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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/07/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
N. 173/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE fallimenti, esecuzioni, procedure concorsuali
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici: dr. Luca Perilli - Presidente dr. Angelina Augusta Baldissera - giudice relatore dr. Alessandro Pernigotto - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di gruppo ex art.287 CCII iscritto al n. 173/2025 P.U. promosso su ricorso depositata da:
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, in persona del sostituto pubblico ministero dr. Benedetta Callea;
nei confronti di
e , quali società costituenti il Controparte_1 Controparte_2
“ ” Controparte_3 con gli avv.ti Francesco Neboli, Antonio Tavella, Giada Caravello, Cecilia Cardani e Andrea Di
Gregorio;
*****
Oggetto: improcedibilità della domanda ex art. 44 CCII e dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di gruppo.
pagina 1 di 6 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
Con ricorso depositato in data 21.3.2025 la presso questo tribunale ha Parte_1 domandato l'apertura della liquidazione giudiziale delle società e Controparte_1
, quali società costituenti il “ . Controparte_2 Controparte_3
Con successivo ricorso ex artt. 40 e 44 CCII depositato in data 8.4.2025 dette società hanno proposto domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, riservandosi di presentare la proposta e il piano di concordato preventivo in continuità diretta, entro un assegnando termine.
Con decreto dep. in data 13.4.2025 questo tribunale ha concesso alle società del ex Controparte_3 artt.44 CCII termine di sessanta giorni per depositare la proposta e il piano di concordato preventivo, nominando quale commissario giudiziale la dr. . Persona_1
Con successiva istanza depositata il 13.6.2025, nell'imminenza della scadenza dei sessanta giorni, le
Società hanno chiesto una proroga del termine per il deposito della proposta e del piano concordatario.
A seguito del parere negativo e delle criticità ivi segnalate dal commissario giudiziale, il tribunale fissava udienza al 2.7.2025 per provvedere nel contraddittorio tra le parti, anche in ordine alla contestazione dello stato di insolvenza. All'esito, con decreto in pari data, il tribunale concedeva proroga solo fino al 22 luglio 2025 per il deposito della domanda “piena”, anche al fine di verificare l'acquisizione di una prospettata offerta da parte di un soggetto terzo di acquisto dell'immobile aziendale e di erogazione di finanza terza senza obbligo di rimborso.
Le Società non hanno depositato la proposta e il piano e solo il 21.7.2025, il giorno prima della scadenza del nuovo termine, hanno presentato un'ulteriore istanza di proroga ex art 44 ccii sino al 12 agosto 2025, data di scadenza del termine massimo (ulteriori 60 giorni).
Interpellato con urgenza il commissario giudiziale, questi, con relazione dep. il 24.7.2025, ha espresso parere negativo.
L'ulteriore proroga richiesta dalle Società non può essere concessa, con conseguente improcedibilità del ricorso ex artt. 40 e 44 ccii.
Va premesso che la presente domanda prenotativa è stata preceduta da un altro procedimento (n.
486/2023 P.U.) volto alla omologazione di un concordato preventivo di gruppo, sempre in continuità diretta, proposto dalle medesime Società (non approvato dai creditori) e definito con la recente sentenza del 26.2.2025, in cui il tribunale non ha omologato il concordato riscontrando, in senso dirimente, l'assenza dei necessari flussi di cassa per sorreggere la continuità, un progressivo pagina 2 di 6 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
aggravamento del dissesto anche in pendenza di procedura, l'inidoneità a soddisfare i creditori nella misura proposta.
Nel successivo decreto del 13.4.2025, con cui sono stati concessi i termini ex art. 40 e 44 CCII, il tribunale si è espressamente riservato di verificare quanto prima l'effettiva sussistenza di profili di discontinuità rispetto alla precedente proposta e la serietà della stessa, ex art. 47 sesto comma ccii.
In tale contesto di partenza ostano alla concessione di una ulteriore proroga, tanto le lacune e le ambiguità nella offerta irrevocabile formulata dal terzo e allegata all' istanza di proroga, Parte_2 quanto la precaria situazione economico-finanziaria delle Società.
