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Sentenza 5 maggio 2022
Sentenza 5 maggio 2022
Commentario • 1
- 1. L’assegno di mantenimento decorre dalla data della domandaAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 16 maggio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/05/2022, n. 14281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14281 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2022 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 3 Num. 14281 Anno 2022 Presidente: VIVALDI ROBERTA Relatore: VALLE CRISTIANO Data pubblicazione: 05/05/2022 SENTENZA sul ricorso n. 26190/2020 proposto da: RI IO, elettivamente domiciliato in Roma, al corso Trieste n. 85, presso lo studio dell'avvocato Anastasio Luca che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Barracca Tamara e Natale Antonietta
- ricorrente -
contro MU RO, -intimato- avverso la sentenza n. 944/2020 del TRIBUWALE di NAPOLI NORD, depositata il 23/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/2022 dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA IO RI impugna, con atto affidato a due motivi di ricorso, la sentenza, n. 944 del 23/04/2022, del Tribunale di Napoli Nord che ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Afragola, di rigetto dell'opposizione all'esecuzione, nelle forme dell'opposizione a precetto, proposta dallo stesso RI avverso il precetto notificatogli dalla moglie RO MU, in forza di provvedimento giudiziario e segnatamente dell'ordinanza presidenziale in sede di processo di separazione giudiziale dei coniugi. Rosari a MU è rimasta intimata. La causa era stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore era stata ritualmente comunicata e il ricorso chiamato all'adunanza camerale non partecipata del 28/09/2021. La causa è stata, quindi, con ordinanza interlocutoria n. 36183 del 23/11/2021, rimessa alla pubblica udienza, avendo la Corte ritenuto sussistente una questione di diritto di rilevante importanza. La causa è stata, quindi, chiamata all'udienza pubblica del 15/02/2022, alla quale il Procuratore Generale ha reso conclusioni scritte per il rigetto del ricorso;
per la detta udienza risulta il deposito di memoria da parte del ricorrente;
on è stata proposta istanza di discussione della causa. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale di Napoli Nord. Ud. 15/ 02/2022 PU R.G.N. 26190/ 2020; estensore: C. Valle Pag. 2 di 6 Il primo motivo di ricorso deduce: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma l, n. 5, cod. proc. civ. Il motivo deduce omesso esame di fatto decisivo circa la mancata presa in considerazione, da parte del Tribunale, quale giudice di appello, della data di cessazione dell'effettiva convivenza dello RI con la moglie RO MU e la figlia. Nella prospettazione del ricorrente dall'omesso esame deriverebbe che il Tribunale non ha tratto la conseguenza che l'assegno non era dovuto dalla domanda di separazione, bensì da data successiva. Il motivo è inammissibile, in quanto non censura adeguatamente la statuizione in diritto del Tribunale e non deduce alcun fatto nuovo al fine di evitare la preclusione da 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., verificatasi nella specie, posto che la sentenza del Tribunale di Napoli Nord è, sullo specifico punto, sovrapponibile a quella del Giudice di Pace Il ricorso, nel detto primo motivo, è del tutto carente in punto di specificità e non richiama in alcun modo l'atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace, dal quale desumere che la detta circostanza venne adeguatamente rappresentata al giudice di prime cure. Analoga carenza espositiva è rinvenibile nel ricorso in cassazione, con riferimento al contenuto della citazione in appello dinanzi al Tribunale di Napoli Nord. Il motivo, inoltre, non si confronta adeguatamente con l'orientamento di questa Corte, alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, secondo il quale (Cass. n. 17199 del 11/07/2013 Rv. 627192- 01): «L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo Ud. 15/02/2022 PU R.G.N. 26190/2020; estensore: C. Valle Pag. 3 di 6 valere in giudizio. Tale principio attiene soltanto al profilo dell"'an debeatur" della domanda, e non interferisce, pertanto, sull'esigenza di determinare il "quantum" dell'assegno alla stregua dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità della determinazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione.). Il