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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/07/2025, n. 3970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3970 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott.ssa Rosanna De Rosa Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 2824 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. C.F. 1 ) e Parte_2 (C.F. Parte_1
), difesi dall'avv. Rosa Barletta, giusta procura in atti C.F._2
Appellanti
E
'difeso dall'avv. Giulia Rachele Sandulli, Controparte_1 (C.F. C.F. 3 giusta procura in atti
Appellato
FATTI DI CAUSA 1. Parte_1 e Parte_2 convenivano, innanzi al tribunale di Avellino,
Controparte_1 e deducevano:
- di essere proprietari pro indiviso, in ragione di 1/3 ciascuno, anche con la madre CP_2
[...] di un terreno con entrostante fabbricato rurale in Montemiletto, alla contrada '
Palmoliti, esteso are 30,24, confinante con strada Provinciale, Controparte_1 Persona_1 ' 'Controparte_3 riportato nel NCT al foglio di
[...] e restante terreno, da attribuire a mappa 5, plle 240, 719, 234, 236, 238 sub 3 - fabbricato rurale con diritto alla corte part. 239 e part. 292 corte unita al n 238/3- nonché la p.lla 718;
- di essere la proprietà dei terreni innanzi descritti pervenuta loro in virtù di successione Persona_2 al quale, a sua volta, erano pervenuti in forza dimortis causa dal padre atto pubblico notaio Per_3 di divisione del 11.03.1982, atto pubblico notaio Per_4 del
04.09.1944 ed atto pubblico notaio Per_4 del 24.06.1937;
- di accedere sia al fabbricato rurale con annessa corte sia al terreno con annessa aia dalla pubblica via (S.P. 56) a mezzo di una stradina, ben visibile in mappa mediante linea tratteggiata, che dal mappale 239/292 giungeva alla indicata SP, costeggiando altri terreni;
- di essere stata la titolarità di detta stradina pacificamente attribuita sempre ai proprietari dei fondi finitimi che si affacciavano su di essa, ed altrettanto l'uso di essa, esercitato dagli stessi fino a due/tre anni prima;
- di aver appreso che il confinante Controparte_1 si era appropriato dell'intera sede stradale del viottolo incorporandola nel suo appezzamento di terreno (p.lla 701), recintato con muro e chiuso con cancello.
Chiedevano di:
"- Accertare la sussistenza in capo agli attori del diritto di comproprietà sulla strada c.d. vicinale o interpoderale descritta in atti e il cui percorso è individuato nella planimetria prodotta e raffigurata al foglio 5 del NCT Comune di Montemiletto, attraverso le particelle
292, 1233, 241, 925, 700, 701 e 242;
- accertare di conseguenza l'illiceità del comportamento del convenuto che si appropriava di tale stradina mediante erezione di recinzione in muratura e cancello;
- per l'effetto, ordinare al medesimo, anche sotto forma di risarcimento in forma specifica,
l'eliminazione di ogni ostacolo all'utilizzo della strada de qua nei confronti dei legittimi
' Parte_2 e Controparte_2 mediante proprietari sig.ri Parte_1 abbattimento del muro e rimozione del cancello e/o mediante ogni altro facere atto allo scopo per cui è causa;
- vietare e inibire al convenuto ogni ulteriore atto di turbativa e/o molestia al legittimo esercizio del diritto di proprietà sulla stradina descritta in atti;
- previo accertamento dell'esatto tracciato della strada per cui è causa, disporre l'apposizione di termini al fine della corretta identificazione del medesimo". 2. Si costituiva Controparte_1 quale eccepiva, in via preliminare, la genericità della domanda e la nullità dell'editio actionis a norma dell'art. 164 n 4 e 5 cpc.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda sul duplice rilievo che gli attori non avevano in alcun modo provato la sussistenza della stradina oggetto della invocata tutela, né la natura di stradina ex collazione agrorum privatorum, in forza della quale il transito attraverso la strada de qua avveniva non "iure servitutis", ma "iure proprietatis.
Contestavano la prospettazione attorea, rilevando che gli attori, e prima di loro i loro danti causa, raggiungevano gli immobili di loro proprietà da un'altra strada, che si diparte dalla
S.P. 56. e corre lungo il confine con le p.lle 1233 e 721.
Concludeva per il rigetto della domanda;
con vittoria di spese e condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3.Con sentenza n. 864, pubblicata il 13.05.2021, il tribunale di Avellino rigettava le domande attoree.
Nella motivazione deduce:
che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le strade formate ex collatione privatorum agrorum divengono di proprietà comune dei proprietari dei fondi, indipendentemente dalla misura dei conferimenti di ciascuno, ma che, nondimeno, l'insorgenza della comunione presuppone inevitabilmente che tutti i partecipanti abbiano in vario modo o misura contribuito a conferire il sedime della strada, non essendo immaginabile che alla comunione partecipi un soggetto che nulla abbia conferito, salvo che non ricorra un diverso titolo negoziale, che nulla ha a che vedere con le modalità di costituzione in discorso;
che, nel caso di specie, gli attori non avevano fornito alcuna prova della loro partecipazione
(ovvero, dei propri danti causa) alla comunione della strada ed, in particolare, non avevano allegato quale fosse, quando fosse intervenuto e da chi era stato effettuato il "conferimento"
- inteso nel senso più sopra precisato - del suolo o di altro apporto dei vari proprietari dei fondi interessati, e, per quanto qui rileva, del fondo di proprietà Pt_1 che aveva dato '
luogo ad una communio incidens, finalizzata al godimento della strada iure proprietatis anche da parte sua;
che dall'istruttoria orale e documentale espletata non era emersa evidenza di tali conferimenti, né delle volontà dei presunti conferenti (non meglio identificati) di costituire la comunione della strada in parola;
che il tribunale non ignorava che "la formazione di una via agraria al servizio dei proprietari dei fondi latistanti ex "collatione privatorum agrorum" può essere dimostrata, al pari di ogni altra "communio incidens", anche per presunzioni, dalla situazione dei luoghi, dalla posizione del sedime rispetto ai fondi delle parti, dalla pacifica e prolungata utilizzazione a via d'accesso a detti fondi e di comunicazione con la strada pubblica, dalle mappe catastali e dagli accertamenti non contestati del giudice della causa possessoria definita "inter partes"
(Cass. n. 3984 del 18/04/1998) "con la conseguente necessità di una valutazione complessiva degli elementi, anche indiziari addotti, al fine di stabilire l'effettiva destinazione della via alle esigenze comuni di passaggio" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19994 del
18/07/2008);
che aldilà del profilo innanzi rilevato relativo all'omessa prova dei tempi e delle modalità del conferimento delle strisce di terreno da parte dei proprietari non risultavano acquisiti al giudizio elementi sufficienti per affermare la natura comune del tracciato in parola;
che l'unico elemento a sostegno della tesi attorea poteva desumersi dalla circostanza che il tracciato era riportato, mediante linea tratteggiata, sulla mappa catastale del foglio 5 del
NCT del Comune di Montemiletto;
che si trattava di elemento che da solo non comprovava la natura “ex collatione privatorum agrorum" della strada;
che in contrario militavano: - l'ampiezza estremamente ridotta del percorso (cfr. p. 8 della
CTU, ove si legge che la larghezza della carreggiata non è superiore ai 2 mt circa); -
l'inidoneità dello stesso al passaggio di mezzi meccanici (da tutti i testimoni indicato come idoneo al solo passaggio pedonale ovvero al massimo al transito di animali da soma); -
l'attuale configurazione dei luoghi corrispondenti alla sede viaria tracciata in mappa, caratterizzata in particolare dalla presenza di una scarpata con accentuato dislivello di oltre mt. 2,15 tra il fondo di cui alla p.lla 701 di parte convenuta e i sottostanti appezzamenti di terreno di cui alle p.lle 281-242 e 241, nonché dalla presenza, sulla presunta sede viaria, di arbusti ed essenze arboree alcune delle quali aventi presumibilmente oltre 20 anni;
che se, come riscontrato dal CTU, il tracciato riportato in mappa si sviluppava lungo un dislivello che costituiva il confine fisico tra la proprietà del convenuto CP_1 (p.lla 701) e la proprietà Per_5 (p.lla 242) e se su questo tracciato insistevano piante messe a dimora da oltre vent'anni, tutte le caratteristiche della strada inducevano ad escludere che il percorso in parola avesse mai potuto soddisfare le
- per quanto tracciato in mappa- esigenze di comunicazione e di utilizzo dei fondi attraversati dalla strada;
che l'istruttoria orale aveva comprovato solo un utilizzo del percorso - anche da parte dei Pt_1 - sporadico, discontinuo, molto risalente nel tempo e limitato al solo passaggio pedonale che trovava corrispondenza fattuale nell'esistenza di altra strada, di più agevole CP_4 , conduceva alla accesso che, dipartendosi dalla SP, attraverso la proprietà proprietà Pt 1 ;
che la sola circostanza che esista un tracciato, sia riportato in mappa, sia riscontrato in loco, non era da sola sufficiente a far ritenere che si tratti di strada vicinale "ex collatione agrorum privatorum"; che a tal fine, gli attori avrebbero dovuto comprovare non solo l'esistenza della strada, ma anche la natura comune derivante dall'essere stata costituita a seguito dei conferimenti dei singoli proprietari per la funzionalità connessa al collegamento ed alla comunicazione delle singole proprietà con la strada pubblica;
che nel caso di specie, tale prova non era stata adeguatamente assolta, giacchè non solo era mancata la prova del conferimento, ma le caratteristiche fisiche del tracciato erano incompatibili con l'uso continuato, prolungato e costante della strada da parte dei frontisti e con la rispondenza della stessa alle comuni esigenze di passaggio e di comunicazione con la via pubblica;
che, esclusa la natura comune del tracciato, difettando un titolo negoziale abilitante gli attori all'esercizio della servitù di passaggio sull'area in contestazione, doveva ritenersi che il convenuto avesse legittimamente utilizzato l'area di mq 42,20, ricadenteControparte_1 nella sua proprietà (p.lla 701), ancorchè parzialmente coincidente con il tracciato delineato in mappa. 4. Parte_1 e Parte_2 hanno promosso appello.
