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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2945/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2945/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SERGIO OGGIANO
OPPONENTE contro col patrocinio dell'avv. MARCO ARU Controparte_1
OPPOSTO
Oggetto: appalto – opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata l'8 novembre 2023 conveniva davanti a Parte_1 questo tribunale proponendo tempestiva opposizione al decreto di questo tribunale n. Controparte_1
572 del 19 settembre 2023 con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di 20.000 euro, oltre interessi e spese, che il assumeva dovutagli a titolo di restituzione della caparra penitenziale. CP_1
Assumeva il ricorrente che la società si era obbligata a restituirgli detto importo col Parte_1 contratto di appalto stipulato il 17 febbraio 2021, poi trasfuso nel contratto definitivo del 29 dicembre
2021, inerente all'esecuzione di lavori rientranti nel beneficio fiscale del cosiddetto “superbonus”, una volta decorsi dieci giorni dal ricevimento del credito fiscale sul proprio conto corrente, ma che, nonostante i formali solleciti, l'appaltatrice non vi aveva provveduto.
L'opponente chiedeva la revoca del provvedimento monitorio, sostenendo che dalla somma dovuta al committente avrebbe dovuto detrarsi il costo sostenuto dall'impresa per l'attualizzazione del credito cedutole, trattandosi di oneri fiscali da porsi a carico del contribuente che aveva beneficiato dello sconto in fattura, nella specie applicato in una percentuale del 93,50%. Essendo dunque il corrispettivo nominale dell'appalto pari ad €159.711,00 e ad € 145.190,94 per il 100%, il valore attualizzato al 93,50% era di €135.754,35, sicché gli oneri finanziari ammontavano a complessivi € 9436,59, somma data dalla differenza fra il valore nominale dell'appalto e quello attualizzato (145.190,94-135.754,35), oltre iva di legge del 22%. Affermava quindi di essere in credito verso il committente per Parte_1
l'importo di €11512,64 (iva compresa) domandando che, operata la compensazione fra i rispettivi pagina 1 di 3 crediti, il provvedimento monitorio fosse revocato, restando a suo carico il solo debito residuo di
8.487,36 euro.
Il si costituiva e contestava le ragioni a sostegno dell'opposizione, invocando le Controparte_1 pattuizioni contrattuali con cui l'appaltatrice si era espressamente obbligata a restituirgli, senza riserve attinenti ai costi per la successiva cessione del credito, l'intera somma di 20.000 euro corrispostale quale caparra. Sottolineava come nel contratto non risultasse introdotta alcuna deroga nel senso dell'imposizione a carico del committente di tali costi, peraltro solo eventuali al momento della pattuizione, e concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese.
Disposta la parziale esecutorietà del provvedimento monitorio, la causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 7 novembre 2024, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., sulle riferite conclusioni.
***
L'opposizione non è fondata e dev'essere disattesa, dovendo condividersi le argomentazioni del
[...]
circa la totale assenza di alcuna pattuizione contrattuale cui possa ancorarsi l'affermato CP_1 obbligo di pagamento a carico del committente.
Sia l'accordo preliminare che il contratto definitivo stipulato fra le parti il 29 dicembre 2021 (docc.3 e
4 opposto) prevedono infatti espressamente che l'appaltatrice, ricevuta com'è indiscusso (e come risulta dalla stessa formulazione della clausola sub 15 del contratto definitivo) dal committente la somma di 20.000 euro a titolo di caparra penitenziale, e non essendo stato esercitato alcun recesso da parte del com'è pure pacifico, assumeva l'obbligo di restituirla per intero, una volta cedutole il CP_1 credito d'imposta da parte del committente.
