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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/12/2025, n. 2313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2313 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 948/2018 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentato in forza di Parte_1 C.F._1 procura generale da elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_2 dell'Avv. Stefano Retto che la rappresenta e difende per procura in atti, attore, contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata presso Controparte_1 C.F._2 lo studio dell'Avv. Filippo Cusmano che lo rappresenta e difende per procura in atti, convenuta, alla quale è stato riunito il procedimento n. 1533/2021 R.G. promosso da
(c.f. ), elettivamente domiciliata presso Controparte_1 C.F._2 lo studio dell'Avv. Filippo Cusmano che lo rappresenta e difende per procura in atti, attrice, contro
(c.f. ), rappresentato in forza di Parte_1 C.F._1 procura generale da elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_2 dell'Avv. Stefano Retto che la rappresenta e difende per procura in atti, attore,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 10 dicembre 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO L'istanza di prosecuzione del giudizio di merito, presentata nell'interesse di
, prende le mosse dalla complessa vicenda relativa alla denuncia Controparte_1 di nuova opera ex art. 1171 c.c. e art. 688 c.p.c., avente ad oggetto la ricostruzione di un muro di contenimento a ridosso della proprietà della reclamante, confinante con un immobile di proprietà del reclamato In seguito al crollo del Parte_1 muro, la ha provveduto al rifacimento dello stesso all'interno dei propri CP_1 confini, mentre l' ha contestato la legittimità dell'opera, sostenendo che la Parte_1 nuova costruzione avrebbe arrecato pregiudizio alla statica del proprio immobile e modificato il deflusso delle acque meteoriche.
Nel corso del procedimento cautelare, il Giudice ha nominato un C.T.U., il quale ha accertato che il muro era stato realizzato all'interno della proprietà della e CP_1 che, al contrario, il garage di proprietà dell' sconfinava nella particella di Parte_1 proprietà della reclamante. Da ulteriori verifiche presso il Genio Civile è emerso che il garage risultava abusivo, non essendo presente nel progetto originario depositato e non avendo ottenuto le necessarie approvazioni statiche.
Nonostante tali risultanze, il Giudice cautelare ha dichiarato cessata la materia del contendere, condannando la al pagamento delle spese di lite e di CTU in CP_1 virtù del principio della soccombenza virtuale. Avverso tale ordinanza è stato proposto reclamo, rigettato dal Tribunale di Messina, che ha confermato la condanna alle ulteriori spese di lite.
Nell'istanza di prosecuzione, la evidenzia come il Giudice avrebbe dovuto CP_1 porre la liquidazione del CTU a carico dell'AR, essendo stato nominato quando la materia del contendere era già cessata. Sottolinea, inoltre, la nullità dell'ordinanza in relazione alla soccombenza virtuale per le spese di giudizio, poiché la documentazione prodotta dal Genio Civile, attestante l'abusività del garage del reclamato e il suo sconfinamento, non sarebbe stata adeguatamente valutata nel procedimento cautelare. La ribadisce che il pregiudizio lamentato dal CP_1 reclamato non deriva dalla costruzione del muro, regolare e conforme, bensì dall'opera abusiva realizzata dal reclamato stesso. costituitosi in giudizio, evidenzia che nel corso del giudizio Parte_1 cautelare da lui promosso, il CTU ha accertato la pericolosità dell'opera realizzata dalla resistente. Il Tribunale ha, quindi, condannato la al pagamento delle CP_1 spese di lite e di CTU, in virtù del principio di soccombenza virtuale. Aggiunge che la ha proposto reclamo, il quale è stato rigettato con ulteriore condanna CP_1 alle spese.
L'Alibrandi contesta puntualmente le argomentazioni avversarie, evidenziando come, al momento della proposizione del ricorso cautelare, i lavori non fossero ancora conclusi e che la data di ultimazione degli stessi (17 aprile 2018) fosse successiva al deposito del ricorso. Sottolinea inoltre che la questione dell'asserita abusività del garage è irrilevante ai fini della causa, trattandosi di un immobile regolarmente acquistato dall'istante dalla stessa resistente, e che nessuna responsabilità può essergli ascritta per eventuali violazioni edilizie risalenti a epoca anteriore all'acquisto. ribadisce che la fondatezza dell'azione di denuncia di nuova opera Parte_1 prescinde dalle questioni sollevate dalla controparte, essendo sufficiente l'accertamento della non ultimazione dell'opera e del pericolo di danno, entrambi riscontrati nel caso di specie. Richiama inoltre i provvedimenti del Tribunale che, sia in sede cautelare che in sede di reclamo, hanno riconosciuto la fondatezza delle sue domande e la pericolosità dell'opera realizzata dalla resistente.
