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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/04/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 5538/2023 a cui è riunito il fascicolo n. rg 5654/23
TRA
, nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], rappresentati e difesi Parte_2 dallo Avv. Paolo Galluccio, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Aversa alla Via Giotto n. 87 Ricorrenti E
, in persona del legale Rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dagli avv.ti Rosa Maria Siciliano e Biagio Cozzolino con i quali elettivamente domicilia in via Marconi n. 66 Torre del Greco (NA) Resistente
Oggetto: lavoro in festività infrasettimanali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note. Con separati ricorsi, depositati rispettivamente in data 15/09/2023 e 21/09/2023, successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno adito questo Giudice, esponendo di essere dipendenti dell' , di CP_1 CP_1 aver lavorato per quest' ultima nel periodo e nelle giornate festive infrasettimanali indicati specificamente nei rispettivi ricorsi, senza aver goduto mai del riposo compensativo ovvero della retribuzione per lavoro straordinario in dette occasioni. Tanto premesso, esposte le ragioni di diritto a sostegno delle proprie pretese, hanno chiesto all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare il loro diritto alla corresponsione, nei confronti di , della somma netta Controparte_2 di € 3.363,42 in favore di e della somma netta di € 3.397,32 Parte_1 in favore di r prestato lavoro straordinario, in Parte_2 giorni infrasettimanali ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 6, del CCNL integrativo del CCNL Comparto Sanità del 7 aprile 1999, prima regolamentato dall'art 9, comma 1 CCNL 2001, con ogni conseguenza di legge. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita la parte convenuta chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Contr In via pregiudiziale, si deve rilevare che, in corso di causa, la ha provveduto a pagare le somme oggetto della controversia relativamente alle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021.Nello specifico, con busta paga di febbraio 2024, sono stati pagati euro lordi 2.974,60 in favore di
[...] ed euro lordi 3.049,87 in favore di . In Pt_1 Parte_2
a queste somme deve essere dichiarata l eria del contendere. In merito va chiarito che la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede giurisdizionale e rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese, il fatto dell'avvenuta cessazione del contendere risulti acquisito in causa. Laddove, però, persiste tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n 46/90). Viceversa, deve essere esaminata la sussistenza del credito in relazione alle annualità antecedenti al 2018. Rileva preliminarmente il giudicante che l'eccezione di prescrizione formulata Contr dalla resistente non è meritevole di accoglimento, dovendosi riconoscere efficacia interruttiva alla lettera di messa in mora versata in atti (cfr. documentazione in atti ed, in particolare, la lettera pervenuta a destinazione il 06.05.2021). Al riguardo si deve ritenere ammissibile una lettera cumulativa, per più nominativi, di interruzione della prescrizione, risultando Contr pienamente comprensibile, trattandosi di dipendenti della anche alla luce della clausola generale di buona fede, di quali crediti si invocasse il Contr pagamento. Al riguardo le contestazioni della anche relative alla integrità del documento appaiono generiche, non essendo stato nemmeno Contr prodotto dalla un documento diverso, che si assuma recapitato al posto di quello depositato del ricorrente. Passando al merito, è da rilevare che, da un esame delle produzioni attoree, si evince che i ricorrenti hanno svolto la propria attività lavorativa in favore della convenuta nelle giornate festive infrasettimanali e secondo le cadenze orarie di cui all' atto introduttivo del giudizio (cfr. la documentazione prodotta). Innanzitutto non risulta provato che alle predette giornate corrispondano dei riposi compensativi concessi. L'eccezione formulata dal resistente, che fra l'altro in corso di causa ha effettuato un adempimento parziale, è rimasta sfornita della prova, appunto, che i predetti riposi compensativi si riferiscano alle festività infrasettimanali lavorate L' resistente ha contestato la