La citata offerta irrevocabile, come segnalato dal commissario: a) non è supportata ad oggi, a differenza di quanto indicato nella precedente lettera di intenti del 26.6. 2025, da alcuna garanzia, né risulta versata una cauzione, è solo previsto un termine per il relativo rilascio (pag.3 offerta) ;b)
l'importo della nuova finanza esterna è allo stato indeterminato, perché ne è previsto solo un importo massimo complessivo pari ad euro 3.500.000,00, e anch'essa allo stato non è versata;
c) l'impegno di risulta sospensivamente condizionato al rispetto dei termini stringenti per il trasferimento Parte_2 dell'immobile, peraltro prorogabili solo previo consenso dello stesso acquirente: il commissario ha riscontrato l'incompatibilità di detti termini, anche in considerazione dell'imminente periodo feriale, con le tempistiche necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni da parte degli organi della procedura, e con l'avvio della procedura di vendita competitiva e della relativa pubblicità; d) l'offerta subordina l'acquisto dell'immobile alla relativa conformità urbanistica edilizia e catastale, mentre il perito nominato dal commissario nella precedente procedura di concordato preventivo non omologato evidenziava la non conformità edilizia e catastale di alcune unità immobiliari, con conseguente impossibilità allo stato di quantificare tempi e modalità di rilascio delle relative pratiche di regolarizzazione e/o sanatoria, rispetto ai citati termini stringenti previsti per il trasferimento;
e) creditori ipotecari: il commissario ha evidenziato che in base ai dati disponibili ed aggiornati alla data dell'8.4.2025, risulta che il totale dei debiti nei confronti di creditori ipotecari con garanzia sugli immobili oggetto di acquisto sarebbe superiore alla somma offerta dal terzo (pari ad €11.000.000,00) dal terzo, sicchè non emergerebbe alcuna utilità per le altre categorie di creditori concorsuali;
f) la finanza esterna sarebbe erogata da solo subordinatamente all'intervenuto acquisto degli Pt_3 immobili entro i termini indicati ed alla successiva omologazione del concordato.
Parimenti i soci si sono dichiarati disponibili a versare finanza esterna (€ 2.000.000 circa, avendo pagato nelle more alcuni professionisti) solo dopo l'omologazione del concordato.
pagina 3 di 6 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
I citati elementi critici vanno altresì valutati nel contesto della preannunciata proposta concordataria, che non ha natura liquidatoria, bensì di continuità diretta, come la precedente.
Quanto alla situazione economico-finanziaria delle Società, il commissario nell'ultimo parere (pag.10) ha confermato che anche rispetto ai dati consuntivi di giugno 2025 perdura la grave situazione di precarietà - accalarata anche nella precedente procedura concordataria - nella quale opera la società operativa . Controparte_2
Emerge in particolare come l'attività, svolta dalla stessa, continui a generare perdite riducendo la cassa a danno dei creditori sociali: dalle situazioni contabili allegate alle relazioni informative, depositate dalle debitrici ai sensi del Decreto del Tribunale del 10 aprile 2025, risultano perdite maturate al
30/6/2025 pari ad euro 1.200.224,00 per SDE (e ad euro 99.987,00 per FDE).
I citati elementi di grave criticità devono appunto essere valutati dal tribunale in questa sede con particolare rigore, poiché le Società del gruppo , come premesso, hanno già proposto, con il CP_2 medesimo assetto organizzativo, un concordato basato sulla continuità diretta dell'attività che il tribunale non ha omologato, per le decisive ragioni esposte.
Deve infatti ritenersi che la riproposizione di una domanda di concordato in continuità, tanto più in quanto preceduta in tempi estremamente ravvicinati da altra proposta giudicata come manifestamente inidonea alla soddisfazione dei creditori proposta e alla conservazione dei valori aziendali (pag. 3 sentenza cit.) oneri necessariamente il debitore proponente di offrire immediati ed efficaci cambiamenti fattuali ed effettivi nell'organizzazione dei propri assetti e nelle strategie di gestione della propria impresa, che possano seriamente giustificare la scelta di percorrere ulteriormente uno strumento alternativo di regolazione della crisi (cfr. art. 47 sesto comma ccii cit.).
Al contrario, emerge che anche in pendenza della presente domanda prenotativa la gestione diretta stia generando ulteriori perdite, e, nonostante detta grave situazione sia stata prontamente segnalata dal commissario e dallo stesso pubblico ministero che si è opposto alla proroga (cfr. udienza del 2.7.25) – ciò che connota di ulteriori profili pubblicistici il presente procedimento – in pendenza dell'ulteriore termine scaduto appunto il 22 luglio, né i soci, né il terzo interessato, pur sollecitati dal tribunale (cfr. verbale di udienza del 2.7.2025), non hanno immesso liquidità nella società operativa, versando ora la finanza terza, che viene invece rimandata solo all'esito dell'omologa; circostanza questa che ulteriormente mina la serietà della proposta concordataria, ponendone il peso e il rischio (unicamente) a carico dei creditori.
pagina 4 di 6 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
In questo quadro complessivo critico e carente, la recente rinuncia all'incarico da parte del professionista incaricato di attestare il redigendo piano (cfr. lettera del 18.7.2025) non può costituire - evidentemente - sufficiente elemento per concedere un ulteriore termine.
