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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 6464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6464 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 8810/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, alla via J.F. Kennedy n. 311, presso lo studio dell'Avv. Anna Iacomino, che la rappresenta e difende;
-APPELLANTE -
CONTRO
(c.f.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via A. Diaz n. 11;
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._1
Emilio Orsini, con domicilio eletto presso il di Lui studio in Procida alla Via L. Cristoforo Colombo 6;
-APPELLATE -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 396/2024, depositata il 25 marzo 2024
Conclusioni: all'udienza dell'11 giugno 2025, l'appellante ha concluso come da note scritte di udienza, chiedendo riservarsi la causa in decisione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma.
Più precisamente, l'opponente in primo grado ha spiegato Parte_2 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020219006364818000, chiedendo l'annullamento della sola cartella esattoriale n. 10020140016084663000 relativa a registro canoni radioaudizioni 2013, notificata in data 24.05.2014.
Il giudice di prime cure, ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario e la propria competenza territoriale, ha accolto la domanda proposta dall'istante e annullato la cartella esattoriale in oggetto per omessa dimostrazione della regolare notifica della medesima.
Per la riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello l'
[...]
eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Parte_3 giudice adito in favore della competente Commissione Tributaria e la conseguente violazione dei principi regolatori della materia. Nel merito, ha censurato inoltre la violazione dell'articolo 112 c.p.c. e l'erronea determinazione assunta in punto di notificazione della cartella di pagamento. Su tali premesse ha concluso per l'accoglimento delle spiegate eccezioni preliminari, nonché, nel merito, per il rigetto della domanda spiegata dal contribuente, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita l' di , aderendo Controparte_2 CP_1 all'impugnazione spiegata e concludendo per l'accoglimento dell'appello, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Del pari, si è costituito , contestando la bontà dell'impugnazione ed Parte_2 insistendo per il rigetto dell'appello, con le ulteriori conseguenze in punto di governo delle spese del grado.
In particolare, il contribuente ha ribadito la sussistenza della giurisdizione in capo al giudice ordinario e della competenza territoriale del giudice di pace di Procida.
L'appellato, inoltre, ha altresì eccepito la mancata produzione da parte del Concessionario della fondamento della addotta rituale notifica degli atti. Pt_4
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza dell'11 giugno 2025, stante la conforme richiesta dell'appellante.
- 2 - MOTIVAZIONE
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Tra le censure esposte, riveste carattere preliminare ed assorbente il motivo di appello con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario.
La quesitone sulla sussistenza della giurisdizione del giudice adito rientra nel novero delle questioni pregiudiziali di rito e, in quanto tale, deve essere esaminata in via preliminare, nonché, seguendo l'ordine logico, per prima.
Il motivo è meritevole di accoglimento.
Il presente giudizio, infatti, origina da un'impugnativa dell'intimazione di pagamento n. 0020219006364818000 per l'annullamento della sola cartella esattoriale n. 10020140016084663000, emessa a carico del contribuente per l'omesso pagamento del canone RAI TV relativo all'anno 2013. L'attore in primo grado ha altresì richiesto l'accertamento dell'inesistenza del diritto a riscuotere le somme ivi indicate, adducendo l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva di cui alla cartella.
Nel caso di specie, il canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo rinviene il suo fondamento nella L. n. 1150 del 1954, istitutiva, per l'appunto, di una tassa di concessione sugli abbonamenti alle radiodiffusioni.
In ordine alla natura della pretesa, si sono pronunciate a più riprese le Sezioni Unite della Corte di cassazione. Con la sentenza 20068/2006, gli hanno Parte_5 configurato il canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo come una prestazione di natura tributaria, non essendo commisurato alla possibilità effettiva di usufruire del servizio in questione, al cui finanziamento il canone è destinato, ma essendo dovuto sul presupposto della sua riconducibilità ad una manifestazione di capacità contributiva (vd. anche C. Cost. sent. n. 284/2002; SS.UU. C. Cass. sent. n. 24010/2007).
Poiché la pretesa impositiva in questione ha natura tributaria, ne consegue che, in ragione della natura del tributo, dell'atto impugnato e dei motivi di impugnazione, la controversia in questione rientri nella competenza giurisdizionale delle Corti di
Giustizia Tributaria. L'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 542/1992 dispone, infatti, che
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria
- 3 - successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 D.P.R. n. 602/1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Inoltre, la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione non è sempre stata pacifica sul punto. Da ultimo, tuttavia, si è consolidato l'orientamento secondo cui
“In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (così Cass. sez. un., ordinanza n. 16986 del 25/05/2022 in tema di tasse automobilistiche;
nello stesso senso, Cass. sez. un. n. 30666 del 18.10.2022, Cass. sez. un. 35116 del 29/11/2022 e, da ultimo Cass. sez. un. n. 4227 del 10.02.2023).
Tali principi appaiono adeguati al caso di specie, in cui il contribuente ha dedotto in primo grado l'intervenuta prescrizione del credito ed, atteso che i vizi fatti valere risultano indirizzati esclusivamente al procedimento di notificazione degli atti presupposti alla intimazione ed alla pretesa in essi riconosciuta, la giurisdizione è radicata in via esclusiva in base alla natura del credito.
- 4 - In definitiva, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale in favore del giudice tributario.