Con il primo motivo di appello contestano l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provata l'esistenza di una comproprietà – anche degli appellanti
- sulla strada interpoderale, formatasi per collatione privatorum agrorum.
Deducono:
che la prova della esistenza di questa stradina in comproprietà emerge dagli atti pubblici prodotti e dalla CTU;
che è risultata dimostrata anche la servitù di passaggio sulla detta stradina;
che la motivazione della sentenza, sul punto è apparente.
Con il secondo motivo lamentano l'omessa valutazione dei titoli negoziali da cui emerge il diritto degli attori ad esercitare il diritto di servitù di passaggio sull'area.
Deducono:
di aver provato, nel corso del giudizio di primo grado, l'esistenza della servitù di passaggio sulla stradina a mezzo degli atti pubblici prodotti;
che il tribunale ha errato nel ritenere inesistente, perché non comprovata, la servitù di passaggio in favore degli appellanti;
che sarebbe stato onere dell'appellato dare prova della estinzione della servitù per non uso ventennale;
che la prova del diritto di servitù è emerso anche dalle prove orali;
che dalle prove orali è emerso anche che le opere realizzate dal _1 hanno intercluso
la stradina;
che i diritti reali di godimento sono diritti autodeterminati, per cui non rileva la causa petendi, la quale può essere mutata nel corso del giudizio;
che il tribunale avrebbe, dunque, dovuto riconoscere esistente la servitù di passaggio.
Con il terzo motivo contestano l'errata valutazione, da parte del tribunale, degli esiti della
CTU.
Deducono:
che il tribunale ha disposto una CTU percipiente;
che avrebbe allora dovuto recepire pienamente le risultanze della CTU, mentre nel caso di specie se ne è discostato, senza per altro adeguatamente motivare;
che dalla CTU emergeva la corrispondenza della stradina interpoderale con quella descritta in citazione, nonché la percorribilità pedonale;
che avrebbe dovuto essere disposta una integrazione della CTU, al fine di accertare l'esistenza di alterazioni altimetriche intervenute sul primo tratto di strada e se queste erano state provocate dai lavori realizzati dal _1 ;
che devono ritenersi accertate le violazioni lamentate dagli appellanti e quindi legittima la richiesta di eliminazione degli ostacoli all'utilizzo della stradina, in violazione degli artt. 1065,
1064, 1068 c.C.
Con l'ultimo motivo di gravame lamentano la violazione degli artt. 1079 e 1067 c.c., avendo il tribunale disconosciuto l'esistenza del diritto di passaggio in favore degli appellanti e non avendo disposto la cessazione dell'impedimento.
Deducono: che la condotta dell'appellato ha reso più gravosa la servitù gravante sul fondo servente, in violazione dell'art. 1067 c.C.;
_1che il tribunale, pur riconoscendo lo sconfinamento del su una parte del tracciato oggetto di servitù di passaggio, non ha ritenuto integrata la lesione del diritto degli appellanti,
in violazione degli artt. 1065, 1064, 1068 c.c.
Così concludono: "nel merito;
A) – in totale riforma della sentenza n. 865/2021 (R.G. 129/201) del tribunale di
Avellino, pubblicata in data 13/05/2021, relativamente ai capi richiamati in narrativa, accogliersi i motivi del gravame;
B) – in ogni caso condannare il signore Controparte_1 al pagamento delle spese e competenze professionali relative ai due gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario, iva e Cpa di legge".
5. Si è costituito Controparte_1
Eccepisce l'inammissibilità del secondo motivo di appello, in quanto per la prima volta, gli appellanti propongono domanda di accertamento e tutela della servitù di passaggio.
Eccepisce l'inammissibilità anche del quarto motivo di appello, in quanto collegato al secondo.
Deduce, infine, l'infondatezza dei motivi di doglianza.
Chiede il rigetto dell'appello; con vittoria di spese, da distrarsi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui non ha riconosciuto l'esistenza della strada interpoderale in comproprietà anche dei Pt_1 .
1.1.La creazione di una strada vicinale agraria dà vita ad una comunione incidentale derivante, senza necessità di un atto negoziale, né tantomeno di un atto scritto, dal conferimento di zone di terreno da parte dei proprietari di fondi contigui e dalla effettiva costruzione della strada stessa, determinando la perdita dell'individualità delle singole porzioni e la nascita di un nuovo bene, accessorio dei vari fondi in base ai principi stabiliti dagli artt. 817, 922 e 939 c. c. (v. Cass. 19746/2024; 25364/2014)
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “le strade vicinali private non sono soltanto quelle formulate con il conferimento di parti di proprietà fronteggiantesi, ma anche quelle la cui sede è formata mediante conferimento di tratti successivamente svolgentisi per intero su ciascun fondo dei proprietari confinanti. Né può escludersi il carattere vicinale solo perché la strada risulti formata in alcuni tratti da conferimenti di frontisti e in altri mediante conferimento di parti di fondi che si succedono. Eccezionale è soltanto che la strada risulti formata "ex collatione privatorum agrorum" e destinata all'uso comune, per la necessità stessa delle comunicazioni e delle culture dei fondi lambiti o attraversati” (v. Cass.
11466/2021) ed anche che “la comunione si estende anche rispetto ai terreni posti in consecuzione e confinanti con la parte terminale della strada, qualora questa risulti destinata anche al loro servizio, ancorché i relativi proprietari non abbiano potuto contribuire alla formazione della strada con apporto di terreno, ma ciò sempre che il contrario non risulti dai titoli" (v. Cass. 2388/2023)
1.2. In ordine alla prova della esistenza di una comunione gravante su una strada vicinale, la Corte di legittimità ha chiarito che "l'accertamento della comunione di una via privata, costituita "ex collatione agrorum privatorum", non è soggetto al rigoroso regime probatorio della rivendicazione, potendo tale comunione, al pari di ogni "communio incidens", dimostrarsi con prove testimoniali e presuntive, comprovanti l'uso prolungato e pacifico della strada da parte dei frontisti e la rispondenza della stessa alle comuni esigenze di comunicazione in relazione alla natura dei luoghi, con la conseguente necessità di una valutazione complessiva degli elementi, anche indiziari, addotti, al fine di stabilire l'effettiva destinazione della via alle esigenze comuni di passaggio" (v. Cass. 30723/2018;
19994/2008).
1.3. Nella specie, l'esistenza di una strada interpoderale in proprietà comune anche degli appellanti emerge dai seguenti elementi fattuali:
- sulla mappa catastale, al foglio 5 del comune di Montemiletto, è riportato il tracciato della strada interpoderale, posta a cavallo tra la proprietà di _1 (partt. 241, 700 e 701) e la proprietà Per_5 (part. 242), fino a giungere alla part. 239, di proprietà di Pt_1 25 327 314
311
236
1357
699 313
1040
6+
335 238
720
239
354
148
1237
1349
1233
242
244
295 245 652
Stazione
65
PROPRIETA' D'MO NT
PROPRIETA' LO ED
PROPRIETA' CA RN
EN NA E EN UG
CORTE COMUNE
In merito va chiarito che correttamente sulla mappa la strada vicinale è riportata con doppia linea tratteggiata. II _1 ha sostenuto che invece, avrebbe dovuto essere riportata con linea continua, trattandosi di strada privata aperta ad uso pubblico. Invero, nella specie, non si tratta di strada privata ad uso pubblico, ma di strada interpoderale, quindi destinata ad un uso privato, limitato ai comproprietari della stessa,
- in alcuni atti pubblici di vendita prodotti dagli appellanti in primo grado (e riportati anche nella CTU) si fa menzione della strada interpoderale:
a) pagina 1-2 dell'atto Per_6 del 22-09-1911, dove nella descrizione dei confini del bene recita essere confinante con strada rotabile "Provinciale", beni del sig. Persona_7 '
' Controparte_5 e beni di Persona_9 viottolo vicinale, beni di Persona_8 beni di
[...] e fratelli;
Per_4 del 21/08/1965 ove si legge:b) a pagina 2 lettera A dell'atto per notaio e confina con strada provinciale, strada condominiale, Persona_10
[...]
Persona_11 e beni dei germani Controparte_3 ed CP_1 . CP_1|| ha evidenziato che il riferimento alla strada condominiale o vicinale è generico, non essendo precisamente individuata la posizione e le dimensioni di tale strada. Invero,
nella zona presa in considerazione dagli atti pubblici sopra richiamati ed interessata dagli atti di vendita, vi è un'unica strada interpoderale (quella riportata nella mappa catastale): per cui non è possibile alcun fraintendimento;
- vari testimoni, ascoltati nel corso dell'istruttoria di primo grado, hanno confermato l'esistenza di questa strada interpoderale ed hanno aggiunto che di essa facevano uso i
Pt_1 per raggiugere la loro proprietà ed anche gli altri proprietari dei terreni contigui al tratturo [A. CP_4 "Mi consta perché sono nata ed ho vissuto sempre li, che le particelle indicate nel capo di prova, trovavano accesso alla strada provinciale per mezzo di una stradina che giunge, costeggiando altri terreni, sulla strada provinciale” (cap. 4, attori, udienza 14.11.2014). E. CP_4 : "confermo la circostanza. C'era una stradina che dalla proprietà dei Pt_1 sboccava sulla Strada Provinciale 56. Posso dire che una strada interpoderale" (cap. 4 – 5 attori, udienza 26.3.2015).
