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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/05/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Codispoti, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 20 maggio 2025, ha dato lettura della seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa n. 851/2022 R.G. promossa da
, C.F. , nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) ed ivi residente alla Frazione Cerchiara, Largo
Pratogrande, n. 6, elettivamente domiciliato in Teramo, Corso De Michetti, n. 28, presso lo studio dell'Avv. Antonella Scipioni, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente CONTRO
Controparte_1
, C.F. , in persona del
[...] P.IVA_1
Dirigente di I fascia con incarico di funzione Dirigenziale di livello Generale di
Direttore Centrale della Direzione Centrale Prestazioni Economiche dell' , CP_1
rappresentato e difeso dagli Avvocati Luca Majorano e Piera di Sante ed elettivamente domiciliato in Teramo, via Francesco Franchi n. 37n virtù di procura alle liti in atti:
Resistente
1 Oggetto: prestazioni previdenziali – malattia professionale.
Conclusioni delle parti: come da note conclusive e come da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 12.05.2022 e ritualmente notificato, Parte_1
ha adito l'intestato Tribunale, al fine di sentir accogliere le seguenti
[...] conclusioni: “1) Dichiarare che l'esponente è affetto da sindrome da conflitto spalla destra di origine professionale nella misura del 10% e che a causa della contratta malattia professionale, residua un danno biologico da invalidità permanente nella misura del 10% o comunque in quella diversa misura che risulterà di giustizia;
2) dichiarare di conseguenza che esso istante ha diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000 per il danno biologico permanente nella misura del 10% o comunque in quella diversa misura corrispondente al grado di inabilità che sarà dimostrata in corso di causa;
3) di conseguenza condannare l' in persona del suo direttore CP_1
pro-tempore - sede di Teramo - a liquidare e corrispondere in favore di esso istante tutte quelle somme che gli saranno dovute ai sensi di legge oltre interessi come per legge;
4) con condanna di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) che egli aveva lavorato, per oltre quarant'anni, presso diverse imprese edili con la qualifica di muratore e che, nel corso dell'attività lavorativa
(per otto ore al giorno e per cinque giorni a settimana) sollevava sacchi di cemento inizialmente di 50,00 kg. e poi di 25 kg, oltre a dover tenere sempre le braccia alzate per effettuare i lavori di intonaco sui soffitti;
b) che, inoltre, egli sollevava il legno per realizzare l'armatura, nonché blocchi di cemento e mattoni forati e che, per realizzare le gabbie di cemento, trasportava il ferro di diverse dimensioni del peso variabile di da16 a 20 kg;
Pag. 2 di 7 c) che il medesimo aveva contratto la malattia professionale diagnosticata come “sindrome da conflitto spalla destra”, con danno biologico al 10% e che, pertanto, aveva diritto al riconoscimento delle conseguenti prestazioni previdenziali.
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l' , il quale ha chiesto il rigetto CP_1
della domanda formulata dalla parte ricorrente, evidenziando la mancanza di nesso causale tra la patologia lamentata e il rischio lavorativo cui il ricorrente è esposto.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, le prove orali ed è stata espletata la consulenza tecnica, affidata alla dott.ssa Persona_1
Successivamente, la causa ha subito una serie di rinvii d'ufficio durante l'assenza della scrivente Giudice, per congedo straordinario di maternità.
All'esito dell'odierna udienza, sostituita dalle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. – depositate da entrambe le parti - la causa viene decisa con la presente sentenza.
Ritiene il decidente che il ricorso sia infondato per i motivi che seguono.
1. Giova premettere che il d.lgs. n. 38/2000 ha previsto l'inclusione, nell'oggetto della tutela dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, del danno biologico subito dai soggetti assicurati.
Il legislatore ha così esteso la tutela anche al danno biologico CP_1
conseguente ad infortuni sul lavoro occorsi ed alle malattie professionali denunciate successivamente al 9.8.2000 (data di entrata in vigore del d.m.
