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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/04/2025, n. 2344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2344 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE La Corte così composta: dr.ssa Maria Grazia Serafin Presidente dr.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel. ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 7766/2019 e vertente TRA
Parte_1
(Avv. Silvia Leone) PARTE APPELLANTE E
CP_1
(Avv. Maria Letizia Bortone)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1959/2019 emessa dal Tribunale di
Latina
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 1959/2019, ha definito il giudizio proposto da nei confronti di e ha così statuito CP_1 Parte_1
““accertatane la responsabilità ai sensi dell'art. 2052 c.c., condanna il convenuto,
, a corrispondere all'attrice , a titolo risarcitorio, Euro Parte_1 CP_1
14.919,23 complessivi;
condanna il convenuto , al pagamento in favore Parte_1 dell'attrice, , e per essa in favore dell'Avv. Maria Letizia Bortone, CP_1 dichiaratasi antistataria, delle spese legali, che si liquidano in € 4.835,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge;
pone le spese di CTU liquidate con separato decreto a carico definitivamente del convenuto”.
ha proposto appello e ha chiesto “IN VIA PREGIUDIZIALE E Parte_1
CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E
NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1959/2019 pubblicata il 20/8/2019 dal
Tribunale Ordinario di Latina – in composizione monocratica – in persona del G.O.T. Dott. Costantino Ferrara, relativa alla causa civile n. 301270/2011 R.G., accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “affinché l'Ill.mo
Giudice Adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia: in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al sig.
[...] , non essendo lo stesso proprietario e/o custode dei cani oggetto del presente Pt_1 giudizio ed essendo inammissibili le domande proposte nei suoi confronti;
nel merito, accertata l'estraneità ai fatti contestati da parte del sig. per Parte_1 inesistenza del nesso causale ed esaustività delle somme erogate da parte dell'INAIL a titolo di risarcimento del presunto danno sofferto, rigettare tutte le domande avanzate dall'attrice, poiché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”, nonché conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
CONDANNARE in ogni caso l'appellata al pagamento delle spese e compensi legali, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
costituitasi, ha domandato il rigetto dell'impugnazione, la CP_2 conferma della sentenza, con spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 19.12.2024, con la concessione dei termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e dei termini di legge per il deposito delle memorie di replica. Il presente giudizio (così come si narra negli atti) è stato introdotto da CP_1
nei confronti di la quale, premesso che, in data 18/4/2011 in
[...] Parte_1
Fondi, si trovava a bordo dello scooter di , in via Valle Vigna per CP_3 consegnare la posta, deduceva che, tra il civico 49 ed il civico 57, veniva aggredita da due cani di grossa taglia e di razza pastore tedesco, usciti dal cancello del civico n. 57, che le si avventavano contro facendola cadere rovinosamente a terra unitamente allo scooter, azzannandola ”alla coscia interna destra” ; nel cadere riportava altresì lesioni alla mano destra.
Espletata la prova per testi, nonché la ctu medico-legale, seguiva la sentenza gravata.
Il Tribunale ha accolto la domanda così motivando. Il sinistro che era avvenuto in conseguenza dell'aggressione da parte di un animale andava ricondotto nell'alveo della responsabilità di cui all'art. 2052 cc., talchè sussisteva la responsabilità del proprietario stante la relazione intercorrente tra il predetto e l'animale. Una volta provato, dall'attore, il rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, il convenuto proprietario per poter andare esente da responsabilità doveva provare l'esistenza di un fattore idoneo ad interrompere il nesso causale.
Il fatto che l'attrice avesse subito delle lesioni riconducibili al cane di proprietà del convenuto doveva ritenersi acquisito perché non contestato neppure specificatamente. Alcun elemento utile, poi, era stato fornito dal convenuto a dimostrazione del caso fortuito: erano risultate fallaci e contraddittorie le dichiarazioni del teste del convenuto anche alla luce del verbale della polizia municipale agli atti.
Quanto agli esiti provocati dall'evento soccorreva la relazione della ctu e pertanto andava riconosciuto l'integrale ristoro del pregiudizio, non avendo conseguito l'attrice dall'Inail alcun danno biologico, né temporaneo, né permanente per cui nella specie non poteva parlarsi di danno differenziale.