G. Capone: "Ho visto che Persona_2 attraversava una stradina che collegava la sua casa con [incomprensibile] con la Via Provinciale” (cap. 4 attori, udienza 8.6.2015).
Tes_1 : "Confermo la circostanza. lo da ragazzo passavo sempre per la stradina, che portava dalla Strada Provinciale alla casa di Pt 1 ". E ancora: "Preciso che la stradina in terra battuta l'ho vista attraversare e percorrere dai Pt_1 " (cap. 4 e ADR sul cap. 7 attori,
udienza 8.6.2015). E. Per_5 : "Per raggiungere il fabbricato rurale descritto nel capo di cui mi è data lettura, i attraversavano una stradina di terra battuta (...); alla detta stradina si accedevaPt_1 attraverso la strada principale" (cap. 4 attori, udienza 6.7.2015);
A. Tes_1 "Mi recavo spesso presso l'abitazione dei Pt_1 per aggiustare le botti di vino, dal padre degli attori e ho percorso la stradina di cui al punto 4 della indicata Il memoria degli attori" (cap. 4 attori, udienza 6.7.2015); "Attraverso quella stradina vi passavano sia i
_1 sia i Pt_1 sia altri" (ADR sul cap. 5 attori). " '
Tes_2 : "Conosco i luoghi di cui è causa ed in particolare il fondo di proprietà degli attori
(...) Sette / otto anni fa (...) abbiamo raggiunto il fondo degli attori attraverso una stradina che si diparte dalla strada provinciale ed è lunga circa cento metri" (ADR, udienza
15.2.2016).
A Tes_1 "Non vi era nessun'altra strada che potesse condurre al fabbricato dei Pt_1
(ADR sui cap. 11-12 attori)]; - lo stesso _1 non ha negato l'esistenza del tratturo, solo che l'ha definito una mulattiera e non una vera strada interpoderale, in ragione della ridotta dimensione della stessa (circa due metri di ampiezza). Va precisato che, però, le dimensioni della strada non sono elemento rilevante per stabilire se esista o meno una strada interpoderale, potendo questa, per ipotesi, anche avere dimensioni ridotte ed essere destinata esclusivamente ad un passaggio pedonale;
la strada interpoderale in questione, benchè lungo il suo percorso attraversi proprietà di
_1 e di Per_5 ma non quella dei Pt_1 nel suo ultimo tratto conduce e sbocca " '
sulla particella 239, su cui insiste una corte comune anche dei Pt_1 - e da cui, poi, si diparte tutta la proprietà edilizia e dei terreni dei Pt_1 (partt. 240, 719, 234, 236, 238,
292, 1233). Pertanto, non vi è dubbio che la strada interpoderale serva anche la proprietà dei Pt_1 visto che conduce direttamente alle proprietà di questi. Alla luce di questa '
circostanza, non risulta decisivo che l'ultimo tratto della strada interpoderale insista anche sulla proprietà dei Pt_1 (part. 1233), come in effetti appare dalla mappa catastale, o -
-
come evidenziato dal _1 - solo sulla particella 699 dell'appellato: il dato rivelante è, al fine di dichiarare la comproprietà dei Pt_1 sulla strada - alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata – che questa serva anche la proprietà dei
- Pt_1
1.4. Alla luce degli elementi evidenziati, deve dichiararsi esistente la strada interpoderale come individuata, nel suo percorso, nella mappa catastale sopra riportata.
1.5. Della stessa deve essere dichiarata la comproprietà, comune anche agli appellanti
Pt 1 .
1.6. Quanto alle dimensioni di tale strada, il CTU ha riconosciuto che la stessa non era più
ampia di due metri.
Per la parte in cui il tratturo insiste sulle proprietà contigue di CP_1 (part. 701) e di
(part. 242), lo stesso grava per un metro sulla proprietà dell'uno e per un metro Per_5
sulla proprietà dell'altro.
II CTU ha provveduto alla rappresentazione grafica delle dimensioni del tratturo con la produzione fotografica allegata alla consulenza: FOTO N.3
Larghezza media della servitù di passaggio m.2,00 circa
FOTO N.4
Larghezza media della servitù di passaggio m.2,00 circa
P.lla 242 proprietà
LL E.
Propieta
D'Amore
Antonio 1.7. Dagli atti di causa non emerge alcun elemento da cui desumere che la strada vicinale in questione avesse una dimensione più ampia.
Non vi è agli atti alcuna fotografia da cui emerga tale più ampia dimensione. Tes_3 testimone ascoltato ha precisato quale fosse la dimensione della strada;
per altro, i testimoni ascoltati hanno parlato di passaggio sulla strada, senza precisare di avere utilizzato automezzi.
1.8. Pertanto, deve essere accertato che la strada interpoderale in comunione aveva una dimensione di circa due metri di larghezza.
Alcun ostacolo al riconoscimento della esistenza della strada interpoderale rappresenta l'accertare che tale strada avesse una dimensione che consentiva esclusivamente il passaggio pedonale.
Può infatti ben esistere una strada interpoderale di dimensioni ridotte, atta solo alla percorrenza delle persone.
D'altro lato, una conferma della possibilità della esistenza di strade interpoderali anche di ridotte dimensioni si riscontra nel fatto che, come noto, sulle mappe catastali, una strada vicinale è individuata con doppia linea tratteggiata solo ove raggiunga una certa dimensione
(m. 1), altrimenti viene segnata solo con un'unica linea tratteggiata.
2. La domanda con cui i Pt_1 hanno chiesto la tutela del loro diritto di comproprietà sulla strada interpoderale, con conseguente ordine, al _1 di eliminare gli impedimenti frapposti all'esercizio del diritto di godimento della strada, merita parziale accoglimento, nei limiti della motivazione che segue.
2.1. Posto il percorso della strada interpoderale, come individuato nella mappa catastale sopra riportata, II CTU ha accertato che una parte del tratturo, della dimensione di mq 42,20 circa, è stato inglobato nella part. 701 dal _1 nel momento in cui questi ha realizzato lavori di pavimentazione della strada che insiste esclusivamente sul suo terreno, lavori a seguito dei quali ha invaso una parte delle partt. 281 e 242 - quest'ultima, di proprietà di
Per_5
II CTU precisa che tale sconfinamento della part. 701 è avvenuto nella parte iniziale del tracciato, ad iniziare da una porzione della rampa di accesso dello stradone privato (del
_1 ), lastricato in cemento, che al lato Sud si diparte dal ciglio della strada pubblica e
_1 ) del giunge in direzione Nord al pilastro destro (per chi entra nella proprietà cancello carrabile ivi esistente (v. pg. 6 della consulenza). _12.2. L'occupazione di parte del tratturo da parte del con la pavimentazione da questi realizzata, emerge con chiarezza dalla seguente fotografia, allegata alla consulenza d'ufficio quale foto n. 1, riportata a pg. 6
FOTO N.1
Pilla 701 di proprietà
D'Amore Antonio.
(p.convenuta),
Stradone carrabile privato di proprietà del convenuto che a lato Sud si diparte Porzione di suolo facente parte delle P.lle 281 e 242 dal confine con la strada pubblica e si che risultano essere stata occupate per mq.42,00 circa sviluppa per un primo tratto sulla P.lla dallo sconfinamento della P.lla 701 di proprietà del 701 in modo tangente al tracciato convenuto Sig.D'Amore Antonio. catastale della servitù di passaggio e Su detta fascia di suolo si sviluppa la parte iniziale del prosegue in direzione Nord fino a tracciato catastale della servitù di passaggio oggetto di giungere alle P.lle 906 e 700 anch'esse causa. di proprietà del conveuto.
2.3. II CTU ha anche rappresentato graficamente, a mezzo di elaborati planimetrici dei rilievi celerimetrici eseguiti, la parte di tratturo occupata dal _1 con la pavimentazione: Sup. della servitu' occupata 42,20 m²
PROPRIETA 699
905 237 700
117 103 232 PATTOREA
+107 102
104
105 118 106 906 303 114 CARREGGIATA 301 701 CEMENTO 122 113 8 121 PROPRIETA' A
5 207 204124 A
1 101 300
R
,3 D'MO 123 108 7 1
O
209 CORTE T
2 E R A
201125 A COMP 111 CONFINE CATASTALE 1040
.
212 E
P
R 9 O 215 200 213 T 3 T TRATTO DI SERVITU 112 A 2 220 217
. P 221 3.40 214 9 218 PROPRIETA' 720 1
FRONCILLO 7 216 222 242 116
281
6
109
4
N
E PROPRIETA' P R D'MO A C 115 A 110 E A T R 241 E O TT
1237 A
3
3
2
1
315
295
IL C.T.U.
DOIT. ING.GENNARO COCOZZA
2.4. Come condivisibilmente osservato dal _1 l'inglobamento di parte del terreno in '
proprietà di non è questione che interessi i Pt_1 non potendo questi Per_5
-
rivendicare alcun diritto - e, inoltre, la pavimentazione di parte del tratturo non impedisce l'utilizzo di questo per il passaggio pedonale.
Pertanto, la circostanza che il tratturo sia stato - nella parte evidenziata nella planimetria dal
CTU pavimentato, non comporta alcuna limitazione del godimento in capo ai Pt_1
'2.5. Va però osservato che il _1 nell'inglobare parte delle particelle 281 e 242 e nel pavimentare lo stradone di ingresso alla sua proprietà, ha delimitato lo stesso stradone con una siepe che, in effetti, se non impedisce la percorrenza a piedi della parte di strada interpoderale pavimentata, impedisce, però, il passaggio dalla parte pavimentata a quella sterrata (tanto emerge dalla fotografia n. 1, sopra riportata).
