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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/03/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 7173 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
TRA
, elett.te dom.to in Frignano alla via S. Antonio Abate n. 8, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Umberto Di Tella che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
E
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, alla via A. Diaz n. 11;
OPPOSTA
NONCHÉ
, in persona del l.r.p.t. Controparte_2
OPPOSTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto in data
06.07.2023 intimazione di pagamento n. 02820239003856704/000 per l'importo di €
11.378,83, relativa al mancato pagamento di spese processuali per l'anno 2002 e l'anno
2006, si opponeva eccependo la prescrizione decennale delle pretese, essendo le cartelle di pagamento mai notificate all'opponente.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di nullità della cartella. 2
Con comparsa depositata in data 19.09.2023, si costituiva Controparte_1
desumendo che le citate cartelle di pagamento erano state regolarmente
[...] notificate rispettivamente in data 28.04.2008 e in data 21.12.2009 nonché eccependo l'interruzione della prescrizione con la notifica delle intimazioni di pagamento n.
02820149018527013000, notificata il 13.10.2014, e n. 02820179007635846000, notificata il
11.10.2017, oltre ad essere la prescrizione stata sospesa dalla normativa emergenziale di cui all'art. 68, d.l. n. 18/2020;
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Seppur ritualmente citato, il non si è costituito. Controparte_2
Lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con scadenza per il 13.03.2025, la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Preliminarmente va qualificata la presente azione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Ebbene, con il principale motivo di opposizione, l'opponente eccepisce l'intervenuta prescrizione decennale delle pretese del 2002 e del 2006, essendo le cartelle di pagamento mai notificate all'opponente e, in ogni caso, prescritte anche considerando l'intervenuta notifica delle cartelle.
Nel caso de quo, va rilevato che dichiara che le citate Controparte_1 cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate rispettivamente in data 28.04.2008
e 21.12.2009, ma produce unicamente elenchi delle distinte delle raccomandate presentate all'Ufficio Postale per la notifica e relata con data illeggibile per cui non è dato evincersi che si riferisca proprio alle cartelle de qua.
Dichiara, altresì, di aver interrotto il termine prescrizionale con due intimazioni di pagamento del 2014 e del 2017 ma produce relate dalle quali, anche in questo caso, non si evince se si riferiscano alle cartelle de qua.
Pertanto, considerato che le pretese creditorie sono del 2002 e del 2006, e considerato che la notifica non si è correttamente perfezionata, alla data del 06.07.2023 sono passati più di dieci anni.
Di nessun pregio, infine, l'eccezione di secondo cui il Controparte_1 termine di prescrizione sarebbe stato sospeso dal marzo 2020 al febbraio 2021: la norma richiamata fa riferimento alla sospensione dei termini di versamento delle rate per i carichi derivanti da cartelle di pagamento e non può essere applicabile – come ritiene parte opposta – sic et simpliciter al termine di prescrizione della pretesa creditoria, né
[...] [...]
spiega come sia applicabile in concreto la sospensione richiamata al Controparte_3 caso de quo.
Pertanto, l'opposizione va accolta con conseguente dichiarazione dell'insussistenza del diritto di di procedere esecutivamente nei confronti dell'opponente in base alle CP_4 cartelle opposte.
Le spese seguono la soccombenza tra le sole parti costituite e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (esclusa quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base alla somma riportata nell'intimazione.
Compensate le spese con il contumace, considerato che le eccezioni sollevate si CP_2 riferiscono soltanto all'attività di riscossione dell' CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto di di CP_4 procedere esecutivamente nei confronti dell'opponente in base alle cartelle opposte;
- condanna al pagamento, nei confronti di delle spese del CP_4 Parte_1 presente giudizio che si liquidano in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione;
- compensa le spese con il . Controparte_2
Aversa, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 7173 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
TRA
, elett.te dom.to in Frignano alla via S. Antonio Abate n. 8, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Umberto Di Tella che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
E
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, alla via A. Diaz n. 11;
OPPOSTA
NONCHÉ
, in persona del l.r.p.t. Controparte_2
OPPOSTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto in data
06.07.2023 intimazione di pagamento n. 02820239003856704/000 per l'importo di €
11.378,83, relativa al mancato pagamento di spese processuali per l'anno 2002 e l'anno
2006, si opponeva eccependo la prescrizione decennale delle pretese, essendo le cartelle di pagamento mai notificate all'opponente.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di nullità della cartella. 2
Con comparsa depositata in data 19.09.2023, si costituiva Controparte_1
desumendo che le citate cartelle di pagamento erano state regolarmente
[...] notificate rispettivamente in data 28.04.2008 e in data 21.12.2009 nonché eccependo l'interruzione della prescrizione con la notifica delle intimazioni di pagamento n.
02820149018527013000, notificata il 13.10.2014, e n. 02820179007635846000, notificata il
11.10.2017, oltre ad essere la prescrizione stata sospesa dalla normativa emergenziale di cui all'art. 68, d.l. n. 18/2020;
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Seppur ritualmente citato, il non si è costituito. Controparte_2
Lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con scadenza per il 13.03.2025, la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Preliminarmente va qualificata la presente azione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Ebbene, con il principale motivo di opposizione, l'opponente eccepisce l'intervenuta prescrizione decennale delle pretese del 2002 e del 2006, essendo le cartelle di pagamento mai notificate all'opponente e, in ogni caso, prescritte anche considerando l'intervenuta notifica delle cartelle.
Nel caso de quo, va rilevato che dichiara che le citate Controparte_1 cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate rispettivamente in data 28.04.2008
e 21.12.2009, ma produce unicamente elenchi delle distinte delle raccomandate presentate all'Ufficio Postale per la notifica e relata con data illeggibile per cui non è dato evincersi che si riferisca proprio alle cartelle de qua.
Dichiara, altresì, di aver interrotto il termine prescrizionale con due intimazioni di pagamento del 2014 e del 2017 ma produce relate dalle quali, anche in questo caso, non si evince se si riferiscano alle cartelle de qua.
Pertanto, considerato che le pretese creditorie sono del 2002 e del 2006, e considerato che la notifica non si è correttamente perfezionata, alla data del 06.07.2023 sono passati più di dieci anni.
Di nessun pregio, infine, l'eccezione di secondo cui il Controparte_1 termine di prescrizione sarebbe stato sospeso dal marzo 2020 al febbraio 2021: la norma richiamata fa riferimento alla sospensione dei termini di versamento delle rate per i carichi derivanti da cartelle di pagamento e non può essere applicabile – come ritiene parte opposta – sic et simpliciter al termine di prescrizione della pretesa creditoria, né
[...] [...]
spiega come sia applicabile in concreto la sospensione richiamata al Controparte_3 caso de quo.
Pertanto, l'opposizione va accolta con conseguente dichiarazione dell'insussistenza del diritto di di procedere esecutivamente nei confronti dell'opponente in base alle CP_4 cartelle opposte.
Le spese seguono la soccombenza tra le sole parti costituite e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (esclusa quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base alla somma riportata nell'intimazione.
Compensate le spese con il contumace, considerato che le eccezioni sollevate si CP_2 riferiscono soltanto all'attività di riscossione dell' CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto di di CP_4 procedere esecutivamente nei confronti dell'opponente in base alle cartelle opposte;
- condanna al pagamento, nei confronti di delle spese del CP_4 Parte_1 presente giudizio che si liquidano in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione;
- compensa le spese con il . Controparte_2
Aversa, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione