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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/11/2024, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Maria Militello Giudice,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2043/2024 R.V.G., posta in decisione, in esito al deposito di note sostitutive della presenza all'udienza dell'11 novembre 2024 e promossa
D A
, c.fisc. domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BONFIGLIO RITA ROSA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso Controparte_1 C.F._2 lo studio dell'avv. BONFIGLIO RITA ROSA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/06/2024, i coniugi e Parte_2 Controparte_1 esponevano di avere contratto matrimonio in Fiumedinisi il 24/06/2006, trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2006 al n° 3 parte II serie A.
Aggiungevano che dall'unione sono nati il 09 novembre 2006 e il 02 settembre Per_1 Per_2
2011; che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c..
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale, in proprietà ad entrambi gli istanti, ubicata nel Comune di ZZ Di
IA ( Me) sulla via Caduti del Lavoro n. 18, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata, nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica, alla sig.ra
[...]
. Parte_2
1 3. i coniugi dichiarano essere indipendenti economicamente senza pretendere alcunchè l'una dall'altro;
4. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
il Per_1 Per_2 padre potrà esercitare il diritto di visita ogni qualvolta i figli lo vorranno e con rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei medesimi, previo avviso telefonico al genitore collocatario.
6. Il sig. verserà alla moglie tramite accredito su c/c, entro e non oltre il Controparte_1 giorno cinque di ogni mese, il contributo di mantenimento per i figli pari nel complesso ad €
650,00 ( seicentocinquanta/00) e così € 325,00 ( trecentoventicinque/00) per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% e così di seguito specificate: a) spese ricomprese nell'assegno di mantenimento, sono individuate in: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (incluse le utenze), spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compresi gli antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche, organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, doposcuola, trattamenti estetici, attività ricreative abituali
(quali cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli
(salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio); b) Le spese extra assegno obbligatorie, rispetto alle quali non è richiesta la previa concertazione, vengono individuate in: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. c) Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori: Tra le scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per
2 l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. Per le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro venti dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
9. Entrambi i coniugi si impegnano a rispettare i familiari dell'altro, astenendosi da qualsivoglia interferenza e/o commenti lesivi della dignità e/o reputazione dei singoli congiunti. Tale precisazione al fine evitare che comportamenti di tale natura possano compromettere il rapporto tra nonna/nonno e nipoti.
Chiedevano che, emessa la sentenza di separazione, in esito al passaggio in giudicato della stessa venisse pronunziata sentenza di divorzio.
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 26 luglio 2024.
Alla suddetta udienza dell'11 novembre 2024, celebrata ex art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
3 Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Il giudizio deve essere rimesso sul ruolo, dovendo proseguire per la domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, non definitivamente pronunziando:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra Parte_1
, nata a [...] il [...] e , nato a
[...] Controparte_1
FIUMEDINISI il 06/02/1978, contenuto nel ricorso introduttivo depositato il 19/06/2024 e trascritto in parte motiva;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Fiumedinisi di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
3) dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
12/11/2024.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.
4
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Maria Militello Giudice,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2043/2024 R.V.G., posta in decisione, in esito al deposito di note sostitutive della presenza all'udienza dell'11 novembre 2024 e promossa
D A
, c.fisc. domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BONFIGLIO RITA ROSA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso Controparte_1 C.F._2 lo studio dell'avv. BONFIGLIO RITA ROSA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/06/2024, i coniugi e Parte_2 Controparte_1 esponevano di avere contratto matrimonio in Fiumedinisi il 24/06/2006, trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2006 al n° 3 parte II serie A.
Aggiungevano che dall'unione sono nati il 09 novembre 2006 e il 02 settembre Per_1 Per_2
2011; che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c..
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale, in proprietà ad entrambi gli istanti, ubicata nel Comune di ZZ Di
IA ( Me) sulla via Caduti del Lavoro n. 18, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata, nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica, alla sig.ra
[...]
. Parte_2
1 3. i coniugi dichiarano essere indipendenti economicamente senza pretendere alcunchè l'una dall'altro;
4. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
il Per_1 Per_2 padre potrà esercitare il diritto di visita ogni qualvolta i figli lo vorranno e con rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei medesimi, previo avviso telefonico al genitore collocatario.
6. Il sig. verserà alla moglie tramite accredito su c/c, entro e non oltre il Controparte_1 giorno cinque di ogni mese, il contributo di mantenimento per i figli pari nel complesso ad €
650,00 ( seicentocinquanta/00) e così € 325,00 ( trecentoventicinque/00) per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% e così di seguito specificate: a) spese ricomprese nell'assegno di mantenimento, sono individuate in: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (incluse le utenze), spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compresi gli antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche, organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, doposcuola, trattamenti estetici, attività ricreative abituali
(quali cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli
(salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio); b) Le spese extra assegno obbligatorie, rispetto alle quali non è richiesta la previa concertazione, vengono individuate in: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. c) Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori: Tra le scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per
2 l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. Per le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro venti dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
9. Entrambi i coniugi si impegnano a rispettare i familiari dell'altro, astenendosi da qualsivoglia interferenza e/o commenti lesivi della dignità e/o reputazione dei singoli congiunti. Tale precisazione al fine evitare che comportamenti di tale natura possano compromettere il rapporto tra nonna/nonno e nipoti.
Chiedevano che, emessa la sentenza di separazione, in esito al passaggio in giudicato della stessa venisse pronunziata sentenza di divorzio.
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 26 luglio 2024.
Alla suddetta udienza dell'11 novembre 2024, celebrata ex art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
3 Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Il giudizio deve essere rimesso sul ruolo, dovendo proseguire per la domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, non definitivamente pronunziando:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra Parte_1
, nata a [...] il [...] e , nato a
[...] Controparte_1
FIUMEDINISI il 06/02/1978, contenuto nel ricorso introduttivo depositato il 19/06/2024 e trascritto in parte motiva;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Fiumedinisi di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
3) dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
12/11/2024.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.
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