Andava quindi riconosciuto l'integrale ristoro del pregiudizio subito in seguito all'evento e, tenuto conto delle risultanze dell'elaborato peritale, andava liquidata la somma omnicomprensiva del danno biologico (ITP di giorni 30, ITP al 50% per 44 giorni, una malattia al 6% e il danno morale), applicate le tabelle del tribunale di Milano, pari a € 13.305,61 con interessi compensativi sull'importo devalutato all'epoca del fatto e successiva rivalutazione anno per anno fino alla decisione, e nella misura complessiva di € 14.440,20 sommando le spese mediche pari a € 411,81. Con vari argomenti è stata criticata la sentenza. Il Giudice, secondo l'appellante, aveva errato nel ritenere:
- che il difetto di legittimazione attiva non fosse stato contestato, mentre invece ciò risultava diversamente sin dalla costituzione in giudizio;
inoltre, era emerso che l'immobile ove erano custoditi i cani era di proprietà di altri;
il teste escusso Tes_1
aveva dichiarato di non sapere di chi fossero i cani, né da dove venissero, né
[...] di ricordare la razza, né di averli visti entrare nel civico 57; mentre la moglie aveva dichiarato di non avere assistito all'aggressione; insomma dalla prova testimoniale non risultava proprietario dei cani;
- che il caso fortuito non era stato dimostrato e che sussisteva la responsabilità ex art. 2052 c.c.; invece, , sentita in qualità di teste, aveva dichiarato che Testimone_2 uscendo di casa aveva chiuso il cancello e che ritornando successivamente aveva notato che si presentava forzato per cui aveva sporto denuncia – querela, mentre gli agenti della polizia municipale, che avrebbero confermato la contraddittorietà delle dichiarazioni, non erano stati esaminati come testi;
- che non sussisteva il danno differenziale, nonostante fosse in atti la documentazione inviata dall'INAIL, in virtù dell'ordine di esibizione, relativa al ristoro ricevuto dalla di € 3.513,36 a titolo di indennità temporanea senza postumi CP_1 permanenti, con decorrenza dal 22/4/2011 al 1/7/2011 per un totale di giorni 71; non riconosciuta la sussistenza del danno differenziale, veniva disposto l'integrale ristoro del pregiudizio subito, tenuto conto esclusivamente della consulenza tecnica redatta preliminarmente, senza vagliare la risposta scritta del C.T.U. ai chiarimenti richiesti in merito alla natura permanente o temporanea del danno subito. Applicando al caso di specie i dati medici forniti dal C.T.U., il danno biologico calcolato secondo i parametri di legge ammontava ad € 3.070,00, somma di importo inferiore a quanto corrisposto all'attrice da parte dell'INAIL pari ad € 3.513,36, circostanza che comportava l'esclusione della sussistenza del c.d. “danno differenziale”; - che le spese erano state liquidate in misura incongrua, perché in caso di accoglimento parziale avrebbe dovuto applicare una compensazione delle spese di lite e, solo in via residuale, i parametri minimi previsti per la quantificazione dei compensi professionali;
inoltre a titolo transattivo, già prima dell'instaurazione del presente giudizio, era stata offerta la somma di € 1.500,00, la quale non veniva accettata, e nel corso di giudizio un'ulteriore offerta pari ad € 1.000,00, non accettata. Mentre l'attrice celava il fatto di aver avanzato immediatamente richiesta di risarcimento danni all'INAIL in conseguenza di tale infortunio sul lavoro. I testi escussi hanno dichiarato:
, moglie del che era stata chiamata nell'immediatezza Testimone_2 Pt_1 dai Vigili Urbani che le avevano segnalato che il cancello della sua proprietà era stato forzato e che i cani “di mio marito avevano aggredito una ragazza, la postina che consegnava la posta a via delle Vigne”; che l'immobile al civico 57 era del padre e che aveva fatto una denuncia poiché il cancello era stato forzato;
, che aveva assistito all'aggressione ed aveva cercato di CP_4 allontanare con dei sassi i due cani;
aveva poi assistito l'attrice presso la sua abitazione perché era molto impaurita, ma non sapeva di chi fossero i cani, né da dove venissero, né di ricordare la razza. Ai Vigili Urbani intervenuti aveva riferito “di non voler essere testimone, perché voglio stare tranquillo a casa mia”;
