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Accoglimento
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/04/2025, n. 3281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3281 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03281/2025REG.PROV.COLL.
N. 08005/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8005 del 2024, proposto dai signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Caldarola e Caterina Caldarola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
l’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia e il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna sezione staccata di MA (Sezione Prima) n. 209/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025, il Cons. Raffaello Scarpato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, in qualità di datore di lavoro, ed il sig. -OMISSIS-, in qualità di prestatore di lavoro, hanno impugnato dinanzi al T.a.r. per l’Emilia Romagna, MA, il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 13 settembre 2022, con il quale la Prefettura di Reggio Emilia ha respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare proposta dalle parti ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020.
A fondamento del diniego, l’Amministrazione aveva addotto l’omesso riscontro alla comunicazione ex art. 10 bis della l. n. 241/1990, con la quale la Prefettura aveva rappresentato elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza, concernenti la mancata prova della presenza dello straniero sul territorio dello Stato in data anteriore all’8 marzo 2020, indicata dall’art. 103 cit. ai fini dell’adesione alla procedura di emersione.
2. il T.a.r. ha respinto il ricorso, rilevando che il ricorrente non aveva riscontrato il preavviso di rigetto, ritenendo ininfluente la richiesta con la quale il datore di lavoro aveva chiesto il differimento dell’appuntamento fissato dalla Prefettura per la presentazione delle parti, al fine di sanare le carenze istruttorie fatte oggetto dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
3. Avverso la decisione gli appellanti hanno formulato censure di violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, ingiustizia e violazione dei doveri di correttezza e lealtà della p.a., deducendo che, pur avendo l’Amministrazione ampiamente superato il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, la stessa si era rifiutata di accordare un breve rinvio di soli 9 giorni, necessario a consentire la partecipazione del datore di lavoro all’incontro presso il SUI per fornire la documentazione giustificativa della permanenza dello straniero in Italia prima dell’8 marzo 2020 (allegata agli atti del giudizio).
4. Il Ministero dell’interno e l’Ufficio territoriale di Governo di Reggio Emilia si sono costituiti per resistere all’appello.
5. Con ordinanza n. 4326/2024 il Collegio ha accolto la domanda di misure cautelari.
6. All’udienza pubblica del 20 marzo 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.
7. L’appello è fondato.
8. Emerge dagli atti di causa e non è contestato che, a fronte della comunicazione ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 notificata in data 23 agosto 2023, con la quale è stato fissato l’appuntamento del 2 settembre 2022 presso il SUI al fine di sanare gli elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza, il datore di lavoro ha fatto pervenire tempestivamente una comunicazione con la quale ha chiesto un differimento dell’incontro per ragioni lavorative.
A fronte di tale richiesta la Prefettura ha emanato il provvedimento di rigetto in questa sede impugnato, senza riscontrare la richiesta di differimento dell’appuntamento.
9. Osserva il Collegio che il datore di lavoro non risulta essersi disinteressato dell’esito del procedimento, essendosi limitato a chiedere un differimento dell’appuntamento per ragioni di carattere lavorativo, preoccupandosi di inviare un proprio delegato al fine di dimostrare il perdurante interesse alla positiva definizione della procedura ed allegando, in corso di giudizio, la documentazione astrattamente idonea a dimostrare la presenza dei requisiti per l’emersione in favore del lavoratore straniero.
10. A fronte di tale comportamento attivo e partecipativo, non appare giustificato, né conforme ai canoni di buona fede e collaborazione che devono improntare l’azione amministrativa ai sensi dell’art. 1, c. 2 bis , della l. n. 241/1990, il diniego formulato dalla Prefettura, che ha troncato il dialogo procedimentale senza consentire all’istante di contemperare le proprie esigenze lavorative con la gestione del procedimento, già protrattosi ampiamente oltre i termini di conclusione ordinariamente previsti.
11. Per queste ragioni, in riforma della decisione impugnata, l’appello deve essere accolto ed il provvedimento impugnato deve essere annullato, rimanendo impregiudicata ogni valutazione dell’Amministrazione, in sede di riedizione del potere, in relazione alla documentazione attestante il possesso dei requisiti in capo al lavoratore straniero.
12. Le spese del doppio grado possono essere compensate in ragione della peculiare natura fattuale della questione controversa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento impugnato.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare gli appellanti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.