In conclusione, l' chiede il rigetto di ogni domanda avversaria e la Parte_1 condanna della resistente alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con eliminazione del muro abusivamente costruito, fissazione di un termine perentorio per il ripristino dello status quo ante e previsione di una penalità di mora ex art. 614 bis c.p.c. in caso di ritardo, nonché la conferma delle condanne alle spese già disposte nei precedenti gradi del giudizio e la vittoria delle spese della presente fase processuale.
ha poi proposto opposizione avverso l'atto di precetto, con il Controparte_1 quale ha intimato il pagamento della somma complessiva di € Parte_1
11.273,27, oltre accessori di legge, a titolo di spese legali liquidate nelle due ordinanze emesse all'esito del procedimento cautelare ante causam per denuncia di nuova opera. L'opponente contesta la legittimità dell'esecuzione forzata, sostenendo che le ordinanze cautelari, avendo natura provvisoria e non decisoria, non possono costituire titolo esecutivo definitivo, né acquisire autorità di giudicato sulle questioni di merito, che restano riservate al giudizio a cognizione piena. Sottolinea come la fase cautelare del procedimento si sia conclusa con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in quanto l'opera oggetto di contestazione era stata ultimata prima della notifica del ricorso. Tuttavia, durante il giudizio, è emerso che una parte dell'immobile dell'opposto sconfinava abusivamente nella proprietà dell'opponente, circostanza confermata anche dalla
CTU.
Richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la liquidazione delle spese in base al principio della soccombenza virtuale non producono giudicato sostanziale e non precludono la riproposizione delle questioni di merito in un successivo giudizio.
Evidenzia sia la sussistenza di un grave e irreparabile danno in caso di esecuzione forzata, sia il fumus boni iuris derivante dalla possibilità che il giudizio di merito si concluda in suo favore, con conseguente difficoltà di recuperare le somme eventualmente pagate, anche in considerazione della crisi economica in atto. ha eccepito la nullità della procura rilasciata dall'opponente, in Parte_1 quanto non sarebbe possibile desumerne l'oggetto o il giudizio cui si riferisce, chiedendo quindi l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c.
Dopo aver ricostruito i fatti che hanno condotto all'emissione del precetto opposto, evidenziava che nel procedimento cautelare avviato da il Tribunale aveva Parte_1 accolto le sue ragioni, condannando la al pagamento delle spese di lite e di CP_1
CTU. Il successivo reclamo proposto da era stato rigettato, con ulteriore CP_1 condanna alle spese.
Sostiene che l'opposizione proposta da abbia natura meramente dilatoria, CP_1 non essendo contestata la regolarità formale del precetto né la quantificazione delle somme richieste. Sottolinea, inoltre, che l' in quanto docente universitario Parte_1
e titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare, sarebbe perfettamente in grado di restituire le somme eventualmente percepite, escludendo così ogni rischio di irreparabilità del danno.
Chiede, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 24 gennaio 2025 è stata disposta la riunione dei due procedimenti.
All'udienza del 10 dicembre 2025 la causa è stata assunta in decisione. La domanda proposta da non merita accoglimento. Controparte_1
L'istanza proposta da ai sensi dell'art. 703, comma 4, c.p.c. mira Controparte_1 alla prosecuzione del giudizio di merito, invocando il riesame delle statuizioni sulle spese (ivi incluse quelle di c.t.u.) assunte in sede cautelare nella procedura ex art. 1171 c.c. e già confermate dal collegio in sede di reclamo. L'oggetto del presente giudizio è identico a quello scrutinato nel procedimento di reclamo definito dal
Tribunale di Messina con ordinanza collegiale del 27 gennaio 2021 (rep. n. 273/2021 del 2 febbraio 2021), che ha rigettato il gravame di e confermato Controparte_1 la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Dalla lettura dell'istanza di prosecuzione del giudizio e degli atti del precedente reclamo emerge che ripropone le medesime censure già disattese Controparte_1 dal collegio: a) la pretesa tardività e inutilità della c.t.u.; b) la richiesta di porre le spese di c.t.u. a carico dell'AR; c) la domanda di condanna alle spese in danno di in ragione dell'asserita abusività del suo immobile. Parte_1
Tali profili risultano sovrapponibili a quelli articolati nel reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. e non si accompagnano ad alcun fatto nuovo o documento idoneo a mutare il quadro decisorio.
