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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/05/2025, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 22.05.2025, la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 1245/2025
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 657/2024 (R.G. n. 15908/2024)
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Gianluca Pennacchio, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente in opposizione
E
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Paolo CP_1
di Grazia, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Resistente in opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.01.2025 la società indicata in epigrafe ha chiesto a questo giudice l'accoglimento della opposizione e – conseguentemente - la revoca del decreto ingiuntivo nr. 657/2024, emesso da questo Tribunale e notificatole in data 19.12.2024, con il quale le era ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 11.861,58 a titolo di trattamento fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione.
Nello specifico, ha eccepito l'assenza di prova idonea a fondare il diritto del lavoratore, nonché di aver corrisposto al lavoratore l'importo di € 3.503,12 nel corso del rapporto a titolo di anticipazioni sul TFR e di aver corrisposto la somma residua in contanti alla
1 cessazione del rapporto. Ha, inoltre, contestato la somma ingiunta in quanto indicata al lordo e non al netto delle trattenute di legge,
Ha quindi, chiesto l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese.
Si è costituito il quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
eccependo in particolare l'imputabilità delle somme corrisposte in costanza di rapporto non ad anticipazioni sul TFR ma, al contrario, a parte della retribuzione. Ha, inoltre, eccepito l'assenza in atti di documentazione comprovante la ricezione della residua somma in contanti alla cessazione del rapporto.
Ha, quindi, chiesto il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
All'esito della camera di consiglio dell'udienza del 22.05.2025, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il Giudice vi provvede con la presente sentenza.
L'opposizione è solo in parte fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
Giova sottolineare come anche nel rito del lavoro il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, configurandosi come giudizio ordinario di cognizione, debba svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario dinanzi al giudice adìto e secondo i principi generali in tema di onere della prova, per cui spetta a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Per tale motivo l'opposto, che dal punto di vista sostanziale è parte attrice, ha l'onere di articolare la propria domanda secondo quanto previsto dall'art. 414 c.p.c., mentre l'opponente ingiunto, che resta convenuto sostanziale, ha l'onere di articolare le proprie difese ai sensi dell'art. 416, co. 3, c.p.c., ossia di prendere specifica posizione in maniera precisa - e non limitata a una generica contestazione - circa i fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda e di indicare in modo specifico i mezzi di prova e in modo particolare i documenti, che deve contestualmente depositare.
È chiaro, dunque, che l'opposizione a decreto ingiuntivo che non sia corredata da validi elementi probatori volti a smontare la pretesa creditoria, va rigettata (cfr. Cassazione civile, sez. lav., n. 13467 del 2003; Cassazione civile, sez. lav., n. 8502 del 2002).
Nel caso di specie, la domanda monitoria avente a oggetto il TFR risulta supportata dalla documentazione allegata al relativo ricorso (estratto contributivo e CUD 2024).
2 Del resto, le contestazioni svolte dalla società opponente circa l'inidoneità della
Certificazione Unica a provare il diritto del lavoratore al TFR appaiono scarne e generiche, oltre che, soprattutto, non supportate da alcuna argomentazione specifica in ordine allo svolgimento del rapporto lavorativo nonché contrastanti con quanto eccepito sulla corresponsione dell'intero importo spettante tramite anticipazioni e pagamento in contanti.
Ad ogni modo, si ritiene che il CUD depositato dal datore di lavoro costituisca prova documentale dell'esistenza del credito a titolo di TFR spettante al lavoratore (Cfr. in tal senso Corte Appello Bari, sez. lav., n. 1581 del 2019).
Quanto all'erroneità dell'ingiunzione del TFR in quanto avente a oggetto la somma al lordo anziché al netto, vanno ribaditi i principi espressi sul punto dalla costante giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e quindi anche per il trattamento di fine rapporto, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali.
