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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/07/2025, n. 2207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2207 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto:
nella causa civile iscritta al n.538/24 del ruolo civile contenzioso, promossa Opposizione ex da art.615 1° co c.p.c.
rappresentato e difeso daIl'avv. Mirca Spedicato mandato Parte_1
in atti
Attore Opponente
contro rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Sergi Controparte_1
mandato in atti
Convenuta opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art.615 c.p.c. con espressa richiesta di sospensione del 15.01.2024 il sig. citava in Parte_1
giudizio la sig.ra per sentir accogliere nei suoi confronti le Controparte_1
seguenti conclusioni:1) previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto 2) accertare e dichiarare l'inesigibilità del credito portato dall'atto di precetto notificato il 08.01.2024 2) Con vittoria delle spese di lite.
L'opponente, contestava le somme richieste, portate dall'atto di precetto (
imputate ad omessi pagamenti interi o parziali dovuti a titolo di mantenimento dal mese maggio 2020 a dicembre 2023) 2
asserendo la non debenza delle stesse in quanto la somma prevista a titolo di mantenimento della opposta era da ritenersi temporaneo sino alla consegna della casa famigliare ( già nella disponibilità della stessa a far data
10.07.2021) mentre per l'assegno del figlio, dalla disponibilità della predetta casa, era previsto pure una riduzione dell'importo (per come stabilito della sentenze di separazione personale dei coniugi di primo e secondo grado) .
Nel corso del giudizio con le memorie 171 ter co.1 c.p.c. il ricorrente chiedeva in ogni caso la compensazione delle somme portate dal precetto con le spese dallo stesso sostenute per spese di sfratto e oneri condominiali della casa famigliare.
Con comparsa di risposta si costitutiva in giudizio la sig.ra Controparte_1
la quale chiedeva il rigetto della della opposizione perché infondata in fatto ed in diritto.
Istruita la causa con sola produzione documentale , la stessa veniva rinviata,
previa assegnazione dei termini per precisazione delle conclusioni per il deposito di note conclusive e repliche all'udienza del 09.07.2025 dove veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Ed invero nella specie l'opposizione verte esclusivamente sul quantum portato dal precetto, tuttavia l'opponente non ha offerto alcun elemento probatorio a fondamento del proprio calcolo.
E' appena il caso di rilevare che nel giudizio di opposizione all'esecuzione,
l'opponente che ha la veste sostanziale e processuale di attore deve fornire la prova del fatto sopravvenuto che abbia determinato il venir meno del diritto a
procedere esecutivamente nei suoi confronti. 3
Il creditore è onerato soltanto della prova del rapporto del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo sopravvenuto la cui prova incombe sul
debitore che la eccepisce.
Mentre per quanto riguarda l'istanza di compensazione la stessa non può
trovare accoglimento per due ordini di motivi;
trattasi di somme contestate e quindi come tali non possono essere oggetto di compensazione;
la compensazione in materia di pagamento di somme dovute a titolo di mantenimento per opinione consolidata e condivisa da questo giudice ha natura sostanzialmente alimentare con conseguente applicabilità, in via analogica del divieto di compensazione del rapporto di debito /credito ( ex art.
art.447 2° co c.c.)
E' appena il caso di rilevare che quanto alle mutate condizioni economiche e personali lamentate, le stesse non possono essere oggetto di valutazione in questa sede.
Quanto alle spese, la particolarità della vicenda trattata, inducono questo il giudicante a compensarle integralmente tra le parti.
P.T.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico,definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, disattesa, così dispone:
1)rigetta l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma l'atto di precetto notificato il 08.01.2024
2) spese integralmente compensate tra le parti
Lecce.11.07.2025 Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto:
nella causa civile iscritta al n.538/24 del ruolo civile contenzioso, promossa Opposizione ex da art.615 1° co c.p.c.
rappresentato e difeso daIl'avv. Mirca Spedicato mandato Parte_1
in atti
Attore Opponente
contro rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Sergi Controparte_1
mandato in atti
Convenuta opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art.615 c.p.c. con espressa richiesta di sospensione del 15.01.2024 il sig. citava in Parte_1
giudizio la sig.ra per sentir accogliere nei suoi confronti le Controparte_1
seguenti conclusioni:1) previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto 2) accertare e dichiarare l'inesigibilità del credito portato dall'atto di precetto notificato il 08.01.2024 2) Con vittoria delle spese di lite.
L'opponente, contestava le somme richieste, portate dall'atto di precetto (
imputate ad omessi pagamenti interi o parziali dovuti a titolo di mantenimento dal mese maggio 2020 a dicembre 2023) 2
asserendo la non debenza delle stesse in quanto la somma prevista a titolo di mantenimento della opposta era da ritenersi temporaneo sino alla consegna della casa famigliare ( già nella disponibilità della stessa a far data
10.07.2021) mentre per l'assegno del figlio, dalla disponibilità della predetta casa, era previsto pure una riduzione dell'importo (per come stabilito della sentenze di separazione personale dei coniugi di primo e secondo grado) .
Nel corso del giudizio con le memorie 171 ter co.1 c.p.c. il ricorrente chiedeva in ogni caso la compensazione delle somme portate dal precetto con le spese dallo stesso sostenute per spese di sfratto e oneri condominiali della casa famigliare.
Con comparsa di risposta si costitutiva in giudizio la sig.ra Controparte_1
la quale chiedeva il rigetto della della opposizione perché infondata in fatto ed in diritto.
Istruita la causa con sola produzione documentale , la stessa veniva rinviata,
previa assegnazione dei termini per precisazione delle conclusioni per il deposito di note conclusive e repliche all'udienza del 09.07.2025 dove veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Ed invero nella specie l'opposizione verte esclusivamente sul quantum portato dal precetto, tuttavia l'opponente non ha offerto alcun elemento probatorio a fondamento del proprio calcolo.
E' appena il caso di rilevare che nel giudizio di opposizione all'esecuzione,
l'opponente che ha la veste sostanziale e processuale di attore deve fornire la prova del fatto sopravvenuto che abbia determinato il venir meno del diritto a
procedere esecutivamente nei suoi confronti. 3
Il creditore è onerato soltanto della prova del rapporto del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo sopravvenuto la cui prova incombe sul
debitore che la eccepisce.
Mentre per quanto riguarda l'istanza di compensazione la stessa non può
trovare accoglimento per due ordini di motivi;
trattasi di somme contestate e quindi come tali non possono essere oggetto di compensazione;
la compensazione in materia di pagamento di somme dovute a titolo di mantenimento per opinione consolidata e condivisa da questo giudice ha natura sostanzialmente alimentare con conseguente applicabilità, in via analogica del divieto di compensazione del rapporto di debito /credito ( ex art.
art.447 2° co c.c.)
E' appena il caso di rilevare che quanto alle mutate condizioni economiche e personali lamentate, le stesse non possono essere oggetto di valutazione in questa sede.
Quanto alle spese, la particolarità della vicenda trattata, inducono questo il giudicante a compensarle integralmente tra le parti.
P.T.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico,definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, disattesa, così dispone:
1)rigetta l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma l'atto di precetto notificato il 08.01.2024
2) spese integralmente compensate tra le parti
Lecce.11.07.2025 Il G.O. Marilena Caroppo