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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/12/2025, n. 5842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5842 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE ________________ VERBALE DI UDIENZA DEL 03/12/2025
All'udienza del 03/12/2025 sono presenti: per parte opponente l'avvocato Carmela Buttò; per parte opposta l'avvocato Enzo Ranno, in sostituzione dell'avvocato Marchese.
L'avvocato Buttò precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi all'atto di citazione e alla memoria ex art. 171 ter numero 1) c.p.c. Dà atto di aver depositato l'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Catania avente oggetto le somme di cui al precetto opposto.
L'avvocato Ranno precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi agli atti di causa, contesta le deduzioni di controparte ed in particolare con riferimento all'eccezione di prescrizione deduce che la stessa decorre o dalla scadenza dell'ultima rata o dal 20/09/2022, data di notifica della risoluzione.
Il giudice istruttore si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice definisce la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito indicate:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 3459/2024 R.G. avente ad oggetto: opposizione a precetto
1 promossa da
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Carmela Buttò, giusta procura in atti opponente contro con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, quale successore ex lege dell' ai CP_1 CP_2 sensi dell'art. 21 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito in l. n. 214 del 22/12/2011, codice fiscale in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_1 unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Pier Luigi Tomaselli e Gaetana Angela Marchese, giusta procura in atti opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato in data 25.03.2024, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatole in data 07.02.2024, con il quale l' (successore CP_1 dell' le ha intimato il pagamento della somma di euro 477.265,93 quale saldo debitore CP_2 del mutuo ipotecario del 13.06.2007 di euro 300.000,00. L'opponente ha eccepito la nullità originaria del contratto di mutuo per violazione della determina di concessione dello stesso,
l'inesistenza del credito e del diritto di procedere ad esecuzione forzata, la prescrizione decennale delle singole rate del mutuo e la prescrizione del diritto alla risoluzione del contratto.
Ha chiesto, pertanto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto e, nel merito, la declaratoria di nullità o inefficacia del precetto opposto.
Con comparsa di risposta depositata il 6.5.2024 si è costituito l' , contestando la fondatezza CP_1 dell'opposizione, di cui ne ha chiesto il rigetto con il favore delle spese di lite, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. In ipotesi di nullità del contratto di mutuo, l'opposto ha proposto altresì domanda riconvenzionale di restituzione dell'intera somma erogata.
All'udienza del 23.10.2024 le parti hanno insistito in atti e, stante la natura documentale della controversia, sono state invitate a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Esposti i fatti, l'opposizione a precetto proposta da non è fondata. Parte_1
2.1 Con il primo motivo di opposizione ha eccepito la nullità originaria del Parte_1 contratto di mutuo per violazione della determinazione n. 366, resa dal dirigente di CP_2 concessione del mutuo, contenuta nell'allegato B all'atto pubblico di mutuo. L'opponente ha
2 eccepito che la determina in esame avrebbe autorizzato la concessione dei finanziamenti esclusivamente nell'ipotesi di acquisto della prima casa e non anche al fine di ristrutturare l'abitazione ed estinguere un precedente mutuo già contratto, sicché la violazione della stessa comporterebbe la nullità del contratto di mutuo.
Il motivo di opposizione non è fondato.
Giova premettere che la fattispecie in esame si inscrive nell'ambito dell'attività di prestazioni creditizie che l' , quale gestore del “Fondo della gestione unitaria delle prestazioni CP_1 creditizie e sociali”, esercita nei confronti dei dipendenti pubblici (quale appunto è Parte_1
. La gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (gestione credito), istituita nel
[...]
1996, è un fondo dell' che eroga prestiti agevolati e prestazioni di welfare a dipendenti CP_1 pubblici e pensionati che vi aderiscono (ex ). Si tratta, più in particolare, di un'attività CP_2 creditizia che si rivolge unicamente agli iscritti al fondo e che viene prevalentemente realizzata attraverso l'erogazione di mutui. L'adesione è obbligatoria per i dipendenti pubblici con contribuzione alla gestione dipendenti pubblici, mentre per i pensionati è su base volontaria. Il fondo è finanziato tramite trattenute sulle retribuzioni o pensioni degli iscritti.
Tanto premesso, nel caso di specie, parte opponente ha ottenuto il mutuo in quanto iscritta alla gestione dipendenti pubblici. Il dirigente , a seguito della domanda presentata da CP_2
in data 05.12.06, ha concesso alla stessa, con determinazione n. 366 del Parte_1
12.06.2007, un mutuo ipotecario edilizio per l'importo di euro 300.000,00, senza alcuna ulteriore specificazione, non risultando previsto nella determina che il mutuo sia stato concesso per l'acquisto della prima casa.