Pertanto, deve essere ordinato al CP_1 di rimuovere la siepe in questione, al fine di consentire ai Pt_1 di continuare il percorso sul tratturo una volta terminata la parte pavimentata. 2.6. II CP_1 ha contestato che i Pt_1 abbiano chiesto, in primo grado, la tutela del godimento del diritto di passaggio sulla strada interpoderale anche in relazione all parte iniziale di questa, vale a dire quella che parte dalla trada provinciale e termina al cancello di ingresso della proprietà di _1
"nelle conclusioni del primo grado, hanno chiesto una tutela complessiva In vero, i Pt_1
del diritto di godimento sulla strada interpoderale in comunione, avendo lamentato l'appropriazione dell'intera strada da parte del _1 .
La circostanza - sottolineata dal _1 - che nella citazione di primo grado i Pt_1 abbiano parlato di interclusione a mezzo della realizzazione del cancello e di una recinzione,
e poi con le memorie ex art. 183 cpc. abbiano precisato che l'appropriazione riguardava anche il tratto iniziale del percorso, non comporta alcuna mutatio libelli illegittima, atteso che si tratta di precisazione di una domanda già formulata.
2.7. Il tratto della strada interpoderale che si diparte dal cancello di ingresso alla proprietà non è di CP_1 e si sviluppa lungo il confine tra la part. 701 e la part. 242 - di Per_5 stata occupata dai lavori realizzati dal _1 .
2.8. In primo luogo, va osservato che tra la strada realizzata dal _1 sul suo terreno
(part. 701) e il confine della strada interpoderale, vi è uno spazio, occupato da vegetazione e, in parte, da cemento come emerge dalle fotografie allegate alla consulenza -: FOTO N.2
Limite del confine esistente tra la proprietà del convenuto e l'inizio del tracciato catastale della serviti di passaggio
Stradone carrabile privato di proprietà del convenuto con vista da lato Nord verso il lato Sud a confine con la strada pubblica.
Come si può facilmente notare l'intero tratto del suddetto stradone privato di accesso al fabbricato e alla restante proprietà del convenuto Sig.D'amore Antonio si sviluppa con un tracciato quasi rettilineo che a lato sinistro (cioè ad Est) risulta essere a confine ossia tangente con il tracciato catastale della servità di passaggio oggetto di causa.
FOTO N.3
Larghezza, media della servitu di passaggio,
m-2,00
P.lla 242 proprietà
LL E. FOTO N.4
Larghezza media della servitù di passaggio m.2,00 circa
Propieta'
D'Amore
Antonio
2.9. Come evidenziato anche dal CTU, per una lunghezza superiore a 70 metri, la strada interpoderale in questione si sviluppa lungo la scarpata esistente tra lo stradone privato di proprietà del Pt_3 e le particelle 281, 242 e 241, sottoposte alla part. 701 di circa 2 metri. 2.10. I Pt_1 hanno sostenuto che la scarpata sulla quale si situa la strada interpoderale sia stata creata dal _1 al momento della relazione dei lavori sulla part. 701. Pertanto, chiedono che il _1 venga condannato al ripristino dei luoghi allo stato preesistente.
|| CP_1 ha prodotto delle fotografie in primo grado - allegate alla memoria istruttoria ex art. 183 cpc da cui emerge che il dislivello tra la part. 701 e le partt. 242, 241 e 281 esisteva nel 1990, quindi anche prima della realizzazione dei lavori da parte di CP_1 (avvenuta nel 2009). ha Il teste Testimone_4
cm 70/80 e raggiunge mt 2/3".
19
"notevole parte da precisato altresì che il dislivello era '2.11. La scarpata, dunque, non è originata dai lavori realizzati dal CP_1 ma preesisteva a questi.
La conformazione del terreno è nel tempo mutata, ma solo perché sono stati eliminati i muretti a secco che agivano quale contenimento della scarpata dalla parte di CP 1 .
2.12. Lo sviluppo della strada interpoderale sulla scarpata non impedisce l'utilizzo della stessa per via pedonale ma, come evidenziato anche dal CTU, ne impedisce l'utilizzo a mezzo di veicoli.
Va però ricordato che non è stata acquisita alcuna prova che il tratturo fosse utilizzato anche con veicoli.
Pertanto, deve concludersi che la posizione del tratturo sulla scarpata non è di ostacolo a che i ne facciano uso per il passaggio pedonale.Pt_1
2.13. II CTU, infine, non ha rilevato alcuna invasione del tratturo nell'ultimo tratto, cioè dal termine della proprietà di Per_5 (part. 242) fino al punto in cui conduce all'aia comune anche ai Pt_1
Né ha rilevato l'esistenza di alcun ostacolo all'esercizio del godimento sulla strada interpoderale a mezzo di passaggio a piedi da parte dei Pt_1 .
3. 1 Pt_1 hanno anche chiesto di accertare la loro titolarità di un diritto di servitù
di passaggio sul tratturo in questione e che tale diritto venga tutelato dalle turbative poste in essere dal _1
La domanda è inammissibile, oltre che infondata.
3.1 I diritti reali di godimento sono diritti c.d. autodeterminati, in quanto individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto; cosicché nelle azioni ad essi relative, a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito, la "causa petendi" si identifica con i diritti stessi, mentre il titolo, necessario alla prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda (v. fra tante, Cass.
15915/2007; 40/2015).
La circostanza che a fondamento di un medesimo diritto reale si possa dedurre, nel corso del giudizio, un titolo di acquisto differente rispetto a quello prospettato all'inizio, non consente, però, di mutare l'oggetto della domanda, mutando il diritto reale di cui si chiede la tutela (v. Cass. 22502/2023; 13568/2008, in cui si legge che "incorre nel vizio di ultrapetizione, ai sensi dell'articolo 112 cod. proc. civ., il giudice del merito che, investito della richiesta di tutela di una servitù di passaggio, a piedi e con mezzi meccanici, abbia accolto la domanda, disponendo il ripristino dei luoghi, sul presupposto che tra le parti in causa, titolari di fondi limitrofi, sussista un diritto di proprietà comune sulla strada in quanto costituita
"ex collatione privatorum agrorum", perchè, in tale modo, sono rilevate, ai fini dell'accoglimento della domanda di ripristino, questioni estranee all'oggetto del giudizio e si
è posto a base della pronuncia un diritto diverso da quello vantato, impedendosi al convenuto di sollevare pertinenti eccezioni ed argomentazioni")
,3.2. I Pt_1 in primo grado, hanno chiesto accertarsi il loro diritto di comproprietà sulla strada interpoderale, in quanto bene in comunione ex collatione agrorum privatorum.
-In sede di appello hanno, invece, chiesto di accertare l'esistenza e la tutela sullo stesso
tratturo, di un diritto di servitù di passaggio.
Si tratta di due diritti reali diversi, fondati su fatti costituivi diversi. Per cui il chiedere invece della tutela del diritto di comproprietà la tutela del diritto di servitù di passaggio non implica una semplice allegazione di un differente titolo fondativo dello stesso diritto reale cosa consentita dalla evidenziata natura di diritti autodeterminati dei diritti reali - ma una illegittima e non consentita mutatio libelli.
3.3. In ogni caso, nel merito, si osserva che non è mai stato allegato sulla base di quale titolo i Pt_1 avrebbero acquistato un diritto di servitù di passaggio sul tratturo: non alcun titolo negoziale, non l'usucapione, né alcuna destinazione del padre di famiglia.
Neanche il titolo fondativo del preteso diritto di servitù emerge dagli atti negoziali prodotti
'dai Pt_1 i quali parlano dell'esistenza di una strada vicinale o condominiale, senza precisare in forza di quale ragione giuridica la strada meriti tale qualifica.
4. Alla fine, va accolta la domanda di accertamento della esistenza di una strada interpoderale come sopra individuata - e del diritto di comproprietà ex collatione agrorum privatorum dei Pt_1 sul tratturo;
va anche accolta, nei limiti evidenziati, la domanda di tutela del diritto di comproprietà sulla strada interpoderale.
La sentenza di primo grado deve, dunque, essere riformata.
