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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/05/2025, n. 2371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2371 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Ida Ponticelli all'udienza cartolare del 26.5.2025, ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. rg 10673/2024
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti dagli avv.ti Parte_1
Vincenzo Vitagliano, Angela Barretta e Anna Barretta presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pt CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: riconoscimento differenze retributive
CONCLUSIONI: come da verbali in atti e note di trattazione scritta.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.9.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di avere lavorato alle dipendenze della convenuta dall'1.2.2018 al 31.1.2024 con mansioni di addetto alla reception ed inquadramento nel IV livello del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti i Servizi Ausiliari, Fiduciari e Integrati resi alle imprese pubbliche e private (SAFI), ha denunciato l'inadeguatezza della retribuzione corrisposta in applicazione dei minimi retributivi del CCNL SAFI, alla luce dei principi della retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all'art. 36 Cost., ed ha quindi chiesto la condanna della al pagamento delle differenze CP_1 retributive derivanti dall'applicazione della retribuzione oraria base prevista dal CCNL
Multiservizi per un lavoratore inquadrato nel II livello.
Pur ritualmente evocata in giudizio, la società convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, e ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, all'odierna udienza cartolare, la causa viene decisa con deposito della presente sentenza.
La domanda è fondata e va accolta.
Il ricorrente è stato dipendente di parte convenuta dall'1.2.2018 al 31.1.2024 con mansioni di addetto alla reception ed inquadramento nel IV livello del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti i Servizi Ausiliari, Fiduciari e Integrati resi alle imprese pubbliche e private
(SAFI), percependo una retribuzione mensile pari a euro 1.130,00 lordi, corrispondente a circa
765,00 euro netti detratti il 23% di Irpef e il 9,19% di contributi a carico del lavoratore.
Sostenendo che tale retribuzione è ampiamente inferiore al tasso-soglia di povertà assoluta non può reputarsi proporzionata, né sufficiente a far fronte alle ordinarie necessità di vita e dunque ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa, il ricorrente ha denunciato la violazione del precetto di cui all'art. 36 della Costituzione ed ha chiesto che la sua retribuzione venisse adeguata a quella prevista dal C.C.N.L. Multiservizi per il livello II, con condanna della società convenuta al pagamento delle differenze conseguenti, quantificate in euro 28.768,69.
Occorre, quindi, procedere alla verifica di compatibilità della retribuzione così corrisposta al ricorrente con il principio di proporzionalità e sufficienza posto dalla citata norma costituzionale.
Al riguardo sono necessarie alcune preliminari considerazioni di fondo.
Il principio sancito dall'art. 36 Cost. secondo cui “ il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa” costituisce un fondamentale punto di riferimento non solo per il legislatore, ma anche per la contrattazione collettiva ed un indubbio limite alla facoltà di determinazione del trattamento retributivo da parte di quest'ultima.
Non è certo sufficiente ad escludere la legittimità del controllo giudiziale sul rispetto di tale limite il fatto pacifico che, per dare un contenuto concreto al principio costituzionale in questione, laddove si tratta determinare la giusta retribuzione in relazione ad un singolo rapporto di lavoro a cui le previsioni collettive non siano direttamente applicabili, la giurisprudenza faccia riferimento proprio alla contrattazione collettiva.
Tale consolidato orientamento giurisprudenziale si fonda su di una presunzione di conformità delle previsioni collettive ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza che ha le proprie radici nella presunzione di adeguatezza delle scelte delle organizzazioni sindacali agli interessi dei lavoratori e, come quest'ultima, è giustificata dalla rappresentatività e dalla conoscenza del mondo del lavoro pacificamente riconosciute a tali organizzazioni.
La proporzionalità e la sufficienza a cui fa riferimento la norma costituzionale, tuttavia, sono concetti autonomi e ben distinti dalla volontà delle parti sociali che si esprime nella contrattazione collettiva.
La verifica del loro rispetto, pertanto, non può esaurirsi nell'accertamento del contenuto di tale volontà ed anzi, in ragione dell'indubbia preminenza della Costituzione nella gerarchia delle fonti, è doverosa anche in relazione a quest'ultima, così come per la volontà del legislatore ordinario.
