Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 01/02/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
DIVORZIO FIGLI MINORI
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 12 novembre 2024, congiuntamente da
1) Parte_1
nata in [...] il [...], cittadina italiana residente a [...], C.F. C.F._1
Titolo di studio diploma di scuola media superiore
Professione operatrice nel settore farmaceutico con l'Avv. Annalisa Foti
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...], cittadino italiano
Residente in Uggiate con NA (CO), via Lugano n. 21, C.F. C.F._2
1
Professione operaio con l'Avv. Annalisa Foti
SEPARAZIONE:
separati consensualmente con verbale in data 21 dicembre 2021 omologato con decreto del 22 dicembre 2021
con i seguenti FIGLI MINORI
C.F. nato il [...] in [...]_1 C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 12 novembre 2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in NT (CO), in data 07/08/2017 (anno 2017, atto n. 95, parte seconda) doc. n. 1;
- ordinare al Comune di NT (CO) (presso il quale il matrimonio veniva celebrato) ed al Comune di Uggiate con NA (CO) ove risiedono entrambi di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, il tutto alle seguenti
CONDIZIONI
1. ciascuno dei coniugi resterà libero di fissare la propria residenza e/o domicilio ove lo riterrà più opportuno, residuando esclusivamente l'obbligo reciproco di comunicare tempestivamente gli eventuali cambiamenti di indirizzo.
2. Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori come per legge, e gli stessi provvederanno ER all'educazione ed all'istruzione del medesimo, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del minore stesso, stabilendo che abbia a risiedere prevalentemente, anche ai fini anagrafici, presso la madre sig.ra Le questioni ordinarie saranno gestite dai genitori separatamente. Parte_1
3. I ricorrenti, dalla data di separazione hanno regolato i loro rapporti patrimoniali, dando esecuzione agli accordi già contenuti del ricorso congiunto, e pertanto:
2 - la casa familiare di cui in premessa già di proprietà di entrambi e sita in Uggiate Trevano (CO), alla via IV Novembre 17/A, è divenuta di proprietà esclusiva della sig.ra avendo il sig. Parte_1 Parte_2
, in ossequio agli accordi di separazione, ceduto la propria quota (atto notarile a rogito notaio Dott.
[...] con studio in Uggiate Trevano in data 26/07/2024 - rep. n. 1627/1208); Persona_2
- la sig.ra si è inoltre accollata per intero il mutuo, acceso da entrambi i coniugi per l'acquisto della Pt_1 predetta abitazione (col medesimo atto notarile di cui sopra);
- la sig.ra ha già versato la somma concordata col sig. ed in favore dello stesso per € Pt_1 Pt_2
30.000,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti dallo stesso quale anticipazione nell'acquisto della casa famigliare, dando di fatto esecuzione ad ogni accordo patrimoniale.
4. Si dà atto che le modalità di cura e di visita del minore da parte del genitore non collocatario, come concordate dai due genitori in sede di separazione, sono state regolarmente rispettate dai ricorrenti, che pertanto chiedono all'On.le Tribunale adito, in sede di divorzio, di volerle confermare, ciò anche in ragione del fatto che il figlio frequenta l'ultimo anno della scuola dell'infanzia. ER
I predetti accordi si riportano come segue: il padre potrà vedere e tenere con sé il minore a fine settimana alternati, dal venerdì intorno alle ore 21,00 allorquando la madre avrà cura di portarlo presso l'abitazione paterna (prima di andare al lavoro), sino alla domenica pomeriggio alle ore 15,00 allorquando il bambino viene riportato dal padre presso l'abitazione materna;
nonché per la metà di ogni periodo festivo e di interruzione dell'attività scolastica.
- durante la settimana due sere, - lunedì e mercoledì - dalle ore 21.30 (allorquando mamma lo accompagna presso l'abitazione paterna) ed il bambino pernotta col padre, che potrà così accompagnarlo alla scuola materna la mattina seguente. Si precisa che durante il secondo turno lavorativo del padre (dalle ore 14,30 alle ore 22,30) viene portato dalla madre presso l'abitazione paterna intorno alle 21,00/21,30 ove ER viene accudito e messo a letto dalla nonna paterna, mentre durante il primo turno lavorativo paterno,
può trascorre col padre due pomeriggi alla settimana (lunedì e mercoledì) dall'uscita dalla scuola ER materna sino alla cena compresa, per essere riportato a casa della madre per la messa a letto. Si precisa che i genitori di si sono accordati come sopra in funzione dei rispettivi orari lavorativi e per assicurare ER al bambino di trascorrere più tempo col padre. Inoltre, le abitazioni dei due genitori si trovano nel medesimo comune di Uggiate con NA (CO) a poche centinaia di metri l'una dall'altra.
Durante le sere in cui il bimbo si trova presso l'abitazione materna, la sig.ra provvede alla messa a Pt_1 letto prima di recarsi al lavoro ed il piccolo viene accudito dalla nonna materna, che trascorre ivi la notte.
I due genitori possono inoltre contare sulla rispettiva rete famigliare (nonni e zii) per l'accudimento del minore, nell'ipotesi di loro assenza per motivi di lavoro.
Nel primo turno lavorativo paterno il padre tiene con sè al lunedì dalle ore 16,00 alle ore 21,00 ca. ER come anche il mercoledì.
Per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali trascorrerà in via alternata le giornate della ER
Vigilia di Natale e di Pasqua con un genitore e il giorno di Natale e quello del lunedì dell'Angelo con l'altro. Infine, per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé consecutivamente ER per un periodo di due settimane, nel periodo giugno - agosto, da comunicare all'altro genitore entro il giorno 15 maggio di ciascun anno. Infine, le modalità di visita potranno subire dei cambiamenti, se concordati, in caso vi siano impegni di lavoro sopravvenuti o in considerazione delle esigenze del minore.
3 In punto contributo al mantenimento del minore: i ricorrenti stabiliscono che il sig. dovrà Parte_2 corrispondere alla sig.ra un contributo mensile fisso, a titolo di concorso al mantenimento Parte_1 del figlio pari a € 300,00 (euro trecento) somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat, da ER versarsi direttamente alla moglie tramite bonifico bancario entro il giorno 28 di ogni mese;
il sig. Pt_2 provvederà altresì a contribuire nella misura del 50% alle spese extra che si riveleranno necessarie nell'interesse del figlio minore , come tutte descritte nel Protocollo del Tribunale di Como, che i ER ricorrenti hanno dichiarato di accettare.
5. Ciascuno dei genitori si preoccuperà, per il proprio ramo parentale, di assicurare l'osservanza del principio di cui all'art. 155, co. 1 c.c., secondo il quale il minore ha diritto di conservare rapporti ER giuridici significativi con gli ascendenti ed i rispettivi parenti e quindi l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento.
6. I ricorrenti statuiscono altresì che la sig.ra continuerà a ricevere gli assegni familiari svizzeri sia Pt_1
i propri che quelli paterni, che le vengo corrisposti direttamente. I coniugi sono economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto al contributo per il loro mantenimento;
le parti, inoltre, dichiarano sin da ora di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra con riferimento alle prestazioni di libero passaggio previdenziale di diritto svizzero (art. 121 e ss c.c. svizzero) che, pertanto, non saranno né liquidate, né compensate tra loro (compreso il II Pilastro).
7. I coniugi, avendo già provveduto a regolamentare i rapporti patrimoniali tra loro in essere, si danno reciproco atto di aver risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non aver altro a pretendere l'uno dall'altra.
8. I coniugi si danno reciprocamente il libero assenso al rinnovo e/o rilascio dei rispettivi documenti di espatrio.
9. Le spese e le competenze legali della presente procedura sono a carico dei coniugi in parti uguali.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa
4 non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio del matrimonio contratto dai coniugi in data 07/08/2017 in NT (CO)
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NT (CO)
(anno 2017, atto n. 95, parte II, serie C),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NT (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 30.01.2025
Il Presidente est
Dott.ssa Barbara Cao
5