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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/10/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 379/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 379/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. LUZI MARCO elett. dom.to in Indirizzo Telematico Pt_1
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. DINI SERGIO elett.te dom.to in VIA Controparte_1
KENNEDY 19 FERMIGNANO
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21 novembre 2024, l' ha proposto appello avverso la sentenza Pt_1 del Tribunale di Pesaro sez. Lavoro, n.112/2024, depositata il 22.05.2024, non notificata, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 141/2022 Controparte_1 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 09/06/2022 dell'importo di Euro 50.630,02, oltre spese, a titolo di indebita percezione della pensione di inabilità ex art. 2, Legge n. 222/1984 per il periodo dal 01
Giugno 2008 - 28 Febbraio 2015.
pagina 1 di 5 La pretesa restitutoria dell' traeva origine dal fatto che l'Istituto previdenziale aveva Pt_1 appurato che nel suddetto periodo il Sig. pur essendo titolare di pensione di inabilità CP_1
IOCOM n. 37031703, aveva svolto attività lavorativa, senza, tuttavia, farne comunicazione all' . Pt_1
Riteneva il primo giudice che, nella fattispecie, fossero presenti i presupposti ai quali l'art. 52, della legge n. 88/1989 subordina l'irripetibilità del trattamento previdenziale erogato, ossia: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato ; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente). In particolare, indiscussi i presupposti sopra indicati alle lettere a) e b) riteneva il primo giudice che fossero sussistenti anche le ulteriori due condizioni, costituite dall'errore addebitabile all'istituto previdenziale e all'insussistenza del dolo dell'interessato, a cui è parificata
"quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente.
Ritiene l' l'erroneità di tale sentenza, contestando l'impossibilità di essere a conoscenza, nel Pt_1
2008, dell'inizio di una attività lavorativa da parte di un soggetto alle dipendenze di una Pubblica
Amministrazione, atteso che soltanto dopo la soppressione dell' cioè dopo il 1 gennaio 2012 CP_2
(ad opera dell'art. 21 comma 1, Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n.201, conv. con modif. in Legge
n.214 del 22 dicembre 2011) l' era subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi dell' Pt_1 CP_2
Inoltre, la pensione di inabilità del Sig. non era soggetta ad alcuna verifica reddituale CP_1 da operarsi d'ufficio e, d'altronde, l'indebito si era generato non per motivi reddituali, ma per l'incompatibilità ex lege tra pensione di inabilità e svolgimento di attività lavorativa, sicché non poteva trovare applicazione neppure l'art. 13, comma 2, Legge n. 412/1991, il quale prevede che l' deve Pt_1 procedere annualmente alla verifica dei redditi incidenti sulla misura o sul diritto della pensione e provvedere entro l'anno successivo al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Richiama, inoltre, l'art. 13, L. 30 dicembre 1991, n. 412 di interpretazione autentica del 2° comma del citato articolo 52 che ha stabilito che “… L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Nel giudizio di appello si è costituito , resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere. pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, deciso allo stato degli atti, deve ritenersi fondato.
Si premette che l'art. 2, comma 5°, Legge n. 222/1984 dispone che “La pensione di inabilità è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione. È, altresì, incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all'ente erogatore che revoca la pensione di inabilità…”.
Nel caso in esame, è pacifico tra le parti che il pur godendo sin dal 2006 della CP_1 pensione di inabilità ex art. 2, legge n. 222/1984 quale cieco assoluto, si sia reimpiegato il 19 maggio
2008, allorquando veniva assunto con contratto a tempo indeterminato dall'Azienda Ospedaliera,
Ospedali Riuniti di Ancona, venendo, da allora, occupato stabilmente come dipendente con qualifica idonea al suo stato di salute.
È, altresì, pacifico che il ricorrente, oggi appellato, abbia omesso di comunicare all' tale Pt_1 occupazione, continuando, dunque, a percepire la pensione di inabilità fino al 2015, quando l' , CP_3 avvedutosi della rioccupazione, comunicava la revoca del beneficio e la domanda di ripetizione.
L'erogazione della pensione, nonostante la rioccupazione, non è stata, dunque, conseguenza di un errore dell' , quanto, invece, dell'omissione da parte del pensionato di comunicare il rapporto di CP_3 lavoro, come suo onere previsto dalla norma sopra citata.
Di conseguenza, come sostenuto dall'appellante, non appare applicabile il disposto di cui all'art. 52, della legge n. 88/1989 in materia di irripetibilità del trattamento previdenziale che si applica allorquando l'indebito si generi a seguito di provvedimento di rettifica, “in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione”.
Nessuna evenienza di tal genere ricorre nella specie, non essendo l'Istituto incorso in alcun errore in sede di erogazione, non essendo stato notiziato dal pensionato dell'avvenuta sua rioccupazione.