In ogni caso, nella determina n. 366 del 12.6.2007 si richiama la delibera del CP_2
27.4.2004, contenente il “Regolamento per la concessione dei mutui ipotecari ai dipendenti iscritti alla gestione unitaria del credito e delle attività sociali dell'INPAD” (doc. 2), in cui, con riguardo ai “mutui edilizi” concessi dall'istituto, si indica la possibilità di erogare mutui per l'esecuzione delle opere di mantenimento e ristrutturazione della casa nonché la “facoltà per l'iscritto, che abbia già contratto un mutuo ipotecario edilizio con Istituti Bancari per acquisto della prima abitazione, di fruire di un mutuo erogato dall'Istituto per la estinzione di quello contratto con l'Istituto Bancario”.
Pertanto, contrariamente a quanto affermato da parte opponente, la possibilità di stipulare mutui per la ristrutturazione ovvero con finalità solutoria di un precedente mutuo è già contemplata nel regolamento richiamato nella determina di autorizzazione alla stipula del mutuo in esame.
3 Le finalità di mutuo, trasfuse poi nell'atto pubblico, erano conosciute dall'opponente sin dal momento della concessione del finanziamento. Ne consegue che, non essendo stata violata alcuna determina, il contratto di mutuo risulta valido.
Contrariamente a quanto affermato dall'opponente in merito alla sopravvalutazione dell'immobile in considerazione dell'avvenuto acquisto dello stesso a minor prezzo nei due anni precedenti, si osserva poi che la cifra concessa a mutuo è inferiore al valore dell'immobile, stimato in 383.000,00 come da perizia tecnica (doc. 4).
3.2 Con il secondo motivo di opposizione, ha eccepito l'estinzione Parte_1 dell'obbligazione derivante dal mutuo sul presupposto che l' avrebbe adottato una CP_1 condotta contraria a buona fede nell'accettare il protrarsi dell'inadempimento per quindici anni e poi richiedere l'intero.
Il motivo di opposizione non è fondato.
L' si è avvalsa della facoltà di intimare la decadenza dal beneficio del termine con atto CP_1 del 1.9.2022, emergendo quale fatto incontestato che l'opponente non abbia pagato alcuna rata del finanziamento. Il comportamento dell' non costituisce violazione delle regole di CP_1 buona fede, a fronte dell'incontestato e grave inadempimento della mutuataria di corrispondere le rate del mutuo.
L'istituto opposto si è avvalso della facoltà attribuitagli dall'art. 6 del contratto, secondo cui
“qualora la parte mutuataria o i suoi aventi causa vengano meno all'osservanza di qualsiasi pattuizione stipulata, si intenderanno di pieno diritto decaduti dal beneficio del termine e dal pagamento in via di ammortamento, senza bisogno di messa in mora o di pronuncia del magistrato e l'Istituto mutuante avrà la facoltà di agire in via esecutiva per l'immediato ed integrale recupero del mutuo ipotecario concesso”.
Non è condivisibile, inoltre, il richiamo all'orientamento giurisprudenziale sancito da Cass.
16743/2021, secondo cui, in ossequio al principio di origine tedesca del , integra Per_1 abuso del diritto la condotta del creditore che, dopo avere manifestato inerzia per un periodo assai considerevole, formuli un'improvvisa richiesta di pagamento integrale del corrispettivo.
La Corte di legittimità ha, infatti, precisato che “nonostante episodiche pronunce di questa
Corte (il riferimento, da ultimo, è a Cass. n. 16743/2021), ritiene il Collegio di dover convintamente dare continuità all'idea che l'istituto della Verwirkung - la cui elaborazione concettuale, da quanto consta, attiene propriamente al rapporto obbligatorio sostanziale, non anche al rapporto tra le parti del processo, come nella sostanza invece opinato dalla Corte territoriale - non sia affatto compatibile con l'ordinamento italiano, come del tutto
4 condivisibilmente affermato, di recente, da Cass. n. 11219/2024, alla cui motivazione si rinvia per brevità (par.
3.1.c, in particolare;
in senso analogo, comunque, già Cass. ord. n.
31922/2022)” (Cass. 3172/2025).
Alla luce delle superiori considerazioni, il motivo di opposizione va rigettato.
3.3 Con il terzo motivo di opposizione, ha eccepito l'inesistenza del diritto a Parte_1 procedere ad esecuzione forzata per colposo aggravamento del debito da parte dell' . CP_1
Il motivo di opposizione non è fondato.
