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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/05/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13846/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Roberta Cinosuro Giudice rel. dott.ssa Carmen Giraldi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 13846/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), nata a [...] il [...], ivi residente, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avvocato GIANLUCA DELLA GIOVAMPAOLA e dall'Avvocato
TEGON LETIZIA del Foro di Bologna e
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_2 C.F._2 residente, rappresentato e difeso dall'Avvocata ANNICCHIARICO LUCIA del Foro di Bologna;
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna.
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 11.11.2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi è nato il figlio nato il [...], Persona_1 residente a [...], minorenne;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 12.10.2020 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 26.10.2020;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 3
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del Pubblico Ministero in data 15.01.2025;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: a) - pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] il [...], e Parte_1 nata a [...] il [...], celebrato a BOLOGNA il 25.07.2009 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BOLOGNA al n. 402 parte 1 anno 2009;
b) - recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) La IG.ra continuerà a risiedere con il figlio presso l'abitazione in Via Parte_1 Per_1
Monterumici n. 20 a Bologna, divenuta di sua esclusiva proprietà, avendo ella acquistato nel 2022, in esecuzione degli accordi raggiunti in sede di separazione, la quota del 50% del IG. Parte_2 di tale immobile, adibito a casa familiare. Il IG. si è pertanto trasferito presso altro
[...] Parte_2 immobile a Bologna, ove si impegna entro il corrente anno 2024 a trasferire la propria residenza, la quale risulta ancora presso l'abitazione della moglie.
2) L'affidamento del figlio minore continuerà ad essere condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 che ne cureranno l'educazione, l'istruzione, il mantenimento e la cura, con collocamento prevalente e residenza presso l'abitazione della madre in Via Monterumici n. 20 a Bologna.
3) Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute del figlio continueranno ad essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
4) Le decisioni ordinarie continueranno ad essere assunte da ciascun genitore separatamente nei rispettivi periodi di permanenza con il figlio minore.
5) Come convenuto in sede di separazione - e salvo, comunque, diversi accordi tra le parti - il padre continuerà a tenere con sé il figlio un giorno alla settimana, preferibilmente il martedì Per_1 con pernottamento, oltre ad un pomeriggio alla settimana con pranzo, nonché a fine settimana alterni, dal pomeriggio del venerdì alla domenica sera prima di cena.
6) I genitori continueranno ad accordarsi annualmente, con congruo anticipo, in merito ai tempi di permanenza di con ciascun genitore durante le festività e vacanze natalizie nonché quelle Per_1 pasquali, accordandosi altresì sulla tendenziale suddivisione al 50% di tali periodi da trascorrere con il figlio.
7) Nel periodo delle vacanze estive il minore continuerà a restare stabilmente con la madre e trascorrerà almeno due settimane con il padre, anche non consecutive, continuando i genitori ad accordarsi con congruo anticipo anche a tal riguardo, tenendo in ogni caso in debita considerazione le esigenze scolastiche del figlio.
8) Il IG. continuerà a provvedere direttamente alle esigenze del figlio quando si trova Parte_2 presso di sé, nonché a versare alla , fino al raggiungimento della piena autosufficienza del CP_1 Pt_1 figlio, un assegno mensile per il mantenimento ordinario di , che in sede di separazione Per_1 ammontava ad € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) e che dunque, stante l'intervenuta rivalutazione monetaria, ammonta attualmente ad € 407,13 (euro quattrocentosette/13), da corrispondersi a titolo di contribuzione nelle spese ordinarie di , identificate in quelle necessarie per le esigenze Per_1 primarie di vita (quale vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per la cura della persona, nonché medicinali e visite specialistiche rientranti nel servizio sanitario nazionale). Tale somma sarà annualmente rivalutata nella misura del 100% dell'indice Istat.
9) Poiché dalla data della separazione ad oggi non si è provveduto alla rivalutazione Istat dell'assegno di mantenimento ordinario sopra indicato per il figlio, il IG. si obbliga a versare Parte_2
pagina 2 di 3 entro la data del 15.11.2024 alla IG.ra la somma di € 1.488,36 (euro Pt_1 millequattrocentottantotto/36), quale differenza tra quanto già versato sino ad oggi dal padre alla madre a titolo di assegno mensile per il mantenimento ordinario del figlio minore e la relativa Per_1 rivalutazione monetaria Istat, già maturata sino al mese di ottobre 2024 e non ancora corrisposta dal
IG. alla IG.ra . Parte_2 Pt_1
10) Le spese straordinarie per il figlio continueranno ad essere ripartite tra i genitori nella Per_1 misura del 65% a carico del IG. e del restante 35% a carico della IG.ra Parte_2
: a riguardo le parti intendono far riferimento al Protocollo redatto dal Tribunale di Parte_1
Bologna.
11) Le parti continueranno a regolare di comune accordo in separata sede, con l'apporto dei rispettivi consulenti, le questioni inerenti le detrazioni fiscali per il figlio a carico, per spese sanitarie del figlio e l'assegno familiare.
12) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e pertanto rinunciano a qualsiasi reciproca richiesta di assegno di mantenimento.
13) Le parti si danno il reciproco ed irrevocabile assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi loro passaporti, nonché a quello del figlio . Per_1
14) Tutte le spese e i compensi legali del presente procedimento saranno integralmente compensati tra le parti.
15) Le parti dichiarano, infine, di avere così regolato tra loro ogni rapporto, sia di natura personale, che di natura economica e patrimoniale, e pertanto di nulla più avere reciprocamente a rivendicare e/o a pretendere, l'uno dall'altra.
c) Ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di BOLOGNA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Spese integralmente compensate.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 16.04/2025.