12.7.2000, pubblicato sulla G.U. in data 25.7.2000). In particolare, la prestazione prevista indennizza il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16% e, sotto forma di rendita, quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo da malattia professionale, grava sul lavoratore assicurato - in base al principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ. - l'onere di provare la precedente esposizione al rischio morbigeno
Pag. 3 di 7 e, quindi, il nesso causale tra la lavorazione e l'infermità, che presuppone non solo una mera correlazione cronologica e topografica o un collegamento marginale tra evento dannoso e prestazione di lavoro, che deve invece costituire fattore di efficienza causale della malattia.
Quando la malattia è inserita nelle apposite tabelle, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella;
l può fornire la prova contraria, dimostrando l'intervento causale di fattori CP_1
patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale.
Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, come quella in esame, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia necessita invece di una concreta e specifica dimostrazione, di cui è onerato il lavoratore, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della "probabilità qualificata".
2. Ora, passando al merito della causa, va osservato quante segue.
In sostanza, il ricorrente ha instaurato il giudizio per ottenere le prestazioni previdenziali alle quali, a suo avviso, avrebbe diritto per aver contratto una malattia dolorosa a carico delle spalle a causa dell'attività lavorativa svolta come muratore;
attività che, costringendolo a tenere le braccia alzate e a sollevare pesi, implicherebbe un sovraccarico ai danni delle spalle.
A fronte di tali allegazioni, la CTU incaricata, effettuati i necessari accertamenti sulla persona del ricorrente ed esaminata la documentazione processuale, ha concluso che la patologia di cui è affetto il ricorrente (“Tendinosi del sovraspinoso e del capo lungo del bicipite”) non è attribuibile all'attività lavorativa.
Più nel dettaglio, la consulente ha evidenziato, anzitutto, che nelle lavorazioni edili si compiono azioni che per la loro realizzazione richiedono il
Pag. 4 di 7 coinvolgimento degli arti superiori e, di conseguenza, determinano sì, in astratto, un rischio di sovraccarico biomeccanico, ma difficilmente, tenuto conto della molteplicità delle attività svolte, si verifica nel concreto una situazione in cui il lavoro comporta la ripetizione dello stesso gesto per più della metà di un turno di lavoro a ritmi elevati e senza pause compensative per periodi prolungati.
La CTU ha anche sottolineato che la prima indagine strumentale a carico della spalla destra è stata effettuata dal ricorrente a 70 anni, dopo sei anni dalla cessazione dell'attività lavorativa e dopo un episodio di dolore acuto, con comparsa di tumefazione al braccio avvenuto nel 2018 mentre utilizzava una
“zappetta” nel suo orto (cfr. relazione peritale in atti ove di legge: “Si ritiene, inoltre, alquanto improbabile che nel caso in cui agenti patogeni lavorativi concorrano con fattori extralavorativi nel determinismo di patologie dell'apparato osteo-articolare, vengano effettuati accertamenti a distanza di sei anni dal termine della vita lavorativa e non durante il periodo di esposizione al rischio che, ovviamente, dovrebbe aggravare la sintomatologia dolorosa”).
Inoltre, appare dirimente l'affermazione della CTU secondo cui le patologie emerse con la risonanza magnetica sono, fondamentalmente, correlate ad una condizione di deterioramento fisiologico compatibile con l'età del ricorrente e, anzi, la millimetrica lesione riscontrata a carico del sovraspinoso e la lesione del bicipite sono, ad avviso dell'ausiliare del Giudice, senz'altro attribuibili al suddetto trauma da sforzo extralavorativo avvenuto nel 2018 (cfr. relazione peritale in atti).
L'anzianità del ricorrente è stata quindi ritenuta come dotata di sufficiente efficacia causale nel determinismo della malattia, in quanto l'età avanzata è suscettibile di produrre “normalmente” le alterazioni degenerative osservate sulla persona del ricorrente.
In conclusione, in base a quanto esposto, tenuto conto della storia clinica del ricorrente, dell'esame obiettivo e della mansione svolta, si può ragionevolmente affermare che la sindrome da conflitto della spalla destra non è di origine professionale.
Pag. 5 di 7 Le risultanze della consulenza medico legale appaiono pienamente condivisibili, atteso che l'indagine peritale è stata eseguita correttamente e risulta immune da vizi di ordine logico e/o metodologico.
