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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/02/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3740/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3740/2020 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
1202/2020 del 15/09/2020, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , con il CP_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CAVALLO GRAZIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
C.F. , con il patrocinio dell'avv. LOPIS Controparte_2 P.IVA_1
MARIANNA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
C.F. , e per essa quale procuratore C.F. Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
, con il patrocinio dell'avv. LONGO GIANCARLO, presso il cui studio è elettivamente P.IVA_3 domiciliata, giusta procura in atti.
TERZO INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/11/2024, sostituita da note scritte, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle conclusioni delle parti precisate come da verbale in atti.
pagina 1 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1202/2020 del 15/09/2020 il Tribunale di Ragusa ha ingiunto a
[...] e di corrispondere ad la somma di €. CP_1 Parte_1 Controparte_2
21.335,82, oltre interessi come da domanda e spese ivi liquidate, quale importo dovuto in forza del contratto di prestito n. 11019084 stipulato il 05/06/2012 fra i medesimi soggetti ingiunti e Compass
Banca s.p.a. (cfr. doc. 6 del fascicolo monitorio), credito poi ceduto ad in Controparte_2 favore della quale ultima è stato emesso il decreto ingiuntivo in questione (cfr. doc. nn.
1-3 del fascicolo monitorio).
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da è parzialmente fondata e deve pertanto CP_1 essere accolta per quanto di ragione.
È infondato il primo motivo di opposizione relativo a una pretesa carenza probatoria dell'estratto conto prodotto dall'opposta, estratto conto che, nella sostanza, non recherebbe i requisiti previsti dall'art. 50 TUB.
In primo luogo, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, in cui il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – nel cui ambito possono farsi rientrare quelle di cui all'art. 50
TUB sopra richiamato – ma deve invece ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. Non può che rivelarsi inconducente, dunque, l'opposizione proposta nella parte in cui risulti fondata su motivi che (come quello sopra indicato) attengano ai presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, piuttosto che al merito del credito: il giudice dell'opposizione dovrebbe comunque accogliere, nel merito, la domanda nel caso in cui, all'esito del giudizio di opposizione, accertasse il credito come esistente, e ciò, indipendentemente dal fatto che gli elementi sulla cui base è stato originariamente emesso il decreto ingiuntivo siano ritenuti validi o meno.
In secondo luogo, per giurisprudenza costante, in relazione a rapporti di prestito o mutuo è sufficiente la produzione del contratto, unitamente all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario. Ed infatti, nei rapporti di mutuo, diversamente dai rapporti di conto corrente (nei quali, quanto meno nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è necessaria la produzione anche degli estratti conto, al fine di consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere fra le parti, di pervenire alla determinazione del credito della banca sulla base di dati contabili certi), la produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum. Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito (mediante produzione del contratto di mutuo) e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018,
20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015). Orbene, nel caso di specie, l'opposta ha pienamente assolto all'onere probatorio su di essa incombente producendo il contratto di finanziamento per cui è causa (vd. all. n. 6 del fascicolo monitorio e all. n. 4 del giudizio di opposizione) ed altresì allegando l'inadempimento dell'opponente. Quest'ultima, di contro, non ha dedotto né tanto meno dimostrato eventuali cause modificative o estintive del debito,
pagina 2 di 4 avendo svolto rilievi che appaiono formulati in maniera generica, e che non mettono specificamente in luce le ragioni della contestata inesistenza e/o indeterminatezza del credito ingiunto. È infondato il motivo di opposizione relativo alla nullità del contratto per essere stato firmato solo dalle parti mutuatarie. Giova osservare che l'art. 117 TUB, commi 1 e 3, stabilisce che i contratti sono redatti per iscritto ed un esemplare è consegnato al cliente e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo;
il successivo art. 127 precisa che le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice.
In giurisprudenza si è posto il problema se possa ritenersi carente la forma scritta (richiesta a pena di nullità) qualora il contratto risulti sottoscritto solo dal cliente, mancando invece la sottoscrizione della banca.
La questione ha determinato un contrasto di giurisprudenza, che è stato risolto dalla Corte di Cassazione a Sezioni unite, con la sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018, nella quale si è affermato che
“In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti. (Sez. U, Sentenza n. 898 del 16/01/2018, Rv. 646965 - 01)”.
