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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 04/02/2026, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 216/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
GL NI, Relatore
SARCINA VINCENZO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2330/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Avv. Difensore_4 - CF_Difensore_4
Avv. Difensore_5 - CF_Difensore_5
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Avv. Difensore_4 - CF_Difensore_4
Avv. Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Puglia 1 - Sede Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20381/RU NE DAZI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 179/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
i difensori del Ricorrente si riportano agli atti ed insistono affinchè il ricorso venga accolto
Resistente si riporta opponendosi alle richieste di controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.La società Ricorrente_1 S.p.A. con ricorso notificato all'Agenzia delle Dogane e Monopoli - DT- VIII Puglia, Molise e Basilicata Ufficio delle Dogane di Bari Sezione Antifrode e Controlli, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica e l'allegato riepilogativo di tutte le 92 operazioni doganali oggetto di revisione a mezzo delle quali è stata operata la rideterminazione dell'origine non preferenziale delle merci importate registrate a partire dal 24 settembre 2019 fino a quella del 23 settembre 2021 dichiarate per la classificazione biciclette finite e con provenienza e origine Turchia e che l'Ufficio assume aventi origine cinese e, per l'effetto applicando il relativo dazio antidumping e contestuale irrogazione della sanzione.
2. La società deduce la illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione sotto diversi profili e per violazione dei principi di buona fede e di responsabilità e chiede rimettersi gli atti alla Corte di Giustizia
Europea.
3. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha controdedotto alle censure, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Le parti hanno depositato memorie difensive e precedenti giurisprudenziali e su queste precisazioni all'odierna pubblica udienza, il ricorso è stato assegnato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. La questione controversa riguarda l'elusione dei dazi antidumping e compensativi su e-bike di origine cinese, dichiarate all'importazione in UE con origine turca.
Più in dettaglio, l'attività svolta dalla ricorrente di mero assemblaggio delle e-bike in Turchia è stata ritenuta inidonea a conferire la dichiarata origine non preferenziale turca, essendo stato accertato che tutte le componenti, inclusi i telai erano di origine cinese, in sostanza il 100% delle componenti i prodotti oggetto di importazione.
6. Va evidenziato che la vicenda trova causa e origine nell'indagine condotta dalla Direzione Antifrode Ufficio
Investigazioni Sezione Investigazioni Dogane, trasmessa in data 16 marzo 2023 agli Uffici dell'ADM della
Puglia Molise e Basilicata, contenente il Mission Report INF AM 13/2022 dell'OLAF.
In particolare, l'Ufficio Antifrode dell'Unione segnalava l'elusione dei dazi antidumping e compensativi su parti di bici e-bike di origine cinese, dichiarate all'importazione in UE con errata origine turca, fornite da società aventi stabilimenti in Turchia, tra cui Società_1 Società_2 Società_3(d'ora in poi Identificativo_1) e la società madre Società_4. Seguiva la verificazione dell'OLAF che accertava n. 229 temporanee importazioni in Turchia (tra cui quelle correlate alle importazioni che qui rilevano) effettuate dai fornitori turchi verificati, nel mentre l'Autorità doganale turca con e-mail del 2 giugno 2023 comunicava che “nell'ambito delle disposizioni 1 e 2 delle
Regole generali per l'interpretazione della tariffa e delle note per il capitolo 87, tutti i materiali importati secondo i regimi 4000 e 5100 si qualificano come e-bike piuttosto che parti o componenti…”.
In tale contesto, con il verbale di revisione dell'accertamento prot. 4332/RI del 2 dicembre 2024 notificato alla ricorrente si constatava proprio sulla base delle risultanze dell'indagine OLAF di cui al Mission Report, nonché della documentazione doganale, l'attività di mero assemblaggio delle e-bike in Turchia, inidonea a conferire la dichiarata origine non preferenziale turca, confermando che tutte le componenti, inclusi i telai, erano di origine cinese, in sostanza il 100% delle componenti le e-bike.
L'indagine OLAF veniva trasfusa nel verbale di revisione che nel constatare la difformità dell'origine turca dichiarata, accertava a carico della ricorrente l'elusione del dazio antidumping e del dazio compensativo, avendo la merce importata origine cinese come comprovato dalla corposa documentazione allegata al processo verbale di constatazione notificato alla parte e, in assenza di prova circa l'origine turca dichiarata.