IL PRESIDENTE dott.ssa Bruno Perla
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro
pagina 3 di 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Roberta Cinosuro Giudice rel. dott.ssa Carmen Giraldi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 13846/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), nata a [...] il [...], ivi residente, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avvocato GIANLUCA DELLA GIOVAMPAOLA e dall'Avvocato
TEGON LETIZIA del Foro di Bologna e
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_2 C.F._2 residente, rappresentato e difeso dall'Avvocata ANNICCHIARICO LUCIA del Foro di Bologna;
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna.
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 11.11.2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi è nato il figlio nato il [...], Persona_1 residente a [...], minorenne;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 12.10.2020 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 26.10.2020;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 3
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del Pubblico Ministero in data 15.01.2025;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: a) - pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] il [...], e Parte_1 nata a [...] il [...], celebrato a BOLOGNA il 25.07.2009 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BOLOGNA al n. 402 parte 1 anno 2009;
b) - recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) La IG.ra continuerà a risiedere con il figlio presso l'abitazione in Via Parte_1 Per_1
Monterumici n. 20 a Bologna, divenuta di sua esclusiva proprietà, avendo ella acquistato nel 2022, in esecuzione degli accordi raggiunti in sede di separazione, la quota del 50% del IG. Parte_2 di tale immobile, adibito a casa familiare. Il IG. si è pertanto trasferito presso altro
[...] Parte_2 immobile a Bologna, ove si impegna entro il corrente anno 2024 a trasferire la propria residenza, la quale risulta ancora presso l'abitazione della moglie.
2) L'affidamento del figlio minore continuerà ad essere condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 che ne cureranno l'educazione, l'istruzione, il mantenimento e la cura, con collocamento prevalente e residenza presso l'abitazione della madre in Via Monterumici n. 20 a Bologna.
3) Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute del figlio continueranno ad essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
4) Le decisioni ordinarie continueranno ad essere assunte da ciascun genitore separatamente nei rispettivi periodi di permanenza con il figlio minore.
5) Come convenuto in sede di separazione - e salvo, comunque, diversi accordi tra le parti - il padre continuerà a tenere con sé il figlio un giorno alla settimana, preferibilmente il martedì Per_1 con pernottamento, oltre ad un pomeriggio alla settimana con pranzo, nonché a fine settimana alterni, dal pomeriggio del venerdì alla domenica sera prima di cena.
6) I genitori continueranno ad accordarsi annualmente, con congruo anticipo, in merito ai tempi di permanenza di con ciascun genitore durante le festività e vacanze natalizie nonché quelle Per_1 pasquali, accordandosi altresì sulla tendenziale suddivisione al 50% di tali periodi da trascorrere con il figlio.
7) Nel periodo delle vacanze estive il minore continuerà a restare stabilmente con la madre e trascorrerà almeno due settimane con il padre, anche non consecutive, continuando i genitori ad accordarsi con congruo anticipo anche a tal riguardo, tenendo in ogni caso in debita considerazione le esigenze scolastiche del figlio.
8) Il IG. continuerà a provvedere direttamente alle esigenze del figlio quando si trova Parte_2 presso di sé, nonché a versare alla , fino al raggiungimento della piena autosufficienza del CP_1 Pt_1 figlio, un assegno mensile per il mantenimento ordinario di , che in sede di separazione Per_1 ammontava ad € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) e che dunque, stante l'intervenuta rivalutazione monetaria, ammonta attualmente ad € 407,13 (euro quattrocentosette/13), da corrispondersi a titolo di contribuzione nelle spese ordinarie di , identificate in quelle necessarie per le esigenze Per_1 primarie di vita (quale vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per la cura della persona, nonché medicinali e visite specialistiche rientranti nel servizio sanitario nazionale). Tale somma sarà annualmente rivalutata nella misura del 100% dell'indice Istat.
9) Poiché dalla data della separazione ad oggi non si è provveduto alla rivalutazione Istat dell'assegno di mantenimento ordinario sopra indicato per il figlio, il IG. si obbliga a versare Parte_2
pagina 2 di 3 entro la data del 15.11.2024 alla IG.ra la somma di € 1.488,36 (euro Pt_1 millequattrocentottantotto/36), quale differenza tra quanto già versato sino ad oggi dal padre alla madre a titolo di assegno mensile per il mantenimento ordinario del figlio minore e la relativa Per_1 rivalutazione monetaria Istat, già maturata sino al mese di ottobre 2024 e non ancora corrisposta dal
IG. alla IG.ra . Parte_2 Pt_1
10) Le spese straordinarie per il figlio continueranno ad essere ripartite tra i genitori nella Per_1 misura del 65% a carico del IG. e del restante 35% a carico della IG.ra Parte_2
: a riguardo le parti intendono far riferimento al Protocollo redatto dal Tribunale di Parte_1
Bologna.
11) Le parti continueranno a regolare di comune accordo in separata sede, con l'apporto dei rispettivi consulenti, le questioni inerenti le detrazioni fiscali per il figlio a carico, per spese sanitarie del figlio e l'assegno familiare.
12) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e pertanto rinunciano a qualsiasi reciproca richiesta di assegno di mantenimento.
13) Le parti si danno il reciproco ed irrevocabile assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi loro passaporti, nonché a quello del figlio . Per_1
14) Tutte le spese e i compensi legali del presente procedimento saranno integralmente compensati tra le parti.
15) Le parti dichiarano, infine, di avere così regolato tra loro ogni rapporto, sia di natura personale, che di natura economica e patrimoniale, e pertanto di nulla più avere reciprocamente a rivendicare e/o a pretendere, l'uno dall'altra.
c) Ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di BOLOGNA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Spese integralmente compensate.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 16.04/2025.
IL PRESIDENTE dott.ssa Bruno Perla
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro
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