fondatezza delle domande attoree, CP_1 sostenendo anche che al personale turnista che ha prestato lavoro in giorni festivi si applicherebbe, esclusivamente, la disciplina esaustiva dell' art 44, 12° comma, del CCNL dell'1/9/1995, incompatibile con quella richiamata dalle parti istanti. Secondo l'Amministrazione convenuta, parte ricorrente, in quanto appartenente ad una categoria di personale svolgente una prestazione lavorativa necessariamente e naturalmente articolata su turni, non avrebbero titolo per invocare l' art. 9 ed, in particolare, le maggiorazioni stipendiali ivi previste per il lavoro prestato in giorni festivi infrasettimanali: ciò in quanto il ricorrente, per le mansioni espletate, sarebbe impiegato normalmente per turni nei giorni festivi, e, quindi, per siffatto motivo, già godrebbero della maggiorazione prevista dall' art. 44, 12 ° comma, del medesimo C.C.N.L. Sempre secondo la prospettazione della resistente, l' indennità in questione, per espressa previsione contrattuale, sarebbe dovuta
“per il servizio di turno prestato in giorno festivo”, con la conseguente inapplicabilità, nella fattispecie di cui è causa, della maggiorazione contrattuale di cui all' art 9 del CCNL citato. Quindi, la ricostruzione dell' conduce a ritenere applicabile l' art 9 ai CP_1 soli dipendenti addetti ad un' attività lavorativa prestata secondo un orario ordinario e non articolata su turni, nei cui confronti sia richiesto di svolgere attività in giornate festive infrasettimanali, laddove, per coloro i quali tale attività svolgano in virtù di una turnazione ordinaria, verrebbe in considerazione il solo art. 44, 12° comma. Contr Sempre secondo l' ciò sarebbe confermato da una serie di decisioni della Corte d'Appello di Napoli indicate nella memoria difensiva. Orbene pur riconoscendo la controversia della questione, in primo luogo va sottolineato che, sotto il profilo letterale, l'art 9 citato fa riferimento, in via generale, all' attività prestata in giorno festivo infrasettimanale tout court, senza alcuna limitazione ai soli dipendenti addetti ad un' attività lavorativa prestata secondo un orario ordinario e non articolata su turni. La ricostruzione della convenuta presupporrebbe che l' inapplicabilità dell' art. 9 in questione al personale turnista avrebbe dovuto essere esplicitamente prevista sin dall' inizio dello stesso articolo, che è di formulazione successiva rispetto all' art. 44. In verità la ratio dell' art. 44, comma 12°, del CCNL dello 1/9/1995 è, dichiaratamente, quella di compensare interamente il disagio derivante esclusivamente dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, laddove la ratio dell' art 9 è quella di compensare il lavoratore per la perdita della giornata festiva infrasettimanale, tanto che la maggiorazione è prevista in alternativa alla fruizione del riposo compensativo, per cui non si vede per quale ragione debba spettare al solo personale non turnista. In realtà, nel caso di attività prestata in un giorno festivo infrasettimanale, il diritto al compenso di cui all' art 44, comma 12°, previsto per il lavoro in turni, non esclude che, in ipotesi di mancata fruizione del riposo compensativo, venga erogato il compenso aggiuntivo appositamente previsto, per tale diverso titolo, dall' art. 9 nella misura prevista per il lavoro straordinario festivo. La tesi dell' porta ad interpretare la normativa richiamata nel senso CP_1 che i lavoratori turnisti, soggetti ad una modalità di prestazione lavorativa considerata più disagevole rispetto agli altri dipendenti della stessa CP_1 possano essere privati del diritto al riposo compensativo della festività lavorata a fronte della erogazione della sola maggiorazione di cui all' art 44, comma 12° (che, invece, come detto, è corrisposta per il diverso titolo della turnazione comportante anche lavoro festivo), mentre tutti gli altri dipendenti dell' usufruirebbero, in base all' art 9 citato, della CP_1 possibilità di ottenere il riposo compensativo ovvero l' indennità prevista dalla disposizione contrattuale per il lavoro straordinario festivo. Non può essere richiamato al riguardo il principio di specialità (con conseguente applicabilità al personale turnista del solo art. 44, comma 12°, del CCNL dello 1/9/1995 nel caso di lavoro festivo infrasettimanale) proprio per la diversità delle funzioni svolte tra la predetta norma pattizia e l' art. 9 del CCNL 20/9/2001, integrativo del CCNL Sanità del 7/4/1999. In verità l' espletamento di tale tipo di prestazione lavorativa è previsto e disciplinato dall' art. 9 del CCNL 20/9/2001, integrativo del CCNL Sanità del 7/4/1999, versato in atti, rubricato “Riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, che al primo comma dispone: “Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 20, CCNL 1/9/95, e 34, CCNL 7/4/99, l' attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, ad equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.”