che non aveva assistito all'aggressione e che il marito era Controparte_5 giunto in casa con una ragazza che era stata aggredita da alcuni cani;
che aveva visto la ferita ed aveva tentato una medicazione;
quando era arrivata non c'erano più i cani perché li aveva allontanati il marito e non sapeva dove poi fossero andati;
, madre dell'attrice, che era stata chiamata dalla figlia che Persona_1 aveva subito l'aggressione; che il le aveva indicato la casa dove stavano i cani e CP_4 che della dinamica le era stato riferito dal;
ai Vigili Urbani era stato dichiarato CP_4 dal suocero del che i cani erano di quest'ultimo. Pt_1
Alla stregua di dette risultanze deve ritenersi provata la legittimazione passiva dell'appellante; la prova di essere quest'ultimo il proprietario dei cani che hanno aggredito la , è data dalla stesse dichiarazioni rese dalla teste escussa CP_1 Tes_2
moglie dell'appellante, avendo riferito che i cani erano di proprietà del
[...] marito.
Peraltro, nella relazione della Polizia Locale, con allegati rilievi fotografici, si legge che sul posto venivano trovati e che riferivano CP_4 Controparte_5 dell'aggressione dei due cani di razza pastore tedesco ai danni della postina della zona che a bordo del motociclo stava facendo il giro di consegna della posta;
che la pattuglia aveva constatato che al civico n. 57 di via Valle Vigna il cancello di accesso al fabbricato era semi aperto e dallo stesso due cani pastore tedesco di grossa taglia ed un cucciolo entravano ed uscivano senza difficoltà e del fatto venivano effettuati rilievi fotografici;
che l'indomani si era presentata presso il Comando Persona_2 ed aveva comunicato che la proprietà dei cani era del marito . Parte_1 Inoltre, allegato alla relazione vi è il verbale delle sommarie informazioni da quest'ultimo rese ove si legge “posso solo dire di essere il proprietario dei cani …sono circa sei mesi che li tengo custoditi all'interno della proprietà.”.
Le circostanze evidenziate dal primo Giudice, quanto alla mancanza del caso fortuito sono altresì corrette. La circostanza assunta della presenza di segni di forzatura del cancello, riferita in occasione delle sommarie informazioni rese, oltre che trova smentita nella stessa relazione di servizio avendo gli agenti accertatori che “il cancello di accesso al fabbricato…era semi aperto” senza evidenziare alcuna anomalia, appare anche del tutto ininfluente poiché “La responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, di cui all'art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un'attività - commissiva od omissiva - ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale - a carico del convenuto - può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, di condanna del proprietario di un cane che aveva morso un'amica di famiglia, introdottasi in casa, e che gli aveva dato una carezza, nonostante l'invito della moglie del proprietario ad allontanarsi, dando rilievo al fatto che la danneggiata conosceva l'animale fin da cucciolo).” (Cass. 10402/2016). In conclusione, condivisa l'interpretazione delle risultanze istruttorie del
Giudice primo, l'attrice ha dato prova, di cui era onerata, che la causa delle ferite riportate erano riconducibili al morso dei cani di proprietà dell'odierno appellante, mentre quest'ultimo nessuna prova ha dato che il fatto sia stato determinato da caso fortuito. Quanto alle risultanze mediche, è in atti la relazione della Dott.ssa
[...]
, nominata ctu in primo grado, ove si legge che la perizianda aveva subito Per_3 una ferita da morso di cane coscia destra e che in seguito al trauma si era recata dallo psicologo della ott. , che aveva riscontrato un “disturbo acuto da stress Pt_2 CP_6 di elevata entità con significativo disagio clinico e riduzione del funzionamento sociale e lavorativo per cui veniva effettuato trattamento psicoterapico e di densibilizzazione da eventi traumatici”, compatibile con l'evento traumatico subito. Disturbo che aveva avuto un impatto limitato in considerazione “di una personalità solida e ben strutturata, nonché grazie ad un intervento terapeutico tempestivo…, a cui il soggetto ha risposto positivamente”.
