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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 10019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10019 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
n. 13457/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XIV Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica D'Auria ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 13457 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Greblo C.F._2
-OPPONENTI–
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Girolamo Sarnelli
-OPPOSTA –
OGGETTO: Opposizione a precetto di pagamento ex art. 615 c. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti dalle parti costituite
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex artt. 615 comma I e 624 c.p.c., notificato a mezzo pec il 01.06.2022, e quali eredi del defunto Parte_1 Parte_2 Per_1
, convenivano in giudizio la , a seguito della notifica di un
[...] Controparte_1 atto di precetto fondato su credito derivante da un mutuo ipotecario a rogito notaio Dott.
[...]
in Frattamaggiore, Rep 14454, Racc. 6264, del 4/3/2008, con il quale si intimava il pagamento Per_2 dell'importo di euro 178.946,00, oltre agli interessi moratori fino alla data del saldo. pagina 1 di 6 Gli opponenti, in particolare, eccepivano: che il contratto di finanziamento si sviluppava con un piano di ammortamento in regime composto degli interessi, in violazione degli artt. 821, 3° comma. c.c., art.1283 c.c., art.120 TUB, nonché art.6 della delibera CIRC del 9 febbraio 2000; che ciò determinava l'applicazione di costi occulti e l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato, con conseguente “effetto a sorpresa”; che, in sintesi, il fenomeno della capitalizzazione composta degli interessi dava luogo ad anatocismo non consentito.
Chiedevano, dunque, in via istruttoria, disporsi CTU contabile per accertare il corretto rapporto di dare e avere tra le parti e concludevano chiedendo disporsi, in via cautelare, la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del titolo o, in subordine, previa fissazione dell'udienza di discussione, concorrendone i gravi motivi;
in via principale, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1195 c.c., che il creditore aveva agito con dolo o in ogni caso traendo in inganno il debitore o comunque approfittando dell' ignoranza o della disattenzione del debitore e di conseguenza consentire al debitore di pretendere una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto;
accertare e dichiarare che il contratto era esplicato in regime composto degli interessi e che non pattuisce una deroga all'art. 821 c.c. 3° comma e, di conseguenza, ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, accertando il dare avere tra le parti, alla data di risoluzione, sostituendo il regime composto degli interessi con il regime semplice, condannando la banca a pagare al mutuatario la differenza emersa dal ricalcolo, riammettendolo al beneficio del termine e ricalcolando il piano di ammortamento in regime semplice degli interessi;
accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento per illiceità della causa, ex artt. 1418 comma 2, 1419,
1343 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2 e art. 6 delibera CICR 9/2/00, e/o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c, con condanna della banca al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva l'istituto di credito, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell' opposizione, chiedendo il rigetto della stessa, con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre accessori.
Con ordinanza del 25/10/2022, il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
veniva poi disposta consulenza tecnica d'ufficio, con la nomina a CTU del dott. Per_3
.
[...]
Depositata la CTU in data 16.01.2024, ed acquisiti altresì i chiarimenti sollecitati dalla parte opponente, all'udienza del 10.07.2025 la causa è stata riservata in decisione con assegnazione di termini per gli scritti conclusionali.
pagina 2 di 6 ***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Gli opponenti lamentano che la banca avrebbe applicato al piano di ammortamento un regime di calcolo degli interessi composto non previsto nel contratto e che alcuni costi non sarebbero stati oggetto di specifica informativa e di conseguenza che, ricalcolando gli interessi dovuti in regime semplice e non composto, gli opponenti risulterebbero non debitori bensì creditori nei confronti dell'istituto bancario.
Proprio al fine di verificare in concreto la fondatezza o meno delle contestazioni degli attori, è stata espletata una CTU contabile sulla base dei seguenti quesiti:
“a) sulla base degli atti di causa ritualmente prodotti dalle parti ed, in particolare, dell'analisi del contratto di mutuo per cui è causa, accerti il consulente quale sia stato il tipo di piano di ammortamento pattuito e quali le rate predeterminate da pagare;
b) verifichi per ciascuna rata quale sia stata la parte di somma imputata a capitale
e quale la parte imputata ad interessi;
c) calcoli il tasso effettivamente applicato al contratto di mutuo;
d) accerti se il tasso effettivo corrisponda o meno a quello indicato nel contratto di mutuo (o nell'atto di erogazione e quietanza); e) qualora, in concreto, il meccanismo di ammortamento abbia determinato una non consentita capitalizzazione trimestrale degli interessi, provveda il consulente a sottrarre dal saldo finale l'importo addebitabile a tale capitalizzazione;
f) nel caso in cui il CTU rilevi che il contratto di finanziamento sia costruito in regime composto degli interessi provveda, anche, a ricalcolare il rapporto in regime semplice degli interessi;
g) riferisca, in conclusione, quale sia la somma in concreto ancora eventualmente dovuta dal mutuatario per rate insolute (depurate degli interessi eventualmente non dovuti), capitale non restituito ed interessi moratori alla data di risoluzione del contratto per inadempimento e fino al giorno di notifica del precetto, del pignoramento e all'attualità, offrendo, altresì, il criterio per l'ulteriore computo degli interessi;
g) riferisca quanto altro utile, dal punto di vista tecnico, ai fini della presente decisione;
”.