. Fattispecie analoga è stata decisa nel senso sopra indicato dall'ordinanza n. 1505/21 della Cassazione sezione lavoro, che cassando una sentenza emessa proprio dalla Corte di appello di Napoli sezione lavoro, ha invece stabilito il cumulo tra le due indennità rinviando alla Corte di Appello di Napoli. Secondo la Cassazione: "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1/9/1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20/9/2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". La Corte di Cassazione, sempre nella medesima ordinanza, ha sottolineato che la contrattazione successiva a quella in precedenza citata non ha apportato significative modificazioni e che anche il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi. Il presente giudice ritiene, anche in considerazione della funzione nomofilattica della Cassazione, di doversi attualmente adeguare a tale orientamento. Tanto premesso, come è ben noto, in tema di adempimento delle obbligazioni, l' onere della prova dell' estinzione del debito grava sul debitore. La Cassazione (nn. 7993/2010, 6205/2010 ed altre) ha costantemente affermato che, in tema di prova dell' inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per lo adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell' inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell' altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Come precisato da altri giudici di merito (pure di questa sezione), deve ritenersi che l' art. 9 della predetta fonte pattizia configuri una obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore. Ne consegue l'applicazione degli articoli 1284 e ss c.c. ed in particolare dell' art. 1287 c.c., secondo cui - se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non la eserciti nel termine stabilito - la scelta stessa passa al debitore, nonché l' art. 1289 c.c., secondo cui la liberazione del debitore dall' obbligazione si verifica solo se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore. L' assenza di prova di adempimento totale dell'obbligazione, essendo non contestato il mancato pagamento delle somme diverse da quelle di cui sopra, comporta l'accoglimento delle domande nella misura di cui al dispositivo. Per la quantificazione delle somme spettanti possono essere utilizzati i conteggi depositati dalla difesa dei ricorrenti, detti conteggi, infatti, appaiono precisi e dettagliati, non sono oggetto di specifiche ed idonee contestazioni contabili. Risulterà quindi dovuta la complessiva somma di euro 1.321,32 per
[...] ed euro 888,00 per . Pt_1 Parte_2
Ne consegue che l' , per i titoli di cui al ricorso, va condannata CP_1 al pagamento delle somme di cui al dispositivo, oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo. L'esistenza di precedenti giurisprudenziali di merito oscillanti sul tema giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione della metà; per il principio della soccombenza, la deve essere condannata al CP_1 pagamento della restante metà delle spese processuali, che si liquidano, in tale ridotta misura, come da dispositivo, con attribuzione per distrazione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie le domande dei ricorrenti per quanto di ragione e, per l' effetto, condanna l' , in persona del legale rapp. p.t., al Controparte_2 pagamento di euro 1.321,32 in favore ed euro 888,00 Parte_1 in favore;
Parte_2
b) dichiara per il resto la cessazione della materia del contendere;
c) condanna la al pagamento di metà delle spese CP_1 processuali, che liquida, in tale ridotta misura, in complessivi euro 1050,00 (1/2 di euro 2100,00) dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione per distrazione, compensando la restante metà delle spese;
d) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata, 03.04.2025 Il giudice
(dott. Giovanni Favi)