La consulente ha poi quantificato il danno biologico nella misura del 6%, una ITT al 100% pari a giorni 30 ed una ITP al 50% pari a giorni 44. A seguito dei chiarimenti richiesti, la Dott.ssa , in risposta alla domanda posta Per_3 dal Giudice “se lo stress può essere transitorio e/o permanente” ha precisato “Il mio giudizio diagnostico dopo aver visitato la ricorrente e dalla documentazione in atti è : disturbo acuto post-traumatico, per cui è un disturbo transitorio…Recatami dal dottor presso la lo psicologo mi ha consegnato i test psicometrici CP_6 somministrati alla di .Dalle visite effettuate e dai tests psicometrici il dottor CP_1
ha certificato che la ricorrente ebbe all'epoca dei fatti un disturbo acuto post- CP_6 traumatico “. Tali le emergenze tecniche a seguito dei chiarimenti dati, è da escludere la sussistenza di un danno permanente e dunque la percentuale di danno biologico indicata nella misura del 6%, ed evidentemente e conseguentemente la sussistenza di un danno morale. L'argomento che andava e va liquidato il solo danno differenziale, tenuto conto che è stato corrisposto alla da parte dell'Inail l'indennità nella misura di € Pt_3
3.513,36, non è condivisibile.
Secondo l'orientamento del Giudice di Legittimità (Cass. 9112/2019) In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato
o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur accogliendo il criterio della comparazione tra poste omogenee, non aveva liquidato il danno per invalidità temporanea ed aveva calcolato il danno differenziale detraendo il valore della rendita dall spettante a CP_7 titolo di danno biologico, senza riconoscere la maggiorazione dovuta alla personalizzazione del danno stesso). Ora posto che l'evento si è verificato nel 2011, dunque precedente alla riforma del 2019, sarebbe stato possibile defalcare dall'ammontare dovuto a titolo di danno solo la posta che la danneggiata avrebbe ricevuto dall'Ente espressamente imputata a titolo di “indennità temporanea“, ovvero a poste omogenee. E' in atti il “prospetto liquidazione indennità e rimborso spese”, ove sotto la voce “ periodo indennizzabile” è scritto 22.4.2011- 1.7.2011; sotto la voce
“retribuzione giornaliera media o convenzionale” € 78,60, nella casella “aliquota” 60, ne riquadro “retribuzione calcolata” 47,16, sotto “giorni” indicati 71, e per importo dovuto € 3.348,36. Dacchè, consegue che l'importo corrisposto era diretto, così come evidenziato dalla parte appellata, ad integrare la retribuzione per il periodo di assenza per malattia, dunque per una posta diversa dall'invalidità provvisoria, totale e parziale, per cui va ritenuto quantificabile il danno. In conclusione, la sentenza va riformata e la parte appellante va condannata al pagamento della somma di € 2.447,64, a titolo di ITT e ITP, come indicata dalla consulente e nell'ammontare calcolato dal Primo Giudice in mancanza di specifica censura sul punto.
