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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 08/04/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
(DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE EX ART. 281sexies c.p.c.)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1655/2022
Oggi 8 aprile 2025, il giudice dr.ssa Santa Spina, letti gli atti, lette le note depositate dalle parti nel rispetto del termine assegnato, in cui parte opponente così conclude: insiste nell'accoglimento delle già rassegnate conclusioni con vittoria di spese e competenze per la presente procedura e distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Parte opposta così conclude: insiste per l'accoglimento delle conclusioni precisate nel proprio atto introduttivo che, qui si intendono integralmente trascritte.
Il G.I.
Alle ore 16,20, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione.
pagina 1 di 8
N. R.G. 1655/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Santa Spina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1655 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
) rappresento e difeso dall'avv. GIULIA PROFETI Parte_1 C.F._1
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto Email_1
difensore sito in San Miniato (PI) alla Piazza Giudo Rossa, n. 21, contro
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
MILVIA PASQUINELLI ( , ed elettivamente Email_2
domiciliato presso lo studio del predetto difensore, sito in Pisa alla via Gereschi, n.10; con ad OGGETTO opposizione decreto ingiuntivo – fideiussione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le doglianze dell'opponente avverso il decreto ingiuntivo, il contenuto dell'atto di citazione.
Con atto di citazione che in calce reca la data del 6 di maggio del 2022, si Parte_1
opponeva al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pisa su ricorso di Controparte_1
Col decreto opposto gli era stato, infatti, ingiunto il pagamento della somma di euro
56.965,17 oltre interessi e spese di procedura, in forza di un sostenuto debito solidale tra loro pagina 2 di 8 (opponente e opposto) e che avrebbe interamente saldato il er la complessiva somma CP_1
di euro 100.352,12. Allegava che il veva sottoscritto una scrittura privata con la banca CP_1
Popolare di Lajiatico, che era poi la comune creditrice, a mezzo della quale si impegnava al pagamento di tutto quanto dovuto all'istituto di credito con n. 24 rate mensili. Proprio in ragione di tale ultima circostanza chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, rilevando l'inopponibilità a sé di siffatta scrittura. Da qui la non legittimità del decreto ora opposto. In ogni caso, in via riconvenzionale dispiegava domanda di accertamento di taluni suoi asseriti controcrediti da dover, eventualmente, porre in compensazione con la somma di cui al decreto ingiuntivo. Deduceva, infatti, il come l'opponente occupasse in via esclusiva Pt_1
da tempo un immobile in comproprietà tra loro parti, estromettendolo di fatto dal godimento dello stesso., tenendo una condotta idonea ad escluderlo e a pregiudicarne il godimento, con la conseguenza che lo stesso (il si sarebbe dovuto ritenere obbligato a corrispondere CP_1
una indennità di occupazione (ovviamente considerando la sua quota di proprietà).
Quantificava il corrispettivo per il godimento del bene - nel periodo di riferimento - in complessivi euro 69.661,98, compresivi della rivalutazione ISTAT e degli interessi legali i, in ragione della destinazione commerciale del fondo;
detraendo, allora, la quota di proprietà di ne sarebbe derivato un credito proprio (di lui nei confronti Controparte_1 Parte_1
del i importo pari ad euro 34.830,95 (tenuto conto della rivalutazione monetaria ed CP_1
interessi legali) da opporre, pertanto, in compensazione.
Chiedeva – altresì - di accertare un ulteriore suo credito derivante dai lavori di ristrutturazione fatti eseguire da lui su di altro immobile in comproprietà con lo stesso spiegando Pt_1 CP_1
di avere sostenuto una spesa di euro 6.000,00, per il rifacimento del tetto e di altre parti comuni, da dover dunque compensare nella misura del 50% col credito eventualmente accertato a favore del con la richiesta ulteriore che lo stesso sarebbe dovuto essere CP_1
con riferimento alla corresponsione (effettuata sempre da lui solo IU) del dovuto (700 euro) per la tassa relativa al contributo di bonifica.
Concludeva pertanto per l'accertamento della nullità/annullabilità e per l'accertamento e la condanna del convenuto alla corresponsione delle somme di cui ai controcrediti sovra detti i per la complessiva somma di euro 38.530,95 eventualmente da opporre in compensazione. Il tutto con vittoria di spese diritti e onorari.
