l'avv. BONGIORNI VINCENZO, Controparte_2 P.IVA_1
domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Tortona n. 37;
-convenuto opposto-
Conclusioni: come precisate all'udienza del 16 ottobre 2024.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 15.389,43, oltre interessi e spese di ingiunzione, a saldo del prezzo delle opere di c.d. ristrutturazione dell'immobile in Milano, via Giuseppe Francesco
Piermarini n. 8, compiute in forza del contratto d'appalto concluso con l'opponente, tenuto conto delle opere “extra” richieste in corso d'opera.
Parte opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria del convenuto opposto eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, per essere competente il Tribunale di Roma, foro del domicilio eletto dal consumatore;
la presenza di vizi nelle opere compiute (fessurazioni nell'intonaco e controsoffitto e “imbarcatura” di parte del pavimento a parquet) e di opere non eseguite seppure oggetto di incarico;
contestando l'incarico e l'esecuzione delle opere aggiuntive
1 diverse rispetto a quelle indicate nei computi prodotti come doc. 3, 4 e 5 opponente, opere aggiuntive che sarebbero anzi consistenti nel rimedio di errori esecutivi e vizi dell'opera; eccependo il ritardo nel compimento dell'opera. Su tali basi, ferma l'eccezione di incompetenza per territorio, l'opponente ha concluso, in citazione, perché il decreto ingiuntivo sia revocato e perché, in via riconvenzionale, il convenuto opposto sia condannato alla riduzione del prezzo d'appalto per vizi e difformità dell'opera, al risarcimento e perché sia condannato al pagamento della penale da ritardo da computarsi nella misura massima prevista in contratto, pari al decimo del corrispettivo pattuito.
Parte opposta, tempestivamente costituitasi nel giudizio di opposizione, ha insistito nella propria pretesa creditoria, con rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali.
La causa è stata istruita tramite interrogatorio formale dell'opponente sui capitoli di prova all'uopo dedotti dal convenuto opposto e ammessi e CTU affidata alle cure del Geom. Persona_1 essa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 16 ottobre 2024, previo decorso dei termini assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*
2. Sull'eccezione di incompetenza per territorio.
L'eccezione di incompetenza per territorio è evidentemente infondata per le ragioni che seguono.
È incontestato e documentato che l'attore opponente, committente del contratto d'appalto e consumatore, risiede, oggi così come al tempo della notificazione del decreto ingiuntivo, a Milano
(doc. 7 opposto).
Diversamente rispetto a quanto dedotto dall'opponente, non risulta che egli abbia eletto alcun domicilio in contratto: nel testo dell'accordo (doc. 1 fasc. mon.) si legge soltanto che egli, al tempo della firma, risiedeva in Roma e che desiderava ricevere eventuali comunicazioni scritte a tale indirizzo. Ciò non costituisce certo una elezione di domicilio espressa ai sensi dell'art. 47 c.p.c., ma la semplice dichiarazione della residenza.
Correttamente il convenuto opposto ha radicato la controversia avanti il giudice della residenza del consumatore al tempo della domanda: si veda al riguardo Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11389 del
11/05/2018, che afferma che «In tema di controversie tra consumatore e professionista, l'art. 33, comma 2, lett. u), c. cons. va interpretato nel senso che la residenza del consumatore, cui la norma ha riguardo, è quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al momento della conclusione del contratto […]».
La causa va dunque decisa nel merito.
*
3. Sulle domande riconvenzionali dell'opponente.
Si prenderanno le mosse dalle domande riconvenzionali dell'opponente, il quale, come visto, ha
2 domandato che il prezzo d'appalto sia ridotto a causa di vizi e incompletezze dell'opera compiuta, il risarcimento e che il convenuto opposto sia condannato a versargli la penale da ritardo.
Si pone, in fatto, come preliminare l'accertamento che l'opera è stata effettivamente compiuta a consegnata al committente: ciò si evince, in particolare, dal verbale del sopralluogo congiunto firmato da committente, appaltatore e direttore dei lavori, ove l'inciso «ad oggi non terminati», riferito ai lavori eseguiti, è stato concordemente cancellato. La garanzia invocata segue dunque le regole di cui agli art. 1667 e s. c.c..
Quanto ai vizi, parte opponente ha lamentato fessurazioni nell'intonaco e controsoffitto e
“imbarcatura” di parte del pavimento a parquet.
L'accertamento dell'esistenza di tali vizi e difetti è stata condotta a mezzo di CTU, il quale ha condivisibilmente individuato un minore valore dell'opera compiuta di € 5.512,00 oltre IVA (pag. 15
e 16 CTU finale, senza tenere conto della mancata posa del box doccia, di cui si dirà in seguito).