Seguivano le osservazioni della ricorrente non ritenute attendibili e l'adozione dell'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica e di irrogazione della sanzione, impugnato con il ricorso in esame.
7. Per inciso va evidenziato che l'attività di accertamento è stata condotta in esecuzione delle raccomandazioni dell'Ufficio Europeo per la lotta antifrode a seguito della dimostrata frode perpetrata dall'esportatore Identificativo_1 al fine di eludere il pagamento dei dazi antidumping e compensativi decisi dall'Unione Europea per l'importazione di biciclette elettriche dalla Cina. Infatti, il meccanismo fraudolento è stato scoperto dalla Procura Europea (EPPO) di concerto con l'OLAF e con la cooperazione delle autorità turche
(Ministero del Commercio e dogane turche) che hanno lealmente collaborato alle indagini stabilendo che il semplice assemblaggio di pezzi, non conferisce l'origine turca al prodotto finito in base alle regole vigenti in materia doganale.
In particolare, il Ministero del Commercio turco confermava che tutti i materiali importati da Identificativo_1 ai sensi dei regimi 4000 (importazione definitiva) e 5100 (perfezionamento attivo) si qualificano come e-bike complete piuttosto che come parti o componenti e, a seguito dell'indagine dell'OLAF e gli uffici doganali turchi procedevano a riscuotere il dazio convenzionale ed il dazio doganale aggiuntivo imposti alla Turchia per le e-bike importate dalla Cina disconoscendo di fatto il certificato di origine turca delle merci.
Va aggiunto che per l'importazione di biciclette, e-bike e parti essenziali di biciclette originarie della RPC, la
Commissione Europea ha introdotto un dazio compensativo ed un dazio antidumping”, sulla considerazione che se in un Paese o, se due o più paesi intervengono nella fabbricazione di un prodotto, l'origine viene ottenuta dove le merci hanno subito l'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale, economicamente giustificata, in un'azienda appositamente attrezzata per tale scopo, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione.
Naturalmente l'applicazione di questo criterio può essere stabilita solo caso per caso, tenendo conto di tutti gli elementi delle ultime operazioni di trasformazione e della finalità di tali operazioni nell'ultimo paese di produzione, fermo restando che non è sufficiente a qualificare un prodotto come “nuovo” la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo senza che vi sia almeno un sostanziale apporto di valore aggiunto.
In base a tali norme si è pervenuti alla conclusione che le e-bike costituite da pezzi di origine cinese ed assemblate in Turchia restano di origine cinese. Circostanza rafforzata per l'assenza di catene di montaggio presso la sede della Identificativo_1.
Alla luce di quanto rappresentato vanno esaminate le censure dedotte dalla ricorrente.
8. Con il primo motivo e il secondo motivo di ricorso che possono essere esaminati congiuntamente, è dedotta la illegittimità dell'atto per violazione del diritto di difesa sotto diversi profili e per violazione dell'articolo
11 del d.Lgs. n. 374 del 1990 per mancata allegazione del rapporto LA.
Le censure sono infondate, atteso che tutti gli atti dell'indagine investigativa relativa alle importazioni in questione sono stati trasmessi alla ricorrente e contestati con il verbale di revisione dell'accertamento prot.
4332/RI del 2 dicembre 2024 con cui si rappresentava quali fossero le risultanze dell'indagine OLAF in ordine all'attività di mero assemblaggio delle e-bike in Turchia, inidonea a conferire la dichiarata origine non preferenziale turca, confermando che tutte le componenti, inclusi i telai, erano di origine cinese, in sostanza il 100% delle componenti le e-bike.
Quanto alla omessa allegazione del rapporto OLAF, deve ritenersi, conformemente a giurisprudenza consolidata (cfr. per tutte, Cass, Ordinanza n. 23686 del 28 luglio 2022) che trattandosi di atti riservati che, tuttavia, possono essere utilizzati dell'amministrazione nei procedimenti per inosservanza dei Regolamenti doganali, è legittimo l'atto di contestazione e accertamento ove riporti nei tratti essenziali il contenuto dei verbali ispettivi OLAF.
Nel caso il verbale di revisione riporta in toto il report LA e i suoi allegati e le TI dalla Cina di e-bike complete corrispondenti esattamente alle e-bike importate con bolletta oggetto di accertamento. Va, poi dato atto che la ricorrente ha acquisito anche in sede di accesso gli atti del procedimento, sicché non ha fondamento nemmeno la censura relativa alla violazione del diritto di difesa.