Le Sezioni Unite hanno rilevato che la nullità deve essere considerata un vizio radicale e che, nell'art. 23 TUF, vengono considerati sullo stesso piano sia la redazione in forma scritta, sia la consegna di un esemplare al cliente, che è l'unica parte che può far valere la nullità. Da tale formulazione, hanno ricavato la ratio della norma: la nullità per difetto di forma è posta nell'interesse del cliente, così come
è a tutela di questi la previsione della consegna del contratto;
la finalità della previsione della nullità è, quindi, quella di assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti e delle relative modalità di svolgimento del rapporto. Pertanto, secondo le Sezioni Unite, il vincolo di forma imposto dal legislatore (tra l'altro composito, in quanto vi rientra anche la consegna del documento contrattuale) va inteso alla luce di quella che è la funzione propria della norma. Di conseguenza, non risulta rilevante –ai fini della validità del contratto
– la sottoscrizione del delegato della banca, una volta che risulti provato l'accordo mediante la sottoscrizione dell'investitore, la consegna del documento negoziale, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione delle pattuizioni.
Il caso sottoposto alle Sezioni Unite riguardava specificamente un contratto di intermediazione finanziaria, ma il principio di diritto espresso può trovare applicazione con riferimento anche agli altri contratti bancari, attesa la medesima ratio sottesa agli artt. 117 e 127 TUB.
Invero, la successiva giurisprudenza delle sezioni semplici ha chiarito che “In tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti” (Cass. Sez. I n. 14646/18, n. 14243/18). È stato altresì chiarito che “La previsione di cui all'art. 117, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, secondo cui il contratto bancario
è nullo se non redatto per iscritto, configura una nullità di protezione in favore del cliente che può essere rilevata d'ufficio dal giudice, stante l'inequivoco disposto dell'art. 127, comma 2, del d.lgs. citato” (Cass. Sez. I n. 22385/19). L'eccezione di nullità del contratto – il quale risulta firmato da e CP_1 Parte_1
– è pertanto infondata.
pagina 3 di 4 Passando a esaminare il motivo relativo all'usurarietà degli interessi, risulta dalla CTU che il TAEG concretamente applicato, pari al 10,82%, è inferiore al tasso soglia del periodo in cui è stato stipulato il contratto, pari al 16,62%. Anche il tasso d'interesse moratorio è inferiore al tasso soglia.
È pertanto infondata l'eccezione di usurarietà dei tassi d'interesse pattuiti.
Il CTU ha poi verificato che il tasso di 10,82% realmente applicato al contratto al momento della sottoscrizione è superiore a quello indicato contrattualmente dall'istituto pari a 10,57%.
Come previsto dall'art. 125-bis comma 6 TUB, “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”; secondo il comma 7, “Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese”. Il CTU, avendo ravvisato un TAEG difforme da quello indicato in contratto, ha proceduto alla rideterminazione del saldo dovuto ai sensi del comma 7 art. 125 bis TUB. L'accertamento del tasso applicato difforme da quello contrattuale comporta la necessità del ricalcolo e della rideterminazione delle rate del finanziamento secondo l'originario piano di ammortamento, previa quantificazione degli interessi, delle competenze e delle spese collegate (comunque riconducibili all'erogazione del finanziamento) versati e non dovuti. Il ricalcolo è stato effettuato mediante l'applicazione dei tassi sostitutivi ed il confronto tra il piano di ammortamento originario e il piano di ammortamento ricalcolato a tassi Bot.
In considerazione del fatto che l'istituto ha ingiunto la somma capitale scaduta di € 21.335,82, che sono esclusi gli interessi di mora calcolati in decreto ingiuntivo pari a € 7.880,68, che sono altresì esclusi gli interessi di mora calcolati in vigenza di contratto pari a € 228,70 e che si evince un differenziale da riconteggio di € 9.747,71, il saldo finale a debito di è pari a € 3.418,73. CP_1
Alla luce di quanto esposto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 1202/2020 del 15/09/2020 e deve essere condannata a corrispondere ad – cessionaria del credito CP_1 Controparte_3 dell'opposta intervenuta ex art. 111 c.p.c. nel presente giudizio – la somma di € 3.418,73, oltre agli interessi al tasso nominale minimo Bot, come rideterminato dal CTU, dalla data della domanda monitoria (settembre 2020) al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo secondo lo scaglione del DM n. 55/2014 corrispondente all'importo oggetto di condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 3740/2020:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1202/2020 del 15/09/2020 nei confronti di CP_1
CONDANNA a corrispondere ad la somma di € 3.418,73, oltre CP_1 Controparte_3 agli interessi al tasso nominale minimo Bot, come rideterminato dal CTU, dal settembre 2020 al soddisfo. CONDANNA l'opponente a rimborsare alla parte opposta e intervenuta le spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa.
