Articolo 3 della Legge 7 febbraio 1987, n. 36
Articolo 2Articolo 4
Versione
10 marzo 1987
Art. 3. 1. Con le medesime modalita' di cui al precedente articolo 2, possono essere assunte a carico dello Stato le spese per i funerali di cittadini italiani o stranieri o di apolidi, caduti nell'adempimento del dovere o comunque deceduti in conseguenza di azioni terroristiche o di criminalita' organizzata.
Entrata in vigore il 10 marzo 1987
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