Tale somma deve essere devalutata alla data del fatto con l'applicazione degli interessi maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici Istat fino alla data del pagamento. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo nei valori medi dello scaglione di riferimento attesa la corrispondente complessità delle questioni affrontate, tolta per il presente grado la fase trattazione/istruttoria in quanto la prima si è risolta in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto, stante l'esito, possono essere compensate nella misura della metà e poste per la restante parte in capo alla parte appellante, in favore della parte appellata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese di ctu vanno invece poste interamente a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: condanna la parte appellante al pagamento della somma di € 2.447,64, con interessi come in parte motiva;
liquida le spese di lite del primo grado di giudizio in € 2.552,00 e quelle del presente grado in € 2.915,00 e, compensandole nella misura della metà, condanna l'appellante
, in favore della parte appellata, alla rifusione della restante misura, Parte_1 oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
pone le spese di ctu a carico della parte appellante. Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Fiorella Gozzer Dr.ssa Maria Grazia Serafin
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 7766/2019 e vertente TRA
Parte_1
(Avv. Silvia Leone) PARTE APPELLANTE E
CP_1
(Avv. Maria Letizia Bortone)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1959/2019 emessa dal Tribunale di
Latina
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 1959/2019, ha definito il giudizio proposto da nei confronti di e ha così statuito CP_1 Parte_1
““accertatane la responsabilità ai sensi dell'art. 2052 c.c., condanna il convenuto,
, a corrispondere all'attrice , a titolo risarcitorio, Euro Parte_1 CP_1
14.919,23 complessivi;
condanna il convenuto , al pagamento in favore Parte_1 dell'attrice, , e per essa in favore dell'Avv. Maria Letizia Bortone, CP_1 dichiaratasi antistataria, delle spese legali, che si liquidano in € 4.835,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge;
pone le spese di CTU liquidate con separato decreto a carico definitivamente del convenuto”.
ha proposto appello e ha chiesto “IN VIA PREGIUDIZIALE E Parte_1
CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E
NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1959/2019 pubblicata il 20/8/2019 dal
Tribunale Ordinario di Latina – in composizione monocratica – in persona del G.O.T. Dott. Costantino Ferrara, relativa alla causa civile n. 301270/2011 R.G., accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “affinché l'Ill.mo
Giudice Adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia: in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al sig.
[...] , non essendo lo stesso proprietario e/o custode dei cani oggetto del presente Pt_1 giudizio ed essendo inammissibili le domande proposte nei suoi confronti;
nel merito, accertata l'estraneità ai fatti contestati da parte del sig. per Parte_1 inesistenza del nesso causale ed esaustività delle somme erogate da parte dell'INAIL a titolo di risarcimento del presunto danno sofferto, rigettare tutte le domande avanzate dall'attrice, poiché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”, nonché conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
CONDANNARE in ogni caso l'appellata al pagamento delle spese e compensi legali, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
costituitasi, ha domandato il rigetto dell'impugnazione, la CP_2 conferma della sentenza, con spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 19.12.2024, con la concessione dei termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e dei termini di legge per il deposito delle memorie di replica. Il presente giudizio (così come si narra negli atti) è stato introdotto da CP_1
nei confronti di la quale, premesso che, in data 18/4/2011 in
[...] Parte_1
Fondi, si trovava a bordo dello scooter di , in via Valle Vigna per CP_3 consegnare la posta, deduceva che, tra il civico 49 ed il civico 57, veniva aggredita da due cani di grossa taglia e di razza pastore tedesco, usciti dal cancello del civico n. 57, che le si avventavano contro facendola cadere rovinosamente a terra unitamente allo scooter, azzannandola ”alla coscia interna destra” ; nel cadere riportava altresì lesioni alla mano destra.
Espletata la prova per testi, nonché la ctu medico-legale, seguiva la sentenza gravata.
Il Tribunale ha accolto la domanda così motivando. Il sinistro che era avvenuto in conseguenza dell'aggressione da parte di un animale andava ricondotto nell'alveo della responsabilità di cui all'art. 2052 cc., talchè sussisteva la responsabilità del proprietario stante la relazione intercorrente tra il predetto e l'animale. Una volta provato, dall'attore, il rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, il convenuto proprietario per poter andare esente da responsabilità doveva provare l'esistenza di un fattore idoneo ad interrompere il nesso causale.
Il fatto che l'attrice avesse subito delle lesioni riconducibili al cane di proprietà del convenuto doveva ritenersi acquisito perché non contestato neppure specificatamente. Alcun elemento utile, poi, era stato fornito dal convenuto a dimostrazione del caso fortuito: erano risultate fallaci e contraddittorie le dichiarazioni del teste del convenuto anche alla luce del verbale della polizia municipale agli atti.
Quanto agli esiti provocati dall'evento soccorreva la relazione della ctu e pertanto andava riconosciuto l'integrale ristoro del pregiudizio, non avendo conseguito l'attrice dall'Inail alcun danno biologico, né temporaneo, né permanente per cui nella specie non poteva parlarsi di danno differenziale.