La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di numerosi e ravvicinati interventi chiarificatori delle sezioni unite della Corte di cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e di Parte_1 Parte_2 [...] di , iscritta al n. 8810/2024 del R.G., così provvede: Controparte_2 CP_1
1. accoglie l'appello proposto;
per l'effetto,
2. in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale in favore del giudice tributario;
3. rimette le parti alla competente Corte di Giustizia tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi;
4. compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 25 giugno 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 5 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 8810/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, alla via J.F. Kennedy n. 311, presso lo studio dell'Avv. Anna Iacomino, che la rappresenta e difende;
-APPELLANTE -
CONTRO
(c.f.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via A. Diaz n. 11;
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._1
Emilio Orsini, con domicilio eletto presso il di Lui studio in Procida alla Via L. Cristoforo Colombo 6;
-APPELLATE -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 396/2024, depositata il 25 marzo 2024
Conclusioni: all'udienza dell'11 giugno 2025, l'appellante ha concluso come da note scritte di udienza, chiedendo riservarsi la causa in decisione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma.
Più precisamente, l'opponente in primo grado ha spiegato Parte_2 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020219006364818000, chiedendo l'annullamento della sola cartella esattoriale n. 10020140016084663000 relativa a registro canoni radioaudizioni 2013, notificata in data 24.05.2014.
Il giudice di prime cure, ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario e la propria competenza territoriale, ha accolto la domanda proposta dall'istante e annullato la cartella esattoriale in oggetto per omessa dimostrazione della regolare notifica della medesima.
Per la riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello l'
[...]
eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Parte_3 giudice adito in favore della competente Commissione Tributaria e la conseguente violazione dei principi regolatori della materia. Nel merito, ha censurato inoltre la violazione dell'articolo 112 c.p.c. e l'erronea determinazione assunta in punto di notificazione della cartella di pagamento. Su tali premesse ha concluso per l'accoglimento delle spiegate eccezioni preliminari, nonché, nel merito, per il rigetto della domanda spiegata dal contribuente, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita l' di , aderendo Controparte_2 CP_1 all'impugnazione spiegata e concludendo per l'accoglimento dell'appello, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Del pari, si è costituito , contestando la bontà dell'impugnazione ed Parte_2 insistendo per il rigetto dell'appello, con le ulteriori conseguenze in punto di governo delle spese del grado.
In particolare, il contribuente ha ribadito la sussistenza della giurisdizione in capo al giudice ordinario e della competenza territoriale del giudice di pace di Procida.
L'appellato, inoltre, ha altresì eccepito la mancata produzione da parte del Concessionario della fondamento della addotta rituale notifica degli atti. Pt_4
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza dell'11 giugno 2025, stante la conforme richiesta dell'appellante.
- 2 - MOTIVAZIONE
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Tra le censure esposte, riveste carattere preliminare ed assorbente il motivo di appello con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario.
La quesitone sulla sussistenza della giurisdizione del giudice adito rientra nel novero delle questioni pregiudiziali di rito e, in quanto tale, deve essere esaminata in via preliminare, nonché, seguendo l'ordine logico, per prima.
Il motivo è meritevole di accoglimento.
Il presente giudizio, infatti, origina da un'impugnativa dell'intimazione di pagamento n. 0020219006364818000 per l'annullamento della sola cartella esattoriale n. 10020140016084663000, emessa a carico del contribuente per l'omesso pagamento del canone RAI TV relativo all'anno 2013. L'attore in primo grado ha altresì richiesto l'accertamento dell'inesistenza del diritto a riscuotere le somme ivi indicate, adducendo l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva di cui alla cartella.
Nel caso di specie, il canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo rinviene il suo fondamento nella L. n. 1150 del 1954, istitutiva, per l'appunto, di una tassa di concessione sugli abbonamenti alle radiodiffusioni.
In ordine alla natura della pretesa, si sono pronunciate a più riprese le Sezioni Unite della Corte di cassazione. Con la sentenza 20068/2006, gli hanno Parte_5 configurato il canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo come una prestazione di natura tributaria, non essendo commisurato alla possibilità effettiva di usufruire del servizio in questione, al cui finanziamento il canone è destinato, ma essendo dovuto sul presupposto della sua riconducibilità ad una manifestazione di capacità contributiva (vd. anche C. Cost. sent. n. 284/2002; SS.UU. C. Cass. sent. n. 24010/2007).
Poiché la pretesa impositiva in questione ha natura tributaria, ne consegue che, in ragione della natura del tributo, dell'atto impugnato e dei motivi di impugnazione, la controversia in questione rientri nella competenza giurisdizionale delle Corti di
Giustizia Tributaria. L'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 542/1992 dispone, infatti, che
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria
- 3 - successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 D.P.R. n. 602/1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Inoltre, la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione non è sempre stata pacifica sul punto. Da ultimo, tuttavia, si è consolidato l'orientamento secondo cui
“In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (così Cass. sez. un., ordinanza n. 16986 del 25/05/2022 in tema di tasse automobilistiche;
nello stesso senso, Cass. sez. un. n. 30666 del 18.10.2022, Cass. sez. un. 35116 del 29/11/2022 e, da ultimo Cass. sez. un. n. 4227 del 10.02.2023).
Tali principi appaiono adeguati al caso di specie, in cui il contribuente ha dedotto in primo grado l'intervenuta prescrizione del credito ed, atteso che i vizi fatti valere risultano indirizzati esclusivamente al procedimento di notificazione degli atti presupposti alla intimazione ed alla pretesa in essi riconosciuta, la giurisdizione è radicata in via esclusiva in base alla natura del credito.
- 4 - In definitiva, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale in favore del giudice tributario.
La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di numerosi e ravvicinati interventi chiarificatori delle sezioni unite della Corte di cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e di Parte_1 Parte_2 [...] di , iscritta al n. 8810/2024 del R.G., così provvede: Controparte_2 CP_1
1. accoglie l'appello proposto;
per l'effetto,
2. in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale in favore del giudice tributario;
3. rimette le parti alla competente Corte di Giustizia tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi;
4. compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 25 giugno 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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