9. Il terzo e quarto motivo di ricorso relativi alla violazione dell'art. 10 del d.Lgs. n. 472/97 e dei principi di buona fede e diligenza, sono del pari infondati.
Va ricordato in proposito che per costante giurisprudenza comunitaria l'importatore non può invocare la buona fede ed essere esonerato da responsabilità per il pagamento dei dazi doganali conseguenti ad una importazione che integri un illecito doganale, in disparte la considerazione che la buona fede dell'importatore non lo esime da responsabilità per l'adempimento dell'obbligazione doganale essendo egli il dichiarante della merce importata quand'anche scortata da certificati inesatti o falsificati a sua insaputa, non potendo ricadere sulla Comunità le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini rientranti nel rischio di attività commerciali contro il quale gli operatori commerciali ben possono premunirsi nell'ambito dei loro rapporti negoziali (cfr., tra le tante, Cass. Ordinanza 14 febbraio 2019, n. 439).
10. Quanto alla richiesta di rinvio ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia, va evidenziato che non sussistono i presupposti processuali e, comunque è infondata nel merito, avendo l'Ufficio agito proprio in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in particolare ai Regolamenti U.E. e alle decisioni assunte sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese, per le quali attualmente è previsto oltre al dazio convenzionale pari al 6%, il dazio antidumping 62,1% e il dazio compensativo 17,2%.
11. In conclusione, considerato anche che all'esito della verifica relativa agli stabilimenti di assemblaggio turchi delle società esportatrici interessate, è risultato che Identificativo_1 ha importato dalla Cina biciclette elettriche complete non assemblate e pertanto queste avrebbero dovuto essere già classificate all'importazione in
Turchia come biciclette elettriche complete, non sussiste dubbio alcuno che le e-bike in argomento sono il risultato di semplici operazioni di assemblaggio, non di lavorazione o trasformazione sicché non possono ottenere l'origine del paese in cui tale semplice assemblaggio è avvenuto.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
L'oggettiva complessità della vicenda sottesa alla decisione, rapportata all'incerto quadro giurisprudenziale, caratterizzato (anche presso questa Corte di Giustizia Tributaria) da decisioni antitetiche, sono tutti elementi che impongono di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
GL NI, Relatore
SARCINA VINCENZO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2330/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Avv. Difensore_4 - CF_Difensore_4
Avv. Difensore_5 - CF_Difensore_5
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Avv. Difensore_4 - CF_Difensore_4
Avv. Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Puglia 1 - Sede Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20381/RU NE DAZI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 179/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
i difensori del Ricorrente si riportano agli atti ed insistono affinchè il ricorso venga accolto
Resistente si riporta opponendosi alle richieste di controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.La società Ricorrente_1 S.p.A. con ricorso notificato all'Agenzia delle Dogane e Monopoli - DT- VIII Puglia, Molise e Basilicata Ufficio delle Dogane di Bari Sezione Antifrode e Controlli, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica e l'allegato riepilogativo di tutte le 92 operazioni doganali oggetto di revisione a mezzo delle quali è stata operata la rideterminazione dell'origine non preferenziale delle merci importate registrate a partire dal 24 settembre 2019 fino a quella del 23 settembre 2021 dichiarate per la classificazione biciclette finite e con provenienza e origine Turchia e che l'Ufficio assume aventi origine cinese e, per l'effetto applicando il relativo dazio antidumping e contestuale irrogazione della sanzione.
2. La società deduce la illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione sotto diversi profili e per violazione dei principi di buona fede e di responsabilità e chiede rimettersi gli atti alla Corte di Giustizia
Europea.
3. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha controdedotto alle censure, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Le parti hanno depositato memorie difensive e precedenti giurisprudenziali e su queste precisazioni all'odierna pubblica udienza, il ricorso è stato assegnato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. La questione controversa riguarda l'elusione dei dazi antidumping e compensativi su e-bike di origine cinese, dichiarate all'importazione in UE con origine turca.
Più in dettaglio, l'attività svolta dalla ricorrente di mero assemblaggio delle e-bike in Turchia è stata ritenuta inidonea a conferire la dichiarata origine non preferenziale turca, essendo stato accertato che tutte le componenti, inclusi i telai erano di origine cinese, in sostanza il 100% delle componenti i prodotti oggetto di importazione.