Conclusivamente l'istanza di proroga deve essere rigettata, con conseguente improcedibilità della presente domanda prenotativa.
Sussistono invece i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII dato che il centro degli interessi principali delle società è situato in Lograto (BS), via IV Novembre 58.
Le società costituiscono imprenditori che esercita attività commerciale e sono pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII.
La società superano ampiamente i limiti di cui all'art. 2, primo comma lett. d) CCI;
vedasi i bilanci e le situazioni aggiornate depositate in pendenza di procedura.
Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 30.000,00.
Ricorre una situazione d'insolvenza, come definita dall'art. 2, c. I, lett. b) CCII, desumibile dalle stesse ammissioni contenute nel citato ricorso ex art. 44 CCII e da tutto quanto sopra esposto.
P.Q.M.
Il tribunale, visti gli artt. 44 secondo comma e 49 CCII,
1.rigetta la richiesta di proroga dei termini e per l'effetto dichiara l'improcedibilità della domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex art. 44 CCII, proposta dalle Società con ricorso in data 8.4.2025;
2.dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di gruppo ex art. 287 ccii a carico di
[...]
(cod. fiscale ) e di (codice fiscale Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), entrambe con sede legale in Lograto (BS) Via IV Novembre 58, società costituenti il P.IVA_2
; Controparte_3
3.NOMINA giudice delegato la dr. Angelina Baldissera;
a) NOMINA curatore la dr. , soggetto che ha i requisiti di cui all'articolo 358 Persona_1
CCII;
b) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma pagina 5 di 6 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
c) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 18 dicembre 2025 ore 9,30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Brescia, sezione IV civile;
d) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza come sopra fissata per la presentazione delle domande d'insinuazione;
e) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Brescia, il 25.7.2025
Il giudice estensore Angelina Augusta Baldissera Il presidente Luca Perilli
pagina 6 di 6
N. 173/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE fallimenti, esecuzioni, procedure concorsuali
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici: dr. Luca Perilli - Presidente dr. Angelina Augusta Baldissera - giudice relatore dr. Alessandro Pernigotto - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di gruppo ex art.287 CCII iscritto al n. 173/2025 P.U. promosso su ricorso depositata da:
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, in persona del sostituto pubblico ministero dr. Benedetta Callea;
nei confronti di
e , quali società costituenti il Controparte_1 Controparte_2
“ ” Controparte_3 con gli avv.ti Francesco Neboli, Antonio Tavella, Giada Caravello, Cecilia Cardani e Andrea Di
Gregorio;
*****
Oggetto: improcedibilità della domanda ex art. 44 CCII e dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di gruppo.
pagina 1 di 6 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
Con ricorso depositato in data 21.3.2025 la presso questo tribunale ha Parte_1 domandato l'apertura della liquidazione giudiziale delle società e Controparte_1
, quali società costituenti il “ . Controparte_2 Controparte_3
Con successivo ricorso ex artt. 40 e 44 CCII depositato in data 8.4.2025 dette società hanno proposto domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, riservandosi di presentare la proposta e il piano di concordato preventivo in continuità diretta, entro un assegnando termine.
Con decreto dep. in data 13.4.2025 questo tribunale ha concesso alle società del ex Controparte_3 artt.44 CCII termine di sessanta giorni per depositare la proposta e il piano di concordato preventivo, nominando quale commissario giudiziale la dr. . Persona_1
Con successiva istanza depositata il 13.6.2025, nell'imminenza della scadenza dei sessanta giorni, le
Società hanno chiesto una proroga del termine per il deposito della proposta e del piano concordatario.
A seguito del parere negativo e delle criticità ivi segnalate dal commissario giudiziale, il tribunale fissava udienza al 2.7.2025 per provvedere nel contraddittorio tra le parti, anche in ordine alla contestazione dello stato di insolvenza. All'esito, con decreto in pari data, il tribunale concedeva proroga solo fino al 22 luglio 2025 per il deposito della domanda “piena”, anche al fine di verificare l'acquisizione di una prospettata offerta da parte di un soggetto terzo di acquisto dell'immobile aziendale e di erogazione di finanza terza senza obbligo di rimborso.
