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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/10/2025, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza, del 24/10/2025, ha pronunciato la seguente, SENTENZACONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 4759/2021 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
37 di Caronia (ME), C.F. , elettivamente domiciliato in Via Foscolo n. 22 di C.F._1
Caronia (ME), nello studio dell'Avv. Giuseppe D'Anna, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- opponente - contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
-opposto- OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n.205 del 04/11/2021, emesso nel procedimento RGN 3064/2021- indebito disoccupazione agricola;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Con ricorso depositato in data 30/12/2021, parte ricorrente adiva codesto Tribunale esponendo:
- che ad istanza dell' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, è stato notificato, a , in data 17/11/2021 il Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. n.205 del 04/11/2021, emesso nel procedimento RGN 3064/2021, per indebito disoccupazione agricola anni 2014, 2015, e, 2016, per la complessiva somma di euro 7.010,63, oltre interessi e spese del procedimento monitorio;
- che avverso il suddetto Decreto Ingiuntivo n. 205/2021 , proponeva Parte_1 opposizione per i seguenti motivi:
1) Illegittimità e/o Nullità e/o Annullabilità del Decreto Ingiuntivo opposto per mancata notifica del verbale ispettivo n. 2017017586/ddl del 16.10.2017. Carenza di idonea motivazione - Violazione del diritto di difesa.
2) Mancata notifica dei provvedimenti di disconoscimento delle giornate agricole per gli anni 2014, 2015 e 2016 alle dipendenze della ditta AL CH CO.
3) Decadenza dal diritto alla ripetizione dell'indebito.
4) Estinzione del credito per intervenuta prescrizione, quinquennale.
5) Illegittimità delle somme trattenute annualmente dall sulla indennità di disoccupazione CP_1 corrisposta al ricorrente. Erroneità delle somme richieste con il decreto Ingiuntivo opposto. Erronea ingiunzione di pagamento di somme a titolo di rivalutazione monetaria.
6) Non debenza delle spese legali e degli accessori del procedimento monitorio. Concludeva per l'accoglimento dell'opposizione, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto. CP_ L' si costituiva, contestando le pretese avverse chiedendone il rigetto, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto. La causa istruita documentalmente, e, matura per la decisione, senza necessità di ulteriore istruzione, all'esito dell'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. Nessuna decadenza procedurale, appare maturata in ordine all'azione intrapresa dall'istante, volta a CP_ contrastare la ripetizione di quanto già corrisposto dall' atteso che il ricorso in opposizione è stata depositato nel termine di giorni 40, dalla sua notifica, avvenuta in data 25/02/2021. La proposta opposizione, è infondata e va rigettata, con la conferma del decreto ingiuntivo n.205/2021, che va dichiarato definitivamente esecutivo. Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di prescrizione, quinquennale, sollevata dalla parte ricorrente. Tale eccezione è infondata e va rigettata. Trattandosi di una ipotesi di indebito ex art. 2033 del c.c. la prescrizione è ordinaria decennale, giusta previsione di cui all'art. 2946 Cod.Civ. (Cass. n.15759/2019). Infatti, la disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa. (Cass. civ. n. 18266/2018). Dagli atti risulta evidente che dalla data di corresponsione, come ammesso dalla stessa parte ricorrente CP_ nel ricorso, (dal 2014 al 2016), e come risulta dalla documentazione versata in atti dall dell'indennità di disoccupazione agricola, al momento della richiesta (procedimento monitorio), non è decorso il termine decennale applicabile alla fattispecie in oggetto. CP_ Passando a scrutinare il merito, l' ha dato prova che la parte ricorrente, per sua stessa ammissione, ha percepito, a titolo di indennità di disoccupazione agricola, somme per gli anni 2014, 2015, e, 2016. CP_ L' ha, altresì dato prova, che tali somme non erano spettanti alla parte opponente, a causa della mancata prova del rapporto lavorativo per gli anni e le giornate necessarie ai fini dell'ottenimento delle somme cui chiede la restituzione. CP_ Infatti, la prova necessaria ai fini dell'ottenimento delle prestazioni cui l' chiede la restituzione, è avere svolto attività lavorativa come bracciante agricolo per gli anni necessari ai fini dell'ottenimento CP_ delle prestazioni cui l' chiede la restituzione, ed essere iscritto per tali anni negli elenchi dei braccianti agricoli. Infatti, va osservato che, per giurisprudenza costante, l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli costituisce un atto certificativo necessario, anche se non sufficiente, a dar prova del rapporto di lavoro agricolo. In tal senso, è sufficiente citare, tra le altre, citare Cass. civ., sez. Lavoro, 02-12-2003, n. 18400,“Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le prestazioni previdenziali ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che tale iscrizione, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non ha (al pari dei suddetti verbali) valore di prova legale, nè è assistita da una presunzione di legittimità in senso proprio;
ne consegue che il giudice deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa.“ Di tenore analogo Cass. civ., sez. Lavoro, 05-06-2003, n. 9004, secondo cui “Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali , al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento
, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n.1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma dell'art. 4 D.L.LGT. 9 aprile 1946 n.212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi).Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio dei verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento al contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato ), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che rigettava la domanda del lavoratore iscritto negli elenchi, rilevando l'esistenza di contraddizioni nelle dichiarazioni delle parti in merito al rapporto dedotto, idonee a vincere la presunzione di valore probatorio della certificazione amministrativa, dichiarazioni in relazione alle quali il lavoratore non solo non aveva fornito la prova della effettività del rapporto, ma non aveva svolto alcuna contestazione).” Orbene, anche a causa dell'eccepita decadenza dall'azione, ex L.83/70, art. 22, parte ricorrente non è riuscito a provare l'iscrizione nei suddetti elenchi. Infatti, risulta dagli atti, che l' ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura del ricorrente CP_1 per gli anni 2014, 2015, e, 2016, con la quarta variazione 2017, pubblicata sul sito dal 10/03/2018 al 25/03/2018. Che avverso tale provvedimento di disconoscimento, la parte ricorrente non ha proposto alcun ricorso. La pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per la durata di giorni 15. CP_1
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Tribunale) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli:
1)Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2) Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU (oggi sostituito dall' ) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale CP_1 preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013). Come sopra evidenziato, l' ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura del ricorrente per CP_1 CP_ gli anni 2014, 2015, e, 2016, con la quarta variazione trimestrale del 2017, pubblicata sul sito per il periodo sopra indicato, essendo stato cancellato per i suddetti anni, dagli elenchi OTD del Comune di residenza, pubblicato sul sito Internet dell'Istituto. . Pertanto, dalla data del 25/04/2018, (30 giorni dal 25/03/2018), sono incominciati a decorrere i termini di 120 giorni per proporre il ricorso giudiziario, avverso la cancellazione dagli elenchi, termini che non sono stati rispettati, atteso che non risulta proposto alcun ricorso, e, pertanto la cancellazione è divenuta definitiva. Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03.04.2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”. Peraltro, la decadenza scrutinata, è rilevabile d'ufficio e può essere proposta dalla parte convenuta- resistente, anche oltre i termini posti dall'art. 416 c.p.c.. (Cass. Sez. Lav., n. 15813 del 6/7/2009 e n. 18528 del 9/9/2011). Infatti, la Suprema Corte di Cassazione, ha recentemente affermato ( Cass. 19/12/2016, n.26161; Cass. Sez. L, n. 9622 del 12/5/2015) che "in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno." (conf. a Cass. Sez. Lav., n. 15813 del 6/7/2009 e n. 18528 del 9/9/2011). Al contrario nessuna prova è stata fornita dalla parte ricorrente-opponente, in merito alla legittimità delle somme incassate, non avendo provato il rapporto lavorativo. Infine, non appare nemmeno configurarsi l'eccepita irripetibilità delle somme incassate. Infatti, l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Cass. civ. n. 10337/2023; Cass. civ. n. 5984/2022; Cass. civ. n. 8731/2019). Pertanto, l'opposizione va rigettata, con la conferma del decreto ingiuntivo n.205/2021, emesso dal Tribunale di Patti -sez. lavoro-, nel procedimento n. 3064/2021 R.G., che va dichiarato definitivamente esecutivo. Visto la dichiarazione in atti, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Rigetta l'opposizione, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.205/2021, emesso dal Tribunale di Patti -sez. lavoro-, nel procedimento n. 3064/2021 R.G., che va dichiarato definitivamente esecutivo;
2) Compensa le spese;
La sentenza è esecutiva per legge. Così deciso in Patti, 24/10/2025. Il Giudice on. Antonino Casdia
, nato a [...] il [...], residente in [...]
37 di Caronia (ME), C.F. , elettivamente domiciliato in Via Foscolo n. 22 di C.F._1
Caronia (ME), nello studio dell'Avv. Giuseppe D'Anna, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- opponente - contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
-opposto- OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n.205 del 04/11/2021, emesso nel procedimento RGN 3064/2021- indebito disoccupazione agricola;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Con ricorso depositato in data 30/12/2021, parte ricorrente adiva codesto Tribunale esponendo:
- che ad istanza dell' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, è stato notificato, a , in data 17/11/2021 il Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. n.205 del 04/11/2021, emesso nel procedimento RGN 3064/2021, per indebito disoccupazione agricola anni 2014, 2015, e, 2016, per la complessiva somma di euro 7.010,63, oltre interessi e spese del procedimento monitorio;
- che avverso il suddetto Decreto Ingiuntivo n. 205/2021 , proponeva Parte_1 opposizione per i seguenti motivi:
1) Illegittimità e/o Nullità e/o Annullabilità del Decreto Ingiuntivo opposto per mancata notifica del verbale ispettivo n. 2017017586/ddl del 16.10.2017. Carenza di idonea motivazione - Violazione del diritto di difesa.
2) Mancata notifica dei provvedimenti di disconoscimento delle giornate agricole per gli anni 2014, 2015 e 2016 alle dipendenze della ditta AL CH CO.
3) Decadenza dal diritto alla ripetizione dell'indebito.
4) Estinzione del credito per intervenuta prescrizione, quinquennale.
5) Illegittimità delle somme trattenute annualmente dall sulla indennità di disoccupazione CP_1 corrisposta al ricorrente. Erroneità delle somme richieste con il decreto Ingiuntivo opposto. Erronea ingiunzione di pagamento di somme a titolo di rivalutazione monetaria.
6) Non debenza delle spese legali e degli accessori del procedimento monitorio. Concludeva per l'accoglimento dell'opposizione, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto. CP_ L' si costituiva, contestando le pretese avverse chiedendone il rigetto, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto. La causa istruita documentalmente, e, matura per la decisione, senza necessità di ulteriore istruzione, all'esito dell'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. Nessuna decadenza procedurale, appare maturata in ordine all'azione intrapresa dall'istante, volta a CP_ contrastare la ripetizione di quanto già corrisposto dall' atteso che il ricorso in opposizione è stata depositato nel termine di giorni 40, dalla sua notifica, avvenuta in data 25/02/2021. La proposta opposizione, è infondata e va rigettata, con la conferma del decreto ingiuntivo n.205/2021, che va dichiarato definitivamente esecutivo. Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di prescrizione, quinquennale, sollevata dalla parte ricorrente. Tale eccezione è infondata e va rigettata. Trattandosi di una ipotesi di indebito ex art. 2033 del c.c. la prescrizione è ordinaria decennale, giusta previsione di cui all'art. 2946 Cod.Civ. (Cass. n.15759/2019). Infatti, la disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa. (Cass. civ. n. 18266/2018). Dagli atti risulta evidente che dalla data di corresponsione, come ammesso dalla stessa parte ricorrente CP_ nel ricorso, (dal 2014 al 2016), e come risulta dalla documentazione versata in atti dall dell'indennità di disoccupazione agricola, al momento della richiesta (procedimento monitorio), non è decorso il termine decennale applicabile alla fattispecie in oggetto. CP_ Passando a scrutinare il merito, l' ha dato prova che la parte ricorrente, per sua stessa ammissione, ha percepito, a titolo di indennità di disoccupazione agricola, somme per gli anni 2014, 2015, e, 2016. CP_ L' ha, altresì dato prova, che tali somme non erano spettanti alla parte opponente, a causa della mancata prova del rapporto lavorativo per gli anni e le giornate necessarie ai fini dell'ottenimento delle somme cui chiede la restituzione. CP_ Infatti, la prova necessaria ai fini dell'ottenimento delle prestazioni cui l' chiede la restituzione, è avere svolto attività lavorativa come bracciante agricolo per gli anni necessari ai fini dell'ottenimento CP_ delle prestazioni cui l' chiede la restituzione, ed essere iscritto per tali anni negli elenchi dei braccianti agricoli. Infatti, va osservato che, per giurisprudenza costante, l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli costituisce un atto certificativo necessario, anche se non sufficiente, a dar prova del rapporto di lavoro agricolo. In tal senso, è sufficiente citare, tra le altre, citare Cass. civ., sez. Lavoro, 02-12-2003, n. 18400,“Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le prestazioni previdenziali ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che tale iscrizione, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non ha (al pari dei suddetti verbali) valore di prova legale, nè è assistita da una presunzione di legittimità in senso proprio;
ne consegue che il giudice deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa.“ Di tenore analogo Cass. civ., sez. Lavoro, 05-06-2003, n. 9004, secondo cui “Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali , al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento
, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n.1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma dell'art. 4 D.L.LGT. 9 aprile 1946 n.212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi).Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio dei verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento al contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato ), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che rigettava la domanda del lavoratore iscritto negli elenchi, rilevando l'esistenza di contraddizioni nelle dichiarazioni delle parti in merito al rapporto dedotto, idonee a vincere la presunzione di valore probatorio della certificazione amministrativa, dichiarazioni in relazione alle quali il lavoratore non solo non aveva fornito la prova della effettività del rapporto, ma non aveva svolto alcuna contestazione).” Orbene, anche a causa dell'eccepita decadenza dall'azione, ex L.83/70, art. 22, parte ricorrente non è riuscito a provare l'iscrizione nei suddetti elenchi. Infatti, risulta dagli atti, che l' ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura del ricorrente CP_1 per gli anni 2014, 2015, e, 2016, con la quarta variazione 2017, pubblicata sul sito dal 10/03/2018 al 25/03/2018. Che avverso tale provvedimento di disconoscimento, la parte ricorrente non ha proposto alcun ricorso. La pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per la durata di giorni 15. CP_1
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Tribunale) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli:
1)Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2) Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU (oggi sostituito dall' ) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale CP_1 preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013). Come sopra evidenziato, l' ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura del ricorrente per CP_1 CP_ gli anni 2014, 2015, e, 2016, con la quarta variazione trimestrale del 2017, pubblicata sul sito per il periodo sopra indicato, essendo stato cancellato per i suddetti anni, dagli elenchi OTD del Comune di residenza, pubblicato sul sito Internet dell'Istituto. . Pertanto, dalla data del 25/04/2018, (30 giorni dal 25/03/2018), sono incominciati a decorrere i termini di 120 giorni per proporre il ricorso giudiziario, avverso la cancellazione dagli elenchi, termini che non sono stati rispettati, atteso che non risulta proposto alcun ricorso, e, pertanto la cancellazione è divenuta definitiva. Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03.04.2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”. Peraltro, la decadenza scrutinata, è rilevabile d'ufficio e può essere proposta dalla parte convenuta- resistente, anche oltre i termini posti dall'art. 416 c.p.c.. (Cass. Sez. Lav., n. 15813 del 6/7/2009 e n. 18528 del 9/9/2011). Infatti, la Suprema Corte di Cassazione, ha recentemente affermato ( Cass. 19/12/2016, n.26161; Cass. Sez. L, n. 9622 del 12/5/2015) che "in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno." (conf. a Cass. Sez. Lav., n. 15813 del 6/7/2009 e n. 18528 del 9/9/2011). Al contrario nessuna prova è stata fornita dalla parte ricorrente-opponente, in merito alla legittimità delle somme incassate, non avendo provato il rapporto lavorativo. Infine, non appare nemmeno configurarsi l'eccepita irripetibilità delle somme incassate. Infatti, l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Cass. civ. n. 10337/2023; Cass. civ. n. 5984/2022; Cass. civ. n. 8731/2019). Pertanto, l'opposizione va rigettata, con la conferma del decreto ingiuntivo n.205/2021, emesso dal Tribunale di Patti -sez. lavoro-, nel procedimento n. 3064/2021 R.G., che va dichiarato definitivamente esecutivo. Visto la dichiarazione in atti, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Rigetta l'opposizione, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.205/2021, emesso dal Tribunale di Patti -sez. lavoro-, nel procedimento n. 3064/2021 R.G., che va dichiarato definitivamente esecutivo;
2) Compensa le spese;
La sentenza è esecutiva per legge. Così deciso in Patti, 24/10/2025. Il Giudice on. Antonino Casdia