6. Va evidenziato che la vicenda trova causa e origine nell'indagine condotta dalla Direzione Antifrode Ufficio
Investigazioni Sezione Investigazioni Dogane, trasmessa in data 16 marzo 2023 agli Uffici dell'ADM della
Puglia Molise e Basilicata, contenente il Mission Report INF AM 13/2022 dell'OLAF.
In particolare, l'Ufficio Antifrode dell'Unione segnalava l'elusione dei dazi antidumping e compensativi su parti di bici e-bike di origine cinese, dichiarate all'importazione in UE con errata origine turca, fornite da società aventi stabilimenti in Turchia, tra cui Società_1 Società_2 Società_3(d'ora in poi Identificativo_1) e la società madre Società_4. Seguiva la verificazione dell'OLAF che accertava n. 229 temporanee importazioni in Turchia (tra cui quelle correlate alle importazioni che qui rilevano) effettuate dai fornitori turchi verificati, nel mentre l'Autorità doganale turca con e-mail del 2 giugno 2023 comunicava che “nell'ambito delle disposizioni 1 e 2 delle
Regole generali per l'interpretazione della tariffa e delle note per il capitolo 87, tutti i materiali importati secondo i regimi 4000 e 5100 si qualificano come e-bike piuttosto che parti o componenti…”.
In tale contesto, con il verbale di revisione dell'accertamento prot. 4332/RI del 2 dicembre 2024 notificato alla ricorrente si constatava proprio sulla base delle risultanze dell'indagine OLAF di cui al Mission Report, nonché della documentazione doganale, l'attività di mero assemblaggio delle e-bike in Turchia, inidonea a conferire la dichiarata origine non preferenziale turca, confermando che tutte le componenti, inclusi i telai, erano di origine cinese, in sostanza il 100% delle componenti le e-bike.
L'indagine OLAF veniva trasfusa nel verbale di revisione che nel constatare la difformità dell'origine turca dichiarata, accertava a carico della ricorrente l'elusione del dazio antidumping e del dazio compensativo, avendo la merce importata origine cinese come comprovato dalla corposa documentazione allegata al processo verbale di constatazione notificato alla parte e, in assenza di prova circa l'origine turca dichiarata.
Seguivano le osservazioni della ricorrente non ritenute attendibili e l'adozione dell'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica e di irrogazione della sanzione, impugnato con il ricorso in esame.
7. Per inciso va evidenziato che l'attività di accertamento è stata condotta in esecuzione delle raccomandazioni dell'Ufficio Europeo per la lotta antifrode a seguito della dimostrata frode perpetrata dall'esportatore Identificativo_1 al fine di eludere il pagamento dei dazi antidumping e compensativi decisi dall'Unione Europea per l'importazione di biciclette elettriche dalla Cina. Infatti, il meccanismo fraudolento è stato scoperto dalla Procura Europea (EPPO) di concerto con l'OLAF e con la cooperazione delle autorità turche
(Ministero del Commercio e dogane turche) che hanno lealmente collaborato alle indagini stabilendo che il semplice assemblaggio di pezzi, non conferisce l'origine turca al prodotto finito in base alle regole vigenti in materia doganale.
In particolare, il Ministero del Commercio turco confermava che tutti i materiali importati da Identificativo_1 ai sensi dei regimi 4000 (importazione definitiva) e 5100 (perfezionamento attivo) si qualificano come e-bike complete piuttosto che come parti o componenti e, a seguito dell'indagine dell'OLAF e gli uffici doganali turchi procedevano a riscuotere il dazio convenzionale ed il dazio doganale aggiuntivo imposti alla Turchia per le e-bike importate dalla Cina disconoscendo di fatto il certificato di origine turca delle merci.
Va aggiunto che per l'importazione di biciclette, e-bike e parti essenziali di biciclette originarie della RPC, la
Commissione Europea ha introdotto un dazio compensativo ed un dazio antidumping”, sulla considerazione che se in un Paese o, se due o più paesi intervengono nella fabbricazione di un prodotto, l'origine viene ottenuta dove le merci hanno subito l'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale, economicamente giustificata, in un'azienda appositamente attrezzata per tale scopo, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione.
Naturalmente l'applicazione di questo criterio può essere stabilita solo caso per caso, tenendo conto di tutti gli elementi delle ultime operazioni di trasformazione e della finalità di tali operazioni nell'ultimo paese di produzione, fermo restando che non è sufficiente a qualificare un prodotto come “nuovo” la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo senza che vi sia almeno un sostanziale apporto di valore aggiunto.