L'elaborato svolto dal CTU, dott. , è stato sviluppato in completa aderenza al Persona_3 quesito ricevuto e con un metodo logico – contabile rigoroso e condivisibile;
le conclusioni sono esaustivamente argomentate e coerenti con le premesse, con la conseguenza che queste possono essere pienamente condivise e fatte proprie da chi scrive.
Il CTU ha preliminarmente illustrato il tipo di contratto intercorso tra le parti identificandolo in un mutuo con “piano di ammortamento cosiddetto a tasso fisso a rata crescente (sub-strutturato a rata fissa per quinquennio). Prevede, quindi, che la quota capitale sia meno consistente nelle prime rate: in questo modo le rate saranno più basse all'inizio del finanziamento, per poi aumentare nel tempo;
gli interessi, invece, vengono calcolati sempre sul capitale residuo.”
pagina 3 di 6 Nel verificare se, in concreto, questo tipo di formula abbia dato luogo ad anatocismo non consentito, ed esaminando altresì la ricostruzione offerta dal ct di parte attrice dott. , il CTU dott. Per_4
, ha evidenziato: Per_3
“Il piano di ammortamento prevede, nella pratica, il calcolo degli interessi sul capitale residuo, senza che essi siano capitalizzati alla scadenza della rata, ma vengano direttamente pagati, escludendo che possa verificarsi tecnicamente il fenomeno dell'anatocismo. Parimenti è da escludersi che il criterio di calcolo degli interessi corrispettivi impiegato dalla banca abbia fatto sì che gli stessi si siano “composti” prima di giungere alla scadenza del pagamento. Gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto e gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loto volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata e le rate precedenti. Non vi è, dunque, pagamento di interessi su interessi scaduti e non si realizza un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati.
Al di là delle questioni tecniche, l'eventualità dirimente è estremamente semplice: nel caso di specie gli interessi sono esigibili con maturazione alla singola rata del piano di ammortamento (allo scrivente sono ignote norme che lo censurerebbero) e non al momento della sua estinzione come, invece, sostiene il dott. ma ciò non ha Per_4 alcuna peculiarità propria dell'anatocismo. Tutt'al più bisognerebbe interrogarsi se le modalità di restituzione convenute siano intelligibili e rispettino le norme della trasparenza bancaria, fattispecie estranea all'incarico dello scrivente.
Da ultimo, non in ordine d'importanza, la prospettiva del dott. genererebbe un paradosso. Siccome il Per_4 coefficiente di attualizzazione in termini relativi cresce con l'allungarsi della durata del finanziamento, a parità di capitale preso a prestito l'interesse attualizzato (in quanto esigibile al momento dell'estinzione) sulla prima rata decresce in ragione dell'aumento della durata, con la diretta conseguenza che con un mutuo tendente all'infinto l'interesse sulla prima rata tenderebbe a zero.”
Di conseguenza, non essendo stata riscontrata costruzione in regime di interesse composto, non si è resa necessaria la ricostruzione alternativa in regime semplice di interessi.
Il CTU ha poi provveduto a rielaborare il piano di ammortamento secondo le pattuizioni contrattuali, con conteggi alla cui visione integrale si rinvia (pagg. 29-37 dell'elaborato in atti) giungendo a concludere che “La somma dovuta dal mutuatario alla data di notifica del precetto (17/06/22) è pari ad €
178.980,86”, a titolo di rate scadute e non pagate (quota capitale + quota interessi), capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine e interessi di mora sul capitale.
Ne deriva che l'importo oggetto del precetto è corretto ed infondata è l'opposizione.