Incontroverso tra le parti l'inadempimento di in ordine al pagamento delle rate Parte_1 semestrali del mutuo, nessuna rilevanza assume il fatto che l' non avrebbe inviato i CP_1 cedolini di pagamento, trattandosi peraltro di un metodo di pagamento non previsto in contratto.
Quanto al carattere eccessivamente oneroso della rata, si osserva come non incombesse sull' la verifica circa l'impossibilità per la mutuataria di adempiere, avendo la stessa CP_1 consapevolmente accettato il finanziamento da parte dell' per estinguere una precedente CP_1 esposizione debitoria.
Generica appare, inoltre, la doglianza circa il superamento del limite di finanziabilità del mutuo, non dovendosi trascurare come, per giurisprudenza ormai pacifica, nel mutuo fondiario il superamento del limite di finanziabilità del mutuo non determini nullità del contratto (Cass. sez. un. 33719/2022). Tale requisito, solamente accennato da parte opponente, non ricorre nemmeno nella fattispecie, non potendosi applicare tout court al mutuo in esame la disciplina di cui all'art. 38 TUB. Peraltro, la delibera INPDAP del 27.4.2004 sopra citata (doc. 2) prevede la possibilità di elevare dal 80% al 90% del valore di perizia dell'immobile l'importo finanziabile.
Infine, in ordine alla mancata applicabilità della valutazione del merito creditizio, sanzionata con la nullità (Corte di Giustizia 11.1.2024 C-755/22), si osserva che la direttiva sul credito al consumo 2008/48/CE è successiva alla stipula del contratto di mutuo edilizio del 13.6.2007 e la relativa disciplina, recepita con d. lgs. 141/2010, non è applicabile alle fattispecie anteriori.
3.4 Con il quarto motivo di opposizione, ha eccepito la prescrizione decennale Parte_1 delle singole rate del mutuo, nonché del diritto alla risoluzione del contratto.
Le doglianze non sono fondate.
In merito alla prescrizione delle rate, va ricordato l'orientamento di legittimità secondo cui “nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il
5 momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo” (Cass. n. 2301/2004, 19291/2010, 17798/2011, 4232/2023).
Nel caso di specie, il credito azionato scaturisce da un contratto di finanziamento nel quale l'unitarietà della prestazione determina l'applicabilità della prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. Pertanto, considerato che l'ultima rata sarebbe scaduta il 30.6.2037 e che prima della scadenza naturale del contratto l'opposta si è avvalsa della risoluzione di diritto, il dies a quo della prescrizione decorre dalla lettera di intimazione di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione contrattuale del 1.9.2022.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione del diritto alla risoluzione contrattuale.
Sebbene l'art. 5 del contratto di mutuo preveda che il mancato pagamento di due rate del mutuo comporti il diritto dell'istituto di credito di avvalersi della risoluzione del contratto e che il successivo art. 6 prevede l'automatica decadenza del beneficio del termine, non può dirsi che sia prescritto il diritto alla risoluzione del contratto.
L'art. 1456, comma 2, c.c. stabilisce, infatti, che la risoluzione di diritto, in caso di clausola risolutiva espressa, operi quanto “la parte interessata dichiara all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva”. Né, peraltro, può sostenersi che l'inadempimento della mutuataria, protrattosi sin dal pagamento della prima rata semestrale del contratto, abbia determinato la prescrizione del diritto della mutuante di avvalersi della clausola risolutiva. Non va trascurato, infatti, che il contratto di mutuo fosse ancora in corso sicché non è ipotizzabile la prescrizione del diritto alla risoluzione in pendenza del termine di esecuzione del contratto.
Peraltro, il carattere unitario della prestazione che connota il contratto di mutuo fa sì che in tanto possa decorrere il dies a quo del termine di prescrizione del diritto ad avvalersi della clausola risolutiva in quanto il contratto sia scaduto, ben potendo astrattamente la parte mutuataria adempiere il pagamento delle rate del mutuo.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'eccezione di prescrizione del diritto alla risoluzione del contratto va rigettata.
4. In conseguenza del rigetto dell'opposizione, la domanda riconvenzionale rimane assorbita.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 6.023, somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, senza considerare la fase istruttoria, atteso che l'opposta si è limitata a depositare soltanto la comparsa di risposta.
6 Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. per l'ulteriore condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3459/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
RIGETTA l'opposizione a precetto proposta da nei confronti dell' ; Parte_1 CP_1
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore dell' , che Parte_1 CP_1 liquida in euro 6.023, oltre spese generali, iva e c.p.a.;
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
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