La Cassazione ha ripetutamente affermato che l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (cfr, Cass. SU, n. 3105/1985; Cass. nn. 6806/1987; 816/1988;
1486/1989; 13735/1992; 9198/2000; 6337/2003), mentre i problemi connessi alla detrazione di somme ai titoli sopra indicati riguardano il diverso e successivo momento del pagamento dei crediti medesimi, atteso che il meccanismo della determinazione di queste ultime inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si ricollega al distinto rapporto d'imposta, in relazione al quale il datore di lavoro opera le ritenute solo al momento del pagamento finale (Cfr. Cass. Sez. L.,
5.10.09 n.2121; Cass. 07/07/2008 n. 18584).
Né, del resto, la società opponente ha provato di aver versato le predette ritenute fiscali.
Con riguardo all'eccezione di pagamento della somma dovuta a titolo di TFR in contanti al momento della cessazione del rapporto, si osserva quanto segue.
In primo luogo, la società datrice non produce alcuna documentazione comprovante tale pagamento e non adduce in ricorso alcuna specifica ragione in base alla quale, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, non abbia curato di predisporre alcuna documentazione scritta
(vd. Corte di Cassazione, Sez. 2, n. 5884 del 25/05/1993).
3 Analogamente, non è ammissibile nel caso di specie la prova testimoniale ai sensi degli articoli 2721 e 2726 c.c., avuto riguardo all'entità delle somme che l'opponente allega di aver versato e alla genericità delle deduzioni svolte sul punto.
Sul punto, si ricordi che vige nel nostro ordinamento la regola della inammissibilità della prova testimoniale dei pagamenti in denaro superiori al limite di cui all'art. 2721, comma 1,
c.p.c., la quale è tuttavia superabile alla stregua del secondo comma della stessa norma, il quale prevede che “Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”.
La giurisprudenza è conforme nel ritenere la preclusione di cui al comma 1 superabile ai sensi del comma 2 soltanto quando le circostanze allegate e i relativi capitoli di prova siano specificamente delineati, cosa che non accade nella fattispecie, atteso che parte opponente neppure formula richieste istruttorie a tal riguardo.
Anche tale eccezione va, pertanto, disattesa.
Diversamente vale a dirsi per la somma di € 3.503,12 corrisposta da parte datoriale nel corso del rapporto e contabilizzata nelle buste paga come “anticipazione TFR”.
Nello specifico, il lavoratore non smentisce di aver percepito tali somme, ma ne contesta l'imputabilità a titolo di TFR, rappresentando che le stesse fossero, al contrario, corrisposte a titolo retributivo.
Ebbene, ritiene la scrivente che le deduzioni svolte sul punto dallo Yeboah siano insufficienti a ritenere infondato l'assunto della società datrice.
Infatti, atteso che nei prospetti paga in questione sono contabilizzate, oltre alle somme versate a titolo di “anticipazione TFR”, delle assenze non giustificate, la cui relativa retribuzione risulta decurtata dalla complessiva paga mensile, si rileva che il lavoratore avrebbe dovuto allegare in via specifica e poi dimostrare di aver effettivamente svolto la propria prestazione lavorativa per un numero di ore corrispondenti alle somme che lo stesso assume imputate in via fittizia ad anticipazioni sul TFR. La difesa dello stesso, invece, si limita a desumere la non imputabilità di tali somme al TFR da una serie di argomentazioni solo astrattamente ed eventualmente indicative di quanto assunto, ma non supportate da alcuna allegazione specifica e da elementi o richieste probatori.
Ne discende che il lavoratore ha diritto al pagamento a titolo di TFR della somma di €
8.358,46, ottenuta detraendo dall'importo ingiunto la predetta somma di € 3.503,12, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito e fino al saldo.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico della società opponente, nei limiti del parziale accoglimento dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la società in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del resistente CP_1 della somma di € 8.358,46 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito e fino al saldo;
b) Condanna la società opponente al pagamento in favore del resistente delle spese di lite, liquidate in € 2.200,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione.
