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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 30/06/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1897/2025
Il Tribunale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei IGg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Garione Barbara del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Garione Barbara del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 28/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Vercelli (VC) l'11/05/2002, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 24, Parte I, Anno 2002.
Dall'unione sono nati i figli e , oggi maggiorenni Per_1 Per_2 Per_3
pagina 1 di 4 Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito civile in Vercelli (VC) l'11/05/2002, trascritto nei Registri dello
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 24, Parte I, Anno 2002 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che i figli e , tutti maggiorenni ma non Per_1 Per_2 Per_3 economicamente autosufficienti, risiedano presso la casa coniugale sita in via Bazzi n. 16, unitamente alla SI.ra ; Parte_2
2. ASSEGNA la casa coniugale alla SInora con tutto il mobilio che la compone, quale Pt_2 genitore convivente con la prole, mentre il SI. provvederà a reperire una Parte_1 differente sistemazione abitativa;
3. DISPONE che i figli della coppia, considerata la loro maggiore età, vivano 15 giorni al mese con un genitore e 15 giorni con l'altro, in via alternata, con mantenimento diretto da parte di ogni genitore nei periodi di permanenza, ferma restando per il padre la più ampia e libera frequentazione;
4. DISPONE che il SI. concorra al mantenimento dei figli sino al raggiungimento Parte_1 dell'autosufficienza economica dei medesimi, tramite il versamento della somma di €
600,00=, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT - FOI, da corrispondersi, in via anticipata, alle coordinate bancarie che verranno fornite dalla SI.ra , entro il giorno Pt_2
5 di ogni mese, nonché in ragione del 50% delle spese extra assegno, così come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli, a decorrere dal deposito del ricorso;
5. DÀ ATTO che il IG. , nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
si obbliga a cedere alla IG.ra , nata a C.F._1 Parte_2
pagina 2 di 4 Vercelli il 3.3.1970 C.F. , la quota al medesimo intestata pari al 50% C.F._2 dell'immobile sito in Vercelli, via Bazzi n. 16, posto al terzo piano, oltre a cantina e box ad uso autorimessa privata, posti al piano seminterrato, immobili censiti al Catasto dei
Fabbricati di Vercelli al Foglio 92, particella 943, Via Bazzi 16, con i seguenti ulteriori dati:
- sub. 50, piano 3, cat. A/2, Cl. 2, Vani 6, Rendita Catastale € 666,23;
- sub. 51, piano S1, cat. C/2, Cl. 4, 8 mq;
- sub. 32, piano S1, cat. C/6, Cl. 7, 18 mq;
oltre alle relative pertinenze ed alla quota parte di 2431/100000 sub. 55, piano 1, cat. C/2,
Cl. 1, 4 mq;
6. DÀ ATTO che la IG.ra , a fronte della sopraindicata cessione di quota, si Parte_2 impegna versare contestualmente al rogito notarile, previa concessione di mutuo, l'importo complessivo di € 86.000,00= (ottantaseimila/00) a titolo di corrispettivo della quota dell'immobile che le verrà ceduta;
7. DÀ ATTO che le parti stabiliscono che il rogito definitivo sarà stipulato entro il mese di settembre 2025, presso il Notaio che verrà indicato dalla IG.ra . Il termine Parte_2 potrà subire proroghe in caso di ritardi nell'espletamento delle pratiche eventuali relative a perfezionamento di variazioni catastali, e/o rilascio di autorizzazioni e permessi da parte del
Comune e di eventuali diversi enti nonché il rilascio di certificazione energetica;
8. DÀ ATTO entrambe le parti si impegnano alla sottoscrizione di tutti i documenti necessari attinenti agli eventuali adempimenti amministrativi e/o catastali necessari ai fini della cessione della quota di proprietà;
9. DÀ ATTO che il IG. si impegna a cedere la quota dell'immobile predetto Parte_1 libero da pesi ipoteche oneri e/o vincoli. In difetto, alla IG.ra viene Parte_2 riconosciuta la facoltà di non stipulare il contratto definitivo;
10. DÀ ATTO che la somma di € 86.000,00= (ottantaseimila/00) verrà consegnata all'atto della stipula del rogito avanti al Notaio deSInato, fermo restando la concessione del mutuo alla SInora;
Parte_2
11. DÀ ATTO che le parti convengono che il costo relativo alla certificazione energetica necessaria per la vendita verrà corrisposta nella misura del 50% da ciascuna parte;
12. Le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla SI.ra , la Pt_2 quale è AUTORIZZATA a richiederlo;
13. DÀ ATTO che le parti si dichiarano economicamente indipendenti;
14. DÀ ATTO che le parti prestano vicendevolmente assenso al rilascio del passaporto e/o documenti equipollenti validi per l'espatrio.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 3 di 4 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 16/06/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1897/2025
Il Tribunale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei IGg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Garione Barbara del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Garione Barbara del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 28/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Vercelli (VC) l'11/05/2002, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 24, Parte I, Anno 2002.
Dall'unione sono nati i figli e , oggi maggiorenni Per_1 Per_2 Per_3
pagina 1 di 4 Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito civile in Vercelli (VC) l'11/05/2002, trascritto nei Registri dello
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 24, Parte I, Anno 2002 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che i figli e , tutti maggiorenni ma non Per_1 Per_2 Per_3 economicamente autosufficienti, risiedano presso la casa coniugale sita in via Bazzi n. 16, unitamente alla SI.ra ; Parte_2
2. ASSEGNA la casa coniugale alla SInora con tutto il mobilio che la compone, quale Pt_2 genitore convivente con la prole, mentre il SI. provvederà a reperire una Parte_1 differente sistemazione abitativa;
3. DISPONE che i figli della coppia, considerata la loro maggiore età, vivano 15 giorni al mese con un genitore e 15 giorni con l'altro, in via alternata, con mantenimento diretto da parte di ogni genitore nei periodi di permanenza, ferma restando per il padre la più ampia e libera frequentazione;
4. DISPONE che il SI. concorra al mantenimento dei figli sino al raggiungimento Parte_1 dell'autosufficienza economica dei medesimi, tramite il versamento della somma di €
600,00=, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT - FOI, da corrispondersi, in via anticipata, alle coordinate bancarie che verranno fornite dalla SI.ra , entro il giorno Pt_2
5 di ogni mese, nonché in ragione del 50% delle spese extra assegno, così come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli, a decorrere dal deposito del ricorso;
5. DÀ ATTO che il IG. , nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
si obbliga a cedere alla IG.ra , nata a C.F._1 Parte_2
pagina 2 di 4 Vercelli il 3.3.1970 C.F. , la quota al medesimo intestata pari al 50% C.F._2 dell'immobile sito in Vercelli, via Bazzi n. 16, posto al terzo piano, oltre a cantina e box ad uso autorimessa privata, posti al piano seminterrato, immobili censiti al Catasto dei
Fabbricati di Vercelli al Foglio 92, particella 943, Via Bazzi 16, con i seguenti ulteriori dati:
- sub. 50, piano 3, cat. A/2, Cl. 2, Vani 6, Rendita Catastale € 666,23;
- sub. 51, piano S1, cat. C/2, Cl. 4, 8 mq;
- sub. 32, piano S1, cat. C/6, Cl. 7, 18 mq;
oltre alle relative pertinenze ed alla quota parte di 2431/100000 sub. 55, piano 1, cat. C/2,
Cl. 1, 4 mq;
6. DÀ ATTO che la IG.ra , a fronte della sopraindicata cessione di quota, si Parte_2 impegna versare contestualmente al rogito notarile, previa concessione di mutuo, l'importo complessivo di € 86.000,00= (ottantaseimila/00) a titolo di corrispettivo della quota dell'immobile che le verrà ceduta;
7. DÀ ATTO che le parti stabiliscono che il rogito definitivo sarà stipulato entro il mese di settembre 2025, presso il Notaio che verrà indicato dalla IG.ra . Il termine Parte_2 potrà subire proroghe in caso di ritardi nell'espletamento delle pratiche eventuali relative a perfezionamento di variazioni catastali, e/o rilascio di autorizzazioni e permessi da parte del
Comune e di eventuali diversi enti nonché il rilascio di certificazione energetica;
8. DÀ ATTO entrambe le parti si impegnano alla sottoscrizione di tutti i documenti necessari attinenti agli eventuali adempimenti amministrativi e/o catastali necessari ai fini della cessione della quota di proprietà;
9. DÀ ATTO che il IG. si impegna a cedere la quota dell'immobile predetto Parte_1 libero da pesi ipoteche oneri e/o vincoli. In difetto, alla IG.ra viene Parte_2 riconosciuta la facoltà di non stipulare il contratto definitivo;
10. DÀ ATTO che la somma di € 86.000,00= (ottantaseimila/00) verrà consegnata all'atto della stipula del rogito avanti al Notaio deSInato, fermo restando la concessione del mutuo alla SInora;
Parte_2
11. DÀ ATTO che le parti convengono che il costo relativo alla certificazione energetica necessaria per la vendita verrà corrisposta nella misura del 50% da ciascuna parte;
12. Le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla SI.ra , la Pt_2 quale è AUTORIZZATA a richiederlo;
13. DÀ ATTO che le parti si dichiarano economicamente indipendenti;
14. DÀ ATTO che le parti prestano vicendevolmente assenso al rilascio del passaporto e/o documenti equipollenti validi per l'espatrio.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 3 di 4 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 16/06/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
pagina 4 di 4