4. Quanto alle eccezioni mosse alla CTU dalla difesa del ricorrente, deve osservarsi quanto segue.
La difesa ha obiettato, in sostanza, che la consulente non avrebbe tenuto in debito conto l'istruttoria orale svolta la quale avrebbe confermato che le mansioni lavorative svolte dal ricorrente in modo non occasionale prevedevano un sovraccarico continuativo di entrambi gli arti superiori, con movimenti ripetuti e continui durante la giornata lavorativa.
Dette eccezioni non sono fondate. Anzitutto, non appare superfluo rammentare che al CTU è demandato un accertamento evidentemente tecnico, spettando poi al Tribunale valutare il compendio probatorio raccolto;
inoltre, la CTU non ha negato che il ricorrente svolgesse mansioni idonee, in astratto, a determinare patologie a carico delle spalle, ma ha chiarito che, nel caso di specie, tenuto conto dell'età del ricorrente, del lungo tempo trascorso dalla cessazione dell'attività lavorativa e degli esami obiettivi effettuati, la patologia lamentata non ha origine professionale. A conferma di ciò, l'ausiliare del Giudice ha specificato che l'esame obiettivo, svolto in sede peritale, è risultato negativo per algie e limitazioni funzionali.
5. Le argomentazioni sin qui esposte conducono al rigetto del ricorso.
Le spese di lite non sono ripetibili, sussistendo in atti la dichiarazione reddituale ex art. 152 bis disp. att. c.p.c. inferiore ai limiti di legge.
Di conseguenza, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto devono porsi a carico dell (cfr. tra le tante, Cassazione CP_1
civile sez. VI, 03/12/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 03/12/2019), n.31544; Cass. n.
17644/2016; prima ancora Cass. n. 4481 del 08/04/2000, n. 4589 del
06/05/1998, n. 2540 del 17/04/1980).
Pag. 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicate, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) spese irripetibili;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU già liquidate CP_1
con separato decreto.
Teramo, 20 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Silvia Codispoti
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Codispoti, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 20 maggio 2025, ha dato lettura della seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa n. 851/2022 R.G. promossa da
, C.F. , nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) ed ivi residente alla Frazione Cerchiara, Largo
Pratogrande, n. 6, elettivamente domiciliato in Teramo, Corso De Michetti, n. 28, presso lo studio dell'Avv. Antonella Scipioni, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente CONTRO
Controparte_1
, C.F. , in persona del
[...] P.IVA_1
Dirigente di I fascia con incarico di funzione Dirigenziale di livello Generale di
Direttore Centrale della Direzione Centrale Prestazioni Economiche dell' , CP_1
rappresentato e difeso dagli Avvocati Luca Majorano e Piera di Sante ed elettivamente domiciliato in Teramo, via Francesco Franchi n. 37n virtù di procura alle liti in atti:
Resistente
1 Oggetto: prestazioni previdenziali – malattia professionale.
Conclusioni delle parti: come da note conclusive e come da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 12.05.2022 e ritualmente notificato, Parte_1
ha adito l'intestato Tribunale, al fine di sentir accogliere le seguenti
[...] conclusioni: “1) Dichiarare che l'esponente è affetto da sindrome da conflitto spalla destra di origine professionale nella misura del 10% e che a causa della contratta malattia professionale, residua un danno biologico da invalidità permanente nella misura del 10% o comunque in quella diversa misura che risulterà di giustizia;
2) dichiarare di conseguenza che esso istante ha diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000 per il danno biologico permanente nella misura del 10% o comunque in quella diversa misura corrispondente al grado di inabilità che sarà dimostrata in corso di causa;
3) di conseguenza condannare l' in persona del suo direttore CP_1
pro-tempore - sede di Teramo - a liquidare e corrispondere in favore di esso istante tutte quelle somme che gli saranno dovute ai sensi di legge oltre interessi come per legge;
4) con condanna di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) che egli aveva lavorato, per oltre quarant'anni, presso diverse imprese edili con la qualifica di muratore e che, nel corso dell'attività lavorativa
(per otto ore al giorno e per cinque giorni a settimana) sollevava sacchi di cemento inizialmente di 50,00 kg. e poi di 25 kg, oltre a dover tenere sempre le braccia alzate per effettuare i lavori di intonaco sui soffitti;
b) che, inoltre, egli sollevava il legno per realizzare l'armatura, nonché blocchi di cemento e mattoni forati e che, per realizzare le gabbie di cemento, trasportava il ferro di diverse dimensioni del peso variabile di da16 a 20 kg;
Pag. 2 di 7 c) che il medesimo aveva contratto la malattia professionale diagnosticata come “sindrome da conflitto spalla destra”, con danno biologico al 10% e che, pertanto, aveva diritto al riconoscimento delle conseguenti prestazioni previdenziali.