Anche a seguito della chiara esplicitazione delle modalità di ammortamento contenute in CTU, parte opponente continua a contestarne le conclusioni, affermando: pagina 4 di 6 “Il ragionamento avversario – non supportato da una indispensabile prova matematica e dunque non provato - è che per ogni rata, l'interesse corrispettivo sarebbe calcolato solo sul debito per sorte capitale residuo non ancora scaduto, oggetto delle rate successive (le cui quote capitali sono via via decrescenti nel corso del tempo), debito, quest'ultimo che di volta in volta si riduce progressivamente per effetto del pagamento della quota capitale delle rate precedenti;
ragion per cui nell'ammortamento "alla francese” non sarebbe concettualmente configurabile
l'anatocismo, difettando nella fase genetica del rapporto il presupposto stesso di tale fenomeno, ovvero la presenza di un interesse giuridicamente definibile come "scaduto” (ed insoluto) sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c., stante il già avvenuto pagamento delle quote interessi delle rate precedentemente onorate. “
La doglianza della parte opponente, tuttavia, risulta viziata e non condivisibile avendo il CTU spiegato che il regime dell'interesse in concreto praticato è stato di tipo semplice e non composto, con la conseguenza che gli interessi scaduti non sono ricapitalizzati:
“Gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto e gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loto volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata e le rate precedenti. Non vi è, dunque, pagamento di interessi su interessi scaduti e non si realizza un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati.”
Non vi è dunque spazio alcuno per l'ipotesi di anatocismo vietato sostenuta da parte opponente.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata.
Tuttavia si ritiene che le carenze documentali ascrivibili all'istituto di credito, riconosciute ed esplicitate finanche in CTU (“dalla lettura del contratto di mutuo e relativi allegati non emergono gli elementi
e le formule utilizzate dalla banca per la costruzione del piano e delle singole rate”) integrino gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 cpc, atteso che ciò ha reso oggettivamente di difficile intellegibilità, per il mutuatario, gli elementi costitutivi della rata e del piano di ammortamento.
Le spese di CTU invece, come liquidate in separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico di parte opponente, in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa di cui in premessa iscritta al n. R.G.
13457/2021, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede:
- Rigetta l'opposizione promossa da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
; Controparte_1
- Compensa le spese di lite tra le parti;
pagina 5 di 6 - Pone le spese di CTU, come liquidate in separato decreto, in via definitiva a carico di parte opponente.
Così deciso in Napoli, il 03.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica D'Auria
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XIV Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica D'Auria ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 13457 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Greblo C.F._2
-OPPONENTI–
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Girolamo Sarnelli
-OPPOSTA –
OGGETTO: Opposizione a precetto di pagamento ex art. 615 c. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti dalle parti costituite
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex artt. 615 comma I e 624 c.p.c., notificato a mezzo pec il 01.06.2022, e quali eredi del defunto Parte_1 Parte_2 Per_1
, convenivano in giudizio la , a seguito della notifica di un
[...] Controparte_1 atto di precetto fondato su credito derivante da un mutuo ipotecario a rogito notaio Dott.
[...]
in Frattamaggiore, Rep 14454, Racc. 6264, del 4/3/2008, con il quale si intimava il pagamento Per_2 dell'importo di euro 178.946,00, oltre agli interessi moratori fino alla data del saldo. pagina 1 di 6 Gli opponenti, in particolare, eccepivano: che il contratto di finanziamento si sviluppava con un piano di ammortamento in regime composto degli interessi, in violazione degli artt. 821, 3° comma. c.c., art.1283 c.c., art.120 TUB, nonché art.6 della delibera CIRC del 9 febbraio 2000; che ciò determinava l'applicazione di costi occulti e l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato, con conseguente “effetto a sorpresa”; che, in sintesi, il fenomeno della capitalizzazione composta degli interessi dava luogo ad anatocismo non consentito.
Chiedevano, dunque, in via istruttoria, disporsi CTU contabile per accertare il corretto rapporto di dare e avere tra le parti e concludevano chiedendo disporsi, in via cautelare, la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del titolo o, in subordine, previa fissazione dell'udienza di discussione, concorrendone i gravi motivi;
in via principale, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1195 c.c., che il creditore aveva agito con dolo o in ogni caso traendo in inganno il debitore o comunque approfittando dell' ignoranza o della disattenzione del debitore e di conseguenza consentire al debitore di pretendere una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto;
accertare e dichiarare che il contratto era esplicato in regime composto degli interessi e che non pattuisce una deroga all'art. 821 c.c. 3° comma e, di conseguenza, ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, accertando il dare avere tra le parti, alla data di risoluzione, sostituendo il regime composto degli interessi con il regime semplice, condannando la banca a pagare al mutuatario la differenza emersa dal ricalcolo, riammettendolo al beneficio del termine e ricalcolando il piano di ammortamento in regime semplice degli interessi;
accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento per illiceità della causa, ex artt. 1418 comma 2, 1419,
1343 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2 e art. 6 delibera CICR 9/2/00, e/o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c, con condanna della banca al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva l'istituto di credito, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell' opposizione, chiedendo il rigetto della stessa, con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre accessori.