Andava quindi riconosciuto l'integrale ristoro del pregiudizio subito in seguito all'evento e, tenuto conto delle risultanze dell'elaborato peritale, andava liquidata la somma omnicomprensiva del danno biologico (ITP di giorni 30, ITP al 50% per 44 giorni, una malattia al 6% e il danno morale), applicate le tabelle del tribunale di Milano, pari a € 13.305,61 con interessi compensativi sull'importo devalutato all'epoca del fatto e successiva rivalutazione anno per anno fino alla decisione, e nella misura complessiva di € 14.440,20 sommando le spese mediche pari a € 411,81. Con vari argomenti è stata criticata la sentenza. Il Giudice, secondo l'appellante, aveva errato nel ritenere:
- che il difetto di legittimazione attiva non fosse stato contestato, mentre invece ciò risultava diversamente sin dalla costituzione in giudizio;
inoltre, era emerso che l'immobile ove erano custoditi i cani era di proprietà di altri;
il teste escusso Tes_1
aveva dichiarato di non sapere di chi fossero i cani, né da dove venissero, né
[...] di ricordare la razza, né di averli visti entrare nel civico 57; mentre la moglie aveva dichiarato di non avere assistito all'aggressione; insomma dalla prova testimoniale non risultava proprietario dei cani;
- che il caso fortuito non era stato dimostrato e che sussisteva la responsabilità ex art. 2052 c.c.; invece, , sentita in qualità di teste, aveva dichiarato che Testimone_2 uscendo di casa aveva chiuso il cancello e che ritornando successivamente aveva notato che si presentava forzato per cui aveva sporto denuncia – querela, mentre gli agenti della polizia municipale, che avrebbero confermato la contraddittorietà delle dichiarazioni, non erano stati esaminati come testi;
- che non sussisteva il danno differenziale, nonostante fosse in atti la documentazione inviata dall'INAIL, in virtù dell'ordine di esibizione, relativa al ristoro ricevuto dalla di € 3.513,36 a titolo di indennità temporanea senza postumi CP_1 permanenti, con decorrenza dal 22/4/2011 al 1/7/2011 per un totale di giorni 71; non riconosciuta la sussistenza del danno differenziale, veniva disposto l'integrale ristoro del pregiudizio subito, tenuto conto esclusivamente della consulenza tecnica redatta preliminarmente, senza vagliare la risposta scritta del C.T.U. ai chiarimenti richiesti in merito alla natura permanente o temporanea del danno subito. Applicando al caso di specie i dati medici forniti dal C.T.U., il danno biologico calcolato secondo i parametri di legge ammontava ad € 3.070,00, somma di importo inferiore a quanto corrisposto all'attrice da parte dell'INAIL pari ad € 3.513,36, circostanza che comportava l'esclusione della sussistenza del c.d. “danno differenziale”; - che le spese erano state liquidate in misura incongrua, perché in caso di accoglimento parziale avrebbe dovuto applicare una compensazione delle spese di lite e, solo in via residuale, i parametri minimi previsti per la quantificazione dei compensi professionali;
inoltre a titolo transattivo, già prima dell'instaurazione del presente giudizio, era stata offerta la somma di € 1.500,00, la quale non veniva accettata, e nel corso di giudizio un'ulteriore offerta pari ad € 1.000,00, non accettata. Mentre l'attrice celava il fatto di aver avanzato immediatamente richiesta di risarcimento danni all'INAIL in conseguenza di tale infortunio sul lavoro. I testi escussi hanno dichiarato:
, moglie del che era stata chiamata nell'immediatezza Testimone_2 Pt_1 dai Vigili Urbani che le avevano segnalato che il cancello della sua proprietà era stato forzato e che i cani “di mio marito avevano aggredito una ragazza, la postina che consegnava la posta a via delle Vigne”; che l'immobile al civico 57 era del padre e che aveva fatto una denuncia poiché il cancello era stato forzato;
, che aveva assistito all'aggressione ed aveva cercato di CP_4 allontanare con dei sassi i due cani;
aveva poi assistito l'attrice presso la sua abitazione perché era molto impaurita, ma non sapeva di chi fossero i cani, né da dove venissero, né di ricordare la razza. Ai Vigili Urbani intervenuti aveva riferito “di non voler essere testimone, perché voglio stare tranquillo a casa mia”;