2. Le difese del convenuto opposto.
pagina 3 di 8 Vocato regolarmente in giudizio veniva a costituirsi l'opposto creditore il quale chiedeva il respingimento di tutti i motivi di opposizione di cui all'atto di citazione. Premetteva infatti come il credito vantato dall'istituto di credito (e poi interamente satisfatto dal solo CP_1
fosse originato da una fideiussione sottoscritta dal e dal de cuius, - padre Pt_1 Persona_1
del convenuto opposto - a garanzia delle obbligazioni assunte dall'allora Controparte_2
nei confronti della Banca Popolare di Lajatico. Deceduto il fideiussore
[...] Per_1
il suo erede, oggi qua parte opposta, aveva provveduto ad estinguere l'obbligazione
[...]
e, una volta saldato il debito, aveva ottenuto dalla banca una dichiarazione di quietanza facendo così sorgere un suo diritto di regresso nei confronti dell'altro soggetto obbligato solidale, avverso il quale proponeva ricorso monitorio. Deduceva, pertanto, Parte_1
come il decreto ingiuntivo non si fondasse si di una mera scrittura privata, bensì sul disposto dell'art. 1954 c.c., reclamando tutto il suo diritto a richiedere al coobbligato la metà della somma maturata dalla Banca di Popolare di Lajatico, epurata delle voci non richiedibili all'altro garante.
Quanto all'accertamento degli asseriti controcrediti vantati dall'opponente, osservava che non corrispondeva al vero la circostanza di cui all'atto di citazione e relativa alla sostenuta l'estromissione dell'opponente dal possesso e godimento del bene immobile, deducendo sul punto che si trattava di bene immobile con locali non usufruibili perché privi di allaccio alle utenze. Chiedeva, pertanto, il respingimento della domanda ex adverso formulata, anche con riferimento alla richiesta di rimborso (per la quota parte9 delle spese asseritamente sostenute dall' opponente, osservando sul punto come si trattava di spese solo e affatto e da nulla provate. Domandava, allora, la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto di tutte le domande attoree, con a seguire, una regolamentazione delle spese di lite favorevole a sé
3. Svolgimento del processo.
La causa veniva istruita con le produzioni documentali versate in atti delle parti costituite, nonché con l'assunzione delle prove testimoniali ammesse e, dopo taluni rinvii, perveniva all'udienza di discussione e decisione e decisa a mezzo della presente sentenza resa a verbale.
4. L'opposizione è infondata.
Occorre rammentare, in via squisitamente preliminare come a seguito della proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo si instauri un ordinario giudizio di cognizione, “in quanto tale, soggetto alle regole generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio” ex art. 2697
pagina 4 di 8 e ss. del codice di diritto sostanziale (Trib. Ro ma, Sez. XVI civ. sent. 6.12.2019). Se da un lato il summenzionato articolo costituisce criterio di riparto dell'onere della prova - come tale rivolto alle parti - dall'altro esso rappresenta vera e propria regola di giudizio che guida il giudice all'atto di accertare se un fatto, posto a fondamento della pretesa o, di contro, ostativo all'accertamento del diritto, sia assistito, o meno, da adeguata prova in giudizio.
Nella fattispecie, applicando i principi ora citati, era quindi, onere di parte opposta (attore in senso sostanziale) che agiva per l'adempimento provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto di credito.
Alla debitrice-opponente spettava la dimostrazione dell'inesistenza o comunque del fatto estintivo della pretesa azionata col ricorso al decreto ingiuntivo (ex multis, Cassazione del
12.06.2018 n. 15328 Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
La norma di cui all'art. 2697 c.c. va però anche coordinata con il cd. principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., in forza del quale il giudice deve omettere di accertare i fatti non specificatamente contestati, soprassedendo a “qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale ... in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (Cass. civ. n.
5356/2009).
Le considerazioni suesposte inducono, dunque, nella fattispecie a rilevare come l'opponente si sia limitato ad affermare l'inopponibilità di una scrittura privata perfezionata dal CP_1 con l'istituto procedente senza che, però, essa stessa opponente abbia validamente contestato, in modo specifico e puntuale, l'esistenza del rapporto dal quale origina la pretesa creditoria azionata in via monitoria.