Ragusa, 20/02/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3740/2020 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
1202/2020 del 15/09/2020, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , con il CP_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CAVALLO GRAZIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
C.F. , con il patrocinio dell'avv. LOPIS Controparte_2 P.IVA_1
MARIANNA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
C.F. , e per essa quale procuratore C.F. Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
, con il patrocinio dell'avv. LONGO GIANCARLO, presso il cui studio è elettivamente P.IVA_3 domiciliata, giusta procura in atti.
TERZO INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/11/2024, sostituita da note scritte, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle conclusioni delle parti precisate come da verbale in atti.
pagina 1 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1202/2020 del 15/09/2020 il Tribunale di Ragusa ha ingiunto a
[...] e di corrispondere ad la somma di €. CP_1 Parte_1 Controparte_2
21.335,82, oltre interessi come da domanda e spese ivi liquidate, quale importo dovuto in forza del contratto di prestito n. 11019084 stipulato il 05/06/2012 fra i medesimi soggetti ingiunti e Compass
Banca s.p.a. (cfr. doc. 6 del fascicolo monitorio), credito poi ceduto ad in Controparte_2 favore della quale ultima è stato emesso il decreto ingiuntivo in questione (cfr. doc. nn.
1-3 del fascicolo monitorio).
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da è parzialmente fondata e deve pertanto CP_1 essere accolta per quanto di ragione.
È infondato il primo motivo di opposizione relativo a una pretesa carenza probatoria dell'estratto conto prodotto dall'opposta, estratto conto che, nella sostanza, non recherebbe i requisiti previsti dall'art. 50 TUB.
In primo luogo, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, in cui il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – nel cui ambito possono farsi rientrare quelle di cui all'art. 50
TUB sopra richiamato – ma deve invece ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. Non può che rivelarsi inconducente, dunque, l'opposizione proposta nella parte in cui risulti fondata su motivi che (come quello sopra indicato) attengano ai presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, piuttosto che al merito del credito: il giudice dell'opposizione dovrebbe comunque accogliere, nel merito, la domanda nel caso in cui, all'esito del giudizio di opposizione, accertasse il credito come esistente, e ciò, indipendentemente dal fatto che gli elementi sulla cui base è stato originariamente emesso il decreto ingiuntivo siano ritenuti validi o meno.
In secondo luogo, per giurisprudenza costante, in relazione a rapporti di prestito o mutuo è sufficiente la produzione del contratto, unitamente all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario. Ed infatti, nei rapporti di mutuo, diversamente dai rapporti di conto corrente (nei quali, quanto meno nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è necessaria la produzione anche degli estratti conto, al fine di consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere fra le parti, di pervenire alla determinazione del credito della banca sulla base di dati contabili certi), la produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum. Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito (mediante produzione del contratto di mutuo) e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018,
20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015). Orbene, nel caso di specie, l'opposta ha pienamente assolto all'onere probatorio su di essa incombente producendo il contratto di finanziamento per cui è causa (vd. all. n. 6 del fascicolo monitorio e all. n. 4 del giudizio di opposizione) ed altresì allegando l'inadempimento dell'opponente. Quest'ultima, di contro, non ha dedotto né tanto meno dimostrato eventuali cause modificative o estintive del debito,
pagina 2 di 4 avendo svolto rilievi che appaiono formulati in maniera generica, e che non mettono specificamente in luce le ragioni della contestata inesistenza e/o indeterminatezza del credito ingiunto. È infondato il motivo di opposizione relativo alla nullità del contratto per essere stato firmato solo dalle parti mutuatarie. Giova osservare che l'art. 117 TUB, commi 1 e 3, stabilisce che i contratti sono redatti per iscritto ed un esemplare è consegnato al cliente e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo;
il successivo art. 127 precisa che le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice.
In giurisprudenza si è posto il problema se possa ritenersi carente la forma scritta (richiesta a pena di nullità) qualora il contratto risulti sottoscritto solo dal cliente, mancando invece la sottoscrizione della banca.
La questione ha determinato un contrasto di giurisprudenza, che è stato risolto dalla Corte di Cassazione a Sezioni unite, con la sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018, nella quale si è affermato che
“In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti. (Sez. U, Sentenza n. 898 del 16/01/2018, Rv. 646965 - 01)”.