Il corrispettivo dell'appalto era stato infatti concordato secondo il meccanismo del cosiddetto “sconto in fattura” per effetto del quale (v. clausola sub 3 del contratto) il committente avrebbe remunerato l'appaltatrice cedendole appunto il proprio credito fiscale senza versarle alcun altro corrispettivo. Cessione pari al 110% del prezzo globale dell'appalto, secondo quanto previsto dall'art 121 del DL 19 maggio 2020 n. 34, conv. nella L. n.77/2020, a seguito della quale l'impresa avrebbe dovuto reputarsi, dunque, compiutamente remunerata per l'adempimento dell'appalto, senza che fra le parti sia stata prevista alcuna ulteriore compensazione o riduzione del credito sorto in capo al committente per effetto del versamento della caparra. La chiara formulazione letterale del testo contrattuale non lascia, invero, spazio ad alcun dubbio interpretativo, anche considerato che la richiamata scrittura privata, nel disciplinare specificamente (clausole sub 3 e 4) sia il corrispettivo dovuto all'impresa che gli obblighi a carico del committente, non contiene alcun cenno all'imposizione a carico di quest'ultimo del costo relativo alla cessione del credito d'imposta acquisito dall'appaltatore.
Considerato, dunque, che il contratto non introduce alcuna previsione in tal senso e che nemmeno nella richiamata normativa disciplinante il beneficio del “superbonus” sono contenute disposizioni dotate di valenza integrativa del contratto ai sensi degli artt. 1339 e 1374, la scelta dell'appaltatore di attualizzare il proprio credito fiscale mediante cessione a terzi, sostenendone conseguentemente i relativi costi, non può riversare i suoi effetti sul committente che pertanto nulla deve a tal titolo.
pagina 2 di 3 Il decreto opposto deve essere pertanto confermato, essendo dovuto al l'intero importo oggetto CP_1 dell'ingiunzione, e l'opponente è tenuta alla rifusione delle spese processuali nella misura di cui al dispositivo, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta l'opposizione proposta da confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto, e la Parte_1 condanna alla rifusione in favore di delle spese processuali, liquidate in complessivi Controparte_1
€3500,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Sassari, 17 febbraio 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2945/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SERGIO OGGIANO
OPPONENTE contro col patrocinio dell'avv. MARCO ARU Controparte_1
OPPOSTO
Oggetto: appalto – opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata l'8 novembre 2023 conveniva davanti a Parte_1 questo tribunale proponendo tempestiva opposizione al decreto di questo tribunale n. Controparte_1
572 del 19 settembre 2023 con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di 20.000 euro, oltre interessi e spese, che il assumeva dovutagli a titolo di restituzione della caparra penitenziale. CP_1
Assumeva il ricorrente che la società si era obbligata a restituirgli detto importo col Parte_1 contratto di appalto stipulato il 17 febbraio 2021, poi trasfuso nel contratto definitivo del 29 dicembre
2021, inerente all'esecuzione di lavori rientranti nel beneficio fiscale del cosiddetto “superbonus”, una volta decorsi dieci giorni dal ricevimento del credito fiscale sul proprio conto corrente, ma che, nonostante i formali solleciti, l'appaltatrice non vi aveva provveduto.
L'opponente chiedeva la revoca del provvedimento monitorio, sostenendo che dalla somma dovuta al committente avrebbe dovuto detrarsi il costo sostenuto dall'impresa per l'attualizzazione del credito cedutole, trattandosi di oneri fiscali da porsi a carico del contribuente che aveva beneficiato dello sconto in fattura, nella specie applicato in una percentuale del 93,50%. Essendo dunque il corrispettivo nominale dell'appalto pari ad €159.711,00 e ad € 145.190,94 per il 100%, il valore attualizzato al 93,50% era di €135.754,35, sicché gli oneri finanziari ammontavano a complessivi € 9436,59, somma data dalla differenza fra il valore nominale dell'appalto e quello attualizzato (145.190,94-135.754,35), oltre iva di legge del 22%. Affermava quindi di essere in credito verso il committente per Parte_1
l'importo di €11512,64 (iva compresa) domandando che, operata la compensazione fra i rispettivi pagina 1 di 3 crediti, il provvedimento monitorio fosse revocato, restando a suo carico il solo debito residuo di
8.487,36 euro.
