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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/07/2024, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note scritte di trattazione entro il termine del 17/06/2023, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 248/2024 del Ruolo generale a.c. vertente TRA
, nata il [...] a [...] Parte_1
STABIA (NA), rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Maria Mangone e Pasquale Montesarchio elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi sito alla Via Cimaglia, 112 in Torre del Greco ricorrente E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso CP_1 dall'Avv.to STEAFANO AZZANO, con cui elett.te domiciliato in Napoli alla Via De Gasperi n 55 presso l'Avvocatura I.N.P.S., resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , il riconoscimento dello stato di CP_1 invalidità pari o superiore al 74%, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di invalidità civile ex L. 118/71. Il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 12/01/2024, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il TU nel procedimento per ATP recante n. R.G. 5665/2022, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 20/10/2022. L' si è costituito e ha dedotto l'infondatezza della domanda, di cui ha CP_1 chiesto il rigetto. Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP. Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Osserva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore dell'indagine clinica svolta dal TU nominato durante il procedimento per ATP fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione. A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire sia in considerazione della percentuale di invalidità accertata dal TU (pari al 52%; in sede
1 amministrativa veniva riconosciuta un'invalidità pari al 67%), sia in virtù del fatto che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione non appaiono sufficienti a superare le rigorose argomentazioni del TO , CP_2 il quale ha dato conto esaustivamente delle patologie riscontrate e dei criteri applicati per determinare l'invalidità complessiva dell'istante. In particolare, il TU ha rilevato: “ le discrete condizioni generali di nutrizione e di sanguificazione;
facies composita;
cute rosea;
mucose visibili umide e rosee;
pannicolo adiposo normo rappresentato. Linfonodi clinicamente esplorabili indenni;
tonotrofismo muscolare sufficientemente conservato” (cfr. pag. 4 della consulenza in atti). Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal TU , tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009). Non è stato, inoltre, adeguatamente dimostrato un significativo aggravamento delle condizioni cliniche dell'istante, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali. Per le suesposte argomentazioni, la parte ricorrente va ritenuta invalida nella sola misura del 52%, così come già accertato dal TU. La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n. 113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso del 12/01/2024 nei confronti dell' così provvede: rigetta la CP_1 domanda e dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all le CP_1 spese del giudizio. Così deciso in Torre Annunziata il 16/07/2024 Il Tribunale Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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, nata il [...] a [...] Parte_1
STABIA (NA), rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Maria Mangone e Pasquale Montesarchio elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi sito alla Via Cimaglia, 112 in Torre del Greco ricorrente E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso CP_1 dall'Avv.to STEAFANO AZZANO, con cui elett.te domiciliato in Napoli alla Via De Gasperi n 55 presso l'Avvocatura I.N.P.S., resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , il riconoscimento dello stato di CP_1 invalidità pari o superiore al 74%, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di invalidità civile ex L. 118/71. Il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 12/01/2024, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il TU nel procedimento per ATP recante n. R.G. 5665/2022, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 20/10/2022. L' si è costituito e ha dedotto l'infondatezza della domanda, di cui ha CP_1 chiesto il rigetto. Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP. Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Osserva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore dell'indagine clinica svolta dal TU nominato durante il procedimento per ATP fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione. A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire sia in considerazione della percentuale di invalidità accertata dal TU (pari al 52%; in sede
1 amministrativa veniva riconosciuta un'invalidità pari al 67%), sia in virtù del fatto che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione non appaiono sufficienti a superare le rigorose argomentazioni del TO , CP_2 il quale ha dato conto esaustivamente delle patologie riscontrate e dei criteri applicati per determinare l'invalidità complessiva dell'istante. In particolare, il TU ha rilevato: “ le discrete condizioni generali di nutrizione e di sanguificazione;
facies composita;
cute rosea;
mucose visibili umide e rosee;
pannicolo adiposo normo rappresentato. Linfonodi clinicamente esplorabili indenni;
tonotrofismo muscolare sufficientemente conservato” (cfr. pag. 4 della consulenza in atti). Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal TU , tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009). Non è stato, inoltre, adeguatamente dimostrato un significativo aggravamento delle condizioni cliniche dell'istante, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali. Per le suesposte argomentazioni, la parte ricorrente va ritenuta invalida nella sola misura del 52%, così come già accertato dal TU. La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n. 113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso del 12/01/2024 nei confronti dell' così provvede: rigetta la CP_1 domanda e dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all le CP_1 spese del giudizio. Così deciso in Torre Annunziata il 16/07/2024 Il Tribunale Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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