Con ordinanza del 25/10/2022, il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
veniva poi disposta consulenza tecnica d'ufficio, con la nomina a CTU del dott. Per_3
.
[...]
Depositata la CTU in data 16.01.2024, ed acquisiti altresì i chiarimenti sollecitati dalla parte opponente, all'udienza del 10.07.2025 la causa è stata riservata in decisione con assegnazione di termini per gli scritti conclusionali.
pagina 2 di 6 ***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Gli opponenti lamentano che la banca avrebbe applicato al piano di ammortamento un regime di calcolo degli interessi composto non previsto nel contratto e che alcuni costi non sarebbero stati oggetto di specifica informativa e di conseguenza che, ricalcolando gli interessi dovuti in regime semplice e non composto, gli opponenti risulterebbero non debitori bensì creditori nei confronti dell'istituto bancario.
Proprio al fine di verificare in concreto la fondatezza o meno delle contestazioni degli attori, è stata espletata una CTU contabile sulla base dei seguenti quesiti:
“a) sulla base degli atti di causa ritualmente prodotti dalle parti ed, in particolare, dell'analisi del contratto di mutuo per cui è causa, accerti il consulente quale sia stato il tipo di piano di ammortamento pattuito e quali le rate predeterminate da pagare;
b) verifichi per ciascuna rata quale sia stata la parte di somma imputata a capitale
e quale la parte imputata ad interessi;
c) calcoli il tasso effettivamente applicato al contratto di mutuo;
d) accerti se il tasso effettivo corrisponda o meno a quello indicato nel contratto di mutuo (o nell'atto di erogazione e quietanza); e) qualora, in concreto, il meccanismo di ammortamento abbia determinato una non consentita capitalizzazione trimestrale degli interessi, provveda il consulente a sottrarre dal saldo finale l'importo addebitabile a tale capitalizzazione;
f) nel caso in cui il CTU rilevi che il contratto di finanziamento sia costruito in regime composto degli interessi provveda, anche, a ricalcolare il rapporto in regime semplice degli interessi;
g) riferisca, in conclusione, quale sia la somma in concreto ancora eventualmente dovuta dal mutuatario per rate insolute (depurate degli interessi eventualmente non dovuti), capitale non restituito ed interessi moratori alla data di risoluzione del contratto per inadempimento e fino al giorno di notifica del precetto, del pignoramento e all'attualità, offrendo, altresì, il criterio per l'ulteriore computo degli interessi;
g) riferisca quanto altro utile, dal punto di vista tecnico, ai fini della presente decisione;
”.
L'elaborato svolto dal CTU, dott. , è stato sviluppato in completa aderenza al Persona_3 quesito ricevuto e con un metodo logico – contabile rigoroso e condivisibile;
le conclusioni sono esaustivamente argomentate e coerenti con le premesse, con la conseguenza che queste possono essere pienamente condivise e fatte proprie da chi scrive.
Il CTU ha preliminarmente illustrato il tipo di contratto intercorso tra le parti identificandolo in un mutuo con “piano di ammortamento cosiddetto a tasso fisso a rata crescente (sub-strutturato a rata fissa per quinquennio). Prevede, quindi, che la quota capitale sia meno consistente nelle prime rate: in questo modo le rate saranno più basse all'inizio del finanziamento, per poi aumentare nel tempo;
gli interessi, invece, vengono calcolati sempre sul capitale residuo.”
pagina 3 di 6 Nel verificare se, in concreto, questo tipo di formula abbia dato luogo ad anatocismo non consentito, ed esaminando altresì la ricostruzione offerta dal ct di parte attrice dott. , il CTU dott. Per_4
, ha evidenziato: Per_3
“Il piano di ammortamento prevede, nella pratica, il calcolo degli interessi sul capitale residuo, senza che essi siano capitalizzati alla scadenza della rata, ma vengano direttamente pagati, escludendo che possa verificarsi tecnicamente il fenomeno dell'anatocismo. Parimenti è da escludersi che il criterio di calcolo degli interessi corrispettivi impiegato dalla banca abbia fatto sì che gli stessi si siano “composti” prima di giungere alla scadenza del pagamento. Gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto e gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loto volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata e le rate precedenti. Non vi è, dunque, pagamento di interessi su interessi scaduti e non si realizza un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati.