Giova a questo punto, seppur brevemente, ricostruire la vicenda storica posta affondamento delle rispettive pretese. È pacifico, perché affermato da entrambe le parti (si veda la prima memoria ex art 183 comma VI c.p.c. di parte opponente) che i soci e amministratori del e “prestavano garanzia fideiussoria in CP_3 CP_2 Parte_1 Persona_1
favore della Banca di Lajatico a fronte di un finanziamento concesso alla attività imprenditoriale che poi non veniva onorato e, pertanto, venivano escusse le fideiussioni rilasciate”. La banca creditrice dispiegava azione di recupero avverso entrambi i garanti. Di conseguenza l'erede di oggi parte opposta, previa contrattazione con l'istituto Persona_1
procedente circa le modalità del pagamento, provvedeva a saldare interamente il debito, e pagina 5 di 8 pertanto veniva surrogato (ex lege) nelle ragioni creditorie. Proprio in ragione del disposto dell'art. 1954 c.c. chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo.
Sostiene invece il senza meglio chiarire né dare assolutamente prova della circostanza, Pt_1
come lo stesso si opponeva all'azione esecutiva della banca di . È bene osservare però CP_4
che il a) non contesta la sua qualifica di fideiussore, b) non deduce, né tanto meno Pt_1
adduce elementi per sostenere l'inesistenza dell'originario credito dell'istituto bancario, c) non contesta, ma anzi conferma il fatto che il erede del suo coobbligato, abbia CP_1
interamente saldato il debito, d) non contesta il quantum della domanda di regresso. Non può questo giudice allora, alla luce di quanto sopra richiamato circa l'applicabilità degli articoli
2697 c.c. e 115 c.p.c. accertare il credito di parte opposta. È pacifico, infatti, stante il chiarissimo tenere delle norme che “se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione (art. 1954 c.c.). Nel caso di specie - guardando alle emergenze processuali acquisite - e quindi, vista la documentazione versata in atti, considerato altresì il comportamento processuale delle parti e il tenore degli scritti difensivi, deve concludersi ritenendo essere stata sufficientemente e adeguatamente fornita prova del rapporto sottostante, fonte del diritto di credito della cui esistenza e legittimità ora si discute. Da qui la conferma del decreto ingiuntivo opposto già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
4.1.L'accertamento del controcredito di cui all'asserita occupazione di parte dell'immobile in comproprietà.
Anche per quanto concerne l'esistenza dell'asserito diritto alla percezione di un'indennità di occupazione del bene in comunione, va osservato come il non abbia fornito prova della Pt_1
sua esclusione dal godimento del bene. Sostiene infatti l'opponente come il lo abbia CP_1
escluso dal godimento del bene immobile con destinazione commerciale, in comunione fra loro parti, deducendo come parte opposta abbia da sempre esclusivamente goduto e fruito dell'immobile con ciò determinando un'indiretta lesione del diritto di proprietà di parte opponente, domandando il riconoscimento in proprio favore di un'indennità di occupazione.
Ora è fin troppo facile osservare come il diritto a percepire l'indennità di occupazione non sorge ogni qualvolta uno dei comproprietari non goda in concreto del bene, ma solo ed esclusivamente nel caso in cui gli altri comunisti escludano il titolare del diritto reale dal pagina 6 di 8 godimento effettivo della cosa, con ciò ledendo il diritto di proprietà. Ciò che si vuole dire è che il contenuto del diritto di proprietà vista la sua estensione ben può attribuire al proprietario anche la facoltà di decidere di non utilizzare il bene, senza che ciò determini il sorgere di alcuna lesione. Il non utilizzo volontario è esercizio stesso delle facoltà di godimento del proprietario.
È evidente che l'onere della prova circa l'effettiva esclusione dal godimento da parte degli altri comproprietari ricada su chi afferma l'esistenza del diritto alla percezione dell'indennità
(e dunque su chi afferma di essere escluso dal godimento), non potendo certo provare parte opposta un fatto negativo ovvero di non avere escluso il dal godimento del diritto stesso. Pt_1
Orbene alla luce delle prove testimoniali assunte in giudizio, è stato accertato che il Pt_1
aveva piena disponibilità del bene anche se in concreto verosimilmente non ne faceva uso.