Le Sezioni Unite hanno rilevato che la nullità deve essere considerata un vizio radicale e che, nell'art. 23 TUF, vengono considerati sullo stesso piano sia la redazione in forma scritta, sia la consegna di un esemplare al cliente, che è l'unica parte che può far valere la nullità. Da tale formulazione, hanno ricavato la ratio della norma: la nullità per difetto di forma è posta nell'interesse del cliente, così come
è a tutela di questi la previsione della consegna del contratto;
la finalità della previsione della nullità è, quindi, quella di assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti e delle relative modalità di svolgimento del rapporto. Pertanto, secondo le Sezioni Unite, il vincolo di forma imposto dal legislatore (tra l'altro composito, in quanto vi rientra anche la consegna del documento contrattuale) va inteso alla luce di quella che è la funzione propria della norma. Di conseguenza, non risulta rilevante –ai fini della validità del contratto
– la sottoscrizione del delegato della banca, una volta che risulti provato l'accordo mediante la sottoscrizione dell'investitore, la consegna del documento negoziale, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione delle pattuizioni.
Il caso sottoposto alle Sezioni Unite riguardava specificamente un contratto di intermediazione finanziaria, ma il principio di diritto espresso può trovare applicazione con riferimento anche agli altri contratti bancari, attesa la medesima ratio sottesa agli artt. 117 e 127 TUB.
Invero, la successiva giurisprudenza delle sezioni semplici ha chiarito che “In tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti” (Cass. Sez. I n. 14646/18, n. 14243/18). È stato altresì chiarito che “La previsione di cui all'art. 117, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, secondo cui il contratto bancario
è nullo se non redatto per iscritto, configura una nullità di protezione in favore del cliente che può essere rilevata d'ufficio dal giudice, stante l'inequivoco disposto dell'art. 127, comma 2, del d.lgs. citato” (Cass. Sez. I n. 22385/19). L'eccezione di nullità del contratto – il quale risulta firmato da e CP_1 Parte_1
– è pertanto infondata.
pagina 3 di 4 Passando a esaminare il motivo relativo all'usurarietà degli interessi, risulta dalla CTU che il TAEG concretamente applicato, pari al 10,82%, è inferiore al tasso soglia del periodo in cui è stato stipulato il contratto, pari al 16,62%. Anche il tasso d'interesse moratorio è inferiore al tasso soglia.
È pertanto infondata l'eccezione di usurarietà dei tassi d'interesse pattuiti.
Il CTU ha poi verificato che il tasso di 10,82% realmente applicato al contratto al momento della sottoscrizione è superiore a quello indicato contrattualmente dall'istituto pari a 10,57%.
Come previsto dall'art. 125-bis comma 6 TUB, “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”; secondo il comma 7, “Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese”. Il CTU, avendo ravvisato un TAEG difforme da quello indicato in contratto, ha proceduto alla rideterminazione del saldo dovuto ai sensi del comma 7 art. 125 bis TUB. L'accertamento del tasso applicato difforme da quello contrattuale comporta la necessità del ricalcolo e della rideterminazione delle rate del finanziamento secondo l'originario piano di ammortamento, previa quantificazione degli interessi, delle competenze e delle spese collegate (comunque riconducibili all'erogazione del finanziamento) versati e non dovuti. Il ricalcolo è stato effettuato mediante l'applicazione dei tassi sostitutivi ed il confronto tra il piano di ammortamento originario e il piano di ammortamento ricalcolato a tassi Bot.
In considerazione del fatto che l'istituto ha ingiunto la somma capitale scaduta di € 21.335,82, che sono esclusi gli interessi di mora calcolati in decreto ingiuntivo pari a € 7.880,68, che sono altresì esclusi gli interessi di mora calcolati in vigenza di contratto pari a € 228,70 e che si evince un differenziale da riconteggio di € 9.747,71, il saldo finale a debito di è pari a € 3.418,73. CP_1
Alla luce di quanto esposto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 1202/2020 del 15/09/2020 e deve essere condannata a corrispondere ad – cessionaria del credito CP_1 Controparte_3 dell'opposta intervenuta ex art. 111 c.p.c. nel presente giudizio – la somma di € 3.418,73, oltre agli interessi al tasso nominale minimo Bot, come rideterminato dal CTU, dalla data della domanda monitoria (settembre 2020) al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo secondo lo scaglione del DM n. 55/2014 corrispondente all'importo oggetto di condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 3740/2020:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1202/2020 del 15/09/2020 nei confronti di CP_1
CONDANNA a corrispondere ad la somma di € 3.418,73, oltre CP_1 Controparte_3 agli interessi al tasso nominale minimo Bot, come rideterminato dal CTU, dal settembre 2020 al soddisfo. CONDANNA l'opponente a rimborsare alla parte opposta e intervenuta le spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa.
Ragusa, 20/02/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 4 di 4