In base a tali norme si è pervenuti alla conclusione che le e-bike costituite da pezzi di origine cinese ed assemblate in Turchia restano di origine cinese. Circostanza rafforzata per l'assenza di catene di montaggio presso la sede della Identificativo_1.
Alla luce di quanto rappresentato vanno esaminate le censure dedotte dalla ricorrente.
8. Con il primo motivo e il secondo motivo di ricorso che possono essere esaminati congiuntamente, è dedotta la illegittimità dell'atto per violazione del diritto di difesa sotto diversi profili e per violazione dell'articolo
11 del d.Lgs. n. 374 del 1990 per mancata allegazione del rapporto LA.
Le censure sono infondate, atteso che tutti gli atti dell'indagine investigativa relativa alle importazioni in questione sono stati trasmessi alla ricorrente e contestati con il verbale di revisione dell'accertamento prot.
4332/RI del 2 dicembre 2024 con cui si rappresentava quali fossero le risultanze dell'indagine OLAF in ordine all'attività di mero assemblaggio delle e-bike in Turchia, inidonea a conferire la dichiarata origine non preferenziale turca, confermando che tutte le componenti, inclusi i telai, erano di origine cinese, in sostanza il 100% delle componenti le e-bike.
Quanto alla omessa allegazione del rapporto OLAF, deve ritenersi, conformemente a giurisprudenza consolidata (cfr. per tutte, Cass, Ordinanza n. 23686 del 28 luglio 2022) che trattandosi di atti riservati che, tuttavia, possono essere utilizzati dell'amministrazione nei procedimenti per inosservanza dei Regolamenti doganali, è legittimo l'atto di contestazione e accertamento ove riporti nei tratti essenziali il contenuto dei verbali ispettivi OLAF.
Nel caso il verbale di revisione riporta in toto il report LA e i suoi allegati e le TI dalla Cina di e-bike complete corrispondenti esattamente alle e-bike importate con bolletta oggetto di accertamento. Va, poi dato atto che la ricorrente ha acquisito anche in sede di accesso gli atti del procedimento, sicché non ha fondamento nemmeno la censura relativa alla violazione del diritto di difesa.
9. Il terzo e quarto motivo di ricorso relativi alla violazione dell'art. 10 del d.Lgs. n. 472/97 e dei principi di buona fede e diligenza, sono del pari infondati.
Va ricordato in proposito che per costante giurisprudenza comunitaria l'importatore non può invocare la buona fede ed essere esonerato da responsabilità per il pagamento dei dazi doganali conseguenti ad una importazione che integri un illecito doganale, in disparte la considerazione che la buona fede dell'importatore non lo esime da responsabilità per l'adempimento dell'obbligazione doganale essendo egli il dichiarante della merce importata quand'anche scortata da certificati inesatti o falsificati a sua insaputa, non potendo ricadere sulla Comunità le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini rientranti nel rischio di attività commerciali contro il quale gli operatori commerciali ben possono premunirsi nell'ambito dei loro rapporti negoziali (cfr., tra le tante, Cass. Ordinanza 14 febbraio 2019, n. 439).
10. Quanto alla richiesta di rinvio ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia, va evidenziato che non sussistono i presupposti processuali e, comunque è infondata nel merito, avendo l'Ufficio agito proprio in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in particolare ai Regolamenti U.E. e alle decisioni assunte sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese, per le quali attualmente è previsto oltre al dazio convenzionale pari al 6%, il dazio antidumping 62,1% e il dazio compensativo 17,2%.
11. In conclusione, considerato anche che all'esito della verifica relativa agli stabilimenti di assemblaggio turchi delle società esportatrici interessate, è risultato che Identificativo_1 ha importato dalla Cina biciclette elettriche complete non assemblate e pertanto queste avrebbero dovuto essere già classificate all'importazione in
Turchia come biciclette elettriche complete, non sussiste dubbio alcuno che le e-bike in argomento sono il risultato di semplici operazioni di assemblaggio, non di lavorazione o trasformazione sicché non possono ottenere l'origine del paese in cui tale semplice assemblaggio è avvenuto.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
L'oggettiva complessità della vicenda sottesa alla decisione, rapportata all'incerto quadro giurisprudenziale, caratterizzato (anche presso questa Corte di Giustizia Tributaria) da decisioni antitetiche, sono tutti elementi che impongono di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.