Infatti il teste di parte dell'Agenzia Immobiliare Europa sentito all'udienza Testimone_1
del 19 ottobre 2023, nel riferire di aver visionato l'immobile per una stima su richiesta del al cap. 5 risponde: “…, sono entrato nell'immobile solo per visionarlo in modo da fare Pt_1
la stima, mi ha aperto il non mi ricordo se ha aperto lui o sera già dentro, ricordo solo Pt_1 che lui mi aspettava”, e ancora “non c'era nessuno dentro, all'infuori del non ricordo Pt_1 se dentro c'era qualcosa o era vuoto, può darsi che ci fosse qualche scatolone”. È di gran lunga evidente, dunque, che il aveva comunque accesso all'immobile. Ciò che però Pt_1
rileva ed è bene ribadirlo, è che l'opponente non ha dato prova di una concreta esclusione
(doveva lui provarla es. cambio di serratura, muratura della porta di accesso et similia), né tanto meno di eventuali richieste avanzate nel corso del tempo all'attore e relative al godimento del bene. Di conseguenza anche la domanda di accertamento dell'esistenza del credito alla percezione dell'indennità di occupazione va respinta perché non provata nei suoi fatti costitutivi.
4.2. circa la domanda di accertamento del credito vantato dal in ragione di alcuni Pt_1
lavori eseguiti su parte comune.
Parimenti infondata è, poi, anche la domanda dispiegata dal per la corresponsione di Pt_1
una somma, da parte del pari al 50% dei lavori di ristrutturazione effettuati dal solo CP_1
su un immobile in comunione fra le parti la lite. Sul punto va precisato come, il teste Pt_1
esecutore dei lavori, abbia sostanzialmente confermato l'esecuzione della Tes_2
ristrutturazione di cui all'atto di citazione, salvo però aggiungere successivamente quanto pagina 7 di 8 appresso andiamo a riportare “io ho fatto molti lavori a lui e questo l'ho fatto come piacere, la spesa per questo lavoro, che sarebbe stata di circa 6.000-7.000 euro l'ho conteggiata per altri lavori e materialmente non sono stato pagato”, […] “non ho riscosso tutto quello che devo avere dal abbiamo ancora lavori in corso, piano piano mi paga, queste somme Pt_1 da qualche parte verranno fuori”. V'è dunque un'incertezza circa il valore delle effettive lavorazioni e l'assenza di prova circa l'effettivo pagamento. La domanda non può allora trovare accoglimento stante il difetto assoluto di prova e circa l'effettiva spesa e circa la misura della stessa.
4.3. la domanda sul regresso relativo alla corresponsione della tassa di bonifica CP_5
La domanda è solo minimamente fondata. Il ha dato prova del pagamento di due sole Pt_1
rate del Contributo di bonifica e segnatamente della rata unica anno 2021 per euro 78,62 e della prima rata per l'anno 2022 di euro 77,67. Nulla più. va dunque condannato il convenuto alla corresponsione della somma di euro 78,145 (50% di euro 156,29), oltre interessi dalla data dell'effettivo pagamento fino al soddisfo.
5. Le spese di lite
Stante la pressoché totale soccombenza di parte opponente le spese di lite vanno poste a carico della stessa e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott.ssa Santa Spina, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione per l'effetto,
CONFERMA il decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Pisa col n. 442/2022, r.g.
n624/2022. (già) dichiarato esecutivo con ordinanza resa da questo stesso adito Tribunale
CONDANNA a corrispondere a la somma di euro 78,145 Controparte_1 Parte_1
(50% di euro 156,29), oltre interessi dalla data dell'effettivo pagamento fino al soddisfo.
CONDANNA a rifondere a le spese di lite che liquida in euro Parte_1 Controparte_1
5.838,55 per compensi, oltre spese generali (15% sul compenso totale) IVA e CPA come per legge.
Così deciso il Pisa, 8 aprile 2025
Il giudice dott.ssa Santa Spina
pagina 8 di 8