profilo investito dal primo motivo di ricorso è stato, assai di recente, ritenuto infondato anche con riferimento al procedimento di separazione consensuale dei coniugi (si veda, sul punto, Cass. n. 41232 del 22/12/2021). Il primo motivo è, pertanto, complessivamente infondato. Il secondo motivo denuncia violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, comma l, n. 3, cod. proc. civ. ma nell'intitolazione non è indicata alcuna specifica norma, processuale o sostanziale. Nel prosieguo il secondo motivo incentra le critiche sulla violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riguardo all'efficacia dell'ordinanza presidenziale di cui all'art. 708 cod. proc. civ., assumendo che detto provvedimento non potrebbe costituire valido titolo esecutivo ai fini dell'esecuzione forzata. Il motivo è infondato alla stregua delle affermazioni reiterate della giurisprudenza di legittimità, in materia di efficacia delle statuizioni economiche rese con i provvedimenti presidenziali in sede di giudizio di separazione dei coniugi, quali l'ordinanza del presidente emanata ai sensi dell'art. 708 cod. proc. civ, avente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 189 disp. att. cod. proc. civ., e quindi per espressa affermazione della legge, e che sono ritenuti insuscettibili di modifica se non nella sede deputata del giudizio di separazione (sull'efficacia esecutiva dell'ordinanza persidenziale si vedano: Cass. n. 04930 del Ud. 15/02/2022 PU R.G.N. 26190/2020; estensore: C. Valle Pag. 4 di 6 ~ ~ ~ ·~ () ~ ~ ;::::$ c;
~ o o o ~ ·~ ~ o () ~ o o ·~ N ~ rf'l rf'l ~ u ·~ "'C ~ t o u 11/08/1988 Rv. 459752 - O l;
Cass. n. 00453 del 11/02/1969 Rv. 338533 - 01; Cass. n. 410 del 18/02/1967 Rv. 326330 - 01; Cass. n. 01100 del 25/11/2000 Rv. 542159 - 01, che ne esclude solo l'idoneità ai fini dell'iscrizione di ipoteca giudiziale). Non paiono, peraltro, equiparabili la situazione dei coniugi separandi e quella dei genitori non coniugati, con riferimento ai quali l'obbligo di mantenimento del figlio decorre dal momento dalla effettiva cessazione della coabitazione dei genitori, in quanto solo da quel momento diventano efficaci le statuizioni in tema di affidamento dei figli ed i conseguenti provvedimenti di natura economica (Cass. n. 3302 del 08/02/2017 Rv. 643362 - 02). Il secondo motivo è, pertanto, infondato. Il ricorso, nel riscontro di ipotesi di inammissibilità e di infondatezza delle censure che muove, è infondato. Il ricorso è, pertanto, rigettato. Nulla per le spese di lite di questo giudizio di legittimità, in quanto la controparte è rimasta intimata. Ai sensi dell'art. 13, comma l, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto (Sez. U. n. 04315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma l bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ud. 15/ 02/ 2022 PU R.G. N. 26190/ 2020; estensore: C. Valle Pag. 5 di 6 C) ~ ~ ·~ () ~ ~ C~ ;::j o o o ~ ·~ ~ o () C) o o ·~ N ~ r:f). r:f). ~ u ·~ ~ C) t:: o u Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, in data 15 febbraio 2022. Ud. 15/ 02/ 2022 PU R.G.N. 26190/ 2020; estensore: C. Valle Pag. 6 di 6 .. . j CORTE SlTRF\IA DI C.-\SSAZIO.NE li.R.P. CEI\TRALE ~ .G Us2_ ~ v~f\M~ ~- ~ 2::\,"0(\ll.l_ AJ:>f'A 0 ~ 'fvi,}).M 1::~ {'('! . '!:>50 5o i l_ Z. , ~~Qrer~·<4:DJ ...:-e Z ~/A~ l Z. 'Z. o{..\. '>\'O!Y'L c w_ r'!".dQ_ 1 A 'Mfv}(~t::\ ·o l'N.. ~·· w {)\J1,.·ct'v L ~- ~l ofoyn : ,:_r:.. -~-ES 7\V\rN..'o rJJi i LÀvvoenXo ,_ AfVIDhtDJi.·o lM\A "77; ~0-NJ\o ~ : i_<.. ~tfh'~alQ . .P.- ~,~ r;
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- ricorrente -
contro MU RO, -intimato- avverso la sentenza n. 944/2020 del TRIBUWALE di NAPOLI NORD, depositata il 23/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/2022 dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA IO RI impugna, con atto affidato a due motivi di ricorso, la sentenza, n. 944 del 23/04/2022, del Tribunale di Napoli Nord che ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Afragola, di rigetto dell'opposizione all'esecuzione, nelle forme dell'opposizione a precetto, proposta dallo stesso RI avverso il precetto notificatogli dalla moglie RO MU, in forza di provvedimento giudiziario e segnatamente dell'ordinanza presidenziale in sede di processo di separazione giudiziale dei coniugi. Rosari a MU è rimasta intimata. La causa era stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore era stata ritualmente comunicata e il ricorso chiamato all'adunanza camerale non partecipata del 28/09/2021. La causa è stata, quindi, con ordinanza interlocutoria n. 36183 del 23/11/2021, rimessa alla pubblica udienza, avendo la Corte ritenuto sussistente una questione di diritto di rilevante importanza. La causa è stata, quindi, chiamata all'udienza pubblica del 15/02/2022, alla quale il Procuratore Generale ha reso conclusioni scritte per il rigetto del ricorso;