Tali considerazioni inducono ad affermare che non può affatto escludersi a priori che il trattamento retributivo determinato dalla contrattazione collettiva, pur dotata di ogni crisma di rappresentatività possa risultare in concreto lesivo del principio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro di cui deve costituire il corrispettivo e/o di sufficienza ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Appare perfettamente applicabile anche a tale ipotesi il principio sancito dalla citata giurisprudenza laddove, nel dare attuazione all'art. 36 Cost. facendo riferimento alla contrattazione di settore, afferma “Ove il giudice del merito intenda discostarsi dalle indicazioni del contratto collettivo, ha l'onere di fornire opportuna motivazione, mentre costituisce specifico onere del datore di lavoro quello di indicare gli elementi dai quali risulti la inadeguatezza, in eccesso, delle retribuzioni contrattualmente previste in considerazione di specifiche situazioni locali o della qualità della prestazione offerta dal lavoratore” ( Cass. n. 27138/2016).
Il lavoratore che ritenga inadeguate per difetto le retribuzioni contrattualmente previste ha dunque l'onere di indicare gli elementi da cui tale inadeguatezza risulta – ovvero di fornire la prova contraria alla predetta presunzione di conformità delle previsioni collettive ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza - ed il giudice che condivida tale censura ha uno specifico onere di motivazione al riguardo.
Come si è visto, per assolvere a detto onere il ricorrente ha sostenuto che in base al CCNL servizi fiduciari la retribuzione mensile è dovuta per 13 mensilità, per cui la retribuzione annua lorda è pari ad € 14.690,00 a fronte di una retribuzione annua lorda di € 17.822,00 prevista dal
CCNL multiservizi che prevede una retribuzione base di € 1273,50 per 14 mensilità, con una differenza annua di € 3132,00 € pari ad 261 € mensili.
La consistenza dello scostamento tra la retribuzione erogata al ricorrente e quella che egli avrebbe percepito per lo svolgimento delle stesse mansioni con lo stesso orario di lavoro in forza degli altri contratti collettivi applicabili appare senza dubbio idonea a far cadere la presunzione di conformità all'art. 36 Cost.
Peraltro l'unica organizzazione sindacale dei lavoratori che ha sottoscritto il contratto Servizi Fidicuari Safi, ovvero la lo ha disdettato in quanto non vi sono stati aumenti dalla sua Pt_2
sottoscrizione.
Tale circostanza, ovvero il mancato aumento contrattuale, unito agli effetti dell'inflazione aumentata dal 2015 di oltre il 10%, come risulta dai dati appresso, indicati pone la retribuzione prevista dal contratto applicato al di sotto della soglia di costituzionalità di cui all'art. 36.
Il ricorrente ha documentato che anche il raffronto con il reddito di cittadinanza vede soccombere il trattamento retributivo previsto dal CCNL applicato.
Ben lungi dal poter e voler affermare che questo importo è idoneo ad “assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”, a parere di questa giudice si può comunque dubitare seriamente della sufficienza di una retribuzione che sia sensibilmente inferiore ad esso.
Il successivo passaggio della decisione, costituito dalla determinazione dell'ammontare della retribuzione adeguata, è reso del tutto agevole dalla scelta del ricorrente di fare direttamente riferimento, al riguardo, alla retribuzione prevista dal C.C.N.L. Multiservizi.
La società convenuta, rimanendo contumace, non ha offerto alcun elemento di valutazione che possa indirizzare tale aspetto della decisione in senso riduttivo.