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l' , il quale ha chiesto il rigetto CP_1
della domanda formulata dalla parte ricorrente, evidenziando la mancanza di nesso causale tra la patologia lamentata e il rischio lavorativo cui il ricorrente è esposto.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, le prove orali ed è stata espletata la consulenza tecnica, affidata alla dott.ssa Persona_1
Successivamente, la causa ha subito una serie di rinvii d'ufficio durante l'assenza della scrivente Giudice, per congedo straordinario di maternità.
All'esito dell'odierna udienza, sostituita dalle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. – depositate da entrambe le parti - la causa viene decisa con la presente sentenza.
Ritiene il decidente che il ricorso sia infondato per i motivi che seguono.
1. Giova premettere che il d.lgs. n. 38/2000 ha previsto l'inclusione, nell'oggetto della tutela dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, del danno biologico subito dai soggetti assicurati.
Il legislatore ha così esteso la tutela anche al danno biologico CP_1
conseguente ad infortuni sul lavoro occorsi ed alle malattie professionali denunciate successivamente al 9.8.2000 (data di entrata in vigore del d.m.
12.7.2000, pubblicato sulla G.U. in data 25.7.2000). In particolare, la prestazione prevista indennizza il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16% e, sotto forma di rendita, quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo da malattia professionale, grava sul lavoratore assicurato - in base al principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ. - l'onere di provare la precedente esposizione al rischio morbigeno
Pag. 3 di 7 e, quindi, il nesso causale tra la lavorazione e l'infermità, che presuppone non solo una mera correlazione cronologica e topografica o un collegamento marginale tra evento dannoso e prestazione di lavoro, che deve invece costituire fattore di efficienza causale della malattia.
Quando la malattia è inserita nelle apposite tabelle, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella;
l può fornire la prova contraria, dimostrando l'intervento causale di fattori CP_1
patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale.
Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, come quella in esame, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia necessita invece di una concreta e specifica dimostrazione, di cui è onerato il lavoratore, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della "probabilità qualificata".
2. Ora, passando al merito della causa, va osservato quante segue.
In sostanza, il ricorrente ha instaurato il giudizio per ottenere le prestazioni previdenziali alle quali, a suo avviso, avrebbe diritto per aver contratto una malattia dolorosa a carico delle spalle a causa dell'attività lavorativa svolta come muratore;
attività che, costringendolo a tenere le braccia alzate e a sollevare pesi, implicherebbe un sovraccarico ai danni delle spalle.
A fronte di tali allegazioni, la CTU incaricata, effettuati i necessari accertamenti sulla persona del ricorrente ed esaminata la documentazione processuale, ha concluso che la patologia di cui è affetto il ricorrente (“Tendinosi del sovraspinoso e del capo lungo del bicipite”) non è attribuibile all'attività lavorativa.
Più nel dettaglio, la consulente ha evidenziato, anzitutto, che nelle lavorazioni edili si compiono azioni che per la loro realizzazione richiedono il
Pag. 4 di 7 coinvolgimento degli arti superiori e, di conseguenza, determinano sì, in astratto, un rischio di sovraccarico biomeccanico, ma difficilmente, tenuto conto della molteplicità delle attività svolte, si verifica nel concreto una situazione in cui il lavoro comporta la ripetizione dello stesso gesto per più della metà di un turno di lavoro a ritmi elevati e senza pause compensative per periodi prolungati.