che non aveva assistito all'aggressione e che il marito era Controparte_5 giunto in casa con una ragazza che era stata aggredita da alcuni cani;
che aveva visto la ferita ed aveva tentato una medicazione;
quando era arrivata non c'erano più i cani perché li aveva allontanati il marito e non sapeva dove poi fossero andati;
, madre dell'attrice, che era stata chiamata dalla figlia che Persona_1 aveva subito l'aggressione; che il le aveva indicato la casa dove stavano i cani e CP_4 che della dinamica le era stato riferito dal;
ai Vigili Urbani era stato dichiarato CP_4 dal suocero del che i cani erano di quest'ultimo. Pt_1
Alla stregua di dette risultanze deve ritenersi provata la legittimazione passiva dell'appellante; la prova di essere quest'ultimo il proprietario dei cani che hanno aggredito la , è data dalla stesse dichiarazioni rese dalla teste escussa CP_1 Tes_2
moglie dell'appellante, avendo riferito che i cani erano di proprietà del
[...] marito.
Peraltro, nella relazione della Polizia Locale, con allegati rilievi fotografici, si legge che sul posto venivano trovati e che riferivano CP_4 Controparte_5 dell'aggressione dei due cani di razza pastore tedesco ai danni della postina della zona che a bordo del motociclo stava facendo il giro di consegna della posta;
che la pattuglia aveva constatato che al civico n. 57 di via Valle Vigna il cancello di accesso al fabbricato era semi aperto e dallo stesso due cani pastore tedesco di grossa taglia ed un cucciolo entravano ed uscivano senza difficoltà e del fatto venivano effettuati rilievi fotografici;
che l'indomani si era presentata presso il Comando Persona_2 ed aveva comunicato che la proprietà dei cani era del marito . Parte_1 Inoltre, allegato alla relazione vi è il verbale delle sommarie informazioni da quest'ultimo rese ove si legge “posso solo dire di essere il proprietario dei cani …sono circa sei mesi che li tengo custoditi all'interno della proprietà.”.
Le circostanze evidenziate dal primo Giudice, quanto alla mancanza del caso fortuito sono altresì corrette. La circostanza assunta della presenza di segni di forzatura del cancello, riferita in occasione delle sommarie informazioni rese, oltre che trova smentita nella stessa relazione di servizio avendo gli agenti accertatori che “il cancello di accesso al fabbricato…era semi aperto” senza evidenziare alcuna anomalia, appare anche del tutto ininfluente poiché “La responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, di cui all'art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un'attività - commissiva od omissiva - ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale - a carico del convenuto - può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, di condanna del proprietario di un cane che aveva morso un'amica di famiglia, introdottasi in casa, e che gli aveva dato una carezza, nonostante l'invito della moglie del proprietario ad allontanarsi, dando rilievo al fatto che la danneggiata conosceva l'animale fin da cucciolo).” (Cass. 10402/2016). In conclusione, condivisa l'interpretazione delle risultanze istruttorie del
Giudice primo, l'attrice ha dato prova, di cui era onerata, che la causa delle ferite riportate erano riconducibili al morso dei cani di proprietà dell'odierno appellante, mentre quest'ultimo nessuna prova ha dato che il fatto sia stato determinato da caso fortuito. Quanto alle risultanze mediche, è in atti la relazione della Dott.ssa
[...]
, nominata ctu in primo grado, ove si legge che la perizianda aveva subito Per_3 una ferita da morso di cane coscia destra e che in seguito al trauma si era recata dallo psicologo della ott. , che aveva riscontrato un “disturbo acuto da stress Pt_2 CP_6 di elevata entità con significativo disagio clinico e riduzione del funzionamento sociale e lavorativo per cui veniva effettuato trattamento psicoterapico e di densibilizzazione da eventi traumatici”, compatibile con l'evento traumatico subito. Disturbo che aveva avuto un impatto limitato in considerazione “di una personalità solida e ben strutturata, nonché grazie ad un intervento terapeutico tempestivo…, a cui il soggetto ha risposto positivamente”.
