Ordinanza collegiale 26 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 11 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 22 febbraio 2023
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 25/11/2025, n. 21064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21064 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21064/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11663/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11663 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
MA MM AT, rappresentata e difesa dagli avvocati Fernando Gallone e Iole Urso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
ZI MA AN e EL PO, non costituite in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,
1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
“- del provvedimento AOODRLA_REGISTRO_UFFICIALE_36210_14-09-2022 pubblicato in data 14/09/2022 contenente l'elenco dei candidati idonei all'esito della prova orale del concorso per docenti bandito con Decreto Direttoriale n. 499/2020, relativo alla classe di concorso ab25-lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria primo grado (inglese), laddove non include la ricorrente;
- della griglia e/o dei criteri di valutazione della prova orale utilizzati dalla Commissione esaminatrice, in quanto illegittimi, generici e non conformi al Decreto Ministeriale n.326/2021 e pertanto inidonei e ad assicurare l'uniformità della valutazione richiesta dal bando della procedura concorsuale;
- del verbale del giorno 02/07/2022 relativo allo svolgimento della prova orale della ricorrente, conclusa con l'attribuzione del punteggio di 57/100 (Doc. 02) e, conseguentemente, del relativo giudizio di inidoneità;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cogniti";
2) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14 dicembre 2022:
“- della graduatoria definitiva di merito dei vincitori della procedura concorsuale di cui in premessa, per la classe di concorso AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) per le regioni Abruzzo, Lazio e Marche, formate secondo l'ordine di punteggio finale conseguito dai candidati e tenuto conto delle preferenze e precedenze a parità di punteggio approvata con Decreto R. 0001618 del 04/10/2022 pubblicata all'Albo pretorio on line dell'USR Lazio;
- della rettifica delle graduatorie di merito dei vincitori della procedura concorsuale di cui in premessa, per la classe di concorso AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) per le Regioni Abruzzo, Lazio e Marche formate secondo l'ordine di punteggio finale conseguito dai candidati e tenuto conto delle preferenze e precedenze a parità di punteggio approvata con Decreto R. 0001647 del 18/10/2022 pubblicata all'Albo pretorio on line dell'USR Lazio";
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 7 novembre 2025 il dott. AN UT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La dott.ssa MA MM AT ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il provvedimento (prot. n. 36210) del 14 settembre 2022 contenente l’elenco dei candidati idonei all’esito della prova orale del concorso e riferito al decreto direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020, con il quale il Ministero dell'istruzione aveva bandito il concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado per le regioni Abruzzo, Lazio e Marche.
Nell’ambito di detto concorso la ricorrente, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, ha presentato la sua domanda di partecipazione per la classe di concorso AB25 - lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria I grado (inglese).
A seguito dello svolgimento della prova orale è stato pubblicato l’elenco degli esaminati, dal quale si desume l’attribuzione di un voto finale della ricorrente corrispondente a 57/100, punteggio quest’ultimo insufficiente per conseguire l’idoneità.
Nell’impugnare i provvedimenti sopra citai si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. l’illegittimità e/o eccesso di potere per violazione della lex specialis del concorso; la prova orale non sarebbe stata condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento, in violazione delle disposizioni vigenti;
2. l’illegittimità ed eccesso di potere per violazione dell'art. 6 comma 4 del D.P.R. n. 487/1994, oltre all’eccesso di potere per contrarietà ai principi di cui all'art. 97 Cost., nonché di trasparenza, correttezza, imparzialità e buon andamento della PA; a parere della ricorrente e contrariamente a quanto affermato dall'art. 6 comma 4 D.P.R. n. 487/1994, l'esame orale della ricorrente si sarebbe svolto all'interno di un'aula non aperta al pubblico.
Con i successivi motivi aggiunti, la dott.ssa AT, ha chiesto l’annullamento della graduatoria definitiva di merito dei vincitori della procedura concorsuale concorsuale sopra citata, approvata con il decreto (R. 0001618) del 4 ottobre 2022 e, in ciò, reiterando le censure proposte con il ricorso introduttivo.
Si è costituito il Ministero dell'istruzione, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza collegiale del 25 ottobre 2022 n. 13829 questo Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di depositare una relazione “sui fatti di causa ... con cui dovranno essere forniti adeguati chiarimenti con riferimento agli aspetti contestati dalla parte ricorrente con il gravame”.
A seguito della camera di consiglio del 10 gennaio 2023 e con ordinanza n. 448/2023 si è poi disposta l’integrazione del contraddittorio, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di merito gravate con motivi aggiunti, adempimento posto in essere e depositato dall’Amministrazione il 23 gennaio 2023.
Con ordinanza n. 1059/2023 è stata respinta l’istanza cautelare.
All’udienza straordinaria del 7 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso, unitamente ai successivi motivi aggiunti, è infondato e va respinto.
1.1 È da respingere il primo motivo del ricorso introduttivo e con il quale si è sostenuto che la prova orale non sarebbe stata condotta nella lingua inglese oggetto di insegnamento.
Sempre a parere della ricorrente sarebbe mancata l’interazione con la Commissione esaminatrice che, oltre ad essere espressamente richiesta dalla lex specialis della procedura, sarebbe anche inserita fra i criteri di valutazione della prova orale e, ciò, con l’effetto che sarebbe inattendibile il punteggio finale assegnato alla ricorrente.
1.2 Contrariamente a quanto sostenuto il punteggio attribuito alla ricorrente trova un riscontro nei verbali relativi alla prova orale, laddove la commissione aveva evidenziato e nei confronti della ricorrente, “lacune nella comprensione che non consentivano una comunicazione efficace e limitano la fluenza”.
1.3 Con detta affermazione non solo la Commissione ha confermato come la prova orale si sia svolta effettivamente in inglese, ma è altresì possibile evincere (in questo senso è la relazione redatta dal Presidente della Commissione) che semmai, solo alcune domande, poste inizialmente in inglese, sono state poi riformulate in italiano per la “difficoltà di comprensione della esaminanda rispetto alla formulazione delle domande”.
1.4 Ne consegue come la valutazione alla base del provvedimento impugnato è immune dai vizi proposti, risultando comprensiva di una motivazione puntuale ed esauriente in conformità a quanto previsto dal bando della procedura.
1.5 È noto, peraltro, che secondo un costante orientamento giurisprudenziale il voto numerico “…esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni; quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile” (Cons. di Stato, sez. IV, sent. n. 6204/2021 del 2.9.2021; Cons. Stato, sez. III, sent. n. 4367 del 2021).
1.6 Questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare in sede di rigetto dell’istanza cautelare che “dagli atti allegati emerge come la Commissione abbia comunque utilizzato la griglia di valutazione allegata al bando di concorso ai fini della valutazione della candidata”.
1.7 Secondo un altrettanto e costante orientamento giurisprudenziale, ”le valutazioni della Commissione esaminatrice sono espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza”, vizi nella specie insussistenti, come detto e come emerge ex actis (Cons. di Stato, Sez. VII, sentenza n. 8525/2024 del 25 ottobre 2024)”.
1.8 Nemmeno si è dimostrato il venire in essere di una qualche disparità di trattamento, così come non hanno trovato riscontro le contestazioni relative alle modalità di svolgimento della prova orale e, in particolare, riferite ad una pregiudiziale contrarietà della Commissione nei confronti della ricorrente.
1.9 Altrettanto da respingere è la seconda censura e con la quale si sostiene che l'esame orale si sarebbe svolto all'interno di un'aula non aperta al pubblico.
2. Sul punto si ritiene di confermare quanto già anticipato in sede di cautelare, laddove si è avuto modo di precisare che “in assenza di alcuna contestazione in merito tempestivamente trascritta nel verbale il giorno dell’esame da parte dei candidati, il Collegio ritiene di dover convenire con quanto evidenziato nel proprio scritto difensivo dalla p.a., nel senso che il mantenimento della porta chiusa per brevi periodi per non disperdere il refrigerio dei condizionatori, anche a tutela delle condizioni di benessere dei candidati non pare contrastare con la regola generale per cui gli esami orali debbano essere tenuti in seduta aperta al pubblico, non ravvisandosi nel caso di specie elementi sufficienti per ritenere che la Commissione abbia indebitamente precluso l’accesso all’aula di esame ad altri soggetti interessati, come per converso sostenuto nel gravame”.
2.1 Detta circostanza non solo appare condivisibile considerando che l’esame si è tenuto nel pieno della stagione estiva, il 2 luglio del 2022, ma è dirimente constatare che non sussiste alcun elemento di prova idoneo a dimostrare che la Commissione abbia inteso inibire (nemmeno in parte) l’accesso al pubblico nel corso dell’esame orale tenuto dalla ricorrente.
2.2 In conclusione il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti, mentre la particolarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza- bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, unitamente ai successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi.
Compensa le spese tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA AM, Presidente
AN UT, Consigliere, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN UT | NA AM |
IL SEGRETARIO