La CTU ha anche sottolineato che la prima indagine strumentale a carico della spalla destra è stata effettuata dal ricorrente a 70 anni, dopo sei anni dalla cessazione dell'attività lavorativa e dopo un episodio di dolore acuto, con comparsa di tumefazione al braccio avvenuto nel 2018 mentre utilizzava una
“zappetta” nel suo orto (cfr. relazione peritale in atti ove di legge: “Si ritiene, inoltre, alquanto improbabile che nel caso in cui agenti patogeni lavorativi concorrano con fattori extralavorativi nel determinismo di patologie dell'apparato osteo-articolare, vengano effettuati accertamenti a distanza di sei anni dal termine della vita lavorativa e non durante il periodo di esposizione al rischio che, ovviamente, dovrebbe aggravare la sintomatologia dolorosa”).
Inoltre, appare dirimente l'affermazione della CTU secondo cui le patologie emerse con la risonanza magnetica sono, fondamentalmente, correlate ad una condizione di deterioramento fisiologico compatibile con l'età del ricorrente e, anzi, la millimetrica lesione riscontrata a carico del sovraspinoso e la lesione del bicipite sono, ad avviso dell'ausiliare del Giudice, senz'altro attribuibili al suddetto trauma da sforzo extralavorativo avvenuto nel 2018 (cfr. relazione peritale in atti).
L'anzianità del ricorrente è stata quindi ritenuta come dotata di sufficiente efficacia causale nel determinismo della malattia, in quanto l'età avanzata è suscettibile di produrre “normalmente” le alterazioni degenerative osservate sulla persona del ricorrente.
In conclusione, in base a quanto esposto, tenuto conto della storia clinica del ricorrente, dell'esame obiettivo e della mansione svolta, si può ragionevolmente affermare che la sindrome da conflitto della spalla destra non è di origine professionale.
Pag. 5 di 7 Le risultanze della consulenza medico legale appaiono pienamente condivisibili, atteso che l'indagine peritale è stata eseguita correttamente e risulta immune da vizi di ordine logico e/o metodologico.
4. Quanto alle eccezioni mosse alla CTU dalla difesa del ricorrente, deve osservarsi quanto segue.
La difesa ha obiettato, in sostanza, che la consulente non avrebbe tenuto in debito conto l'istruttoria orale svolta la quale avrebbe confermato che le mansioni lavorative svolte dal ricorrente in modo non occasionale prevedevano un sovraccarico continuativo di entrambi gli arti superiori, con movimenti ripetuti e continui durante la giornata lavorativa.
Dette eccezioni non sono fondate. Anzitutto, non appare superfluo rammentare che al CTU è demandato un accertamento evidentemente tecnico, spettando poi al Tribunale valutare il compendio probatorio raccolto;
inoltre, la CTU non ha negato che il ricorrente svolgesse mansioni idonee, in astratto, a determinare patologie a carico delle spalle, ma ha chiarito che, nel caso di specie, tenuto conto dell'età del ricorrente, del lungo tempo trascorso dalla cessazione dell'attività lavorativa e degli esami obiettivi effettuati, la patologia lamentata non ha origine professionale. A conferma di ciò, l'ausiliare del Giudice ha specificato che l'esame obiettivo, svolto in sede peritale, è risultato negativo per algie e limitazioni funzionali.
5. Le argomentazioni sin qui esposte conducono al rigetto del ricorso.
Le spese di lite non sono ripetibili, sussistendo in atti la dichiarazione reddituale ex art. 152 bis disp. att. c.p.c. inferiore ai limiti di legge.
Di conseguenza, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto devono porsi a carico dell (cfr. tra le tante, Cassazione CP_1
civile sez. VI, 03/12/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 03/12/2019), n.31544; Cass. n.
17644/2016; prima ancora Cass. n. 4481 del 08/04/2000, n. 4589 del
06/05/1998, n. 2540 del 17/04/1980).
Pag. 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicate, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) spese irripetibili;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU già liquidate CP_1
con separato decreto.
Teramo, 20 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Silvia Codispoti
Pag. 7 di 7