Art. 1. Articolo unico
I limiti di somma indicati negli articoli 7 , 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , sono raddoppiati.
I limiti di somma indicati negli articoli 7 , 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , sono raddoppiati.