Peraltro, nonostante le obiezioni dell'appellato, è vero che l' , prima dell'unificazione con CP_3
l' avvenuta nel 2012, neppure poteva conoscere dei versamenti contributivi effettuati sulla CP_2 posizione del quale pubblico impiegato, né aveva alcun onere di acquisire le documentazioni CP_1 reddituali, non essendo la pensione di inabilità condizionata al permanere di alcuna determinata situazione reddituale. D'altronde, sarebbe irragionevole pretendere (come adombra l'appellato) che pagina 3 di 5 l' si oneri di richiedere agli altri enti previdenziali, per tutti i propri pensionati di inabilità, gli CP_3 estratti contributivi, quando è la legge ad imporre l'onere di comunicazione in proposito ai percettori il beneficio previdenziale.
Peraltro, sull'art. 52, co.2, citato dal primo giudice è intervenuta anche la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 13, L. 30 dicembre 1991, n. 412 che ha espressamente precisato che “… L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Dunque, stante il chiaro obbligo imposto al pensionato dalla legge, la presente fattispecie può, come sostenuto dall'appellante, “essere equiparata a quella dolosa, muovendo dal presupposto che il silenzio serbato per anni dal pensionato in ordine alla ripresa della propria attività lavorativa - attività che, lo si ripete, l non era in grado di conoscere almeno fino alla data del 1 gennaio 2012 Pt_1
- può essere valorizzato nell'ambito di un più generale comportamento contra legem, non improntato a leale collaborazione, correttezza e buona fede tra debitore e creditore, ex art. 1175 c.c., princìpi, questi che, invece, devono sempre animare il rapporto tra amministrazione e amministrato. Il silenzio può configurare una condotta consapevole, volontaria e dolosamente preordinata a realizzare un arricchimento altrimenti non conseguibile”.
In modo conforme, la Cassazione ha affermato (v. Ordinanza n. 8731 del 28/03/2019) che “In tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033
c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente”.
In questo quadro, la pur grave invalidità che affligge il ricorrente non costituisce esimente con riguardo al dovere di rispettare la legge che, come noto, si presume conosciuta e la cui ignoranza non ha valore scusante.
Si deve, in conclusione, ritenere che non sussista alcuno dei presupposti a cui, eccezionalmente, la legge subordina l'irripetibilità del trattamento pensionistico, sicchè, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione al decreto ingiuntivo va respinta.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, pagina 4 di 5 rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 112/2024 del Tribunale di Pesaro che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna al pagamento in favore dell' delle spese Controparte_1 Pt_1 del doppio grado che liquida, per il primo grado, in euro 3.000,00 e, per il secondo, in euro 3.500,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 379/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. LUZI MARCO elett. dom.to in Indirizzo Telematico Pt_1
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. DINI SERGIO elett.te dom.to in VIA Controparte_1
KENNEDY 19 FERMIGNANO
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21 novembre 2024, l' ha proposto appello avverso la sentenza Pt_1 del Tribunale di Pesaro sez. Lavoro, n.112/2024, depositata il 22.05.2024, non notificata, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 141/2022 Controparte_1 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 09/06/2022 dell'importo di Euro 50.630,02, oltre spese, a titolo di indebita percezione della pensione di inabilità ex art. 2, Legge n. 222/1984 per il periodo dal 01
Giugno 2008 - 28 Febbraio 2015.
pagina 1 di 5 La pretesa restitutoria dell' traeva origine dal fatto che l'Istituto previdenziale aveva Pt_1 appurato che nel suddetto periodo il Sig. pur essendo titolare di pensione di inabilità CP_1
IOCOM n. 37031703, aveva svolto attività lavorativa, senza, tuttavia, farne comunicazione all' . Pt_1
Riteneva il primo giudice che, nella fattispecie, fossero presenti i presupposti ai quali l'art. 52, della legge n. 88/1989 subordina l'irripetibilità del trattamento previdenziale erogato, ossia: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato ; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente). In particolare, indiscussi i presupposti sopra indicati alle lettere a) e b) riteneva il primo giudice che fossero sussistenti anche le ulteriori due condizioni, costituite dall'errore addebitabile all'istituto previdenziale e all'insussistenza del dolo dell'interessato, a cui è parificata
"quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente.
Ritiene l' l'erroneità di tale sentenza, contestando l'impossibilità di essere a conoscenza, nel Pt_1
2008, dell'inizio di una attività lavorativa da parte di un soggetto alle dipendenze di una Pubblica
Amministrazione, atteso che soltanto dopo la soppressione dell' cioè dopo il 1 gennaio 2012 CP_2
(ad opera dell'art. 21 comma 1, Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n.201, conv. con modif. in Legge
n.214 del 22 dicembre 2011) l' era subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi dell' Pt_1 CP_2
Inoltre, la pensione di inabilità del Sig. non era soggetta ad alcuna verifica reddituale CP_1 da operarsi d'ufficio e, d'altronde, l'indebito si era generato non per motivi reddituali, ma per l'incompatibilità ex lege tra pensione di inabilità e svolgimento di attività lavorativa, sicché non poteva trovare applicazione neppure l'art. 13, comma 2, Legge n. 412/1991, il quale prevede che l' deve Pt_1 procedere annualmente alla verifica dei redditi incidenti sulla misura o sul diritto della pensione e provvedere entro l'anno successivo al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Richiama, inoltre, l'art. 13, L. 30 dicembre 1991, n. 412 di interpretazione autentica del 2° comma del citato articolo 52 che ha stabilito che “… L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Nel giudizio di appello si è costituito , resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere. pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, deciso allo stato degli atti, deve ritenersi fondato.