per la detta udienza risulta il deposito di memoria da parte del ricorrente;
on è stata proposta istanza di discussione della causa. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale di Napoli Nord. Ud. 15/ 02/2022 PU R.G.N. 26190/ 2020; estensore: C. Valle Pag. 2 di 6 Il primo motivo di ricorso deduce: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma l, n. 5, cod. proc. civ. Il motivo deduce omesso esame di fatto decisivo circa la mancata presa in considerazione, da parte del Tribunale, quale giudice di appello, della data di cessazione dell'effettiva convivenza dello RI con la moglie RO MU e la figlia. Nella prospettazione del ricorrente dall'omesso esame deriverebbe che il Tribunale non ha tratto la conseguenza che l'assegno non era dovuto dalla domanda di separazione, bensì da data successiva. Il motivo è inammissibile, in quanto non censura adeguatamente la statuizione in diritto del Tribunale e non deduce alcun fatto nuovo al fine di evitare la preclusione da 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., verificatasi nella specie, posto che la sentenza del Tribunale di Napoli Nord è, sullo specifico punto, sovrapponibile a quella del Giudice di Pace Il ricorso, nel detto primo motivo, è del tutto carente in punto di specificità e non richiama in alcun modo l'atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace, dal quale desumere che la detta circostanza venne adeguatamente rappresentata al giudice di prime cure. Analoga carenza espositiva è rinvenibile nel ricorso in cassazione, con riferimento al contenuto della citazione in appello dinanzi al Tribunale di Napoli Nord. Il motivo, inoltre, non si confronta adeguatamente con l'orientamento di questa Corte, alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, secondo il quale (Cass. n. 17199 del 11/07/2013 Rv. 627192- 01): «L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo Ud. 15/02/2022 PU R.G.N. 26190/2020; estensore: C. Valle Pag. 3 di 6 valere in giudizio. Tale principio attiene soltanto al profilo dell"'an debeatur" della domanda, e non interferisce, pertanto, sull'esigenza di determinare il "quantum" dell'assegno alla stregua dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità della determinazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione.). Il profilo investito dal primo motivo di ricorso è stato, assai di recente, ritenuto infondato anche con riferimento al procedimento di separazione consensuale dei coniugi (si veda, sul punto, Cass. n. 41232 del 22/12/2021). Il primo motivo è, pertanto, complessivamente infondato. Il secondo motivo denuncia violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, comma l, n. 3, cod. proc. civ. ma nell'intitolazione non è indicata alcuna specifica norma, processuale o sostanziale. Nel prosieguo il secondo motivo incentra le critiche sulla violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riguardo all'efficacia dell'ordinanza presidenziale di cui all'art. 708 cod. proc. civ., assumendo che detto provvedimento non potrebbe costituire valido titolo esecutivo ai fini dell'esecuzione forzata. Il motivo è infondato alla stregua delle affermazioni reiterate della giurisprudenza di legittimità, in materia di efficacia delle statuizioni economiche rese con i provvedimenti presidenziali in sede di giudizio di separazione dei coniugi, quali l'ordinanza del presidente emanata ai sensi dell'art. 708 cod. proc. civ, avente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 189 disp. att. cod. proc. civ., e quindi per espressa affermazione della legge, e che sono ritenuti insuscettibili di modifica se non nella sede deputata del giudizio di separazione (sull'efficacia esecutiva dell'ordinanza persidenziale si vedano: Cass. n. 04930 del Ud. 15/02/2022 PU R.G.N. 26190/2020; estensore: C. Valle Pag. 4 di 6 ~ ~ ~ ·~ () ~ ~ ;::::$ c;
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Rigetta il ricorso;
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