Tale importo tiene conto delle osservazioni esposte dal CTP dell'opponente, Arch. , Controparte_3 che hanno portato, laddove necessario e opportuno, il CTU a modificare le proprie conclusioni. Non colgono nel segno le ulteriori critiche alla CTU sollevate nel processo dalla difesa dell'opponente: non è nemmeno indicato dove il CTU abbia errato nell'applicare le tariffe esistenti nel luogo di esecuzione;
e risulta corretto, stante la domanda di riduzione del prezzo d'appalto formulata dall'opponente in giudizio, tenere conto della vetustà dell'opera, sì che l'attribuzione a suo favore del prezzo dell'opera rimediale non si risolva in un arricchimento del danneggiato. La semplice diversa valutazione dell'onerosità di talune delle attività rimediali indicate non costituisce, invero, una specifica critica alla CTU che obblighi il giudice, in sede decisoria, a motivare la sua adesione alle conclusioni del perito d'ufficio.
Infondata è la difesa dell'opposto, che attribuisce il vizio del parquet alla scarsa qualità del materiale fornito dall'opponente e fa valere l'esonero di responsabilità pattuito in contratto. Difatti, l'esonero di responsabilità di cui alla clausola n. 8 del contratto non ha effetto nei confronti del consumatore, trattandosi di clausola vessatoria (art. 33, II comma, lett. b e t d.lgs. 206/2005) e non essendovi prova della trattativa individuale specifica. Si applica dunque l'art. 1663 c.c., che onera l'appaltatore di dare pronto avviso dei difetti della materia fornita dal committente: l'appaltatore ha sì allegato, ma non dimostrato, tale avviso, posto che l'interrogatorio formale è risultato non confessorio e la prova per testi dedotta è inammissibile in quanto genericamente formulata, non indicando essa né quando né chi avrebbe avvisato il committente e il direttore dei lavori..
Si badi poi che la risposta fornita dall'appaltatore al committente a seguito della prima doglianza in materia di “imbarcatura” dei listelli di parquet, a opera ormai conclusa e consegnata, è la seguente:
«le doghe del parquet sono state fornite dal proprietario sig. Se si fossero imbarcate il CP_1
3 problema non deriverebbe necessariamente dalla loro posa, ma potrebbe derivare dal materiale stesso sul quale la scrivente non ha responsabilità alcuna» (doc. 10 opposto). A parere del Tribunale risposta siffatta manifesta che l'appaltatore non aveva prima di allora dato alcun avviso al committente quanto al rischio di utilizzare i listelli reperiti in cantina o quanto alla difettosità dei listelli stessi. Altrimenti, egli non avrebbe certo fatto esercizio di ricerca di ipotesi ricostruttive della causa del vizio, ma avrebbe più semplicemente richiamato il precedente avviso al committente e la sua responsabilità per la scelta imposta all'appaltatore a rischio del committente e rivelatasi erronea.
Quanto alle opere non eseguite, l'opponente ha lamentato, in giudizio, (i) l'omessa installazione dell'unità esterna di aria condizionata, l'omesso collaudo generale dell'impianto e rilascio della dovuta certificazione;
(ii) l'omessa posa di zoccolatura in pietra levigata;
(iii) l'omessa posa di un box doccia;
(iv) l'omesso smontaggio e montaggio di due caloriferi;
(v) l'omesso rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.
Sul punto (i), l'opposto ha affermato, con la comparsa di risposta, che il prezzo di tali installazione, collaudo e certificazione non sarebbe stato fatturato e azionato. Tuttavia, come correttamente rilevato dal CTP dell'opponente, la voce non fatturata non riguarda le attività sopra dette, bensì l'eventuale installazione dell'unità esterna in copertura, che pacificamente non avvenne perché non autorizzata.
Piuttosto, l'opposto ha fatturato e richiesto € 5.900,00 per, fra l'altro, le attività che pacificamente non ha eseguito. L'opponente ha dunque diritto alla detrazione della somma di € 800,00 oltre IVA, pari a quanto indicato dal CTP, comunque entro il limite di € 2.000,00 imponibili che risultano fatturati da terzi per tale attività (doc. 9 opponente).
Sul punto (ii), è emerso in corso di CTU che la posa della zoccolatura fu solo parziale, per cui si individua il diritto alla detrazione della somma di € 144,00 oltre IVA indicata dal CTP dell'opponente, da ritenersi congrua.
Sul punto (iii), il CTU ha riconosciuto corretta la pretesa di detrarre € 180,00 oltre IVA per l'opera non compiuta.
