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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 04/08/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
V.G. 4312 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 4312/2024 avente per oggetto: separazione personale e divorzio (cessazione degli effetti civili) congiuntamente proposta da:
nato il [...] a [...] Parte_1
e nata il [...] negli STATI UNITI D'AMERICA Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ORNATO MASSIMO ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 12/12/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare la cessazione degli effetti civili;
veniva pronunciata sentenza parziale n.
76/2025 pubblicata il 31/01/2025 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 30/07/2025; essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di
Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“• i coniugi vivranno separati presso le rispettive fissande residenze con l'obbligo del reciproco rispetto;
• nella casa coniugale continuerà a vivere stabilmente il marito, atteso che la moglie da tempo si è definitivamente trasferita nel suo paese di origine;
• i coniugi si concedono reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'estero;
• i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti con i propri rispettivi redditi e, comunque, rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di natura economica ivi compreso il contributo al mantenimento;
• La signora rinuncia a qualsiasi diritto, nessuno escluso, conseguente al regime Parte_2 di comunione dei beni con riferimento al succitato terreno acquistato dal marito in costanza di matrimonio, ovverosia terreno sito nel Comune di La Morra e catastalmente individuato al Catasto
Terreni del Comune di La Morra cosi come segue: foglio 9, particella 749, qualità prato, classe 1, are
0 (zero), centiare 30 (trenta) , Reddito Dominicale Euro 0,18 (zero virgola diciotto), Reddito Agrario
Euro 0,76 (zero virgola sedici);
• La signora rinuncia a qualsiasi diritto, nessuno escluso, conseguente al regime Parte_2 di comunione dei beni con riferimento al conto corrente intestato al marito ed accesso presso la banca_________, il cui saldo è di spettanza esclusiva del sig. Parte_1
• Il sig. rinuncia a qualsiasi diritto, nessuno escluso, conseguente al Parte_1 regime di comunione dei beni con riferimento la conto corrente cointestato tra coniugi ed acceso negli
Usa, il cui saldo è di spettanza esclusiva della sig.ra Parte_2
• I coniugi convengono che il prezzo ottenuto dalla vendita della vettura del tipo Volkswagen Tiguan intestata al marito sarà di spettanza esclusiva della sig.ra con conseguente Parte_2 rinuncia del sig. a qualsivoglia diritto, nessuno escluso. Parte_1
• I coniugi convengono che, con riferimento ai beni ed arredi che si trovano a tutt'oggi nella casa coniugale, sono da ritenersi di proprietà esclusiva della sig.ra i seguenti beni: Parte_2 - La sig.ra si occuperà dell'asporto di tutti i beni di cui al succitato elenco, le cui Parte_2 spese saranno a carico esclusivo della stessa.
• I coniugi convengono che il cane di nome sia di proprietà esclusiva del sig. Per_1 Parte_1 mentre il cane di nome sia di proprietà esclusiva della sig.ra
[...] CP_1 Parte_2
• Le condizioni economiche di cui sopra sono considerate dalle parti quale elemento necessario e funzionale al raggiungimento del complessivo accordo conciliativo.
• Per il resto le parti non avranno più nulla reciprocamente a che pretendere per qualsiasi causa, ragione o titolo relativi connessi o conseguenti al procedimento in oggetto”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da: , nato a [...] il [...] e da Parte_1 [...]
, nata negli STATI UNITI D'AMERICA il 02/07/1992, celebrato in USA in Parte_2 data 21/07/2018, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile del Comune di BENE VAGIENNA
(CN) al n. 27, Parte II, Serie C, Anno 2018, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 20/08/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 4312/2024 avente per oggetto: separazione personale e divorzio (cessazione degli effetti civili) congiuntamente proposta da:
nato il [...] a [...] Parte_1
e nata il [...] negli STATI UNITI D'AMERICA Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ORNATO MASSIMO ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 12/12/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare la cessazione degli effetti civili;
veniva pronunciata sentenza parziale n.
76/2025 pubblicata il 31/01/2025 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 30/07/2025; essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di
Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“• i coniugi vivranno separati presso le rispettive fissande residenze con l'obbligo del reciproco rispetto;
• nella casa coniugale continuerà a vivere stabilmente il marito, atteso che la moglie da tempo si è definitivamente trasferita nel suo paese di origine;
• i coniugi si concedono reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'estero;
• i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti con i propri rispettivi redditi e, comunque, rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di natura economica ivi compreso il contributo al mantenimento;
• La signora rinuncia a qualsiasi diritto, nessuno escluso, conseguente al regime Parte_2 di comunione dei beni con riferimento al succitato terreno acquistato dal marito in costanza di matrimonio, ovverosia terreno sito nel Comune di La Morra e catastalmente individuato al Catasto
Terreni del Comune di La Morra cosi come segue: foglio 9, particella 749, qualità prato, classe 1, are
0 (zero), centiare 30 (trenta) , Reddito Dominicale Euro 0,18 (zero virgola diciotto), Reddito Agrario
Euro 0,76 (zero virgola sedici);
• La signora rinuncia a qualsiasi diritto, nessuno escluso, conseguente al regime Parte_2 di comunione dei beni con riferimento al conto corrente intestato al marito ed accesso presso la banca_________, il cui saldo è di spettanza esclusiva del sig. Parte_1
• Il sig. rinuncia a qualsiasi diritto, nessuno escluso, conseguente al Parte_1 regime di comunione dei beni con riferimento la conto corrente cointestato tra coniugi ed acceso negli
Usa, il cui saldo è di spettanza esclusiva della sig.ra Parte_2
• I coniugi convengono che il prezzo ottenuto dalla vendita della vettura del tipo Volkswagen Tiguan intestata al marito sarà di spettanza esclusiva della sig.ra con conseguente Parte_2 rinuncia del sig. a qualsivoglia diritto, nessuno escluso. Parte_1
• I coniugi convengono che, con riferimento ai beni ed arredi che si trovano a tutt'oggi nella casa coniugale, sono da ritenersi di proprietà esclusiva della sig.ra i seguenti beni: Parte_2 - La sig.ra si occuperà dell'asporto di tutti i beni di cui al succitato elenco, le cui Parte_2 spese saranno a carico esclusivo della stessa.
• I coniugi convengono che il cane di nome sia di proprietà esclusiva del sig. Per_1 Parte_1 mentre il cane di nome sia di proprietà esclusiva della sig.ra
[...] CP_1 Parte_2
• Le condizioni economiche di cui sopra sono considerate dalle parti quale elemento necessario e funzionale al raggiungimento del complessivo accordo conciliativo.
• Per il resto le parti non avranno più nulla reciprocamente a che pretendere per qualsiasi causa, ragione o titolo relativi connessi o conseguenti al procedimento in oggetto”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da: , nato a [...] il [...] e da Parte_1 [...]
, nata negli STATI UNITI D'AMERICA il 02/07/1992, celebrato in USA in Parte_2 data 21/07/2018, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile del Comune di BENE VAGIENNA
(CN) al n. 27, Parte II, Serie C, Anno 2018, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 20/08/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.