Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 29/05/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00501/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00241/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di IN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 241 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Pasqualino Reale, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
OV di IN, in persona del legale rappresentante p. t., non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, controinteressati, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio formatosi sulla nota prot. n. -OMISSIS- del Dirigente del Settore viabilità della OV di IN, che stabiliva il termine del procedimento in 30 giorni, e sul successivo sollecito di conclusione del procedimento del -OMISSIS-, a firma della ricorrente, nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, con espressa riserva di motivi aggiunti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025, il dott. Orazio Ciliberti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – In data -OMISSIS-, la ricorrente, residente in -OMISSIS-, contrada -OMISSIS-, presentava alla OV di IN un esposto nei confronti di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, residenti in -OMISSIS-, contrada -OMISSIS-, a motivo della realizzazione di opere edilizie ritenute illecite, poiché in asserita violazione delle norme del Codice della strada, poste a tutela della Strada provinciale n. -OMISSIS- (-OMISSIS-).
In data -OMISSIS-, permanendo l’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente presentava ricorso a questo T.a.r. avverso il silenzio (n.r.g. -OMISSIS-), con camera di consiglio fissata per il -OMISSIS-.
Con nota in data -OMISSIS-, la OV di IN rispondeva, comunicando il parziale esito del procedimento.
In data -OMISSIS-, la OV si costituiva in quel giudizio, eccependo l’improcedibilità, e questo T.a.r. emetteva la sentenza n. -OMISSIS-, con la quale dichiarava il sopravvenuto difetto di interesse.
In data -OMISSIS-, la OV di IN comunicava, con l’impugnata nota, l’inizio del procedimento e la sua conclusione entro il termine di legge.
In data -OMISSIS-, la ricorrente per il tramite del suo legale, comunicava la nomina del proprio C.T.P. (geom. -OMISSIS-) e ribadiva le sue richieste in ordine all’asserita violazione del Codice della strada da parte dei controinteressati. Nella successiva data -OMISSIS-, la ricorrente sollecitava una risposta, ovvero la conclusione del procedimento. La OV di IN non rispondeva, non concludeva il procedimento, né comunicava eventuali motivi ostativi.
La ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 26.03.2025 e depositato il 27.03.2025, per chiedere la declaratoria d’illegittimità del silenzio in epigrafe indicato.
Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione degli artt. 1 e 2 legge n. 241/1990, in relazione agli artt. 14, 15, 16 e 17 Codice della strada; violazione dell’art. 97 Cost.; violazione dei principi di celerità, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa; eccesso di potere per omissione e illogicità manifesta; 2) eccesso di potere per ragioni di giustizia e sicurezza pubblica; omissione di atti d’ufficio, ex art. 328, comma 1, codice penale, violazione e mancata applicazione degli artt. 14, 15, 16 e 17 Codice della strada e relative norme di Regolamento.
La OV di IN non si costituisce in giudizio.
Non si costituiscono neppure le parti controinteressate, ancorché intimate.
Nella camera di consiglio del 28 maggio 2025, il Presidente verbalizza un rilievo di parziale inammissibilità del gravame. La causa è riservata per la decisione.
II – Il ricorso è, solo in parte, ammissibile e fondato.
III – Il ricorso non è ammissibile nella parte in cui impugna il silenzio che, a dire della ricorrente, si sarebbe formato sulla nota prot. n. -OMISSIS-, a firma del Dirigente del Settore viabilità della OV di IN. Si tratta di un atto endoprocedimentale dell’Ente intimato, rispetto al quale non può ipotizzarsi la formazione di un silenzio inadempimento, poiché quello stesso atto in precedenza ha interrotto, ancorché in modo illocutivo e interlocutorio, il comportamento inerte dell’Amministrazione.
Questo T.a.r., con la sentenza n. -OMISSIS-, ha dichiarato l’improcedibilità del precedente ricorso n.r.g. -OMISSIS-, proposto dalla medesima ricorrente avverso il silenzio della P.A., stante il difetto di interesse determinato dal sopravvenire di una risposta scritta dell’Ente (la nota prot. n. -OMISSIS-), con la quale si preannunciavano accertamenti e adempimenti, a tutela del demanio stradale provinciale, che in effetti sono stati avviati proprio con la nota provinciale prot. n. -OMISSIS-. Quest’ultima, pertanto, non può ex se generare la formazione di un silenzio inadempimento della OV, ancorché il procedimento in parola si sia dilatato oltre il termine di conclusione previsto da legge.
IV – Il ricorso in esame è, viceversa, ammissibile nella parte in cui impugna il silenzio dell’Amministrazione, formatosi sulla nota datata -OMISSIS-, a firma della ricorrente (di nomina del proprio C.T.P. e richiesta di provvedimento sanzionatorio della violazione demaniale), nonché sulla nota datata -OMISSIS-, sempre a firma della ricorrente, di sollecito di risposta, recante dunque un’implicita istanza di conclusione del procedimento, mediante provvedimento espresso.
In effetti, a queste ultime istanze della ricorrente la OV intimata non ha dato riscontro alcuno, restando altresì inerte nella conclusione del procedimento avviato con la nota prot. n. -OMISSIS-.
V - Deve, pertanto, accogliersi in parte il ricorso, e per l’effetto, accertarsi e dichiararsi l’illegittimità del silenzio formatosi sulle istanze della ricorrente datate -OMISSIS- e -OMISSIS-, con condanna della OV intimata a concludere il procedimento avviato in data -OMISSIS-, con un provvedimento espresso, da adottarsi nel termine di 60 giorni, a decorrere dalla comunicazione o dalla notifica della presente sentenza.
Decorso inutilmente detto termine, è nominato sin d’ora, quale commissario ad acta , il Prefetto di IN (o un funzionario prefettizio dal medesimo delegato), il quale provvederà in sostituzione, nel successivo termine di 60 giorni.
VI – Il ricorso è, dunque, parzialmente accolto, nei sensi di cui alla motivazione. Le spese del giudizio, in parte compensate, per la restante parte seguono la soccombenza e sono determinate in euro 1.000, oltre Iva, c.p.a. e rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di IN (sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, come da motivazione.
Condanna la OV di IN alle spese del giudizio, ridotte alla metà e liquidate in euro 1.000, oltre Iva, c.p.a. e rimborso del contributo unificato, per il resto compensando le dette spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in IN, nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente FF, Estensore
Massimiliano Scalise, Referendario
Viola Montanari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.