5. Alla riforma della sentenza di primo grado deve fare seguito la regolazione delle spese anche del primo giudizio, in ragione dell'effetto espansivo interno della riforma (art. 336 cpc). 6. Le domande avanzate dai Pt_1 sono state accolte solo in parte;
sussistono, pertanto, le condizioni per la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma secondo, cpc, essendosi avverata una delle ipotesi di soccombenza reciproca (v. Cass. 32061/2022).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) accoglie, per quanto di ragione, l'appello promosso da Parte_1 e Pt_2
riforma la sentenza del tribunale di Avellino n. 864, pubblicata il 18.05.2021 e, per
[...] '
l'effetto:
- accerta l'esistenza di una strada interpoderale - posta a cavallo tra la proprietà di CP_1
(partt. 241, 700 e 701) e la proprietà (part. 242), fino a giungere all'aia comune, Per_5
- individuata nella planimetria riportata a posta nella part. 239, di comproprietà di Pt_1 pg. 9 della presente sentenza;
e Parte_2 di un diritto diaccerta l'esistenza in capo a Parte_1 comproprietà, ex collatione agrorum privatorum, sulla strada interpoderale individuata;
- condanna Controparte_1 alla rimozione della siepe - che impedisce il passaggio dalla parte di tratturo pavimentata a quella sterrata - come individuata a pg. 14 di questa sentenza;
B) compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15.7.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott.ssa Rosanna De Rosa Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 2824 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. C.F. 1 ) e Parte_2 (C.F. Parte_1
), difesi dall'avv. Rosa Barletta, giusta procura in atti C.F._2
Appellanti
E
'difeso dall'avv. Giulia Rachele Sandulli, Controparte_1 (C.F. C.F. 3 giusta procura in atti
Appellato
FATTI DI CAUSA 1. Parte_1 e Parte_2 convenivano, innanzi al tribunale di Avellino,
Controparte_1 e deducevano:
- di essere proprietari pro indiviso, in ragione di 1/3 ciascuno, anche con la madre CP_2
[...] di un terreno con entrostante fabbricato rurale in Montemiletto, alla contrada '
Palmoliti, esteso are 30,24, confinante con strada Provinciale, Controparte_1 Persona_1 ' 'Controparte_3 riportato nel NCT al foglio di
[...] e restante terreno, da attribuire a mappa 5, plle 240, 719, 234, 236, 238 sub 3 - fabbricato rurale con diritto alla corte part. 239 e part. 292 corte unita al n 238/3- nonché la p.lla 718;
- di essere la proprietà dei terreni innanzi descritti pervenuta loro in virtù di successione Persona_2 al quale, a sua volta, erano pervenuti in forza dimortis causa dal padre atto pubblico notaio Per_3 di divisione del 11.03.1982, atto pubblico notaio Per_4 del
04.09.1944 ed atto pubblico notaio Per_4 del 24.06.1937;
- di accedere sia al fabbricato rurale con annessa corte sia al terreno con annessa aia dalla pubblica via (S.P. 56) a mezzo di una stradina, ben visibile in mappa mediante linea tratteggiata, che dal mappale 239/292 giungeva alla indicata SP, costeggiando altri terreni;
- di essere stata la titolarità di detta stradina pacificamente attribuita sempre ai proprietari dei fondi finitimi che si affacciavano su di essa, ed altrettanto l'uso di essa, esercitato dagli stessi fino a due/tre anni prima;
- di aver appreso che il confinante Controparte_1 si era appropriato dell'intera sede stradale del viottolo incorporandola nel suo appezzamento di terreno (p.lla 701), recintato con muro e chiuso con cancello.
Chiedevano di:
"- Accertare la sussistenza in capo agli attori del diritto di comproprietà sulla strada c.d. vicinale o interpoderale descritta in atti e il cui percorso è individuato nella planimetria prodotta e raffigurata al foglio 5 del NCT Comune di Montemiletto, attraverso le particelle
292, 1233, 241, 925, 700, 701 e 242;
- accertare di conseguenza l'illiceità del comportamento del convenuto che si appropriava di tale stradina mediante erezione di recinzione in muratura e cancello;
- per l'effetto, ordinare al medesimo, anche sotto forma di risarcimento in forma specifica,
l'eliminazione di ogni ostacolo all'utilizzo della strada de qua nei confronti dei legittimi
' Parte_2 e Controparte_2 mediante proprietari sig.ri Parte_1 abbattimento del muro e rimozione del cancello e/o mediante ogni altro facere atto allo scopo per cui è causa;
- vietare e inibire al convenuto ogni ulteriore atto di turbativa e/o molestia al legittimo esercizio del diritto di proprietà sulla stradina descritta in atti;
- previo accertamento dell'esatto tracciato della strada per cui è causa, disporre l'apposizione di termini al fine della corretta identificazione del medesimo". 2. Si costituiva Controparte_1 quale eccepiva, in via preliminare, la genericità della domanda e la nullità dell'editio actionis a norma dell'art. 164 n 4 e 5 cpc.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda sul duplice rilievo che gli attori non avevano in alcun modo provato la sussistenza della stradina oggetto della invocata tutela, né la natura di stradina ex collazione agrorum privatorum, in forza della quale il transito attraverso la strada de qua avveniva non "iure servitutis", ma "iure proprietatis.
Contestavano la prospettazione attorea, rilevando che gli attori, e prima di loro i loro danti causa, raggiungevano gli immobili di loro proprietà da un'altra strada, che si diparte dalla
S.P. 56. e corre lungo il confine con le p.lle 1233 e 721.
Concludeva per il rigetto della domanda;
con vittoria di spese e condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3.Con sentenza n. 864, pubblicata il 13.05.2021, il tribunale di Avellino rigettava le domande attoree.
Nella motivazione deduce:
che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le strade formate ex collatione privatorum agrorum divengono di proprietà comune dei proprietari dei fondi, indipendentemente dalla misura dei conferimenti di ciascuno, ma che, nondimeno, l'insorgenza della comunione presuppone inevitabilmente che tutti i partecipanti abbiano in vario modo o misura contribuito a conferire il sedime della strada, non essendo immaginabile che alla comunione partecipi un soggetto che nulla abbia conferito, salvo che non ricorra un diverso titolo negoziale, che nulla ha a che vedere con le modalità di costituzione in discorso;
che, nel caso di specie, gli attori non avevano fornito alcuna prova della loro partecipazione
(ovvero, dei propri danti causa) alla comunione della strada ed, in particolare, non avevano allegato quale fosse, quando fosse intervenuto e da chi era stato effettuato il "conferimento"
- inteso nel senso più sopra precisato - del suolo o di altro apporto dei vari proprietari dei fondi interessati, e, per quanto qui rileva, del fondo di proprietà Pt_1 che aveva dato '
luogo ad una communio incidens, finalizzata al godimento della strada iure proprietatis anche da parte sua;
che dall'istruttoria orale e documentale espletata non era emersa evidenza di tali conferimenti, né delle volontà dei presunti conferenti (non meglio identificati) di costituire la comunione della strada in parola;
che il tribunale non ignorava che "la formazione di una via agraria al servizio dei proprietari dei fondi latistanti ex "collatione privatorum agrorum" può essere dimostrata, al pari di ogni altra "communio incidens", anche per presunzioni, dalla situazione dei luoghi, dalla posizione del sedime rispetto ai fondi delle parti, dalla pacifica e prolungata utilizzazione a via d'accesso a detti fondi e di comunicazione con la strada pubblica, dalle mappe catastali e dagli accertamenti non contestati del giudice della causa possessoria definita "inter partes"
(Cass. n. 3984 del 18/04/1998) "con la conseguente necessità di una valutazione complessiva degli elementi, anche indiziari addotti, al fine di stabilire l'effettiva destinazione della via alle esigenze comuni di passaggio" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19994 del
18/07/2008);
che aldilà del profilo innanzi rilevato relativo all'omessa prova dei tempi e delle modalità del conferimento delle strisce di terreno da parte dei proprietari non risultavano acquisiti al giudizio elementi sufficienti per affermare la natura comune del tracciato in parola;
che l'unico elemento a sostegno della tesi attorea poteva desumersi dalla circostanza che il tracciato era riportato, mediante linea tratteggiata, sulla mappa catastale del foglio 5 del
NCT del Comune di Montemiletto;
che si trattava di elemento che da solo non comprovava la natura “ex collatione privatorum agrorum" della strada;
che in contrario militavano: - l'ampiezza estremamente ridotta del percorso (cfr. p. 8 della
CTU, ove si legge che la larghezza della carreggiata non è superiore ai 2 mt circa); -
l'inidoneità dello stesso al passaggio di mezzi meccanici (da tutti i testimoni indicato come idoneo al solo passaggio pedonale ovvero al massimo al transito di animali da soma); -
l'attuale configurazione dei luoghi corrispondenti alla sede viaria tracciata in mappa, caratterizzata in particolare dalla presenza di una scarpata con accentuato dislivello di oltre mt. 2,15 tra il fondo di cui alla p.lla 701 di parte convenuta e i sottostanti appezzamenti di terreno di cui alle p.lle 281-242 e 241, nonché dalla presenza, sulla presunta sede viaria, di arbusti ed essenze arboree alcune delle quali aventi presumibilmente oltre 20 anni;
che se, come riscontrato dal CTU, il tracciato riportato in mappa si sviluppava lungo un dislivello che costituiva il confine fisico tra la proprietà del convenuto CP_1 (p.lla 701) e la proprietà Per_5 (p.lla 242) e se su questo tracciato insistevano piante messe a dimora da oltre vent'anni, tutte le caratteristiche della strada inducevano ad escludere che il percorso in parola avesse mai potuto soddisfare le
- per quanto tracciato in mappa- esigenze di comunicazione e di utilizzo dei fondi attraversati dalla strada;
che l'istruttoria orale aveva comprovato solo un utilizzo del percorso - anche da parte dei Pt_1 - sporadico, discontinuo, molto risalente nel tempo e limitato al solo passaggio pedonale che trovava corrispondenza fattuale nell'esistenza di altra strada, di più agevole CP_4 , conduceva alla accesso che, dipartendosi dalla SP, attraverso la proprietà proprietà Pt 1 ;
che la sola circostanza che esista un tracciato, sia riportato in mappa, sia riscontrato in loco, non era da sola sufficiente a far ritenere che si tratti di strada vicinale "ex collatione agrorum privatorum"; che a tal fine, gli attori avrebbero dovuto comprovare non solo l'esistenza della strada, ma anche la natura comune derivante dall'essere stata costituita a seguito dei conferimenti dei singoli proprietari per la funzionalità connessa al collegamento ed alla comunicazione delle singole proprietà con la strada pubblica;
che nel caso di specie, tale prova non era stata adeguatamente assolta, giacchè non solo era mancata la prova del conferimento, ma le caratteristiche fisiche del tracciato erano incompatibili con l'uso continuato, prolungato e costante della strada da parte dei frontisti e con la rispondenza della stessa alle comuni esigenze di passaggio e di comunicazione con la via pubblica;
che, esclusa la natura comune del tracciato, difettando un titolo negoziale abilitante gli attori all'esercizio della servitù di passaggio sull'area in contestazione, doveva ritenersi che il convenuto avesse legittimamente utilizzato l'area di mq 42,20, ricadenteControparte_1 nella sua proprietà (p.lla 701), ancorchè parzialmente coincidente con il tracciato delineato in mappa. 4. Parte_1 e Parte_2 hanno promosso appello.