Aversa, 22.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 22.05.2025, la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 1245/2025
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 657/2024 (R.G. n. 15908/2024)
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Gianluca Pennacchio, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente in opposizione
E
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Paolo CP_1
di Grazia, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Resistente in opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.01.2025 la società indicata in epigrafe ha chiesto a questo giudice l'accoglimento della opposizione e – conseguentemente - la revoca del decreto ingiuntivo nr. 657/2024, emesso da questo Tribunale e notificatole in data 19.12.2024, con il quale le era ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 11.861,58 a titolo di trattamento fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione.
Nello specifico, ha eccepito l'assenza di prova idonea a fondare il diritto del lavoratore, nonché di aver corrisposto al lavoratore l'importo di € 3.503,12 nel corso del rapporto a titolo di anticipazioni sul TFR e di aver corrisposto la somma residua in contanti alla
1 cessazione del rapporto. Ha, inoltre, contestato la somma ingiunta in quanto indicata al lordo e non al netto delle trattenute di legge,
Ha quindi, chiesto l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese.
Si è costituito il quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
eccependo in particolare l'imputabilità delle somme corrisposte in costanza di rapporto non ad anticipazioni sul TFR ma, al contrario, a parte della retribuzione. Ha, inoltre, eccepito l'assenza in atti di documentazione comprovante la ricezione della residua somma in contanti alla cessazione del rapporto.
Ha, quindi, chiesto il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
All'esito della camera di consiglio dell'udienza del 22.05.2025, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il Giudice vi provvede con la presente sentenza.
L'opposizione è solo in parte fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
Giova sottolineare come anche nel rito del lavoro il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, configurandosi come giudizio ordinario di cognizione, debba svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario dinanzi al giudice adìto e secondo i principi generali in tema di onere della prova, per cui spetta a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Per tale motivo l'opposto, che dal punto di vista sostanziale è parte attrice, ha l'onere di articolare la propria domanda secondo quanto previsto dall'art. 414 c.p.c., mentre l'opponente ingiunto, che resta convenuto sostanziale, ha l'onere di articolare le proprie difese ai sensi dell'art. 416, co. 3, c.p.c., ossia di prendere specifica posizione in maniera precisa - e non limitata a una generica contestazione - circa i fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda e di indicare in modo specifico i mezzi di prova e in modo particolare i documenti, che deve contestualmente depositare.
È chiaro, dunque, che l'opposizione a decreto ingiuntivo che non sia corredata da validi elementi probatori volti a smontare la pretesa creditoria, va rigettata (cfr. Cassazione civile, sez. lav., n. 13467 del 2003; Cassazione civile, sez. lav., n. 8502 del 2002).
Nel caso di specie, la domanda monitoria avente a oggetto il TFR risulta supportata dalla documentazione allegata al relativo ricorso (estratto contributivo e CUD 2024).
2 Del resto, le contestazioni svolte dalla società opponente circa l'inidoneità della
Certificazione Unica a provare il diritto del lavoratore al TFR appaiono scarne e generiche, oltre che, soprattutto, non supportate da alcuna argomentazione specifica in ordine allo svolgimento del rapporto lavorativo nonché contrastanti con quanto eccepito sulla corresponsione dell'intero importo spettante tramite anticipazioni e pagamento in contanti.
Ad ogni modo, si ritiene che il CUD depositato dal datore di lavoro costituisca prova documentale dell'esistenza del credito a titolo di TFR spettante al lavoratore (Cfr. in tal senso Corte Appello Bari, sez. lav., n. 1581 del 2019).
Quanto all'erroneità dell'ingiunzione del TFR in quanto avente a oggetto la somma al lordo anziché al netto, vanno ribaditi i principi espressi sul punto dalla costante giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e quindi anche per il trattamento di fine rapporto, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali.