La censura con la quale la ricorrente si duole della mancata imputazione delle spese di c.t.u. a carico dell'AR è infondata.
In primo luogo, il collegio ha già chiarito che, dichiarata la cessazione della materia del contendere, la regolamentazione delle spese doveva avvenire secondo il criterio della soccombenza virtuale, con la conseguenza che la c.t.u. – disposta per verificare la sussistenza del pericolo denunciato e dunque necessaria ai fini della decisione – doveva essere posta a carico della parte virtualmente soccombente. In secondo luogo, l'addebito delle spese di c.t.u. all'AR costituisce eccezione che presuppone, tra l'altro, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte beneficiaria: evenienza che non risulta in atti allegata né provata dalla ricorrente essendo a tal fine inidonea la documentazione allegata il 21 ottobre 2025 perché, comunque, relativa alla situazione reddituale attuale della (2025) e non già alla fase pregressa CP_1 rispetto alla quale non risulta in atti alcuna delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Pertanto, non ricorrono i presupposti per derogare alla regola generale della rifusione delle spese secondo l'esito (anche virtuale) della lite. In ordine al riparto delle spese del giudizio cautelare, si osserva che, come già affermato nell'ordinanza del 27 gennaio 2021, la cessazione della materia del contendere non impedisce la decisione sulle spese, che vanno poste a carico della parte che, in base ad una valutazione prognostica, sarebbe risultata soccombente nel merito. Nel caso concreto, tale valutazione si fonda su due presupposti: (a) i tempi di ultimazione dei lavori successivi al deposito del ricorso;
e (b) il pregiudizio che l'opera realizzata dalla arreca all'immobile dell' CP_1 Parte_1
Per quanto concerne la data di ultimazione dei lavori, occorre precisare che il ricorso ex art. 1171 c.c. proposto da è stato depositato il 16 febbraio Parte_1
2018. Dagli atti di causa emerge che i lavori contestati sono stati ultimati solo successivamente: il c.t.u., ing. , ha individuato la data di ultimazione Controparte_2 dei lavori nel 17 aprile 2018 e la stessa ne assume l'ultimazione Controparte_1 al 15 marzo 2018. In ogni caso, si tratta di data successiva alla proposizione del ricorso, sicché correttamente il giudice della fase cautelare ha dichiarato cessata la materia del contendere e il collegio ha poi confermato tale conclusione ai fini delle spese.
In relazione alla pericolosità dell'opera la c.t.u. espletata ha accertato che il muro eretto da insiste in parte sulla soletta del garage di proprietà Controparte_1 per un'estensione di circa 10,36 m (longitudinale) e 1,13 m Parte_1
(trasversale), ed è stato realizzato senza le preventive verifiche strutturali e senza la prescritta autorizzazione del Genio Civile, risultando pertanto pregiudizievole per la statica dell'immobile sottostante.
Ne discende, ai fini della soccombenza virtuale, la corretta imputazione delle spese in capo alla ricorrente.
È poi infondata la doglianza secondo cui le spese andrebbero poste a carico della controparte in ragione dell'abusività dell'immobile di Il collegio Parte_1 ha già chiarito che tale profilo attiene a rapporti pubblicistici e non incide sulla tutela privatistica del proprietario-possessore contro il pericolo derivante da opere altrui, richiamando in motivazione l'orientamento secondo cui l'irregolarità edilizia non preclude la protezione del diritto in sede civile (Cons. St., sez. II, 6 agosto 2019, n.
5573; in senso conforme Cass. civ., sez. VI, 19 gennaio 2017, n. 1395). Inoltre, nel caso concreto, la situazione di rischio trae origine dall'opera della , come già CP_1 accertato dal c.t.u., e non dall'immobile di . Pt_1
Per le ragioni fin qui esposte la domanda di deve essere rigettata. Controparte_1
In considerazione del rigetto della domanda di merito proposta da CP_1
, va rigettata anche l'opposizione al precetto (R.G. n. 1533/2021) proposta
[...] dalla stessa . CP_1
Quest'ultima ritiene che, in considerazione della natura provvisoria della statuizione emessa all'esito della fase cautelare, nel giudizio di merito è possibile rimettere in discussione sia il merito della causa sia la pronuncia sulle spese.
Preliminarmente va esclusa la nullità della procura rilasciata da , Controparte_1 dal momento che l'allegazione della stessa all'atto di opposizione a precetto rende evidente che la procura sia riferita al relativo giudizio.
Nel merito va in primo luogo rilevato che la statuizione sulle spese di lite contenuta in un provvedimento cautelare, trattandosi comunque di un titolo di formazione giudiziale contenuto in un provvedimento emesso in un procedimento contenzioso, costituisce titolo esecutivo (cfr. Cass. 14 gennaio 2011, n. 760 in motivazione).
Va precisato che in effetti nella fase di merito resta sempre impregiudicato il potere del giudice di rivalutare, all'esito, la pronuncia sulle spese adottata nella fase cautelare, in conseguenza della strumentalità, mantenuta dalla l. n. 80 del 2005, tra tutela cautelare e merito (cfr. Cass. 1 marzo 2019, n. 6180).
Tuttavia nel caso in esame si è dato atto della correttezza della statuizione con la quale il Giudice della fase cautelare ed il Tribunale in composizione collegiale hanno posto a carico della l'onere delle spese. CP_1
Ne discende l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla avverso il CP_1 precetto con il quale ha intimato il pagamento della somma di € Parte_1
11.237,27 a titolo di spese legali liquidate con i provvedimenti emessi nel corso della fase cautelare, dal momento che la statuizione sulle spese non è stata oggetto di revisione nella presente fase di merito.
Va ora esaminata la domanda con la quale ha chiesto la Parte_1 fissazione di un termine per il ripristino dello stato dei luoghi.
Preliminarmente va rilevata l'ammissibilità della domanda nella fase di merito instaurata a seguito della definizione del giudizio cautelare. La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che “nel procedimento di nunciazione, invero, la fase cautelare, intesa alle determinazioni provvisorie per la cui concessione
è richiesta la ricorrenza delle condizioni poste dagli artt. 1171, comma 1 o 1172, comma 1 c.c., è distinta da quella di merito, destinata al completamento dell'indagine sul fondamento della tutela, possessoria o petitoria, domandata dal ricorrente, tuttavia entrambe costituiscono momenti di un unico grado del medesimo giudizio - anche quando, prima della novella sul giudice unico di primo grado, la seconda doveva svolgersi innanzi a giudice diverso, trattandosi di giudizio petitorio, per ragioni di competenza per valore -, onde nella seconda fase non è inibita la specificazione della pretesa di merito ove riconducibile alle ragioni fatte valere con il ricorso originario, anche se non necessita una nuova diversa domanda, essendo sufficiente valida ed efficace quella iniziale”.
In altri termini, nelle azioni di nunciazione il provvedimento cautelare rappresenta solo la misura immediata intesa ad impedire il verificarsi del danno o l'aggravamento di quello già in parte provocato e tale misura è necessariamente solo prodromica alla definitiva pronunzia nel merito intesa all'eliminazione delle cause stesse della situazione di danno o di pericolo, onde il provvedimento definitivo ben può essere,
e generalmente è, diverso da quello cautelare e la sua richiesta, anche se non espressa nell'istanza introduttiva, in essa può essere implicita, sì da consentirne la proposizione esplicita nella fase di merito proprio a seguito degli accertamenti tecnici che consentono di precisarne i contenuti (Cass. 10 febbraio 2010 n. 3012;
Cass. 28 aprile 2004 n. 8128).
La domanda giudiziale infatti, per esser correttamente interpretata, deve esser considerata non solo nella sua formulazione letterale, ma anche e soprattutto nel suo contenuto sostanziale, avendo riguardo alle finalità perseguite dalla parte, onde è che un'istanza non esplicitamente e formalmente proposta può ritenersi implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda espressamente proposta ove risulti in rapporto di connessione necessaria con il petitum e la causa petendi di questa, con il solo limite di non estenderne l'ambito di riferimento;
ciò che è stato espressamente e correttamente rilevato dal giudice a quo con riferimento alla domanda di rispristino, che costituisce effetto naturale dello stesso ricorso introduttivo. D'altra parte, quand'anche una tale domanda non fosse esplicitamente proposta, tuttavia, ove la denuncia di nuova opera esprima, come nella specie, l'esercizio di un'azione di reintegrazione o di manutenzione nel possesso di un bene immobile intesa alla contestazione della turbativa derivanti dall'esecuzione dell'opera medesima, la richiesta di ripristino dello stato dei luoghi, id est di demolizione del manufatto (o della parte di esso realizzata prima del provvedimento di sospensione se intervenuto), deve comunque intendersi logicamente inclusa nell'originario petitum nonostante con il ricorso introduttivo della fase cautelare questo possa essere stato limitato alla sola richiesta di sospensione dei lavori - e, quindi, ove esplicitata o resa comunque comprensibile nelle conclusioni della fase di ordinaria cognizione in primo grado od anche in grado di appello, non è qualificabile come domanda nuova preclusa, rispettivamente, dagli artt. 183 e 345 c.p.c.” (Cass. 14 marzo 2019, n. 7322).