Con il primo motivo di appello contestano l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provata l'esistenza di una comproprietà – anche degli appellanti
- sulla strada interpoderale, formatasi per collatione privatorum agrorum.
Deducono:
che la prova della esistenza di questa stradina in comproprietà emerge dagli atti pubblici prodotti e dalla CTU;
che è risultata dimostrata anche la servitù di passaggio sulla detta stradina;
che la motivazione della sentenza, sul punto è apparente.
Con il secondo motivo lamentano l'omessa valutazione dei titoli negoziali da cui emerge il diritto degli attori ad esercitare il diritto di servitù di passaggio sull'area.
Deducono:
di aver provato, nel corso del giudizio di primo grado, l'esistenza della servitù di passaggio sulla stradina a mezzo degli atti pubblici prodotti;
che il tribunale ha errato nel ritenere inesistente, perché non comprovata, la servitù di passaggio in favore degli appellanti;
che sarebbe stato onere dell'appellato dare prova della estinzione della servitù per non uso ventennale;
che la prova del diritto di servitù è emerso anche dalle prove orali;
che dalle prove orali è emerso anche che le opere realizzate dal _1 hanno intercluso
la stradina;
che i diritti reali di godimento sono diritti autodeterminati, per cui non rileva la causa petendi, la quale può essere mutata nel corso del giudizio;
che il tribunale avrebbe, dunque, dovuto riconoscere esistente la servitù di passaggio.
Con il terzo motivo contestano l'errata valutazione, da parte del tribunale, degli esiti della
CTU.
Deducono:
che il tribunale ha disposto una CTU percipiente;
che avrebbe allora dovuto recepire pienamente le risultanze della CTU, mentre nel caso di specie se ne è discostato, senza per altro adeguatamente motivare;
che dalla CTU emergeva la corrispondenza della stradina interpoderale con quella descritta in citazione, nonché la percorribilità pedonale;
che avrebbe dovuto essere disposta una integrazione della CTU, al fine di accertare l'esistenza di alterazioni altimetriche intervenute sul primo tratto di strada e se queste erano state provocate dai lavori realizzati dal _1 ;
che devono ritenersi accertate le violazioni lamentate dagli appellanti e quindi legittima la richiesta di eliminazione degli ostacoli all'utilizzo della stradina, in violazione degli artt. 1065,
1064, 1068 c.C.
Con l'ultimo motivo di gravame lamentano la violazione degli artt. 1079 e 1067 c.c., avendo il tribunale disconosciuto l'esistenza del diritto di passaggio in favore degli appellanti e non avendo disposto la cessazione dell'impedimento.
Deducono: che la condotta dell'appellato ha reso più gravosa la servitù gravante sul fondo servente, in violazione dell'art. 1067 c.C.;
_1che il tribunale, pur riconoscendo lo sconfinamento del su una parte del tracciato oggetto di servitù di passaggio, non ha ritenuto integrata la lesione del diritto degli appellanti,
in violazione degli artt. 1065, 1064, 1068 c.c.
Così concludono: "nel merito;
A) – in totale riforma della sentenza n. 865/2021 (R.G. 129/201) del tribunale di
Avellino, pubblicata in data 13/05/2021, relativamente ai capi richiamati in narrativa, accogliersi i motivi del gravame;
B) – in ogni caso condannare il signore Controparte_1 al pagamento delle spese e competenze professionali relative ai due gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario, iva e Cpa di legge".
5. Si è costituito Controparte_1
Eccepisce l'inammissibilità del secondo motivo di appello, in quanto per la prima volta, gli appellanti propongono domanda di accertamento e tutela della servitù di passaggio.
Eccepisce l'inammissibilità anche del quarto motivo di appello, in quanto collegato al secondo.
Deduce, infine, l'infondatezza dei motivi di doglianza.
Chiede il rigetto dell'appello; con vittoria di spese, da distrarsi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui non ha riconosciuto l'esistenza della strada interpoderale in comproprietà anche dei Pt_1 .
1.1.La creazione di una strada vicinale agraria dà vita ad una comunione incidentale derivante, senza necessità di un atto negoziale, né tantomeno di un atto scritto, dal conferimento di zone di terreno da parte dei proprietari di fondi contigui e dalla effettiva costruzione della strada stessa, determinando la perdita dell'individualità delle singole porzioni e la nascita di un nuovo bene, accessorio dei vari fondi in base ai principi stabiliti dagli artt. 817, 922 e 939 c. c. (v. Cass. 19746/2024; 25364/2014)
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “le strade vicinali private non sono soltanto quelle formulate con il conferimento di parti di proprietà fronteggiantesi, ma anche quelle la cui sede è formata mediante conferimento di tratti successivamente svolgentisi per intero su ciascun fondo dei proprietari confinanti. Né può escludersi il carattere vicinale solo perché la strada risulti formata in alcuni tratti da conferimenti di frontisti e in altri mediante conferimento di parti di fondi che si succedono. Eccezionale è soltanto che la strada risulti formata "ex collatione privatorum agrorum" e destinata all'uso comune, per la necessità stessa delle comunicazioni e delle culture dei fondi lambiti o attraversati” (v. Cass.
11466/2021) ed anche che “la comunione si estende anche rispetto ai terreni posti in consecuzione e confinanti con la parte terminale della strada, qualora questa risulti destinata anche al loro servizio, ancorché i relativi proprietari non abbiano potuto contribuire alla formazione della strada con apporto di terreno, ma ciò sempre che il contrario non risulti dai titoli" (v. Cass. 2388/2023)
1.2. In ordine alla prova della esistenza di una comunione gravante su una strada vicinale, la Corte di legittimità ha chiarito che "l'accertamento della comunione di una via privata, costituita "ex collatione agrorum privatorum", non è soggetto al rigoroso regime probatorio della rivendicazione, potendo tale comunione, al pari di ogni "communio incidens", dimostrarsi con prove testimoniali e presuntive, comprovanti l'uso prolungato e pacifico della strada da parte dei frontisti e la rispondenza della stessa alle comuni esigenze di comunicazione in relazione alla natura dei luoghi, con la conseguente necessità di una valutazione complessiva degli elementi, anche indiziari, addotti, al fine di stabilire l'effettiva destinazione della via alle esigenze comuni di passaggio" (v. Cass. 30723/2018;
19994/2008).
1.3. Nella specie, l'esistenza di una strada interpoderale in proprietà comune anche degli appellanti emerge dai seguenti elementi fattuali:
- sulla mappa catastale, al foglio 5 del comune di Montemiletto, è riportato il tracciato della strada interpoderale, posta a cavallo tra la proprietà di _1 (partt. 241, 700 e 701) e la proprietà Per_5 (part. 242), fino a giungere alla part. 239, di proprietà di Pt_1 25 327 314
311
236
1357
699 313
1040
6+
335 238
720
239
354
148
1237
1349
1233
242
244
295 245 652
Stazione
65
PROPRIETA' D'MO NT
PROPRIETA' LO ED
PROPRIETA' CA RN
EN NA E EN UG
CORTE COMUNE
In merito va chiarito che correttamente sulla mappa la strada vicinale è riportata con doppia linea tratteggiata. II _1 ha sostenuto che invece, avrebbe dovuto essere riportata con linea continua, trattandosi di strada privata aperta ad uso pubblico. Invero, nella specie, non si tratta di strada privata ad uso pubblico, ma di strada interpoderale, quindi destinata ad un uso privato, limitato ai comproprietari della stessa,
- in alcuni atti pubblici di vendita prodotti dagli appellanti in primo grado (e riportati anche nella CTU) si fa menzione della strada interpoderale:
a) pagina 1-2 dell'atto Per_6 del 22-09-1911, dove nella descrizione dei confini del bene recita essere confinante con strada rotabile "Provinciale", beni del sig. Persona_7 '
' Controparte_5 e beni di Persona_9 viottolo vicinale, beni di Persona_8 beni di
[...] e fratelli;
Per_4 del 21/08/1965 ove si legge:b) a pagina 2 lettera A dell'atto per notaio e confina con strada provinciale, strada condominiale, Persona_10
[...]
Persona_11 e beni dei germani Controparte_3 ed CP_1 . CP_1|| ha evidenziato che il riferimento alla strada condominiale o vicinale è generico, non essendo precisamente individuata la posizione e le dimensioni di tale strada. Invero,
nella zona presa in considerazione dagli atti pubblici sopra richiamati ed interessata dagli atti di vendita, vi è un'unica strada interpoderale (quella riportata nella mappa catastale): per cui non è possibile alcun fraintendimento;
- vari testimoni, ascoltati nel corso dell'istruttoria di primo grado, hanno confermato l'esistenza di questa strada interpoderale ed hanno aggiunto che di essa facevano uso i
Pt_1 per raggiugere la loro proprietà ed anche gli altri proprietari dei terreni contigui al tratturo [A. CP_4 "Mi consta perché sono nata ed ho vissuto sempre li, che le particelle indicate nel capo di prova, trovavano accesso alla strada provinciale per mezzo di una stradina che giunge, costeggiando altri terreni, sulla strada provinciale” (cap. 4, attori, udienza 14.11.2014). E. CP_4 : "confermo la circostanza. C'era una stradina che dalla proprietà dei Pt_1 sboccava sulla Strada Provinciale 56. Posso dire che una strada interpoderale" (cap. 4 – 5 attori, udienza 26.3.2015).