Sul punto (iv), il CTU, a fronte della contestazione fra le parti, ha potuto solo rilevare che alla data dei sopralluoghi i caloriferi previsti in contratto erano tutti montati. Non spetta dunque alcuna detrazione.
Sul punto (v), risulta che in corso di causa la dichiarazione è stata rilasciata in favore del committente.
Si accerta dunque un credito del committente per vizi e opere non eseguite di € 6.636,00 oltre IVA (€
5.512,00 più € 800,00 più € 144,00 più € 180,00).
Venendo alla penale, il contratto prevedeva che l'opera dovesse essere completata entro il termine di
45 giorni lavorativi dalla data di inizio dei lavori.
L'opponente, non specificamente contestato, ha allegato che l'inizio dei lavori risale all'8 novembre
4 2021, con conseguente termine per la consegna fissato al 30 dicembre 2021.
L'opera fu consegnata nel corso del 2022, perciò è pacifica la dilazione rispetto ai termini pattuiti. È però evidente come tale dilazione non sia imputabile all'appaltatore e non lo obblighi quindi al pagamento di alcuna penale: è infatti documentato dallo stesso opponente (doc. 3, 4 e 5 opponente) che egli chiese il compimento di opere aggiuntive nei mesi di febbraio e marzo 2022, a termine ormai ampiamente scaduto. Ciò fa dunque venire meno la precedente pattuizione del termine e la connessa clausola penale da ritardo.
*
4. Sul credito azionato in via monitoria.
Una volta esaminate e, per quanto di ragione, accolte le doglianze e le domande riconvenzionali dell'opponente, nulla osta a che l'appaltatore si veda riconosciuto il prezzo dell'opera compiuta.
Al riguardo, con valutazione assolutamente condivisibile, il CTU ha riconosciuto il compimento di opere e forniture per complessivi € 76.834,39 oltre IVA (€ 69.114,00 più € 7.720,39).
Nulla può essere riconosciuto per la generica rimodulazione accensione e prese impianto elettrico e per il fermo cantiere giorno 07/12 per cause non imputabili all'impresa 3 operai, posto che il 7 dicembre è festa patronale di Sant'Ambrogio e giorno festivo nel Comune di Milano, le cui conseguenze negative non possono certo essere fatte gravare quale prezzo aggiuntivo sul committente.
Rispetto alla somma complessivamente fatturata dall'impresa di € 78.990,39 oltre IVA, si individua dunque una differenza di € 2.156,00 oltre IVA, che va detratta dalla somma azionata.
La difesa del committente, che si appunta sul difetto di prova scritta dell'incarico, trascura il fatto che, trattandosi di variazioni necessarie o ordinate, non è necessaria la prova scritta dell'autorizzazione. Peraltro, a consuntivo già trasmesso, è significativo che il committente e il direttore dei lavori nominato dal committente espressero doglianze quanto alla presenza di vizi, difetti e opere non completate, ma non misero in dubbio la autorizzazione al compimento dell'opera così come realizzata e consegnata.
Ritenuto in conclusione che
Si accerta un credito dell'appaltatore di € 11.834,39 oltre IVA (€ 13.990,39 meno € 2.156,00).
Si accerta la fondatezza delle domande riconvenzionali dell'opponente per € 6.636,00 oltre IVA.
A computazione delle reciproche poste, si individua un credito dell'appaltatore di € 5.198,39 oltre
IVA, oltre interessi da computarsi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dal 24 giugno 2022
(giorno della costituzione in mora prodotta come doc. 13 opposto, che si reputa legalmente conosciuta ai sensi dell'art. 1335 c.c.) sino alla data del ricorso per ingiunzione (29 luglio 2022); e ulteriori interessi al saggio di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c. dal 30 luglio 2022 sino al pagamento.
5 In parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato e l'attore opponente deve essere condannato a pagare in favore del convenuto opposto la minore somma sopra individuata.
Stante la reciproca soccombenza fra le parti, sussistono le ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite fra di loro.
Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 27 febbraio 2023, da nei confronti di avverso CP_1 Controparte_2
il decreto ingiuntivo n. 1886/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 23 gennaio 2023, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie in parte l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna l'attore opponente a pagare in favore del convenuto opposto la somma di € 5.198,39 oltre IVA e oltre interessi da computarsi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dal 24 giugno
2022 sino al 29 luglio 2022 e al saggio di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c. dal 30 luglio 2022 sino al pagamento;
4) pone a carico di entrambe le parti costituite, in pari misura, le spese della CTU;
5) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano il 26 marzo 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
6