La consulente ha poi quantificato il danno biologico nella misura del 6%, una ITT al 100% pari a giorni 30 ed una ITP al 50% pari a giorni 44. A seguito dei chiarimenti richiesti, la Dott.ssa , in risposta alla domanda posta Per_3 dal Giudice “se lo stress può essere transitorio e/o permanente” ha precisato “Il mio giudizio diagnostico dopo aver visitato la ricorrente e dalla documentazione in atti è : disturbo acuto post-traumatico, per cui è un disturbo transitorio…Recatami dal dottor presso la lo psicologo mi ha consegnato i test psicometrici CP_6 somministrati alla di .Dalle visite effettuate e dai tests psicometrici il dottor CP_1
ha certificato che la ricorrente ebbe all'epoca dei fatti un disturbo acuto post- CP_6 traumatico “. Tali le emergenze tecniche a seguito dei chiarimenti dati, è da escludere la sussistenza di un danno permanente e dunque la percentuale di danno biologico indicata nella misura del 6%, ed evidentemente e conseguentemente la sussistenza di un danno morale. L'argomento che andava e va liquidato il solo danno differenziale, tenuto conto che è stato corrisposto alla da parte dell'Inail l'indennità nella misura di € Pt_3
3.513,36, non è condivisibile.
Secondo l'orientamento del Giudice di Legittimità (Cass. 9112/2019) In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato
o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur accogliendo il criterio della comparazione tra poste omogenee, non aveva liquidato il danno per invalidità temporanea ed aveva calcolato il danno differenziale detraendo il valore della rendita dall spettante a CP_7 titolo di danno biologico, senza riconoscere la maggiorazione dovuta alla personalizzazione del danno stesso). Ora posto che l'evento si è verificato nel 2011, dunque precedente alla riforma del 2019, sarebbe stato possibile defalcare dall'ammontare dovuto a titolo di danno solo la posta che la danneggiata avrebbe ricevuto dall'Ente espressamente imputata a titolo di “indennità temporanea“, ovvero a poste omogenee. E' in atti il “prospetto liquidazione indennità e rimborso spese”, ove sotto la voce “ periodo indennizzabile” è scritto 22.4.2011- 1.7.2011; sotto la voce
“retribuzione giornaliera media o convenzionale” € 78,60, nella casella “aliquota” 60, ne riquadro “retribuzione calcolata” 47,16, sotto “giorni” indicati 71, e per importo dovuto € 3.348,36. Dacchè, consegue che l'importo corrisposto era diretto, così come evidenziato dalla parte appellata, ad integrare la retribuzione per il periodo di assenza per malattia, dunque per una posta diversa dall'invalidità provvisoria, totale e parziale, per cui va ritenuto quantificabile il danno. In conclusione, la sentenza va riformata e la parte appellante va condannata al pagamento della somma di € 2.447,64, a titolo di ITT e ITP, come indicata dalla consulente e nell'ammontare calcolato dal Primo Giudice in mancanza di specifica censura sul punto.
Tale somma deve essere devalutata alla data del fatto con l'applicazione degli interessi maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici Istat fino alla data del pagamento. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo nei valori medi dello scaglione di riferimento attesa la corrispondente complessità delle questioni affrontate, tolta per il presente grado la fase trattazione/istruttoria in quanto la prima si è risolta in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto, stante l'esito, possono essere compensate nella misura della metà e poste per la restante parte in capo alla parte appellante, in favore della parte appellata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese di ctu vanno invece poste interamente a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: condanna la parte appellante al pagamento della somma di € 2.447,64, con interessi come in parte motiva;
liquida le spese di lite del primo grado di giudizio in € 2.552,00 e quelle del presente grado in € 2.915,00 e, compensandole nella misura della metà, condanna l'appellante
, in favore della parte appellata, alla rifusione della restante misura, Parte_1 oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
pone le spese di ctu a carico della parte appellante. Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Fiorella Gozzer Dr.ssa Maria Grazia Serafin