Per le ragioni già esposte in precedenza, in particolare, risulta fondata la pretesa richiesta in via principale del ricorrente di avere riguardo alla retribuzione prevista da quest'ultimo per il livello di inquadramento II nella misura di euro 28.768,69.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) condanna in persona del legale rappresentante pt al pagamento in favore di parte CP_1
ricorrente di euro 28.768,69 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al soddisfo;
2) condanna in persona del legale rappresentante pt al pagamento in favore di parte CP_1
ricorrente delle spese di lite che liquida nella misura di euro 3.689, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 27.5.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Ida Ponticelli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Ida Ponticelli all'udienza cartolare del 26.5.2025, ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. rg 10673/2024
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti dagli avv.ti Parte_1
Vincenzo Vitagliano, Angela Barretta e Anna Barretta presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pt CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: riconoscimento differenze retributive
CONCLUSIONI: come da verbali in atti e note di trattazione scritta.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.9.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di avere lavorato alle dipendenze della convenuta dall'1.2.2018 al 31.1.2024 con mansioni di addetto alla reception ed inquadramento nel IV livello del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti i Servizi Ausiliari, Fiduciari e Integrati resi alle imprese pubbliche e private (SAFI), ha denunciato l'inadeguatezza della retribuzione corrisposta in applicazione dei minimi retributivi del CCNL SAFI, alla luce dei principi della retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all'art. 36 Cost., ed ha quindi chiesto la condanna della al pagamento delle differenze CP_1 retributive derivanti dall'applicazione della retribuzione oraria base prevista dal CCNL
Multiservizi per un lavoratore inquadrato nel II livello.
Pur ritualmente evocata in giudizio, la società convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, e ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, all'odierna udienza cartolare, la causa viene decisa con deposito della presente sentenza.
La domanda è fondata e va accolta.
Il ricorrente è stato dipendente di parte convenuta dall'1.2.2018 al 31.1.2024 con mansioni di addetto alla reception ed inquadramento nel IV livello del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti i Servizi Ausiliari, Fiduciari e Integrati resi alle imprese pubbliche e private
(SAFI), percependo una retribuzione mensile pari a euro 1.130,00 lordi, corrispondente a circa
765,00 euro netti detratti il 23% di Irpef e il 9,19% di contributi a carico del lavoratore.
Sostenendo che tale retribuzione è ampiamente inferiore al tasso-soglia di povertà assoluta non può reputarsi proporzionata, né sufficiente a far fronte alle ordinarie necessità di vita e dunque ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa, il ricorrente ha denunciato la violazione del precetto di cui all'art. 36 della Costituzione ed ha chiesto che la sua retribuzione venisse adeguata a quella prevista dal C.C.N.L. Multiservizi per il livello II, con condanna della società convenuta al pagamento delle differenze conseguenti, quantificate in euro 28.768,69.
Occorre, quindi, procedere alla verifica di compatibilità della retribuzione così corrisposta al ricorrente con il principio di proporzionalità e sufficienza posto dalla citata norma costituzionale.
Al riguardo sono necessarie alcune preliminari considerazioni di fondo.
Il principio sancito dall'art. 36 Cost. secondo cui “ il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa” costituisce un fondamentale punto di riferimento non solo per il legislatore, ma anche per la contrattazione collettiva ed un indubbio limite alla facoltà di determinazione del trattamento retributivo da parte di quest'ultima.
Non è certo sufficiente ad escludere la legittimità del controllo giudiziale sul rispetto di tale limite il fatto pacifico che, per dare un contenuto concreto al principio costituzionale in questione, laddove si tratta determinare la giusta retribuzione in relazione ad un singolo rapporto di lavoro a cui le previsioni collettive non siano direttamente applicabili, la giurisprudenza faccia riferimento proprio alla contrattazione collettiva.
Tale consolidato orientamento giurisprudenziale si fonda su di una presunzione di conformità delle previsioni collettive ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza che ha le proprie radici nella presunzione di adeguatezza delle scelte delle organizzazioni sindacali agli interessi dei lavoratori e, come quest'ultima, è giustificata dalla rappresentatività e dalla conoscenza del mondo del lavoro pacificamente riconosciute a tali organizzazioni.
La proporzionalità e la sufficienza a cui fa riferimento la norma costituzionale, tuttavia, sono concetti autonomi e ben distinti dalla volontà delle parti sociali che si esprime nella contrattazione collettiva.
La verifica del loro rispetto, pertanto, non può esaurirsi nell'accertamento del contenuto di tale volontà ed anzi, in ragione dell'indubbia preminenza della Costituzione nella gerarchia delle fonti, è doverosa anche in relazione a quest'ultima, così come per la volontà del legislatore ordinario.