Al di là delle questioni tecniche, l'eventualità dirimente è estremamente semplice: nel caso di specie gli interessi sono esigibili con maturazione alla singola rata del piano di ammortamento (allo scrivente sono ignote norme che lo censurerebbero) e non al momento della sua estinzione come, invece, sostiene il dott. ma ciò non ha Per_4 alcuna peculiarità propria dell'anatocismo. Tutt'al più bisognerebbe interrogarsi se le modalità di restituzione convenute siano intelligibili e rispettino le norme della trasparenza bancaria, fattispecie estranea all'incarico dello scrivente.
Da ultimo, non in ordine d'importanza, la prospettiva del dott. genererebbe un paradosso. Siccome il Per_4 coefficiente di attualizzazione in termini relativi cresce con l'allungarsi della durata del finanziamento, a parità di capitale preso a prestito l'interesse attualizzato (in quanto esigibile al momento dell'estinzione) sulla prima rata decresce in ragione dell'aumento della durata, con la diretta conseguenza che con un mutuo tendente all'infinto l'interesse sulla prima rata tenderebbe a zero.”
Di conseguenza, non essendo stata riscontrata costruzione in regime di interesse composto, non si è resa necessaria la ricostruzione alternativa in regime semplice di interessi.
Il CTU ha poi provveduto a rielaborare il piano di ammortamento secondo le pattuizioni contrattuali, con conteggi alla cui visione integrale si rinvia (pagg. 29-37 dell'elaborato in atti) giungendo a concludere che “La somma dovuta dal mutuatario alla data di notifica del precetto (17/06/22) è pari ad €
178.980,86”, a titolo di rate scadute e non pagate (quota capitale + quota interessi), capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine e interessi di mora sul capitale.
Ne deriva che l'importo oggetto del precetto è corretto ed infondata è l'opposizione.
Anche a seguito della chiara esplicitazione delle modalità di ammortamento contenute in CTU, parte opponente continua a contestarne le conclusioni, affermando: pagina 4 di 6 “Il ragionamento avversario – non supportato da una indispensabile prova matematica e dunque non provato - è che per ogni rata, l'interesse corrispettivo sarebbe calcolato solo sul debito per sorte capitale residuo non ancora scaduto, oggetto delle rate successive (le cui quote capitali sono via via decrescenti nel corso del tempo), debito, quest'ultimo che di volta in volta si riduce progressivamente per effetto del pagamento della quota capitale delle rate precedenti;
ragion per cui nell'ammortamento "alla francese” non sarebbe concettualmente configurabile
l'anatocismo, difettando nella fase genetica del rapporto il presupposto stesso di tale fenomeno, ovvero la presenza di un interesse giuridicamente definibile come "scaduto” (ed insoluto) sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c., stante il già avvenuto pagamento delle quote interessi delle rate precedentemente onorate. “
La doglianza della parte opponente, tuttavia, risulta viziata e non condivisibile avendo il CTU spiegato che il regime dell'interesse in concreto praticato è stato di tipo semplice e non composto, con la conseguenza che gli interessi scaduti non sono ricapitalizzati:
“Gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto e gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loto volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata e le rate precedenti. Non vi è, dunque, pagamento di interessi su interessi scaduti e non si realizza un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati.”
Non vi è dunque spazio alcuno per l'ipotesi di anatocismo vietato sostenuta da parte opponente.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata.
Tuttavia si ritiene che le carenze documentali ascrivibili all'istituto di credito, riconosciute ed esplicitate finanche in CTU (“dalla lettura del contratto di mutuo e relativi allegati non emergono gli elementi
e le formule utilizzate dalla banca per la costruzione del piano e delle singole rate”) integrino gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 cpc, atteso che ciò ha reso oggettivamente di difficile intellegibilità, per il mutuatario, gli elementi costitutivi della rata e del piano di ammortamento.
Le spese di CTU invece, come liquidate in separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico di parte opponente, in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa di cui in premessa iscritta al n. R.G.
13457/2021, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede:
- Rigetta l'opposizione promossa da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
; Controparte_1
- Compensa le spese di lite tra le parti;
pagina 5 di 6 - Pone le spese di CTU, come liquidate in separato decreto, in via definitiva a carico di parte opponente.
Così deciso in Napoli, il 03.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica D'Auria
pagina 6 di 6