G. Capone: "Ho visto che Persona_2 attraversava una stradina che collegava la sua casa con [incomprensibile] con la Via Provinciale” (cap. 4 attori, udienza 8.6.2015).
Tes_1 : "Confermo la circostanza. lo da ragazzo passavo sempre per la stradina, che portava dalla Strada Provinciale alla casa di Pt 1 ". E ancora: "Preciso che la stradina in terra battuta l'ho vista attraversare e percorrere dai Pt_1 " (cap. 4 e ADR sul cap. 7 attori,
udienza 8.6.2015). E. Per_5 : "Per raggiungere il fabbricato rurale descritto nel capo di cui mi è data lettura, i attraversavano una stradina di terra battuta (...); alla detta stradina si accedevaPt_1 attraverso la strada principale" (cap. 4 attori, udienza 6.7.2015);
A. Tes_1 "Mi recavo spesso presso l'abitazione dei Pt_1 per aggiustare le botti di vino, dal padre degli attori e ho percorso la stradina di cui al punto 4 della indicata Il memoria degli attori" (cap. 4 attori, udienza 6.7.2015); "Attraverso quella stradina vi passavano sia i
_1 sia i Pt_1 sia altri" (ADR sul cap. 5 attori). " '
Tes_2 : "Conosco i luoghi di cui è causa ed in particolare il fondo di proprietà degli attori
(...) Sette / otto anni fa (...) abbiamo raggiunto il fondo degli attori attraverso una stradina che si diparte dalla strada provinciale ed è lunga circa cento metri" (ADR, udienza
15.2.2016).
A Tes_1 "Non vi era nessun'altra strada che potesse condurre al fabbricato dei Pt_1
(ADR sui cap. 11-12 attori)]; - lo stesso _1 non ha negato l'esistenza del tratturo, solo che l'ha definito una mulattiera e non una vera strada interpoderale, in ragione della ridotta dimensione della stessa (circa due metri di ampiezza). Va precisato che, però, le dimensioni della strada non sono elemento rilevante per stabilire se esista o meno una strada interpoderale, potendo questa, per ipotesi, anche avere dimensioni ridotte ed essere destinata esclusivamente ad un passaggio pedonale;
la strada interpoderale in questione, benchè lungo il suo percorso attraversi proprietà di
_1 e di Per_5 ma non quella dei Pt_1 nel suo ultimo tratto conduce e sbocca " '
sulla particella 239, su cui insiste una corte comune anche dei Pt_1 - e da cui, poi, si diparte tutta la proprietà edilizia e dei terreni dei Pt_1 (partt. 240, 719, 234, 236, 238,
292, 1233). Pertanto, non vi è dubbio che la strada interpoderale serva anche la proprietà dei Pt_1 visto che conduce direttamente alle proprietà di questi. Alla luce di questa '
circostanza, non risulta decisivo che l'ultimo tratto della strada interpoderale insista anche sulla proprietà dei Pt_1 (part. 1233), come in effetti appare dalla mappa catastale, o -
-
come evidenziato dal _1 - solo sulla particella 699 dell'appellato: il dato rivelante è, al fine di dichiarare la comproprietà dei Pt_1 sulla strada - alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata – che questa serva anche la proprietà dei
- Pt_1
1.4. Alla luce degli elementi evidenziati, deve dichiararsi esistente la strada interpoderale come individuata, nel suo percorso, nella mappa catastale sopra riportata.
1.5. Della stessa deve essere dichiarata la comproprietà, comune anche agli appellanti
Pt 1 .
1.6. Quanto alle dimensioni di tale strada, il CTU ha riconosciuto che la stessa non era più
ampia di due metri.
Per la parte in cui il tratturo insiste sulle proprietà contigue di CP_1 (part. 701) e di
(part. 242), lo stesso grava per un metro sulla proprietà dell'uno e per un metro Per_5
sulla proprietà dell'altro.
II CTU ha provveduto alla rappresentazione grafica delle dimensioni del tratturo con la produzione fotografica allegata alla consulenza: FOTO N.3
Larghezza media della servitù di passaggio m.2,00 circa
FOTO N.4
Larghezza media della servitù di passaggio m.2,00 circa
P.lla 242 proprietà
LL E.
Propieta
D'Amore
Antonio 1.7. Dagli atti di causa non emerge alcun elemento da cui desumere che la strada vicinale in questione avesse una dimensione più ampia.
Non vi è agli atti alcuna fotografia da cui emerga tale più ampia dimensione. Tes_3 testimone ascoltato ha precisato quale fosse la dimensione della strada;
per altro, i testimoni ascoltati hanno parlato di passaggio sulla strada, senza precisare di avere utilizzato automezzi.
1.8. Pertanto, deve essere accertato che la strada interpoderale in comunione aveva una dimensione di circa due metri di larghezza.
Alcun ostacolo al riconoscimento della esistenza della strada interpoderale rappresenta l'accertare che tale strada avesse una dimensione che consentiva esclusivamente il passaggio pedonale.
Può infatti ben esistere una strada interpoderale di dimensioni ridotte, atta solo alla percorrenza delle persone.
D'altro lato, una conferma della possibilità della esistenza di strade interpoderali anche di ridotte dimensioni si riscontra nel fatto che, come noto, sulle mappe catastali, una strada vicinale è individuata con doppia linea tratteggiata solo ove raggiunga una certa dimensione
(m. 1), altrimenti viene segnata solo con un'unica linea tratteggiata.
2. La domanda con cui i Pt_1 hanno chiesto la tutela del loro diritto di comproprietà sulla strada interpoderale, con conseguente ordine, al _1 di eliminare gli impedimenti frapposti all'esercizio del diritto di godimento della strada, merita parziale accoglimento, nei limiti della motivazione che segue.
2.1. Posto il percorso della strada interpoderale, come individuato nella mappa catastale sopra riportata, II CTU ha accertato che una parte del tratturo, della dimensione di mq 42,20 circa, è stato inglobato nella part. 701 dal _1 nel momento in cui questi ha realizzato lavori di pavimentazione della strada che insiste esclusivamente sul suo terreno, lavori a seguito dei quali ha invaso una parte delle partt. 281 e 242 - quest'ultima, di proprietà di
Per_5
II CTU precisa che tale sconfinamento della part. 701 è avvenuto nella parte iniziale del tracciato, ad iniziare da una porzione della rampa di accesso dello stradone privato (del
_1 ), lastricato in cemento, che al lato Sud si diparte dal ciglio della strada pubblica e
_1 ) del giunge in direzione Nord al pilastro destro (per chi entra nella proprietà cancello carrabile ivi esistente (v. pg. 6 della consulenza). _12.2. L'occupazione di parte del tratturo da parte del con la pavimentazione da questi realizzata, emerge con chiarezza dalla seguente fotografia, allegata alla consulenza d'ufficio quale foto n. 1, riportata a pg. 6
FOTO N.1
Pilla 701 di proprietà
D'Amore Antonio.
(p.convenuta),
Stradone carrabile privato di proprietà del convenuto che a lato Sud si diparte Porzione di suolo facente parte delle P.lle 281 e 242 dal confine con la strada pubblica e si che risultano essere stata occupate per mq.42,00 circa sviluppa per un primo tratto sulla P.lla dallo sconfinamento della P.lla 701 di proprietà del 701 in modo tangente al tracciato convenuto Sig.D'Amore Antonio. catastale della servitù di passaggio e Su detta fascia di suolo si sviluppa la parte iniziale del prosegue in direzione Nord fino a tracciato catastale della servitù di passaggio oggetto di giungere alle P.lle 906 e 700 anch'esse causa. di proprietà del conveuto.
2.3. II CTU ha anche rappresentato graficamente, a mezzo di elaborati planimetrici dei rilievi celerimetrici eseguiti, la parte di tratturo occupata dal _1 con la pavimentazione: Sup. della servitu' occupata 42,20 m²
PROPRIETA 699
905 237 700
117 103 232 PATTOREA
+107 102
104
105 118 106 906 303 114 CARREGGIATA 301 701 CEMENTO 122 113 8 121 PROPRIETA' A
5 207 204124 A
1 101 300
R
,3 D'MO 123 108 7 1
O
209 CORTE T
2 E R A
201125 A COMP 111 CONFINE CATASTALE 1040
.
212 E
P
R 9 O 215 200 213 T 3 T TRATTO DI SERVITU 112 A 2 220 217
. P 221 3.40 214 9 218 PROPRIETA' 720 1
FRONCILLO 7 216 222 242 116
281
6
109
4
N
E PROPRIETA' P R D'MO A C 115 A 110 E A T R 241 E O TT
1237 A
3
3
2
1
315
295
IL C.T.U.
DOIT. ING.GENNARO COCOZZA
2.4. Come condivisibilmente osservato dal _1 l'inglobamento di parte del terreno in '
proprietà di non è questione che interessi i Pt_1 non potendo questi Per_5
-
rivendicare alcun diritto - e, inoltre, la pavimentazione di parte del tratturo non impedisce l'utilizzo di questo per il passaggio pedonale.
Pertanto, la circostanza che il tratturo sia stato - nella parte evidenziata nella planimetria dal
CTU pavimentato, non comporta alcuna limitazione del godimento in capo ai Pt_1
'2.5. Va però osservato che il _1 nell'inglobare parte delle particelle 281 e 242 e nel pavimentare lo stradone di ingresso alla sua proprietà, ha delimitato lo stesso stradone con una siepe che, in effetti, se non impedisce la percorrenza a piedi della parte di strada interpoderale pavimentata, impedisce, però, il passaggio dalla parte pavimentata a quella sterrata (tanto emerge dalla fotografia n. 1, sopra riportata).