Il si costituiva e contestava le ragioni a sostegno dell'opposizione, invocando le Controparte_1 pattuizioni contrattuali con cui l'appaltatrice si era espressamente obbligata a restituirgli, senza riserve attinenti ai costi per la successiva cessione del credito, l'intera somma di 20.000 euro corrispostale quale caparra. Sottolineava come nel contratto non risultasse introdotta alcuna deroga nel senso dell'imposizione a carico del committente di tali costi, peraltro solo eventuali al momento della pattuizione, e concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese.
Disposta la parziale esecutorietà del provvedimento monitorio, la causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 7 novembre 2024, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., sulle riferite conclusioni.
***
L'opposizione non è fondata e dev'essere disattesa, dovendo condividersi le argomentazioni del
[...]
circa la totale assenza di alcuna pattuizione contrattuale cui possa ancorarsi l'affermato CP_1 obbligo di pagamento a carico del committente.
Sia l'accordo preliminare che il contratto definitivo stipulato fra le parti il 29 dicembre 2021 (docc.3 e
4 opposto) prevedono infatti espressamente che l'appaltatrice, ricevuta com'è indiscusso (e come risulta dalla stessa formulazione della clausola sub 15 del contratto definitivo) dal committente la somma di 20.000 euro a titolo di caparra penitenziale, e non essendo stato esercitato alcun recesso da parte del com'è pure pacifico, assumeva l'obbligo di restituirla per intero, una volta cedutole il CP_1 credito d'imposta da parte del committente.
Il corrispettivo dell'appalto era stato infatti concordato secondo il meccanismo del cosiddetto “sconto in fattura” per effetto del quale (v. clausola sub 3 del contratto) il committente avrebbe remunerato l'appaltatrice cedendole appunto il proprio credito fiscale senza versarle alcun altro corrispettivo. Cessione pari al 110% del prezzo globale dell'appalto, secondo quanto previsto dall'art 121 del DL 19 maggio 2020 n. 34, conv. nella L. n.77/2020, a seguito della quale l'impresa avrebbe dovuto reputarsi, dunque, compiutamente remunerata per l'adempimento dell'appalto, senza che fra le parti sia stata prevista alcuna ulteriore compensazione o riduzione del credito sorto in capo al committente per effetto del versamento della caparra. La chiara formulazione letterale del testo contrattuale non lascia, invero, spazio ad alcun dubbio interpretativo, anche considerato che la richiamata scrittura privata, nel disciplinare specificamente (clausole sub 3 e 4) sia il corrispettivo dovuto all'impresa che gli obblighi a carico del committente, non contiene alcun cenno all'imposizione a carico di quest'ultimo del costo relativo alla cessione del credito d'imposta acquisito dall'appaltatore.
Considerato, dunque, che il contratto non introduce alcuna previsione in tal senso e che nemmeno nella richiamata normativa disciplinante il beneficio del “superbonus” sono contenute disposizioni dotate di valenza integrativa del contratto ai sensi degli artt. 1339 e 1374, la scelta dell'appaltatore di attualizzare il proprio credito fiscale mediante cessione a terzi, sostenendone conseguentemente i relativi costi, non può riversare i suoi effetti sul committente che pertanto nulla deve a tal titolo.
pagina 2 di 3 Il decreto opposto deve essere pertanto confermato, essendo dovuto al l'intero importo oggetto CP_1 dell'ingiunzione, e l'opponente è tenuta alla rifusione delle spese processuali nella misura di cui al dispositivo, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta l'opposizione proposta da confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto, e la Parte_1 condanna alla rifusione in favore di delle spese processuali, liquidate in complessivi Controparte_1
€3500,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Sassari, 17 febbraio 2025
Il giudice
Stefania Deiana
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