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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/05/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7713 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Sant'Antioco, presso lo studio dell'avv. BALIA ROBERTA, che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
Convenuto contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO , CP_2
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito pronunciare sentenza parziale sullo status”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
La ricorrente, infatti, ha provato, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della proposizione del giudizio di divorzio i coniugi erano legalmente separati, e che, dalla comparizione personale davanti al Presidente del tribunale in quella procedura, alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio, erano trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
[...]
Il giudizio, non essendo stato adeguatamente istruito, deve proseguire in relazione alle ulteriori domande formulate.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza parziale, rinviando, per l'effetto, la causa con separata ordinanza al giudice delegato per l'ulteriore corso dell'istruzione e sospendendo di provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in SANT'ANNA ARRESI il 10/06/2006 fra i coniugi , nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 CP_1
il 7/10/1980, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 1, parte II, serie C, anno 2006 - Comune di SANT'ANNA ARRESI);
2. provvede sull'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
3. rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 22/05/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa iscritta al n. 7713 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, con l'avv. BALIA ROBERTA, Parte_1
ricorrente contro
, CP_1
convenuto contumace e con l'intervento del
Pubblico Ministero
intervenuto per legge
Vista la sentenza parziale in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti, pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, si sospende di provvedere sulle ulteriori domande formulate dalle parti;
Visti gli artt. 279, 280 e 473bis.22 c.p.c.;
P.Q.M.
Rinvia all'udienza del 5/02/2026, ore 10,15, davanti al giudice delegato dott.ssa Francesca Lucchesi,
cui rimette la causa per la prosecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 22/05/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
3 Tribunale.
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
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