La Cassazione ha ripetutamente affermato che l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (cfr, Cass. SU, n. 3105/1985; Cass. nn. 6806/1987; 816/1988;
1486/1989; 13735/1992; 9198/2000; 6337/2003), mentre i problemi connessi alla detrazione di somme ai titoli sopra indicati riguardano il diverso e successivo momento del pagamento dei crediti medesimi, atteso che il meccanismo della determinazione di queste ultime inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si ricollega al distinto rapporto d'imposta, in relazione al quale il datore di lavoro opera le ritenute solo al momento del pagamento finale (Cfr. Cass. Sez. L.,
5.10.09 n.2121; Cass. 07/07/2008 n. 18584).
Né, del resto, la società opponente ha provato di aver versato le predette ritenute fiscali.
Con riguardo all'eccezione di pagamento della somma dovuta a titolo di TFR in contanti al momento della cessazione del rapporto, si osserva quanto segue.
In primo luogo, la società datrice non produce alcuna documentazione comprovante tale pagamento e non adduce in ricorso alcuna specifica ragione in base alla quale, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, non abbia curato di predisporre alcuna documentazione scritta
(vd. Corte di Cassazione, Sez. 2, n. 5884 del 25/05/1993).
3 Analogamente, non è ammissibile nel caso di specie la prova testimoniale ai sensi degli articoli 2721 e 2726 c.c., avuto riguardo all'entità delle somme che l'opponente allega di aver versato e alla genericità delle deduzioni svolte sul punto.
Sul punto, si ricordi che vige nel nostro ordinamento la regola della inammissibilità della prova testimoniale dei pagamenti in denaro superiori al limite di cui all'art. 2721, comma 1,
c.p.c., la quale è tuttavia superabile alla stregua del secondo comma della stessa norma, il quale prevede che “Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”.
La giurisprudenza è conforme nel ritenere la preclusione di cui al comma 1 superabile ai sensi del comma 2 soltanto quando le circostanze allegate e i relativi capitoli di prova siano specificamente delineati, cosa che non accade nella fattispecie, atteso che parte opponente neppure formula richieste istruttorie a tal riguardo.
Anche tale eccezione va, pertanto, disattesa.
Diversamente vale a dirsi per la somma di € 3.503,12 corrisposta da parte datoriale nel corso del rapporto e contabilizzata nelle buste paga come “anticipazione TFR”.
Nello specifico, il lavoratore non smentisce di aver percepito tali somme, ma ne contesta l'imputabilità a titolo di TFR, rappresentando che le stesse fossero, al contrario, corrisposte a titolo retributivo.
Ebbene, ritiene la scrivente che le deduzioni svolte sul punto dallo Yeboah siano insufficienti a ritenere infondato l'assunto della società datrice.
Infatti, atteso che nei prospetti paga in questione sono contabilizzate, oltre alle somme versate a titolo di “anticipazione TFR”, delle assenze non giustificate, la cui relativa retribuzione risulta decurtata dalla complessiva paga mensile, si rileva che il lavoratore avrebbe dovuto allegare in via specifica e poi dimostrare di aver effettivamente svolto la propria prestazione lavorativa per un numero di ore corrispondenti alle somme che lo stesso assume imputate in via fittizia ad anticipazioni sul TFR. La difesa dello stesso, invece, si limita a desumere la non imputabilità di tali somme al TFR da una serie di argomentazioni solo astrattamente ed eventualmente indicative di quanto assunto, ma non supportate da alcuna allegazione specifica e da elementi o richieste probatori.
Ne discende che il lavoratore ha diritto al pagamento a titolo di TFR della somma di €
8.358,46, ottenuta detraendo dall'importo ingiunto la predetta somma di € 3.503,12, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito e fino al saldo.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico della società opponente, nei limiti del parziale accoglimento dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la società in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del resistente CP_1 della somma di € 8.358,46 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito e fino al saldo;
b) Condanna la società opponente al pagamento in favore del resistente delle spese di lite, liquidate in € 2.200,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione.
Aversa, 22.05.2025
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