Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4285 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1
Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.CONSUELO BASILE e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
Controparte_1 [...]
(C.F. e Controparte_2 P.IVA_1 [...]
, in persona dei Controparte_3 legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F. ), elettivamente C.F._1 domiciliato presso l , Controparte_2 sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55, i
- di AN (BN) CP_4
Resistente Impersonalmente tutti i soggetti inseriti nella III^ fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA - profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27 Controinteressati CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte
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U.S.R. Campania – Ambito Territoriale per la provincia di NE e - I.C. “S@mnium” di AN (BN) e tutti i soggetti inseriti nella III^ fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA - profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27, esponendo di essere inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, per i profili di CS, Collaboratore Scolastico, AA, Assistente Amministrativo, e AT Assistente Tecnico, della;
che il nelle Controparte_3 Controparte_1
Graduatorie di Istituto gli attribuiva il punteggio, per il profilo di Collaboratore Scolastico, di 7,73 punti e per il profilo di Assistente Amministrativo, di 9,0 punti, e Assistente Tecnico 7,75 senza attribuire i giusto punteggio per l'espletamento del servizio sostitutivo del servizio militare di leva;
che aveva espletato il servizio militare dall'08.06.2010 al 07.06.2012, presso il 2° Reggimento Artiglieria Terrestre (ALPINO) di Vicenza e che, per tale servizio, gli era stato riconosciuto il punteggio di 1,20; che, in realtà, doveva essergli attribuito il punteggio di 12,00 punti (0,50 x 24 mesi). Concludeva chiedendo " Previo annullamento e/o disapplicazione del Decreto Ministeriale n.50 /2021 con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto riguardanti il personale ATA III^ fascia, per il triennio 2024/2027, nella parte in cui con particolare riferimento all'allegato A della tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio, prevede che il solo servizio militare e civile sostitutivo assimilato per legge “prestati in costanza di nomina scolastica” sia considerato valutabile nel punteggio di 6 punti per anno scolastico;
3) Accertare e riconoscere il diritto del ricorrente all'attribuzione del maggior punteggio pari a 12,00 punti complessivi, in virtù del servizio militare dal medesimo espletato;
4) Conseguentemente dichiarare l'illegittimità/nullità dei provvedimenti di approvazione e pubblicazione delle graduatorie di circolo e d'istituto relativamente al personale ATA di III^ fascia, valide per il triennio 2024/2027, per la parte in cui non hanno riconosciuto il diritto del ricorrente all'attribuzione del maggior punteggio;
5) Attribuire il diritto del ricorrente ad ottenere la corretta ricollocazione nelle predette graduatorie con il punteggio di complessivi punti 12 aggiuntivi, con riferimento ai profili
2 professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico;
6) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nella parte di rispettiva competenza, al riconoscimento degli atti necessari all'attribuzione del punteggio corretto e alla ricollocazione del ricorrente nelle graduatorie d'istituto per il personale ATA III^ fascia valide per il triennio 2024/2027, ai fini delle assunzioni di supplenze temporanee e relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione ai profili di appartenenza;
7) Con vittoria di tutte le spese e competenze di giudizio oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 c.p.c. e con l'applicazione della maggiorazione del 30% ex art. 4 comma 1bis D.M.55/2014, in considerazione della presenza dei collegamenti ipertestuali idonei a rendere immediatamente consultabili i documenti prodotti.
Tardivamente costituiti , Controparte_1 [...]
Controparte_5
eccepivano
[...] preliminarmente il difetto di giurisdizione. Nel merito l'infondatezza del ricorso e ne chiedevano il rigetto. Sulle conclusioni delle parti la causa, di natura documentale, veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. Preliminarmente, quanto alla giurisdizione, è noto che, con riferimento alla materia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), la Suprema Corte, Cass. civ. Sez. Unite Ord., 08/02/2011, n. 3032, ha chiarito che le controversie promosse per l'accertamento del diritto dei docenti alla collocazione, appartengono alla giurisdizione ordinaria, “venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma secondo, del d.lgs. n. 165 del 2001), a fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi, ed avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione”. Il principio è stato ribadito da Cass. civ. Sez. Unite Ord., 22/12/2015, n. 25773, che, sempre in materia di graduatorie ad esaurimento, ha ribadito che nella formazione e gestione delle graduatorie, il MINISTERO agisce con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi.
3 Ancora, da ultimo Cass. civ. Sez. Unite Ord., 30/03/2021, n. 8774, ha precisato che ricorre la giurisdizione del G.A. solo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento della disciplina di tali graduatorie, adottata con un atto regolamentare di normazione sub primaria, che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento. In altre parole al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. Nella specie, la domanda è volta ad ottenere il riconoscimento del punteggio per il servizio di leva prestato, pur se non in costanza di rapporto lavorativo e tanto sulla scorta di un'interpretazione evolutiva della normativa in materia, pertanto non può esservi alcun dubbio circa la giurisdizione del G.O. Nel merito, quanto al punteggio da riconoscere al servizio di leva prestato non in periodo di servizio, il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, prevede "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".
Il D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050, riguardante la "valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce, poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma 2, che
4 "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".
Dal citato comma 2, sembrerebbe emergere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro possa essere valutato.
Tale interpretazione non appare, però, condivisibile. La norma di cui all'art. 2050, pur se riferita ai concorsi, deve trovare applicazione anche alle graduatorie che, pur se non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.
Deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1, si esprima con un principio di ampia portata, se poi il comma 2, ne svuota significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.
Lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7 (e con l'art.569 co. 3 di identico contenuto ma riferito al personale A.-T.A. “3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”) il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485\569 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.);
5 dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 235 del 2014, art. 2, comma 6 (Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomia”), che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro (sul punto Cassazione civile sez. lav., 16/11/2021, n.34688, Cassazione civile sez. lav., 29/12/2021, n.41894).
Lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7 (e con l'art.569 co. 3 di identico contenuto ma riferito al personale A.-T.A. “3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”) il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485\569 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.) (sul punto Cassazione civile sez. lav., 16/11/2021, n.34688, Cassazione civile sez. lav., 29/12/2021, n.41894).
Sul punto è intervenuta a ribadire tale orientamento più di recente la Suprema Corte, Cassazione civile sez. lav. - 29/03/2024, n. 8586.
Ne consegue che dev'essere disapplicata, perché illegittima in quanto in contrasto con la nromativa sovraordinata, la previsione di rango regolamentare del D.M. 03.03.2021 n.50 all.A, tabella di vlautazione dei titoli, laddove prevede un punteggio diverso per il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro (“A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.)
Per tali motivi il ricorso dev'essere accolto e, previa disapplicazione del D.M. n. 235 del 2014, art. 2, comma 6 in quanto norma di rango inferiore in contrasto con la normativa sovraordinata, devono essere
6 riconosciuti ulteriori punti 12 al ricorrente a titolo di punteggio per il servizio di leva prestato.
Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite, tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
U.S.R. Campania – Ambito Territoriale per la provincia di NE e - I.C. “S@mnium” di AN (BN), ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna CP_1
al riconoscimento in favore di
[...] Pt_1
di punti 12 a titolo di punteggio per il servizio di
[...] leva prestato;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
NE , 18.02.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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