Le Società non hanno depositato la proposta e il piano e solo il 21.7.2025, il giorno prima della scadenza del nuovo termine, hanno presentato un'ulteriore istanza di proroga ex art 44 ccii sino al 12 agosto 2025, data di scadenza del termine massimo (ulteriori 60 giorni).
Interpellato con urgenza il commissario giudiziale, questi, con relazione dep. il 24.7.2025, ha espresso parere negativo.
L'ulteriore proroga richiesta dalle Società non può essere concessa, con conseguente improcedibilità del ricorso ex artt. 40 e 44 ccii.
Va premesso che la presente domanda prenotativa è stata preceduta da un altro procedimento (n.
486/2023 P.U.) volto alla omologazione di un concordato preventivo di gruppo, sempre in continuità diretta, proposto dalle medesime Società (non approvato dai creditori) e definito con la recente sentenza del 26.2.2025, in cui il tribunale non ha omologato il concordato riscontrando, in senso dirimente, l'assenza dei necessari flussi di cassa per sorreggere la continuità, un progressivo pagina 2 di 6 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
aggravamento del dissesto anche in pendenza di procedura, l'inidoneità a soddisfare i creditori nella misura proposta.
Nel successivo decreto del 13.4.2025, con cui sono stati concessi i termini ex art. 40 e 44 CCII, il tribunale si è espressamente riservato di verificare quanto prima l'effettiva sussistenza di profili di discontinuità rispetto alla precedente proposta e la serietà della stessa, ex art. 47 sesto comma ccii.
In tale contesto di partenza ostano alla concessione di una ulteriore proroga, tanto le lacune e le ambiguità nella offerta irrevocabile formulata dal terzo e allegata all' istanza di proroga, Parte_2 quanto la precaria situazione economico-finanziaria delle Società.
La citata offerta irrevocabile, come segnalato dal commissario: a) non è supportata ad oggi, a differenza di quanto indicato nella precedente lettera di intenti del 26.6. 2025, da alcuna garanzia, né risulta versata una cauzione, è solo previsto un termine per il relativo rilascio (pag.3 offerta) ;b)
l'importo della nuova finanza esterna è allo stato indeterminato, perché ne è previsto solo un importo massimo complessivo pari ad euro 3.500.000,00, e anch'essa allo stato non è versata;
c) l'impegno di risulta sospensivamente condizionato al rispetto dei termini stringenti per il trasferimento Parte_2 dell'immobile, peraltro prorogabili solo previo consenso dello stesso acquirente: il commissario ha riscontrato l'incompatibilità di detti termini, anche in considerazione dell'imminente periodo feriale, con le tempistiche necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni da parte degli organi della procedura, e con l'avvio della procedura di vendita competitiva e della relativa pubblicità; d) l'offerta subordina l'acquisto dell'immobile alla relativa conformità urbanistica edilizia e catastale, mentre il perito nominato dal commissario nella precedente procedura di concordato preventivo non omologato evidenziava la non conformità edilizia e catastale di alcune unità immobiliari, con conseguente impossibilità allo stato di quantificare tempi e modalità di rilascio delle relative pratiche di regolarizzazione e/o sanatoria, rispetto ai citati termini stringenti previsti per il trasferimento;
e) creditori ipotecari: il commissario ha evidenziato che in base ai dati disponibili ed aggiornati alla data dell'8.4.2025, risulta che il totale dei debiti nei confronti di creditori ipotecari con garanzia sugli immobili oggetto di acquisto sarebbe superiore alla somma offerta dal terzo (pari ad €11.000.000,00) dal terzo, sicchè non emergerebbe alcuna utilità per le altre categorie di creditori concorsuali;
f) la finanza esterna sarebbe erogata da solo subordinatamente all'intervenuto acquisto degli Pt_3 immobili entro i termini indicati ed alla successiva omologazione del concordato.
Parimenti i soci si sono dichiarati disponibili a versare finanza esterna (€ 2.000.000 circa, avendo pagato nelle more alcuni professionisti) solo dopo l'omologazione del concordato.
pagina 3 di 6 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
I citati elementi critici vanno altresì valutati nel contesto della preannunciata proposta concordataria, che non ha natura liquidatoria, bensì di continuità diretta, come la precedente.