Deve dunque ritenersi che la domanda di ripristino dello stato di fatto è implicita nella domanda di denuncia di nuova opera proposta dall' Parte_1
Nel merito la domanda di rimessione in pristino avanzata da è Parte_1 fondata.
Gli esiti della C.T.U. – pienamente attendibili per completezza, metodo e coerenza,
e non efficacemente smentiti da contrarie emergenze istruttorie – attestano che il nuovo muro è stato realizzato in parte sull'estradosso del solaio dell'autorimessa di avanzando di circa 1,60 m rispetto alla precedente ubicazione, Parte_1 con aggravio di carichi e modifica delle condizioni idrauliche superficiali. La mancanza di preventivi calcoli e della autorizzazione sismica ex art. 94 d.P.R.
380/2001 integra un vulnus alle condizioni minime di sicurezza strutturale e conferma il pericolo attuale per la statica del bene del ricorrente, oltre a un rischio di infiltrazioni.
In tale quadro, l'obbligo di eliminare l'opera pregiudizievole e di ripristinare lo status quo ante (con rimozione del muro in avanzamento e riposizionamento secondo l'originario allineamento) va imposto.
Tenuto conto della natura tecnica delle attività, della necessità di acquisire gli atti autorizzativi presso gli uffici competenti e della proporzione tra oneri e celerità imposta dall'interesse del proprietario sovrastante alla pronta eliminazione del pericolo, si reputa congruo fissare un termine di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza per l'integrale rimessione in pristino.
Fondata è anche la richiesta di applicazione della somma di denaro per ogni giorno di ritardo.
Ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., la misura deve essere proporzionata:
- alla natura della prestazione dovuta: si tratta di obbligazione di fare complessa (demolizione e ripristino in sicurezza, con adempimenti tecnico-amministrativi) la cui mancata esecuzione perpetua un pericolo strutturale e un rischio di infiltrazioni su bene di proprietà altrui;
- al vantaggio per l'obbligato dall'inadempimento: il mancato ripristino consente alla convenuta di evitare i costi (demolizione/ricostruzione, progettazione e pratiche) e di mantenere un'opera che – allo stato degli accertamenti – scarica carichi su struttura altrui senza le prescritte verifiche ed autorizzazioni;
- al danno quantificato o prevedibile: pur non essendo qui oggetto di liquidazione risarcitoria, le lesioni rilevate su travi e travetti del solaio,
l'elevazione dei carichi e i possibili ristagni configurano un pregiudizio potenziale non bagatellare, la cui perdurante esposizione accresce il rischio per persone e cose e riduce l'utilità del bene del ricorrente.
- ogni altra circostanza utile: la accertata assenza di autorizzazione sismica e di verifiche di sicurezza, in contesto sismico come quello messinese, impone una maggiore intensità della pressione coercitiva per assicurare la celere conformazione.
Alla luce di tali criteri, il Tribunale ritiene adeguata e proporzionata una penalità di mora di € 100,00 (cento/00) per ciascun giorno di ritardo, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del termine di 120 giorni fissato per l'adempimento, fino alla completa esecuzione della rimessione in pristino.
Le spese, liquidate come da dispositivo in misura compresa tra i valori minimi ed i valori medi in considerazione della modesta complessità della causa, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di . Controparte_1
Si precisa, infine, che nel giudizio riunito si liquidano le sole fasi studio, introduttiva e istruttoria e che, contrariamente a quanto dedotto dall' il sub Parte_1 procedimento n. 1533-1/2021 non implica un autonomo conteggio delle spese, costituendo una semplice fase della trattazione del giudizio portante (n. 1533/2021
R.G.).
p.q.m.
il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda di;
Controparte_1 rigetta l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto Controparte_1 notificato da il 12 marzo 2021; Parte_1 accoglie la domanda di e condanna alla Parte_1 Controparte_1 rimessione in pristino dello stato dei luoghi mediante rimozione del muro di contenimento realizzato in avanzamento e ripristino dell'originario allineamento;
fissa in 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione della presente sentenza il termine per l'adempimento. determina, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la penalità di mora in € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del termine sopra fissato e sino all'integrale adempimento;
condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese del giudizio n. 948/2018 R.G., liquidate in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese del giudizio, liquidate per il procedimento riunito iscritto al n. 1533/2021 R.G. in complessivi € 2.077,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Messina il 15 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza