Art. 2.
All'onere di lire 11.850.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 1610 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 11.850.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 1610 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.