Quanto alla situazione economico-finanziaria delle Società, il commissario nell'ultimo parere (pag.10) ha confermato che anche rispetto ai dati consuntivi di giugno 2025 perdura la grave situazione di precarietà - accalarata anche nella precedente procedura concordataria - nella quale opera la società operativa . Controparte_2
Emerge in particolare come l'attività, svolta dalla stessa, continui a generare perdite riducendo la cassa a danno dei creditori sociali: dalle situazioni contabili allegate alle relazioni informative, depositate dalle debitrici ai sensi del Decreto del Tribunale del 10 aprile 2025, risultano perdite maturate al
30/6/2025 pari ad euro 1.200.224,00 per SDE (e ad euro 99.987,00 per FDE).
I citati elementi di grave criticità devono appunto essere valutati dal tribunale in questa sede con particolare rigore, poiché le Società del gruppo , come premesso, hanno già proposto, con il CP_2 medesimo assetto organizzativo, un concordato basato sulla continuità diretta dell'attività che il tribunale non ha omologato, per le decisive ragioni esposte.
Deve infatti ritenersi che la riproposizione di una domanda di concordato in continuità, tanto più in quanto preceduta in tempi estremamente ravvicinati da altra proposta giudicata come manifestamente inidonea alla soddisfazione dei creditori proposta e alla conservazione dei valori aziendali (pag. 3 sentenza cit.) oneri necessariamente il debitore proponente di offrire immediati ed efficaci cambiamenti fattuali ed effettivi nell'organizzazione dei propri assetti e nelle strategie di gestione della propria impresa, che possano seriamente giustificare la scelta di percorrere ulteriormente uno strumento alternativo di regolazione della crisi (cfr. art. 47 sesto comma ccii cit.).
Al contrario, emerge che anche in pendenza della presente domanda prenotativa la gestione diretta stia generando ulteriori perdite, e, nonostante detta grave situazione sia stata prontamente segnalata dal commissario e dallo stesso pubblico ministero che si è opposto alla proroga (cfr. udienza del 2.7.25) – ciò che connota di ulteriori profili pubblicistici il presente procedimento – in pendenza dell'ulteriore termine scaduto appunto il 22 luglio, né i soci, né il terzo interessato, pur sollecitati dal tribunale (cfr. verbale di udienza del 2.7.2025), non hanno immesso liquidità nella società operativa, versando ora la finanza terza, che viene invece rimandata solo all'esito dell'omologa; circostanza questa che ulteriormente mina la serietà della proposta concordataria, ponendone il peso e il rischio (unicamente) a carico dei creditori.
pagina 4 di 6 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
In questo quadro complessivo critico e carente, la recente rinuncia all'incarico da parte del professionista incaricato di attestare il redigendo piano (cfr. lettera del 18.7.2025) non può costituire - evidentemente - sufficiente elemento per concedere un ulteriore termine.
Conclusivamente l'istanza di proroga deve essere rigettata, con conseguente improcedibilità della presente domanda prenotativa.
Sussistono invece i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII dato che il centro degli interessi principali delle società è situato in Lograto (BS), via IV Novembre 58.
Le società costituiscono imprenditori che esercita attività commerciale e sono pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII.
La società superano ampiamente i limiti di cui all'art. 2, primo comma lett. d) CCI;
vedasi i bilanci e le situazioni aggiornate depositate in pendenza di procedura.
Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 30.000,00.
Ricorre una situazione d'insolvenza, come definita dall'art. 2, c. I, lett. b) CCII, desumibile dalle stesse ammissioni contenute nel citato ricorso ex art. 44 CCII e da tutto quanto sopra esposto.
P.Q.M.
Il tribunale, visti gli artt. 44 secondo comma e 49 CCII,
1.rigetta la richiesta di proroga dei termini e per l'effetto dichiara l'improcedibilità della domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex art. 44 CCII, proposta dalle Società con ricorso in data 8.4.2025;
2.dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di gruppo ex art. 287 ccii a carico di
[...]
(cod. fiscale ) e di (codice fiscale Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), entrambe con sede legale in Lograto (BS) Via IV Novembre 58, società costituenti il P.IVA_2
; Controparte_3
3.NOMINA giudice delegato la dr. Angelina Baldissera;
a) NOMINA curatore la dr. , soggetto che ha i requisiti di cui all'articolo 358 Persona_1
CCII;
b) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma pagina 5 di 6 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
c) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 18 dicembre 2025 ore 9,30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Brescia, sezione IV civile;
d) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza come sopra fissata per la presentazione delle domande d'insinuazione;
e) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Brescia, il 25.7.2025
Il giudice estensore Angelina Augusta Baldissera Il presidente Luca Perilli
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