Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 14/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 24/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Carlo Sabatini Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7.1.2025 da nata a [...] [...], (c.f.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...] (c.f.: , entrambi elettivamente
[...] C.F._2 domiciliati in Rieti, viale Lionello Matteucci n. 1/B presso lo studio dell'Avv. Giuseppe PERUGINO che li rappresenta e difende in virtù di delega in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio in Capena il 02.08.2008, trascritto Parte_1 Parte_2
nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2008, numero 8, parte II, Serie A,
Ufficio 1), optando per il regime della separazione dei beni.
Dal matrimonio sono nati: l'11.12.2008, e il Persona_1 Persona_2
08.01.2017.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 7.1.2025 e contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ai genitori e collocati presso Per_1 Per_2
il domicilio materno sito in Roma viale Liegi n°2;
1
via i suoi effetti personali;
4) il IG. verserà alla IG.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli la somma di € 4.500, (quattromilacinquecento/00), (€ 2.250 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente tramite bonifico su conto corrente bancario della stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
5) il IG. provvederà al pagamento del 100% delle spese straordinarie relative Parte_2
ai figli e , (spese scolastiche, sportive, mediche, ludiche, ricreative); Per_1 Per_2
6) le parti stabiliscono che il IG. si impegna a corrispondere alla IGnora Parte_2
un assegno una tantum, a titolo di regolamentazione delle reciproche obbligazioni Parte_1 economiche derivanti dalla separazione personale per un importo di € 800.000, (ottocentomila/00).
Il suddetto pagamento sarà effettuato entro e non oltre 20.12.2025 su conto corrente intestato alla IG.ra ; Parte_1
7) il IG. potrà vedere e tenere i figli 3 pomeriggi settimanali, da concordarsi Parte_2
settimanalmente con la madre - compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei figli e lavorativi dello stesso- dall'uscita di scuola con possibilità di pernotto ed onere di accompagnare il piccolo a scuola il giorno successivo;
un fine settimana alternato dal venerdì dall'uscita Per_2
di scuola alla domenica sera dopo cena e/o il lunedì mattina con onere di accompagnare il piccolo a scuola;
il padre potrà trascorrere con i figli le vacanze natalizie, 7 giorni con 24 e 25 Per_2
di-cembre alternati ogni anno;
3 giorni durante le festività pasquali con Pasqua e Pasquetta alternati ogni anno;
15 giorni durante le vacanze estive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
tutte le festività civili e religiose subiranno il regime dell'alternanza tra i genitori;
8) il IG. si impegna a trasferire in piena proprietà alla IG.ra Parte_2 Parte_1
l'immobile adibito a casa coniugale sito in Roma viale Liegi n°2, identificato al Catasto dei fabbricati del comune di Roma con seguenti dati :Foglio 549 particella 146 sub 3 Zona 3, categoria catastale A/2, piano S1 e foglio 549, particella 146 sub 10 zona 3 cat catastale A/2, piano S1;
l'immobile verrà traferito unitamente a tutte le relative pertinenze,(cantina e posto auto condominiale) come meglio identificato nel titolo di provenienza e proprietà del IG. Parte_2
il trasferimento avverrà a titolo di “accordo patrimoniale connesso alla separazione
[...]
personale con-sensuale delle parti ed è volto a garantire la regolamentazione economica e patrimoniale dei coniugi e le eIGenze abitative dei figli minori e del coniuge IG.ra Parte_1
Le parti dichiarano che il suddetto trasferimento è effettuato ai sensi dell'art. 19 della legge
6.3.1987 n°74 e pertanto beneficerà delle agevolazioni fiscali previste per i trasferimenti
2 immobiliari effettuati nell'ambito di accordi di separazione. Il trasferimento sarà formalizzato mediante atto pubblico da stipularsi presso il Notaio deIGnato di comune accordo tra le parti entro e non oltre il 30 giugno 2025 e le spese notarili saranno a carico del IG. che Parte_2
si impegna, altresì, al pagamento del residuo mutuo ipotecario gravante sul suddetto immobile stipulato con la sino alla sua tota-le estinzione al 2033; Parte_3
-il IG. si impegna a pagare regolarmente le rate del mutuo previste dal relativo Parte_2
contratto; qualora questo decida di estinguere anticipatamente il mutuo i relativi costi ed oneri sa- ranno dallo stesso sostenuti;
- il IG. si impegna a pagare interamente il costo di tutte le utenze domestiche Parte_2
(acqua, luce gas, riscaldamento, connessione internet) presenti in tale appartamento (viale Liegi
n°2) oltre all'intero costo delle spese condominiali ordinarie e straordinarie ivi presente sino a che i figli ( e ), o un figlio, ( o ) vivano con la stessa in viale Liegi Per_1 Per_2 Per_1 Per_2
n°2;
- il IG. si impegna a pagare il costo della babysitter-collaboratrice domestica, Parte_2 che presterà servizio per 8 ore giornaliere dal lunedì a venerdì presso l'appartamento di viale Liegi
n°2; il IG. si impegna a pagare gli importi relativi alla TASSA SUI RIFIUTI e Parte_2
l'IMU, imposte dal comune di Roma per l'immobile di viale Liegi n°2 sino a che i figli ( e Per_1
) o anche un figlio ( o ), vivano con la stessa in viale Liegi n°2; Per_2 Per_1 Per_2
- il IG. si impegna a mantenere polizza assicurativa sanitaria in favore della Parte_2
IG.ra con assicurazioni generali Spa, sino a che i figli ( e ) o anche Parte_1 Per_1 Per_2
un figlio ( o ), vivono con la stessa in viale Liegi n°2; Per_1 Per_2
- Il IG. si impegna ad acquistare in favore della IGnora la Parte_2 Parte_1
vettura AUDI Q2 di nuova immatricolazione e la vettura SMART due posti che potrà essere parcheggiata presso il posto auto inerente l'ufficio di via Lima 41, ubicato in via Lisbona n°16,(di proprietà della sino a che questa abbia reperito un posto auto e comunque Controparte_1 entro e non oltre il 31 dicembre 2025; l'acquisto delle auto sopra indicate in favore della IG.ra si inserisce nell'ambito dell'accordo di separazione consensuale, a titolo della Parte_1
regolamentazione delle obbligazioni patrimoniali assunte dal IG. nei confronti Parte_2
della IG.ra Parte_1
Con note scritte depositate per la udienza del 13.1.2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
3 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dedotto dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese in ragione della domanda congiunta delle parti difese dallo stesso Avvocato.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in Capena Parte_2
(RM) il 02.08.2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2008, numero 8, parte II, Serie A, Ufficio 1);
- omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capena (RM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 6.2.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
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