Si premette che l'art. 2, comma 5°, Legge n. 222/1984 dispone che “La pensione di inabilità è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione. È, altresì, incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all'ente erogatore che revoca la pensione di inabilità…”.
Nel caso in esame, è pacifico tra le parti che il pur godendo sin dal 2006 della CP_1 pensione di inabilità ex art. 2, legge n. 222/1984 quale cieco assoluto, si sia reimpiegato il 19 maggio
2008, allorquando veniva assunto con contratto a tempo indeterminato dall'Azienda Ospedaliera,
Ospedali Riuniti di Ancona, venendo, da allora, occupato stabilmente come dipendente con qualifica idonea al suo stato di salute.
È, altresì, pacifico che il ricorrente, oggi appellato, abbia omesso di comunicare all' tale Pt_1 occupazione, continuando, dunque, a percepire la pensione di inabilità fino al 2015, quando l' , CP_3 avvedutosi della rioccupazione, comunicava la revoca del beneficio e la domanda di ripetizione.
L'erogazione della pensione, nonostante la rioccupazione, non è stata, dunque, conseguenza di un errore dell' , quanto, invece, dell'omissione da parte del pensionato di comunicare il rapporto di CP_3 lavoro, come suo onere previsto dalla norma sopra citata.
Di conseguenza, come sostenuto dall'appellante, non appare applicabile il disposto di cui all'art. 52, della legge n. 88/1989 in materia di irripetibilità del trattamento previdenziale che si applica allorquando l'indebito si generi a seguito di provvedimento di rettifica, “in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione”.
Nessuna evenienza di tal genere ricorre nella specie, non essendo l'Istituto incorso in alcun errore in sede di erogazione, non essendo stato notiziato dal pensionato dell'avvenuta sua rioccupazione.
Peraltro, nonostante le obiezioni dell'appellato, è vero che l' , prima dell'unificazione con CP_3
l' avvenuta nel 2012, neppure poteva conoscere dei versamenti contributivi effettuati sulla CP_2 posizione del quale pubblico impiegato, né aveva alcun onere di acquisire le documentazioni CP_1 reddituali, non essendo la pensione di inabilità condizionata al permanere di alcuna determinata situazione reddituale. D'altronde, sarebbe irragionevole pretendere (come adombra l'appellato) che pagina 3 di 5 l' si oneri di richiedere agli altri enti previdenziali, per tutti i propri pensionati di inabilità, gli CP_3 estratti contributivi, quando è la legge ad imporre l'onere di comunicazione in proposito ai percettori il beneficio previdenziale.
Peraltro, sull'art. 52, co.2, citato dal primo giudice è intervenuta anche la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 13, L. 30 dicembre 1991, n. 412 che ha espressamente precisato che “… L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Dunque, stante il chiaro obbligo imposto al pensionato dalla legge, la presente fattispecie può, come sostenuto dall'appellante, “essere equiparata a quella dolosa, muovendo dal presupposto che il silenzio serbato per anni dal pensionato in ordine alla ripresa della propria attività lavorativa - attività che, lo si ripete, l non era in grado di conoscere almeno fino alla data del 1 gennaio 2012 Pt_1
- può essere valorizzato nell'ambito di un più generale comportamento contra legem, non improntato a leale collaborazione, correttezza e buona fede tra debitore e creditore, ex art. 1175 c.c., princìpi, questi che, invece, devono sempre animare il rapporto tra amministrazione e amministrato. Il silenzio può configurare una condotta consapevole, volontaria e dolosamente preordinata a realizzare un arricchimento altrimenti non conseguibile”.
In modo conforme, la Cassazione ha affermato (v. Ordinanza n. 8731 del 28/03/2019) che “In tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033
c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente”.
In questo quadro, la pur grave invalidità che affligge il ricorrente non costituisce esimente con riguardo al dovere di rispettare la legge che, come noto, si presume conosciuta e la cui ignoranza non ha valore scusante.
Si deve, in conclusione, ritenere che non sussista alcuno dei presupposti a cui, eccezionalmente, la legge subordina l'irripetibilità del trattamento pensionistico, sicchè, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione al decreto ingiuntivo va respinta.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, pagina 4 di 5 rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 112/2024 del Tribunale di Pesaro che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna al pagamento in favore dell' delle spese Controparte_1 Pt_1 del doppio grado che liquida, per il primo grado, in euro 3.000,00 e, per il secondo, in euro 3.500,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
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