Pertanto, deve essere ordinato al CP_1 di rimuovere la siepe in questione, al fine di consentire ai Pt_1 di continuare il percorso sul tratturo una volta terminata la parte pavimentata. 2.6. II CP_1 ha contestato che i Pt_1 abbiano chiesto, in primo grado, la tutela del godimento del diritto di passaggio sulla strada interpoderale anche in relazione all parte iniziale di questa, vale a dire quella che parte dalla trada provinciale e termina al cancello di ingresso della proprietà di _1
"nelle conclusioni del primo grado, hanno chiesto una tutela complessiva In vero, i Pt_1
del diritto di godimento sulla strada interpoderale in comunione, avendo lamentato l'appropriazione dell'intera strada da parte del _1 .
La circostanza - sottolineata dal _1 - che nella citazione di primo grado i Pt_1 abbiano parlato di interclusione a mezzo della realizzazione del cancello e di una recinzione,
e poi con le memorie ex art. 183 cpc. abbiano precisato che l'appropriazione riguardava anche il tratto iniziale del percorso, non comporta alcuna mutatio libelli illegittima, atteso che si tratta di precisazione di una domanda già formulata.
2.7. Il tratto della strada interpoderale che si diparte dal cancello di ingresso alla proprietà non è di CP_1 e si sviluppa lungo il confine tra la part. 701 e la part. 242 - di Per_5 stata occupata dai lavori realizzati dal _1 .
2.8. In primo luogo, va osservato che tra la strada realizzata dal _1 sul suo terreno
(part. 701) e il confine della strada interpoderale, vi è uno spazio, occupato da vegetazione e, in parte, da cemento come emerge dalle fotografie allegate alla consulenza -: FOTO N.2
Limite del confine esistente tra la proprietà del convenuto e l'inizio del tracciato catastale della serviti di passaggio
Stradone carrabile privato di proprietà del convenuto con vista da lato Nord verso il lato Sud a confine con la strada pubblica.
Come si può facilmente notare l'intero tratto del suddetto stradone privato di accesso al fabbricato e alla restante proprietà del convenuto Sig.D'amore Antonio si sviluppa con un tracciato quasi rettilineo che a lato sinistro (cioè ad Est) risulta essere a confine ossia tangente con il tracciato catastale della servità di passaggio oggetto di causa.
FOTO N.3
Larghezza, media della servitu di passaggio,
m-2,00
P.lla 242 proprietà
LL E. FOTO N.4
Larghezza media della servitù di passaggio m.2,00 circa
Propieta'
D'Amore
Antonio
2.9. Come evidenziato anche dal CTU, per una lunghezza superiore a 70 metri, la strada interpoderale in questione si sviluppa lungo la scarpata esistente tra lo stradone privato di proprietà del Pt_3 e le particelle 281, 242 e 241, sottoposte alla part. 701 di circa 2 metri. 2.10. I Pt_1 hanno sostenuto che la scarpata sulla quale si situa la strada interpoderale sia stata creata dal _1 al momento della relazione dei lavori sulla part. 701. Pertanto, chiedono che il _1 venga condannato al ripristino dei luoghi allo stato preesistente.
|| CP_1 ha prodotto delle fotografie in primo grado - allegate alla memoria istruttoria ex art. 183 cpc da cui emerge che il dislivello tra la part. 701 e le partt. 242, 241 e 281 esisteva nel 1990, quindi anche prima della realizzazione dei lavori da parte di CP_1 (avvenuta nel 2009). ha Il teste Testimone_4
cm 70/80 e raggiunge mt 2/3".
19
"notevole parte da precisato altresì che il dislivello era '2.11. La scarpata, dunque, non è originata dai lavori realizzati dal CP_1 ma preesisteva a questi.
La conformazione del terreno è nel tempo mutata, ma solo perché sono stati eliminati i muretti a secco che agivano quale contenimento della scarpata dalla parte di CP 1 .
2.12. Lo sviluppo della strada interpoderale sulla scarpata non impedisce l'utilizzo della stessa per via pedonale ma, come evidenziato anche dal CTU, ne impedisce l'utilizzo a mezzo di veicoli.
Va però ricordato che non è stata acquisita alcuna prova che il tratturo fosse utilizzato anche con veicoli.
Pertanto, deve concludersi che la posizione del tratturo sulla scarpata non è di ostacolo a che i ne facciano uso per il passaggio pedonale.Pt_1
2.13. II CTU, infine, non ha rilevato alcuna invasione del tratturo nell'ultimo tratto, cioè dal termine della proprietà di Per_5 (part. 242) fino al punto in cui conduce all'aia comune anche ai Pt_1
Né ha rilevato l'esistenza di alcun ostacolo all'esercizio del godimento sulla strada interpoderale a mezzo di passaggio a piedi da parte dei Pt_1 .
3. 1 Pt_1 hanno anche chiesto di accertare la loro titolarità di un diritto di servitù
di passaggio sul tratturo in questione e che tale diritto venga tutelato dalle turbative poste in essere dal _1
La domanda è inammissibile, oltre che infondata.
3.1 I diritti reali di godimento sono diritti c.d. autodeterminati, in quanto individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto; cosicché nelle azioni ad essi relative, a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito, la "causa petendi" si identifica con i diritti stessi, mentre il titolo, necessario alla prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda (v. fra tante, Cass.
15915/2007; 40/2015).
La circostanza che a fondamento di un medesimo diritto reale si possa dedurre, nel corso del giudizio, un titolo di acquisto differente rispetto a quello prospettato all'inizio, non consente, però, di mutare l'oggetto della domanda, mutando il diritto reale di cui si chiede la tutela (v. Cass. 22502/2023; 13568/2008, in cui si legge che "incorre nel vizio di ultrapetizione, ai sensi dell'articolo 112 cod. proc. civ., il giudice del merito che, investito della richiesta di tutela di una servitù di passaggio, a piedi e con mezzi meccanici, abbia accolto la domanda, disponendo il ripristino dei luoghi, sul presupposto che tra le parti in causa, titolari di fondi limitrofi, sussista un diritto di proprietà comune sulla strada in quanto costituita
"ex collatione privatorum agrorum", perchè, in tale modo, sono rilevate, ai fini dell'accoglimento della domanda di ripristino, questioni estranee all'oggetto del giudizio e si
è posto a base della pronuncia un diritto diverso da quello vantato, impedendosi al convenuto di sollevare pertinenti eccezioni ed argomentazioni")
,3.2. I Pt_1 in primo grado, hanno chiesto accertarsi il loro diritto di comproprietà sulla strada interpoderale, in quanto bene in comunione ex collatione agrorum privatorum.
-In sede di appello hanno, invece, chiesto di accertare l'esistenza e la tutela sullo stesso
tratturo, di un diritto di servitù di passaggio.
Si tratta di due diritti reali diversi, fondati su fatti costituivi diversi. Per cui il chiedere invece della tutela del diritto di comproprietà la tutela del diritto di servitù di passaggio non implica una semplice allegazione di un differente titolo fondativo dello stesso diritto reale cosa consentita dalla evidenziata natura di diritti autodeterminati dei diritti reali - ma una illegittima e non consentita mutatio libelli.
3.3. In ogni caso, nel merito, si osserva che non è mai stato allegato sulla base di quale titolo i Pt_1 avrebbero acquistato un diritto di servitù di passaggio sul tratturo: non alcun titolo negoziale, non l'usucapione, né alcuna destinazione del padre di famiglia.
Neanche il titolo fondativo del preteso diritto di servitù emerge dagli atti negoziali prodotti
'dai Pt_1 i quali parlano dell'esistenza di una strada vicinale o condominiale, senza precisare in forza di quale ragione giuridica la strada meriti tale qualifica.
4. Alla fine, va accolta la domanda di accertamento della esistenza di una strada interpoderale come sopra individuata - e del diritto di comproprietà ex collatione agrorum privatorum dei Pt_1 sul tratturo;
va anche accolta, nei limiti evidenziati, la domanda di tutela del diritto di comproprietà sulla strada interpoderale.
La sentenza di primo grado deve, dunque, essere riformata.
5. Alla riforma della sentenza di primo grado deve fare seguito la regolazione delle spese anche del primo giudizio, in ragione dell'effetto espansivo interno della riforma (art. 336 cpc). 6. Le domande avanzate dai Pt_1 sono state accolte solo in parte;
sussistono, pertanto, le condizioni per la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma secondo, cpc, essendosi avverata una delle ipotesi di soccombenza reciproca (v. Cass. 32061/2022).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) accoglie, per quanto di ragione, l'appello promosso da Parte_1 e Pt_2
riforma la sentenza del tribunale di Avellino n. 864, pubblicata il 18.05.2021 e, per
[...] '
l'effetto:
- accerta l'esistenza di una strada interpoderale - posta a cavallo tra la proprietà di CP_1
(partt. 241, 700 e 701) e la proprietà (part. 242), fino a giungere all'aia comune, Per_5
- individuata nella planimetria riportata a posta nella part. 239, di comproprietà di Pt_1 pg. 9 della presente sentenza;
e Parte_2 di un diritto diaccerta l'esistenza in capo a Parte_1 comproprietà, ex collatione agrorum privatorum, sulla strada interpoderale individuata;
- condanna Controparte_1 alla rimozione della siepe - che impedisce il passaggio dalla parte di tratturo pavimentata a quella sterrata - come individuata a pg. 14 di questa sentenza;
B) compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15.7.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini