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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/09/2025, n. 3650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3650 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7825/2022
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Andrea Tinelli Presidente Costanza Teti Giudice Claudia Gheri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7825/2022 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata a Parte_1 C.F._1
NO EL DA (BS), presso lo studio ELl'Avv. Giuliana Genchi, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2
a NO EL DA (BS), presso lo studio ELl'Avv. Matteo Bonoldi, EL Foro di Mantova, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Con l'intervento EL Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza EL 29.11.2024)
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2) Disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre.
3) Assegnarsi la casa familiare, in locazione, alla madre collocataria.
4) disporre la frequentazione padre- figli a settimana alterne dal Sabato all'uscita ELla scuola sino al Lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola e un pomeriggio alla settimana (il
Mercoledì pomeriggio dall'uscita ELla scuola sino alle ore 19.00 o secondo differenti accordi fra le parti). Due settimane anche non consecutivi durante il periodo estivo (periodo da concordare preventivamente tra i coniugi entro e non oltre il mese di Aprile), sette giorni durante il periodo natalizio (ad anni alterni dal 23 al 31 e dal 31\al 7 gennaio), e 4 giorni durante le vacanze Pasquali ad anni alterni.
5) Il sig. verserà alla moglie a titolo di contributo nel mantenimento Controparte_1 dei due figli, tramite bonifico bancario, la somma di € 700,00 mensili (€ 350 cadauno) a titolo di contributo nel mantenimento dei due figli, somma rivalutabile annualmente secondo l'indice
Istat e da versare tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, sino al raggiungimento ELla loro indipendenza economico, oltre al 50 % ELle spese straordinarie, mediche e di istruzione nell'interesse ELle figlie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia;
6) Assegno unico come per legge distribuito fra i coniugi.
Con vittoria di spese e compensi professionali”;
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via principale, nel merito, ferma l'adesione sulla richiesta di separazione, respingere le domande formulate da parte avversa per i motivi dedotti in narrativa;
- in via subordinata, sempre nel merito, nella denegata ipotesi in cui venga accertato il diritto ELla ricorrente ad ottenere un contributo al mantenimento dei figli da parte EL Sig.
[...]
imporre al convenuto l'obbligo a corrispondere un assegno mensile di CP_1 importo non superiore ad € 200,00 per figlio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 7.7.2022 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 con in Senegal in data 4.2.2006, trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio EL Comune di Carpenedolo (BS) al n. 60, Parte II, Serie C, anno 2016, unione dalla quale erano nati i figli il 29.5.2012) ed (il 6.12.2017). Per_1 Persona_2
Ella riferiva di lavorare in una casa di riposo con un reddito netto mensile di € 900,00/1.000,00, mentre il marito era operaio con un reddito di € 1.600,00/1.700,00 mensili, e chiedeva la pronuncia ELla separazione, data la sopravvenuta intollerabilità ELla prosecuzione ELla convivenza, con affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, collocamento prevalente degli stessi presso di sé, assegnazione a sé ELla casa familiare, condotta in locazione al canone di € 455,00 mensili, visite paterne a week end alternati dal sabato al lunedì mattina, oltre al mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola alle ore 19:00, salvo differenti accordi fra le parti,
e, a carico EL padre, un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 350,00 ciascuno (ossia ad € 700,00 mensili complessivi), oltre al 50% ELle spese straordinarie.
All'esito ELl'udienza presidenziale EL 15.3.2023, alla quale compariva il resistente per chiedere di porre a proprio carico un contributo al mantenimento dei figli al massimo pari ad €
200,00 mensili per ciascuno, in via provvisoria ed urgente, venivano sostanzialmente accolte le richieste ELla ricorrente.
Nella fase dinanzi al Giudice Istruttore la causa veniva istruita in via esclusivamente documentale, e, all'udienza EL 29.11.2024, svolta in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi ELl'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione ELla convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame, le parti vivono separate dal mese di maggio 2023 e concordano sulla pronuncia ELla separazione, come ribadito sin dall'udienza presidenziale.
Tanto basta per l'accoglimento ELla domanda.
2) Sui provvedimenti relativi ai rapporti personali ed economici fra genitori e figli
Ai sensi degli artt. 337-ter e 337-quater c.c., il regime applicato quale regola generale in materia di affidamento è quello condiviso ad entrambi i genitori, rispetto al quale l'affidamento ad uno solo dei due si pone come eccezione che può essere disposta solo nelle ipotesi in cui l'affidamento all'altro sia pregiudizievole per i minori: deve, quindi, essere disposto l'affidamento dei figli minori d ad entrambi i genitori, considerata la Per_1 Persona_2 richiesta ELla ricorrente sul punto, conforme alla regola generale.
Il collocamento prevalente dei minori non può che essere disposto presso la madre, unica forma di collocamento da loro sperimentata sin da quando i genitori sono stati autorizzati a vivere separati e conforme al loro interesse, e considerato che il resistente, salvo una generica richiesta di rigetto di tutte le domande avversarie eccettuata quella di separazione, non ha in alcun modo argomentato sul punto né addotto elementi utili ad opporsi a tale regime.
La casa familiare, sita a Carpenedolo (BS), in via Camillo Benso Conte di Cavour n. 5, quindi, dovrà essere assegnata ai sensi ELl'art. 337-sexies c.c. ad . Parte_1
Appare conforme all'interesse dei minori regolamentare le frequentazioni paterne come richiesto dalla madre, dando sostanziale conferma sul punto all'ordinanza presidenziale: i figli vedranno il padre a week end alternati dal sabato all'uscita ELla scuola sino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola, e un pomeriggio alla settimana (tendenzialmente il mercoledì pomeriggio dall'uscita ELla scuola sino alle ore 19.00), salvo diversi accordi fra le parti;
due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo (periodo da concordare preventivamente tra i coniugi entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno), sette giorni durante il periodo natalizio (alternando, di anno in anno fra i genitori, il periodo dal 24 al 30 dicembre compresi e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi), e 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando, di anno in anno fra i genitori, il giorno di Pasqua e il lunedì ELl'Angelo.
In ossequio ai criteri di cui all'art. 337-ter, comma 4, c.c., e considerati le condizioni reddituali ELle parti (la ricorrente, lavorando in una casa di riposo, ha percepito un reddito netto mensile di € 1.177,00 nel 2020, di € 1.068,00 nel 2021, e di € 1.329,00 nel 2022, e ha un canone di locazione a proprio carico relativo alla casa familiare pari d € 455,00 mensili, mentre il resistente, operaio, ha percepito un reddito netto mensile di € 1.480,00 nel 2020, di € 1.738,00 nel 2021, e di € 1.894,00 nel 2022, come risulta dai documenti reddituali depositati in giudizio dalle parti), l'età e le esigenze dei figli minori, le modeste frequentazioni paterne e il sostanziale integrale gravare dei compiti domestici e di cura sulla madre, appare equo confermare il contributo al mantenimento dei figli posto a carico EL resistente in via provvisoria ed urgente, pari ad € 350,00 mensili per ciascuno (ossia ad € 700,00 mensili complessivi), oltre al 50% ELle spese straordinarie come da protocollo in uso a questo Tribunale.
3) Sulle spese processuali Considerata la sostanziale assenza di opposizione EL resistente alle domande avanzate dalla ricorrente salvo a quella di contenuto economico, appare equo disporre la compensazione parziale ELle spese di lite EL presente giudizio fra le parti nella misura di 2/3 ai sensi ELl'art. 92, comma 2, c.p.c., e condannare il resistente a rimborsare alla ricorrente il restante terzo, che deve essere liquidato come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, attesa la semplicità ELle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
2) Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori d ad entrambi Per_1 Persona_2
i genitori, con esercizio ELla responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento prevalente presso la madre e frequentazioni EL padre a week end alternati dal sabato all'uscita ELla scuola sino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola, e un pomeriggio alla settimana (tendenzialmente il mercoledì pomeriggio dall'uscita ELla scuola sino alle ore 19.00), salvo diversi accordi fra le parti;
due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo (periodo da concordare preventivamente tra i coniugi entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno), sette giorni durante il periodo natalizio (alternando, di anno in anno fra i genitori, il periodo dal 24 al 30 dicembre compresi e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi), e 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando, di anno in anno fra i genitori, il giorno di
Pasqua e il lunedì ELl'Angelo; ad anni alterni ogni altra festività;
3) ASSEGNA la casa familiare, sita a Carpenedolo (BS), in via Camillo Benso Conte di
Cavour n. 5, ad , in qualità di genitore collocatario dei Parte_1 minori;
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli ed con il versamento di un assegno Per_1 Persona_2 ELl'importo di € 350,00 mensili ciascuno (ossia di € 700,00 mensili complessivi) - con decorrenza dalla data ELla domanda (prima mensilità dovuta) e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo - da corrispondere ogni mese nelle mani di entro il giorno 5, importo soggetto a rivalutazione Parte_1 monetaria annuale, secondo gli indici Istat, oltre al 50% ELle spese come da «Protocollo
d'intesa sul regime ELle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
5) COMPENSA fra le parti le spese di lite EL presente giudizio nella misura di 2/3, e, per l'effetto, CONDANNA il resistente, , a rimborsare alla Controparte_1 ricorrente, , il restante terzo, che liquida in € 1.269,66 per Parte_1 compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 41,66 per esborsi.
Così deciso a Brescia, all'esito ELla camera di consiglio EL 4.9.2025.
La Giudice estensora Il Presidente Claudia Gheri Andrea Tinelli
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Andrea Tinelli Presidente Costanza Teti Giudice Claudia Gheri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7825/2022 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata a Parte_1 C.F._1
NO EL DA (BS), presso lo studio ELl'Avv. Giuliana Genchi, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2
a NO EL DA (BS), presso lo studio ELl'Avv. Matteo Bonoldi, EL Foro di Mantova, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Con l'intervento EL Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza EL 29.11.2024)
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2) Disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre.
3) Assegnarsi la casa familiare, in locazione, alla madre collocataria.
4) disporre la frequentazione padre- figli a settimana alterne dal Sabato all'uscita ELla scuola sino al Lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola e un pomeriggio alla settimana (il
Mercoledì pomeriggio dall'uscita ELla scuola sino alle ore 19.00 o secondo differenti accordi fra le parti). Due settimane anche non consecutivi durante il periodo estivo (periodo da concordare preventivamente tra i coniugi entro e non oltre il mese di Aprile), sette giorni durante il periodo natalizio (ad anni alterni dal 23 al 31 e dal 31\al 7 gennaio), e 4 giorni durante le vacanze Pasquali ad anni alterni.
5) Il sig. verserà alla moglie a titolo di contributo nel mantenimento Controparte_1 dei due figli, tramite bonifico bancario, la somma di € 700,00 mensili (€ 350 cadauno) a titolo di contributo nel mantenimento dei due figli, somma rivalutabile annualmente secondo l'indice
Istat e da versare tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, sino al raggiungimento ELla loro indipendenza economico, oltre al 50 % ELle spese straordinarie, mediche e di istruzione nell'interesse ELle figlie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia;
6) Assegno unico come per legge distribuito fra i coniugi.
Con vittoria di spese e compensi professionali”;
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via principale, nel merito, ferma l'adesione sulla richiesta di separazione, respingere le domande formulate da parte avversa per i motivi dedotti in narrativa;
- in via subordinata, sempre nel merito, nella denegata ipotesi in cui venga accertato il diritto ELla ricorrente ad ottenere un contributo al mantenimento dei figli da parte EL Sig.
[...]
imporre al convenuto l'obbligo a corrispondere un assegno mensile di CP_1 importo non superiore ad € 200,00 per figlio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 7.7.2022 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 con in Senegal in data 4.2.2006, trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio EL Comune di Carpenedolo (BS) al n. 60, Parte II, Serie C, anno 2016, unione dalla quale erano nati i figli il 29.5.2012) ed (il 6.12.2017). Per_1 Persona_2
Ella riferiva di lavorare in una casa di riposo con un reddito netto mensile di € 900,00/1.000,00, mentre il marito era operaio con un reddito di € 1.600,00/1.700,00 mensili, e chiedeva la pronuncia ELla separazione, data la sopravvenuta intollerabilità ELla prosecuzione ELla convivenza, con affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, collocamento prevalente degli stessi presso di sé, assegnazione a sé ELla casa familiare, condotta in locazione al canone di € 455,00 mensili, visite paterne a week end alternati dal sabato al lunedì mattina, oltre al mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola alle ore 19:00, salvo differenti accordi fra le parti,
e, a carico EL padre, un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 350,00 ciascuno (ossia ad € 700,00 mensili complessivi), oltre al 50% ELle spese straordinarie.
All'esito ELl'udienza presidenziale EL 15.3.2023, alla quale compariva il resistente per chiedere di porre a proprio carico un contributo al mantenimento dei figli al massimo pari ad €
200,00 mensili per ciascuno, in via provvisoria ed urgente, venivano sostanzialmente accolte le richieste ELla ricorrente.
Nella fase dinanzi al Giudice Istruttore la causa veniva istruita in via esclusivamente documentale, e, all'udienza EL 29.11.2024, svolta in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi ELl'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione ELla convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame, le parti vivono separate dal mese di maggio 2023 e concordano sulla pronuncia ELla separazione, come ribadito sin dall'udienza presidenziale.
Tanto basta per l'accoglimento ELla domanda.
2) Sui provvedimenti relativi ai rapporti personali ed economici fra genitori e figli
Ai sensi degli artt. 337-ter e 337-quater c.c., il regime applicato quale regola generale in materia di affidamento è quello condiviso ad entrambi i genitori, rispetto al quale l'affidamento ad uno solo dei due si pone come eccezione che può essere disposta solo nelle ipotesi in cui l'affidamento all'altro sia pregiudizievole per i minori: deve, quindi, essere disposto l'affidamento dei figli minori d ad entrambi i genitori, considerata la Per_1 Persona_2 richiesta ELla ricorrente sul punto, conforme alla regola generale.
Il collocamento prevalente dei minori non può che essere disposto presso la madre, unica forma di collocamento da loro sperimentata sin da quando i genitori sono stati autorizzati a vivere separati e conforme al loro interesse, e considerato che il resistente, salvo una generica richiesta di rigetto di tutte le domande avversarie eccettuata quella di separazione, non ha in alcun modo argomentato sul punto né addotto elementi utili ad opporsi a tale regime.
La casa familiare, sita a Carpenedolo (BS), in via Camillo Benso Conte di Cavour n. 5, quindi, dovrà essere assegnata ai sensi ELl'art. 337-sexies c.c. ad . Parte_1
Appare conforme all'interesse dei minori regolamentare le frequentazioni paterne come richiesto dalla madre, dando sostanziale conferma sul punto all'ordinanza presidenziale: i figli vedranno il padre a week end alternati dal sabato all'uscita ELla scuola sino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola, e un pomeriggio alla settimana (tendenzialmente il mercoledì pomeriggio dall'uscita ELla scuola sino alle ore 19.00), salvo diversi accordi fra le parti;
due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo (periodo da concordare preventivamente tra i coniugi entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno), sette giorni durante il periodo natalizio (alternando, di anno in anno fra i genitori, il periodo dal 24 al 30 dicembre compresi e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi), e 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando, di anno in anno fra i genitori, il giorno di Pasqua e il lunedì ELl'Angelo.
In ossequio ai criteri di cui all'art. 337-ter, comma 4, c.c., e considerati le condizioni reddituali ELle parti (la ricorrente, lavorando in una casa di riposo, ha percepito un reddito netto mensile di € 1.177,00 nel 2020, di € 1.068,00 nel 2021, e di € 1.329,00 nel 2022, e ha un canone di locazione a proprio carico relativo alla casa familiare pari d € 455,00 mensili, mentre il resistente, operaio, ha percepito un reddito netto mensile di € 1.480,00 nel 2020, di € 1.738,00 nel 2021, e di € 1.894,00 nel 2022, come risulta dai documenti reddituali depositati in giudizio dalle parti), l'età e le esigenze dei figli minori, le modeste frequentazioni paterne e il sostanziale integrale gravare dei compiti domestici e di cura sulla madre, appare equo confermare il contributo al mantenimento dei figli posto a carico EL resistente in via provvisoria ed urgente, pari ad € 350,00 mensili per ciascuno (ossia ad € 700,00 mensili complessivi), oltre al 50% ELle spese straordinarie come da protocollo in uso a questo Tribunale.
3) Sulle spese processuali Considerata la sostanziale assenza di opposizione EL resistente alle domande avanzate dalla ricorrente salvo a quella di contenuto economico, appare equo disporre la compensazione parziale ELle spese di lite EL presente giudizio fra le parti nella misura di 2/3 ai sensi ELl'art. 92, comma 2, c.p.c., e condannare il resistente a rimborsare alla ricorrente il restante terzo, che deve essere liquidato come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, attesa la semplicità ELle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
2) Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori d ad entrambi Per_1 Persona_2
i genitori, con esercizio ELla responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento prevalente presso la madre e frequentazioni EL padre a week end alternati dal sabato all'uscita ELla scuola sino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola, e un pomeriggio alla settimana (tendenzialmente il mercoledì pomeriggio dall'uscita ELla scuola sino alle ore 19.00), salvo diversi accordi fra le parti;
due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo (periodo da concordare preventivamente tra i coniugi entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno), sette giorni durante il periodo natalizio (alternando, di anno in anno fra i genitori, il periodo dal 24 al 30 dicembre compresi e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi), e 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando, di anno in anno fra i genitori, il giorno di
Pasqua e il lunedì ELl'Angelo; ad anni alterni ogni altra festività;
3) ASSEGNA la casa familiare, sita a Carpenedolo (BS), in via Camillo Benso Conte di
Cavour n. 5, ad , in qualità di genitore collocatario dei Parte_1 minori;
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli ed con il versamento di un assegno Per_1 Persona_2 ELl'importo di € 350,00 mensili ciascuno (ossia di € 700,00 mensili complessivi) - con decorrenza dalla data ELla domanda (prima mensilità dovuta) e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo - da corrispondere ogni mese nelle mani di entro il giorno 5, importo soggetto a rivalutazione Parte_1 monetaria annuale, secondo gli indici Istat, oltre al 50% ELle spese come da «Protocollo
d'intesa sul regime ELle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
5) COMPENSA fra le parti le spese di lite EL presente giudizio nella misura di 2/3, e, per l'effetto, CONDANNA il resistente, , a rimborsare alla Controparte_1 ricorrente, , il restante terzo, che liquida in € 1.269,66 per Parte_1 compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 41,66 per esborsi.
Così deciso a Brescia, all'esito ELla camera di consiglio EL 4.9.2025.
La Giudice estensora Il Presidente Claudia Gheri Andrea Tinelli