Tali considerazioni inducono ad affermare che non può affatto escludersi a priori che il trattamento retributivo determinato dalla contrattazione collettiva, pur dotata di ogni crisma di rappresentatività possa risultare in concreto lesivo del principio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro di cui deve costituire il corrispettivo e/o di sufficienza ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Appare perfettamente applicabile anche a tale ipotesi il principio sancito dalla citata giurisprudenza laddove, nel dare attuazione all'art. 36 Cost. facendo riferimento alla contrattazione di settore, afferma “Ove il giudice del merito intenda discostarsi dalle indicazioni del contratto collettivo, ha l'onere di fornire opportuna motivazione, mentre costituisce specifico onere del datore di lavoro quello di indicare gli elementi dai quali risulti la inadeguatezza, in eccesso, delle retribuzioni contrattualmente previste in considerazione di specifiche situazioni locali o della qualità della prestazione offerta dal lavoratore” ( Cass. n. 27138/2016).
Il lavoratore che ritenga inadeguate per difetto le retribuzioni contrattualmente previste ha dunque l'onere di indicare gli elementi da cui tale inadeguatezza risulta – ovvero di fornire la prova contraria alla predetta presunzione di conformità delle previsioni collettive ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza - ed il giudice che condivida tale censura ha uno specifico onere di motivazione al riguardo.
Come si è visto, per assolvere a detto onere il ricorrente ha sostenuto che in base al CCNL servizi fiduciari la retribuzione mensile è dovuta per 13 mensilità, per cui la retribuzione annua lorda è pari ad € 14.690,00 a fronte di una retribuzione annua lorda di € 17.822,00 prevista dal
CCNL multiservizi che prevede una retribuzione base di € 1273,50 per 14 mensilità, con una differenza annua di € 3132,00 € pari ad 261 € mensili.
La consistenza dello scostamento tra la retribuzione erogata al ricorrente e quella che egli avrebbe percepito per lo svolgimento delle stesse mansioni con lo stesso orario di lavoro in forza degli altri contratti collettivi applicabili appare senza dubbio idonea a far cadere la presunzione di conformità all'art. 36 Cost.
Peraltro l'unica organizzazione sindacale dei lavoratori che ha sottoscritto il contratto Servizi Fidicuari Safi, ovvero la lo ha disdettato in quanto non vi sono stati aumenti dalla sua Pt_2
sottoscrizione.
Tale circostanza, ovvero il mancato aumento contrattuale, unito agli effetti dell'inflazione aumentata dal 2015 di oltre il 10%, come risulta dai dati appresso, indicati pone la retribuzione prevista dal contratto applicato al di sotto della soglia di costituzionalità di cui all'art. 36.
Il ricorrente ha documentato che anche il raffronto con il reddito di cittadinanza vede soccombere il trattamento retributivo previsto dal CCNL applicato.
Ben lungi dal poter e voler affermare che questo importo è idoneo ad “assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”, a parere di questa giudice si può comunque dubitare seriamente della sufficienza di una retribuzione che sia sensibilmente inferiore ad esso.
Il successivo passaggio della decisione, costituito dalla determinazione dell'ammontare della retribuzione adeguata, è reso del tutto agevole dalla scelta del ricorrente di fare direttamente riferimento, al riguardo, alla retribuzione prevista dal C.C.N.L. Multiservizi.
La società convenuta, rimanendo contumace, non ha offerto alcun elemento di valutazione che possa indirizzare tale aspetto della decisione in senso riduttivo.
Per le ragioni già esposte in precedenza, in particolare, risulta fondata la pretesa richiesta in via principale del ricorrente di avere riguardo alla retribuzione prevista da quest'ultimo per il livello di inquadramento II nella misura di euro 28.768,69.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) condanna in persona del legale rappresentante pt al pagamento in favore di parte CP_1
ricorrente di euro 28.768,69 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al soddisfo;
2) condanna in persona del legale rappresentante pt al pagamento in favore di parte CP_1
ricorrente delle spese di lite che liquida nella misura di euro 3.689, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 27.5.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Ida Ponticelli)